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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56252/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
Visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio delle note scritte.
Viste le note depositate.
Considerato che sono state precisate le conclusioni.
Pronuncia la seguente sentenza.
Roma, 24 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 56252/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al numero 56252/2019 di Ruolo Generale, vertente
TRA
1 2 3 Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
4 Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
pagina1 di 6 5 6 Parte_5 C.F._5 Parte_6
7 8
[...] C.F._6 Controparte_1 C.F._7
9 Controparte_2 C.F._8 Controparte_3 C.F._9
Codic 10 11 Controparte_4 CP_5 C.F._11 CP_6
12
[...] C.F._12 Controparte_7 C.F._13
13 nato a [...] il [...] (CF ), Controparte_8 C.F._14
nata a [...] il [...] (CF ), Parte_7 C.F._15 [...]
nata a [...] il [...] (CF , in qualità di eredi della Parte_8 C.F._16
Dott.ssa nata ad [...] il [...] (CF ), Persona_1 C.F._17
deceduta il 31/08/2003 14 15 CP_9 C.F._18 CP_10
16 17 C.F._19 CP_11 C.F._20 [...]
18 CP_12 C.F._21 Controparte_13
19 20 C.F._22 Controparte_14 C.F._23
21 Controparte_15 C.F._24 Controparte_16
22 23 C.F._25 CP_17 C.F._26 CP_18
24 25 C.F._27 CP_19 C.F._28 CP_20
26
[...] C.F._29 Controparte_21 Parte_9
27 28 C.F._30 Parte_10 C.F._31 Parte_11
29
[...] C.F._32 Parte_12 C.F._33
30 31 Parte_13 C.F._34 Parte_14 C.F._35
32 33 Parte_15 C.F._36 Parte_16
34 35 C.F._37 Parte_17 C.F._38 Parte_18
36 37 C.F._39 Parte_19 C.F._40 Parte_20
38 39
[...] C.F._41 Parte_21 C.F._42
40 41 Parte_22 C.F._43 Parte_23 C.F._44
42 Parte_24 C.F._45 Parte_25 C.F._46 rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Tortorella, domiciliati come in atti
ATTORI
E rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Controparte_22
dello Stato, domiciliati come in atti.
CONVENUTO
OGGETTO
Risarcimento danni da inattuazione di normativa comunitaria.
pagina2 di 6 CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e gli altri attori di cui in epigrafe convenivano in giudizio la del Parte_1 CP_22
Consiglio dei ministri esponendo a) che si erano specializzati in varie discipline mediche, conseguendo i rispettivi diplomi di specializzazione tra il 1983 e il 1994 essendosi iscritti ai corsi tra gli anni 1982 e 1991 b) che durante l'espletamento dell'attività di formazione non avevano percepito alcuna remunerazione a causa del mancato adeguamento del legislatore nazionale alla normativa comunitaria in materia di adeguata retribuzione.
Ciò premesso, ne chiedevano la condanna al risarcimento del danno.
La parte pubblica si costituiva chiedendo il rigetto della domanda anche per l'intervenuta prescrizione.
La competenza spetta al Tribunale di Roma dove hanno sede le convenute Amministrazioni.
In via preliminare, devono dichiararsi inammissibili e irrilevanti le istanze istruttorie formulate da parte attrice per le ragioni già esplicitate (10.2.2022) rilevandosi ulteriormente la natura documentale della causa.
La domanda non può trovare accoglimento.
Va premesso che con la sentenza del 24.1.2018 (cause riunite C - 616 e C – 617) la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha affermato che il diritto all'adeguata remunerazione spetta, sia pure solo per la parte di corso di specializzazione frequentata dall'1.1.1983, a quanti lo abbiano iniziato nell'anno 1982.
Di recente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha inoltre statuito nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76 (29.1.1982) e proseguita dopo la scadenza del termine per la sua trasposizione (1.1.1983), deve essere oggetto di una remunerazione adeguata per il periodo compreso fra l'1.1.1983 e la fine della formazione, a condizione che la essa riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362 (3.3.2022; C - 590/20).
