TRIB
Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8749/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
La giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio verificata la regolare istaurazione del contraddittorio ed esaminate le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
dovendo provvedersi ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c.; ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
) con l'avv. LO MONACO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE; contro
) con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SCHILIRO' VALENTINA;
PREMESSO CHE
- con ricorso depositato in data 20.9.2024 la ricorrente quale erede Parte_1
legittima di , ha adito l'intestato Tribunale chiedendo accertarsi come non Persona_1
dovute le somme pretese dall' a titolo di indebito erogato sulla indennità di accompagnamento CP_1
del de cuius;
- costituitosi in giudizio, l ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore CP_1
del Tribunale di Milano per essere la ricorrente residente in Pieve Emanuele (MI);
- con note di trattazione scritta la ricorrente ha contestato l'eccezione di incompetenza, deducendo di essere residente in Piazza Armerina (EN) dal mese di aprile 2023, come dichiarato nella procura alle liti, e rappresentando tuttavia la correttezza del foro adito tenuto conto del disposto dell'art. 444 co.
1 secondo periodo il quale prevede che, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, la competenza si radica nella circoscrizione in cui il defunto aveva la sua ultima residenza;
CONSIDERATO CHE
1 - ai sensi dell'art. 444 co. 1 “Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore. Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza”;
- la seconda parte della disposizione, inserita dal D.lgs. 69/2009, art. 46 co. 23, disciplina l'ipotesi in cui la residenza del titolare della prestazione, attore o de cuius, si trovi all'estero al momento dell'introduzione del giudizio o si trovasse all'estero al momento della morte;
- estraneo alla previsione è il caso di specie, in cui il titolare della prestazione, de cuius dell'attrice, non era residente all'estero, sicché deve farsi applicazione del criterio della residenza del ricorrente di cui alla prima parte dell'art. 444 c.p.c.;
- nel caso di specie parte ricorrente, con le note di trattazione scritta del 16.3.2025, ha dichiarato di risiedere a Piazza Armerina, con la conseguenza che competente per territorio appare essere il
Tribunale di Enna;
- vista la definizione in rito del giudizio e considerato il contegno processuale delle parti, le spese di lite possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, dichiara la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Enna.
Assegna termine di 90 giorni per la riassunzione della causa dinnanzi al giudice competente;
Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempienti di competenza.
Catania, 17/03/2025
La Giudice
Chiara Cunsolo
2
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
La giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio verificata la regolare istaurazione del contraddittorio ed esaminate le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
dovendo provvedersi ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c.; ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
) con l'avv. LO MONACO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE; contro
) con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SCHILIRO' VALENTINA;
PREMESSO CHE
- con ricorso depositato in data 20.9.2024 la ricorrente quale erede Parte_1
legittima di , ha adito l'intestato Tribunale chiedendo accertarsi come non Persona_1
dovute le somme pretese dall' a titolo di indebito erogato sulla indennità di accompagnamento CP_1
del de cuius;
- costituitosi in giudizio, l ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore CP_1
del Tribunale di Milano per essere la ricorrente residente in Pieve Emanuele (MI);
- con note di trattazione scritta la ricorrente ha contestato l'eccezione di incompetenza, deducendo di essere residente in Piazza Armerina (EN) dal mese di aprile 2023, come dichiarato nella procura alle liti, e rappresentando tuttavia la correttezza del foro adito tenuto conto del disposto dell'art. 444 co.
1 secondo periodo il quale prevede che, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, la competenza si radica nella circoscrizione in cui il defunto aveva la sua ultima residenza;
CONSIDERATO CHE
1 - ai sensi dell'art. 444 co. 1 “Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore. Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza”;
- la seconda parte della disposizione, inserita dal D.lgs. 69/2009, art. 46 co. 23, disciplina l'ipotesi in cui la residenza del titolare della prestazione, attore o de cuius, si trovi all'estero al momento dell'introduzione del giudizio o si trovasse all'estero al momento della morte;
- estraneo alla previsione è il caso di specie, in cui il titolare della prestazione, de cuius dell'attrice, non era residente all'estero, sicché deve farsi applicazione del criterio della residenza del ricorrente di cui alla prima parte dell'art. 444 c.p.c.;
- nel caso di specie parte ricorrente, con le note di trattazione scritta del 16.3.2025, ha dichiarato di risiedere a Piazza Armerina, con la conseguenza che competente per territorio appare essere il
Tribunale di Enna;
- vista la definizione in rito del giudizio e considerato il contegno processuale delle parti, le spese di lite possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, dichiara la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Enna.
Assegna termine di 90 giorni per la riassunzione della causa dinnanzi al giudice competente;
Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempienti di competenza.
Catania, 17/03/2025
La Giudice
Chiara Cunsolo
2