TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/12/2024, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1349 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1349 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] ) con Parte_1 CodiceFiscale_1
I IS ( CodiceFiscale_2
e ato a SAVIGNANO SUL RUBICONE F. Parte_2
l patrocinio dell'Avv. GORI IS (C.F. ) C.F._3 C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/08/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Parte_2
matrimonio celebrato in data 8.06.2019, a Savignano sul Rubicone (FC), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata in data [...], a [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati – con obbligo di mutuo rispetto – e potranno fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, salvo l'obbligo di comunicare ogni variazione di residenza all'altro coniuge, ai fini del puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente atto;
2) la casa familiare, di proprietà esclusiva della sig.ra resterà assegnata alla Parte_1
stessa che vi rimarrà ad abitare unitamente alla figlia che vi manterrà la propria residenza;
Per_1
3) il signor si trasferirà presso l'abitazione dei di lui genitori in Savignano Sul Rubicone Parte_2
(FC), via Selbelle I n. 270;
4) la figlia minorenne, sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori;
pur Per_1
mantenendo (come sopra riferito) la residenza con la madre presso l'abitazione familiare in Poggio
Torriana (RN), via Curiel n. 4.
5) Le parti si obbligano reciprocamente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dell'indirizzo di residenza.
6) In considerazione della tenera età della figlia, le parti concordano - salvo diversa valutazione che potrà essere presa di comune accordo dai genitori - di escludere, sino al compimento dei 5 anni di il pernottamento con il padre. Per_1
Il padre potrà tenere con sé la figlia in base al seguente schema: Per_1
- il martedì ed il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21,00 con accompagnamento da parte della madre presso la residenza del padre e riaccompagno presso la residenza della madre da parte del padre;
oppure il padre potrà vedere la figlia presso l'abitazione della madre ivi recandosi alle ore 19:30 e fino alle ore 21:30 dei medesimi giorni;
- inoltre a settimane alterne potrà tenere con sé la figlia le settimane dispari il sabato dalle ore 9 alle ore 21 e quelle pari la domenica agli stessi orari, oppure sia sabato, sia domenica della stessa settimana a lui spettante, dalle 9 alle 14;
- I genitori con mutuo accordo potranno variare il presente schema modificando liberamente e di comune accordo i giorni e gli orari di permanenza della figlia con il padre, il tutto in un'ottica di aumento del tempo del tempo dallo stesso trascorso con la minore;
- Decorsi i primi 5 anni di vita della figlia verrà gradualmente inserito il pernotto con il Per_1
padre nel week end alterando settimane pari e dispari;
- la figlia trascorrerà alternativamente con ciascuno dei genitori almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, sette giorni durante quelle natalizie, tre giorni durante quelle pasquali alternando di anno in anno il giorno di Natale e Santo Stefano nonché il giorno di fine anno/capodanno con l'Epifania, il giorno di Pasqua ed il Lunedì di Pasqua – fermo restando quanto previsto al punto 6) primo capoverso (esclusione pernotto presso il padre sino al raggiungimento dei
5 anni di . Per_1
- festeggerà il compleanno insieme ai genitori. Per_1
7) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, € 450,00
(quattrocentocinquanta/00) mensili, entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a ed acceso presso BPM filiale di Santarcangelo di Parte_1
Romagna alle seguenti coordinate IBAN [...];
8) le spese straordinarie, per baby sitter, scolastiche e parascolastiche, comprese quelle per la mensa scolastica e per il centro estivo, per il trasporto scolastico, mediche (mutuabili e non mutuabili), sportive (ivi comprese le spese per l'abbigliamento o attrezzatura sportiva), ricreative e straordinarie in genere che si renderanno necessarie per la figlia verranno sostenute in ragione della metà da ciascuno dei genitori, con rimborso dei relativi importi alla parte che le ha anticipate e ciò immediatamente alla presentazione di regolare documentazione giustificativa senza bisogno di preventivo accordo;
al momento del pagamento, se effettuato con bonifico bancario, verrà trasmessa da ciascuna parte copia della contabile all'altra.
Per quanto non specificamente previsto nel presente atto ed al fine di evitare contrasti di ogni natura, in particolare in ordine alla determinazione delle spese ordinarie e straordinarie, si fa espresso richiamo per le modalità di mantenimento dei figli al Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì sottoscritto in data 9.07.2017 punto 15, che in estratto si riporta:
“Spese straordinarie relative ai figli come da schema di cui all'art. 15 del Protocollo d'Intesa in materia di Famiglia adottato dal Tribunale di Forlì di seguito specificato:
I) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo fra i genitori):
a. visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche.
II) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo fra i genitori):
a. cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b. visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c. cure non convenzionali.
III) Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo
e di secondo grado;
b. tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno (il materiale di cancelleria, invece, rientra fra le spese ordinarie);
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f. mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di € 12,00 al giorno);
g. alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h. pre/dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario della figlia con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili
e/o idonei, accettati da entrambi i genitori.
IV) Spese scolastiche e parascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. rette scolastiche imposte da istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. rette universitarie in istituti privati;
d. alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
e. baby-sitter (se necessaria per la cura della minore);
f. gite scolastiche con pernottamento;
g. corsi di recupero e lezioni private.
V) Spese ludico/sportive/ricreative:
a. spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per figlio;
b. la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del figlio”.
9) L'assegno unico in favore della figlia verrà percepito al 50% da entrambi i genitori. 10) Le spese straordinarie verranno portate in deduzione fiscale interamente dal padre sig. Parte_2
[...]
11) I coniugi dichiarano di aver già regolato qualsiasi ulteriore rapporto di dare o avere per qualsiasi titolo o ragione e di non avere alcuna pretesa ulteriore fra loro.
12) entrambi i coniugi si concedono sin d'ora reciproco assenso all'espatrio e al rinnovo dei rispettivi documenti di espatrio nonché all'iscrizione, in ciascuno di essi, della figlia minore, con possibilità per entrambi di condurre la figlia all'estero, per periodi di soggiorno temporanei.
13) In ultimo, riguardo agli eventuali nuovi partners delle parti, le stesse concordano nell'auspicare che, in caso di relative nuove relazioni, ciascuno valuti debitamente la tenuta nel tempo della detta relazione, prima di esternarla alla figlia e introdurre costantemente, ma comunque in modo graduale, il partner nella loro vita.
14) Le spese legali del presente procedimento sono divise fra le parti in ragione del 50% ciascuna.
15) Le parti chiedono disporsi la trasmissione della sentenza di omologa all'Ufficio di stato civile del Comune di Savignano sul Rubicone FC, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi di legge.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Savignano sul Rubicone (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte II Serie A Anno
2019 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1349 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] ) con Parte_1 CodiceFiscale_1
I IS ( CodiceFiscale_2
e ato a SAVIGNANO SUL RUBICONE F. Parte_2
l patrocinio dell'Avv. GORI IS (C.F. ) C.F._3 C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/08/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Parte_2
matrimonio celebrato in data 8.06.2019, a Savignano sul Rubicone (FC), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata in data [...], a [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati – con obbligo di mutuo rispetto – e potranno fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, salvo l'obbligo di comunicare ogni variazione di residenza all'altro coniuge, ai fini del puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente atto;
2) la casa familiare, di proprietà esclusiva della sig.ra resterà assegnata alla Parte_1
stessa che vi rimarrà ad abitare unitamente alla figlia che vi manterrà la propria residenza;
Per_1
3) il signor si trasferirà presso l'abitazione dei di lui genitori in Savignano Sul Rubicone Parte_2
(FC), via Selbelle I n. 270;
4) la figlia minorenne, sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori;
pur Per_1
mantenendo (come sopra riferito) la residenza con la madre presso l'abitazione familiare in Poggio
Torriana (RN), via Curiel n. 4.
5) Le parti si obbligano reciprocamente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dell'indirizzo di residenza.
