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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
MA RO, TO
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 337/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Viterbo - Via Grezar 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130733546000 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il
14/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe l'odierno ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 09720249130733546000, avente come atto prodromico l'avviso di presa in carico n. 69724999000026783001, asseritamente notificata da A.D.E.R. Roma, ed a sua volta relativo all'avviso di accertamento esecutivo per l'imposta municipale propria (IMU) n. 2017560, del 07/09/2022, notificato dal Comune di Viterbo in data 21/10/2022, riferito all'a.
i. 2017, per un importo complessivo di Euro 9.397,00 ed un valore della lite pari ad Euro 7.113,00, corrispondente alla sola imposta accertata.
Deduce il ricorrente la carenza di soggettività passiva, la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione del credito tributario azionato, la non debenza di sanzioni ed interessi.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Comune di Viterbo, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Osserva il Collegio come l'avviso di accertamento esecutivo IMU n. 2017560 è riferito alla posizione della società Società_1 S.r.l., p.i. P.IVA_1, ed è stato emesso in data 07/09/2022 e, rispetto allo stesso, è stata tentata la notifica dell'avviso di accertamento presso la sede legale della società ubicata alla Indirizzo_1 – Luogo 1, come da documentazione depositata in atti, con raccomandata n. 68563875931-0, in data 03/10/2022. La notifica, tuttavia, non è andata a buon fine e la raccomandata è tornata al mittente con la seguente causale: “soggetto sconosciuto all'indirizzo” (in data 14/10/2022).
Il Comune di Viterbo, dunque, ha legittimamente effettuato la notifica dell'avviso di accertamento IMU al rappresentante della società, come da visura SIATEL depositata in atti, da cui si evince che il Sig. Ricorrente_1
è censito quale rapprentante legale della società, in qualità di liquidatore. Con raccomandata n.
68563875932-1, l'avviso di accertamento IMU n. 2017560 è stato notificato in data 21/10/2022 alla società
Società_1 S.r.l., nella persona del Sig. Ricorrente_1, come da avviso di ricevimento da lui personalmente sottoscritto e controfirmato dall'agente postale incaricato della notificazione.
L'avviso di accertamento IMU esecutivo, legittimanente notificato in data 31/10/2022 entro il termine decadenziale (che sarebbe spirato in data 31/12/2022), dunque, è divenuto definitivo per mancata impugnazione entro 60 giorni dalla notifica ed è stato affidato ad Agenzia delle Entrate Riscossione per le procedure esecutive, con lista di carico coattiva n. 2024/51571. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato dapprima un avviso di presa in carico e, successivamente, l'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso.
Risultano, dunque, infondate le deduzioni di parte ricorrente, essendosi evidenziato che lo stesso rivestiva la carica di rappresentante legale della società e che la notifica dell'avviso di accertamento sottostante alla impugnata intimazione di pagamento è stata correttamente effettuata nei termini prescrionali con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria anche con riguardo alle sanzioni ed agli interessi.
Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese di lite in favore del Comune resistente, liquidandole in euro 1.000. Compensa le spese quanto all'ADER.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
MA RO, TO
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 337/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Viterbo - Via Grezar 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130733546000 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il
14/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe l'odierno ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 09720249130733546000, avente come atto prodromico l'avviso di presa in carico n. 69724999000026783001, asseritamente notificata da A.D.E.R. Roma, ed a sua volta relativo all'avviso di accertamento esecutivo per l'imposta municipale propria (IMU) n. 2017560, del 07/09/2022, notificato dal Comune di Viterbo in data 21/10/2022, riferito all'a.
i. 2017, per un importo complessivo di Euro 9.397,00 ed un valore della lite pari ad Euro 7.113,00, corrispondente alla sola imposta accertata.
Deduce il ricorrente la carenza di soggettività passiva, la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione del credito tributario azionato, la non debenza di sanzioni ed interessi.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Comune di Viterbo, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Osserva il Collegio come l'avviso di accertamento esecutivo IMU n. 2017560 è riferito alla posizione della società Società_1 S.r.l., p.i. P.IVA_1, ed è stato emesso in data 07/09/2022 e, rispetto allo stesso, è stata tentata la notifica dell'avviso di accertamento presso la sede legale della società ubicata alla Indirizzo_1 – Luogo 1, come da documentazione depositata in atti, con raccomandata n. 68563875931-0, in data 03/10/2022. La notifica, tuttavia, non è andata a buon fine e la raccomandata è tornata al mittente con la seguente causale: “soggetto sconosciuto all'indirizzo” (in data 14/10/2022).
Il Comune di Viterbo, dunque, ha legittimamente effettuato la notifica dell'avviso di accertamento IMU al rappresentante della società, come da visura SIATEL depositata in atti, da cui si evince che il Sig. Ricorrente_1
è censito quale rapprentante legale della società, in qualità di liquidatore. Con raccomandata n.
68563875932-1, l'avviso di accertamento IMU n. 2017560 è stato notificato in data 21/10/2022 alla società
Società_1 S.r.l., nella persona del Sig. Ricorrente_1, come da avviso di ricevimento da lui personalmente sottoscritto e controfirmato dall'agente postale incaricato della notificazione.
L'avviso di accertamento IMU esecutivo, legittimanente notificato in data 31/10/2022 entro il termine decadenziale (che sarebbe spirato in data 31/12/2022), dunque, è divenuto definitivo per mancata impugnazione entro 60 giorni dalla notifica ed è stato affidato ad Agenzia delle Entrate Riscossione per le procedure esecutive, con lista di carico coattiva n. 2024/51571. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato dapprima un avviso di presa in carico e, successivamente, l'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso.
Risultano, dunque, infondate le deduzioni di parte ricorrente, essendosi evidenziato che lo stesso rivestiva la carica di rappresentante legale della società e che la notifica dell'avviso di accertamento sottostante alla impugnata intimazione di pagamento è stata correttamente effettuata nei termini prescrionali con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria anche con riguardo alle sanzioni ed agli interessi.
Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese di lite in favore del Comune resistente, liquidandole in euro 1.000. Compensa le spese quanto all'ADER.