Ciò stante, deve riconoscersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte pubblica.
Infatti, secondo il più che consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la pagina3 di 6 conclusione dell'anno accademico 1990 - 1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (Cass., n. 6606 del 2014; conformi, Cass.,
n. 36556 del 2023; Cass., n. 17936 del 2023; Cass., n. 17741 del 2023; Cass., n. 16882 del 2023;
Cass., n. 16867 del 2023; Cass., n. 32960 del 2022; Cass., n. 30701 del 2022; Cass., n. 8839 del
2021; Cass., n. 5870 del 2021; Cass., n. 4306 del 2021; Cass., n. 1113 del 2021; Cass., n. 19131 del
2020; Cass., n. 10592 del 2020; Cass., n 33727 del 2019; Cass., n. 31554 del 2019; Cass., n 30502 del 2019; Cass., n. 28399 del 2019; Cass., n. 16452 del 2019; Cass., n. 13758 del 2018; Cass., n.
10813 del 2011).
Ciò, in quanto tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea.
Sulla decorrenza della prescrizione non assume alcun rilievo l'asserita incertezza circa il rimedio giurisdizionale, sotto il profilo della giurisdizione, della natura dell'azione esperibile e della legittimazione passiva, è del tutto infondata.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione -
è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto (Cass., n. 17741 del 2023)
Ed in ogni caso a) che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale b) che per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile c) che, quanto alla legittimazione passiva, dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria (Cass., n. 36556 del
2023; Cass., n. 14618 del 2023; Cass., n. 32960 del 2022; Cass., n. 8843 del 2021 Cass. n. 41677 del 2021).
Per questo, la richiesta degli attori, di rinvio pregiudiziale alla CGUE affinchè chiarisca, anche in relazione alla decorrenza della prescrizione, se “alla stregua del diritto dell'Unione un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione
pagina4 di 6 esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda”, non può trovare accoglimento.
Del resto, il giudice di legittimità ha già ritenuto tale istanza manifestamente infondata atteso che non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie ma che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (Cass., n. 36556 del 2023; Cass.,
n. 24029 del 2023; Cass., n. 14618 del 2023; Cass., n. 32960 del 2022; Cass., n. 30701 del 2022;
Cass., n. 30508 del 2022; Cass., n. 41750 del 2021; Cass., n. 41677 del 2021; conforme anche
Cass., n. 17741 del 2023).
Il quadro così delineato non è stato modificato a seguito della pubblicazione della sentenza 24 gennaio 2018 della Corte di giustizia dell'Unione europea (C - 616/16 e C - 617/16); pronuncia, questa, che non ha alterato in alcun modo il problema del decorso della prescrizione (Cass., n. 1113 del 2021).
Né rileva in alcun modo la richiamata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del
3.3.2022 (C - 590/20).
Anche tale decisione, infatti, non attiene alla prescrizione, bensì all'esistenza stessa del diritto in questione.
Pertanto, non vi è alcuna incertezza, sulla questione all'esame, che imponga il rinvio pregiudiziale alla CGUE (Cass., n. 30508 del 2022; Cass., n. 8843 del 2021).
Del resto, il rinvio pregiudiziale non è obbligatorio per le giurisdizioni nazionali le cui decisioni possono essere oggetto di impugnazione secondo il diritto interno, come il Tribunale adìto, e la questione prospettata dagli attori attiene ad aspetti che non sono rilevanti ai fini della pregiudiziale comunitaria.
Nel caso in esame, il giudizio è stato instaurato nel 2019 (RAC 6.9.2019) mentre non risulta l'esistenza di precedenti atti interruttivi della prescrizione.
Gli attori soccombenti vanno condannati in solido (art. 97 c.p.c.) al pagamento delle spese di lite da liquidarsi come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
pagina5 di 6 Dichiara la cessazione della materia del contendere compensandosi le spese nei confronti di
. CP_23
Rigetta la domanda proposta dai restanti attori, come in epigrafe indicati, condannandoli, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida nell'unica somma di euro 22300,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come dovuti per legge.
Roma, 24 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
Visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio delle note scritte.
Viste le note depositate.
Considerato che sono state precisate le conclusioni.
Pronuncia la seguente sentenza.
Roma, 24 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 56252/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al numero 56252/2019 di Ruolo Generale, vertente
TRA
1 2 3 Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
4 Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
pagina1 di 6 5 6 Parte_5 C.F._5 Parte_6
7 8
[...] C.F._6 Controparte_1 C.F._7
9 Controparte_2 C.F._8 Controparte_3 C.F._9
Codic 10 11 Controparte_4 CP_5 C.F._11 CP_6
12
[...] C.F._12 Controparte_7 C.F._13
13 nato a [...] il [...] (CF ), Controparte_8 C.F._14
nata a [...] il [...] (CF ), Parte_7 C.F._15 [...]
nata a [...] il [...] (CF , in qualità di eredi della Parte_8 C.F._16
Dott.ssa nata ad [...] il [...] (CF ), Persona_1 C.F._17
deceduta il 31/08/2003 14 15 CP_9 C.F._18 CP_10
16 17 C.F._19 CP_11 C.F._20 [...]
18 CP_12 C.F._21 Controparte_13
19 20 C.F._22 Controparte_14 C.F._23
21 Controparte_15 C.F._24 Controparte_16
22 23 C.F._25 CP_17 C.F._26 CP_18
24 25 C.F._27 CP_19 C.F._28 CP_20
26
[...] C.F._29 Controparte_21 Parte_9
27 28 C.F._30 Parte_10 C.F._31 Parte_11
29
[...] C.F._32 Parte_12 C.F._33
30 31 Parte_13 C.F._34 Parte_14 C.F._35
32 33 Parte_15 C.F._36 Parte_16
34 35 C.F._37 Parte_17 C.F._38 Parte_18
36 37 C.F._39 Parte_19 C.F._40 Parte_20
38 39
[...] C.F._41 Parte_21 C.F._42
40 41 Parte_22 C.F._43 Parte_23 C.F._44
42 Parte_24 C.F._45 Parte_25 C.F._46 rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Tortorella, domiciliati come in atti
ATTORI
E rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Controparte_22
dello Stato, domiciliati come in atti.
CONVENUTO
OGGETTO
Risarcimento danni da inattuazione di normativa comunitaria.
pagina2 di 6 CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e gli altri attori di cui in epigrafe convenivano in giudizio la del Parte_1 CP_22
Consiglio dei ministri esponendo a) che si erano specializzati in varie discipline mediche, conseguendo i rispettivi diplomi di specializzazione tra il 1983 e il 1994 essendosi iscritti ai corsi tra gli anni 1982 e 1991 b) che durante l'espletamento dell'attività di formazione non avevano percepito alcuna remunerazione a causa del mancato adeguamento del legislatore nazionale alla normativa comunitaria in materia di adeguata retribuzione.
Ciò premesso, ne chiedevano la condanna al risarcimento del danno.
La parte pubblica si costituiva chiedendo il rigetto della domanda anche per l'intervenuta prescrizione.
La competenza spetta al Tribunale di Roma dove hanno sede le convenute Amministrazioni.
In via preliminare, devono dichiararsi inammissibili e irrilevanti le istanze istruttorie formulate da parte attrice per le ragioni già esplicitate (10.2.2022) rilevandosi ulteriormente la natura documentale della causa.
La domanda non può trovare accoglimento.
Va premesso che con la sentenza del 24.1.2018 (cause riunite C - 616 e C – 617) la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha affermato che il diritto all'adeguata remunerazione spetta, sia pure solo per la parte di corso di specializzazione frequentata dall'1.1.1983, a quanti lo abbiano iniziato nell'anno 1982.
Di recente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha inoltre statuito nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76 (29.1.1982) e proseguita dopo la scadenza del termine per la sua trasposizione (1.1.1983), deve essere oggetto di una remunerazione adeguata per il periodo compreso fra l'1.1.1983 e la fine della formazione, a condizione che la essa riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362 (3.3.2022; C - 590/20).