6) In considerazione della tenera età della figlia, le parti concordano - salvo diversa valutazione che potrà essere presa di comune accordo dai genitori - di escludere, sino al compimento dei 5 anni di il pernottamento con il padre. Per_1
Il padre potrà tenere con sé la figlia in base al seguente schema: Per_1
- il martedì ed il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21,00 con accompagnamento da parte della madre presso la residenza del padre e riaccompagno presso la residenza della madre da parte del padre;
oppure il padre potrà vedere la figlia presso l'abitazione della madre ivi recandosi alle ore 19:30 e fino alle ore 21:30 dei medesimi giorni;
- inoltre a settimane alterne potrà tenere con sé la figlia le settimane dispari il sabato dalle ore 9 alle ore 21 e quelle pari la domenica agli stessi orari, oppure sia sabato, sia domenica della stessa settimana a lui spettante, dalle 9 alle 14;
- I genitori con mutuo accordo potranno variare il presente schema modificando liberamente e di comune accordo i giorni e gli orari di permanenza della figlia con il padre, il tutto in un'ottica di aumento del tempo del tempo dallo stesso trascorso con la minore;
- Decorsi i primi 5 anni di vita della figlia verrà gradualmente inserito il pernotto con il Per_1
padre nel week end alterando settimane pari e dispari;
- la figlia trascorrerà alternativamente con ciascuno dei genitori almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, sette giorni durante quelle natalizie, tre giorni durante quelle pasquali alternando di anno in anno il giorno di Natale e Santo Stefano nonché il giorno di fine anno/capodanno con l'Epifania, il giorno di Pasqua ed il Lunedì di Pasqua – fermo restando quanto previsto al punto 6) primo capoverso (esclusione pernotto presso il padre sino al raggiungimento dei
5 anni di . Per_1
- festeggerà il compleanno insieme ai genitori. Per_1
7) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, € 450,00
(quattrocentocinquanta/00) mensili, entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a ed acceso presso BPM filiale di Santarcangelo di Parte_1
Romagna alle seguenti coordinate IBAN [...];
8) le spese straordinarie, per baby sitter, scolastiche e parascolastiche, comprese quelle per la mensa scolastica e per il centro estivo, per il trasporto scolastico, mediche (mutuabili e non mutuabili), sportive (ivi comprese le spese per l'abbigliamento o attrezzatura sportiva), ricreative e straordinarie in genere che si renderanno necessarie per la figlia verranno sostenute in ragione della metà da ciascuno dei genitori, con rimborso dei relativi importi alla parte che le ha anticipate e ciò immediatamente alla presentazione di regolare documentazione giustificativa senza bisogno di preventivo accordo;
al momento del pagamento, se effettuato con bonifico bancario, verrà trasmessa da ciascuna parte copia della contabile all'altra.
Per quanto non specificamente previsto nel presente atto ed al fine di evitare contrasti di ogni natura, in particolare in ordine alla determinazione delle spese ordinarie e straordinarie, si fa espresso richiamo per le modalità di mantenimento dei figli al Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì sottoscritto in data 9.07.2017 punto 15, che in estratto si riporta:
“Spese straordinarie relative ai figli come da schema di cui all'art. 15 del Protocollo d'Intesa in materia di Famiglia adottato dal Tribunale di Forlì di seguito specificato:
I) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo fra i genitori):
a. visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche.
II) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo fra i genitori):
a. cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b. visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c. cure non convenzionali.
III) Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo
e di secondo grado;
b. tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno (il materiale di cancelleria, invece, rientra fra le spese ordinarie);
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f. mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di € 12,00 al giorno);
g. alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h. pre/dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario della figlia con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili
e/o idonei, accettati da entrambi i genitori.
IV) Spese scolastiche e parascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. rette scolastiche imposte da istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. rette universitarie in istituti privati;
d. alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
e. baby-sitter (se necessaria per la cura della minore);
f. gite scolastiche con pernottamento;
g. corsi di recupero e lezioni private.
V) Spese ludico/sportive/ricreative:
a. spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per figlio;
b. la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del figlio”.
9) L'assegno unico in favore della figlia verrà percepito al 50% da entrambi i genitori. 10) Le spese straordinarie verranno portate in deduzione fiscale interamente dal padre sig. Parte_2
[...]
11) I coniugi dichiarano di aver già regolato qualsiasi ulteriore rapporto di dare o avere per qualsiasi titolo o ragione e di non avere alcuna pretesa ulteriore fra loro.
12) entrambi i coniugi si concedono sin d'ora reciproco assenso all'espatrio e al rinnovo dei rispettivi documenti di espatrio nonché all'iscrizione, in ciascuno di essi, della figlia minore, con possibilità per entrambi di condurre la figlia all'estero, per periodi di soggiorno temporanei.
13) In ultimo, riguardo agli eventuali nuovi partners delle parti, le stesse concordano nell'auspicare che, in caso di relative nuove relazioni, ciascuno valuti debitamente la tenuta nel tempo della detta relazione, prima di esternarla alla figlia e introdurre costantemente, ma comunque in modo graduale, il partner nella loro vita.
14) Le spese legali del presente procedimento sono divise fra le parti in ragione del 50% ciascuna.
15) Le parti chiedono disporsi la trasmissione della sentenza di omologa all'Ufficio di stato civile del Comune di Savignano sul Rubicone FC, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi di legge.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Savignano sul Rubicone (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte II Serie A Anno
2019 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi