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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10469/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10469/2025 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SURIANO Parte_1 C.F._1
HE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SURIANO
HE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CERISOLI Parte_2 C.F._2
SC, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CERISOLI
SC
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da ricorso con le modifiche di cui alle note di trattazione in data 02-12-
2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno intrattenuto una relazione affettiva nell'ambito della quale è nata la figlia l 3- Per_1
03-2022, regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori. Nel mese di marzo 2025 la relazione affettiva è terminata e i genitori sono pervenuti ad accordi per regolare in modo consensuale le condizioni regolative dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Col ricorso introduttivo depositato in data 23-7-2025 le parti chiedevano, dunque, che la cessazione della convivenza fosse disciplinata secondo le condizioni ivi formulate;
con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2-12-2025 le parti apportavano alle condizioni di cui al ricorso le modifiche ivi specificate.
Le condizioni concordate vanno integralmente recepite col presente provvedimento in quanto conformi a legge e all'interesse della figlia minore. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A - Dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1) Affidare la figlia minore in modo condiviso, a entrambi i genitori i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia avrà residenza abituale con collocamento prevalente con la madre presso l'abitazione sita in Bologna alla Via Del Pozzo n.4, che a far data dal 28.05.2025 è condotta in locazione, in via esclusiva, dalla madre che provvederà a pagare il dovuto canone essendo subentrata a tutti gli effetti di legge nel contratto in qualità di conduttore. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2) Regolare i tempi di frequentazione della figlia tra genitore non collocatario e figlia Per_1 come a seguire, salvo diverso accordo tra i genitori.
pagina 2 di 3 - La permanenza presso l'uno e l'altro genitore sarà suddivisa equamente durante i giorni della settimana e a week end alternati seguendo il presente schema: il genitore che avrà con sé la figlia nel week end (che inizia dall'uscita di scuola del venerdì e termina la domenica alle 21.00) terrà la figlia con sé il successivo mercoledì e giovedì, poi il lunedì e martedì della settimana successiva e così via, alternandosi. Per sette giorni, salvo diversi accordi, durante le vacanze natalizie ad anni alterni, iniziando dagli anni pari con la madre, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per tre settimane (anche non consecutive), da concordarsi entro il 30 maggio precedente;
- Sul mantenimento della figlia si conviene che ciascuno dei genitori provvederà alle spese ordinarie durante i tempi di permanenza della figlia, ad esclusione delle spese scolastiche
(mensa e iscrizione) che saranno suddivise equamente tra i genitori e comunque le spese straordinarie nella misura del 50% come regolamentate nel Protocollo del Tribunale di
Bologna del 9.08.2017 che le parti dichiarano di conoscere per averne ricevuto copia.
- I genitori provvederanno a richiedere l'assegno unico pro-quota.
B – Nulla sulle spese
Così è deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10469/2025 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SURIANO Parte_1 C.F._1
HE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SURIANO
HE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CERISOLI Parte_2 C.F._2
SC, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CERISOLI
SC
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da ricorso con le modifiche di cui alle note di trattazione in data 02-12-
2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno intrattenuto una relazione affettiva nell'ambito della quale è nata la figlia l 3- Per_1
03-2022, regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori. Nel mese di marzo 2025 la relazione affettiva è terminata e i genitori sono pervenuti ad accordi per regolare in modo consensuale le condizioni regolative dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Col ricorso introduttivo depositato in data 23-7-2025 le parti chiedevano, dunque, che la cessazione della convivenza fosse disciplinata secondo le condizioni ivi formulate;
con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2-12-2025 le parti apportavano alle condizioni di cui al ricorso le modifiche ivi specificate.
Le condizioni concordate vanno integralmente recepite col presente provvedimento in quanto conformi a legge e all'interesse della figlia minore. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A - Dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1) Affidare la figlia minore in modo condiviso, a entrambi i genitori i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia avrà residenza abituale con collocamento prevalente con la madre presso l'abitazione sita in Bologna alla Via Del Pozzo n.4, che a far data dal 28.05.2025 è condotta in locazione, in via esclusiva, dalla madre che provvederà a pagare il dovuto canone essendo subentrata a tutti gli effetti di legge nel contratto in qualità di conduttore. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2) Regolare i tempi di frequentazione della figlia tra genitore non collocatario e figlia Per_1 come a seguire, salvo diverso accordo tra i genitori.
pagina 2 di 3 - La permanenza presso l'uno e l'altro genitore sarà suddivisa equamente durante i giorni della settimana e a week end alternati seguendo il presente schema: il genitore che avrà con sé la figlia nel week end (che inizia dall'uscita di scuola del venerdì e termina la domenica alle 21.00) terrà la figlia con sé il successivo mercoledì e giovedì, poi il lunedì e martedì della settimana successiva e così via, alternandosi. Per sette giorni, salvo diversi accordi, durante le vacanze natalizie ad anni alterni, iniziando dagli anni pari con la madre, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per tre settimane (anche non consecutive), da concordarsi entro il 30 maggio precedente;
- Sul mantenimento della figlia si conviene che ciascuno dei genitori provvederà alle spese ordinarie durante i tempi di permanenza della figlia, ad esclusione delle spese scolastiche
(mensa e iscrizione) che saranno suddivise equamente tra i genitori e comunque le spese straordinarie nella misura del 50% come regolamentate nel Protocollo del Tribunale di
Bologna del 9.08.2017 che le parti dichiarano di conoscere per averne ricevuto copia.
- I genitori provvederanno a richiedere l'assegno unico pro-quota.
B – Nulla sulle spese
Così è deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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