Ciò stante, deve riconoscersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte pubblica.
Infatti, secondo il più che consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la pagina3 di 6 conclusione dell'anno accademico 1990 - 1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (Cass., n. 6606 del 2014; conformi, Cass.,
n. 36556 del 2023; Cass., n. 17936 del 2023; Cass., n. 17741 del 2023; Cass., n. 16882 del 2023;
Cass., n. 16867 del 2023; Cass., n. 32960 del 2022; Cass., n. 30701 del 2022; Cass., n. 8839 del
2021; Cass., n. 5870 del 2021; Cass., n. 4306 del 2021; Cass., n. 1113 del 2021; Cass., n. 19131 del
2020; Cass., n. 10592 del 2020; Cass., n 33727 del 2019; Cass., n. 31554 del 2019; Cass., n 30502 del 2019; Cass., n. 28399 del 2019; Cass., n. 16452 del 2019; Cass., n. 13758 del 2018; Cass., n.
10813 del 2011).
Ciò, in quanto tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea.
Sulla decorrenza della prescrizione non assume alcun rilievo l'asserita incertezza circa il rimedio giurisdizionale, sotto il profilo della giurisdizione, della natura dell'azione esperibile e della legittimazione passiva, è del tutto infondata.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione -
è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto (Cass., n. 17741 del 2023)
Ed in ogni caso a) che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale b) che per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile c) che, quanto alla legittimazione passiva, dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria (Cass., n. 36556 del
2023; Cass., n. 14618 del 2023; Cass., n. 32960 del 2022; Cass., n. 8843 del 2021 Cass. n. 41677 del 2021).
Per questo, la richiesta degli attori, di rinvio pregiudiziale alla CGUE affinchè chiarisca, anche in relazione alla decorrenza della prescrizione, se “alla stregua del diritto dell'Unione un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione
pagina4 di 6 esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda”, non può trovare accoglimento.
Del resto, il giudice di legittimità ha già ritenuto tale istanza manifestamente infondata atteso che non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie ma che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (Cass., n. 36556 del 2023; Cass.,
n. 24029 del 2023; Cass., n. 14618 del 2023; Cass., n. 32960 del 2022; Cass., n. 30701 del 2022;
Cass., n. 30508 del 2022; Cass., n. 41750 del 2021; Cass., n. 41677 del 2021; conforme anche
Cass., n. 17741 del 2023).
Il quadro così delineato non è stato modificato a seguito della pubblicazione della sentenza 24 gennaio 2018 della Corte di giustizia dell'Unione europea (C - 616/16 e C - 617/16); pronuncia, questa, che non ha alterato in alcun modo il problema del decorso della prescrizione (Cass., n. 1113 del 2021).
Né rileva in alcun modo la richiamata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del
3.3.2022 (C - 590/20).
Anche tale decisione, infatti, non attiene alla prescrizione, bensì all'esistenza stessa del diritto in questione.
Pertanto, non vi è alcuna incertezza, sulla questione all'esame, che imponga il rinvio pregiudiziale alla CGUE (Cass., n. 30508 del 2022; Cass., n. 8843 del 2021).
Del resto, il rinvio pregiudiziale non è obbligatorio per le giurisdizioni nazionali le cui decisioni possono essere oggetto di impugnazione secondo il diritto interno, come il Tribunale adìto, e la questione prospettata dagli attori attiene ad aspetti che non sono rilevanti ai fini della pregiudiziale comunitaria.
Nel caso in esame, il giudizio è stato instaurato nel 2019 (RAC 6.9.2019) mentre non risulta l'esistenza di precedenti atti interruttivi della prescrizione.
Gli attori soccombenti vanno condannati in solido (art. 97 c.p.c.) al pagamento delle spese di lite da liquidarsi come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
pagina5 di 6 Dichiara la cessazione della materia del contendere compensandosi le spese nei confronti di
. CP_23
Rigetta la domanda proposta dai restanti attori, come in epigrafe indicati, condannandoli, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida nell'unica somma di euro 22300,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come dovuti per legge.
Roma, 24 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina6 di 6