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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/09/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2176/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2176/2025 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. RE Cecinelli
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 20.6.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza con la quale prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori alle condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 28.6.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 25.9.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, quindi, in data 25.9.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano una modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento previamente concordate nel senso indicato dalle parti medesime. Ed infatti, le nuove condizioni di cui all'accordo inter partes sono conformi all'interesse dei minori, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione dei minori con i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento dei figli, il cui ascolto risulta, pertanto, superfluo. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale suoi figli minori alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dispone la modifica delle condizioni già stabilite con provvedimento n. 1054/2019 emesso dal Tribunale di Livorno in data 25.2.2019, invariato il resto, come segue: A. A modifica del punto 1) e del punto 6), i figli minori RE e rimangono ER affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori due pomeriggi a settimana con un pernottamento infrasettimanale, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina. Nei fine settimana di spettanza materna, il padre terrà con sé i figli per tre pomeriggi a settimana con due pernottamenti infrasettimanali;
B. A modifica del punto 8), il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Pt_1 Parte_2 contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo complessivo di € 200,00 (duecento/00), pari ad € 100,00(cento/00) per ciascun figlio, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza, sul conto corrente intestato alla sig.ra a lui ben noto, entro il giorno 5 di ciascun mese. Detto importo è Parte_2 soggetto alla rivalutazione automatica annuale secondo le variazioni degli indici ISTAT rilevati sul costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati. C. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 25.9.2025
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2176/2025 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. RE Cecinelli
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 20.6.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza con la quale prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori alle condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 28.6.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 25.9.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, quindi, in data 25.9.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano una modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento previamente concordate nel senso indicato dalle parti medesime. Ed infatti, le nuove condizioni di cui all'accordo inter partes sono conformi all'interesse dei minori, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione dei minori con i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento dei figli, il cui ascolto risulta, pertanto, superfluo. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale suoi figli minori alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dispone la modifica delle condizioni già stabilite con provvedimento n. 1054/2019 emesso dal Tribunale di Livorno in data 25.2.2019, invariato il resto, come segue: A. A modifica del punto 1) e del punto 6), i figli minori RE e rimangono ER affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori due pomeriggi a settimana con un pernottamento infrasettimanale, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina. Nei fine settimana di spettanza materna, il padre terrà con sé i figli per tre pomeriggi a settimana con due pernottamenti infrasettimanali;
B. A modifica del punto 8), il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Pt_1 Parte_2 contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo complessivo di € 200,00 (duecento/00), pari ad € 100,00(cento/00) per ciascun figlio, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza, sul conto corrente intestato alla sig.ra a lui ben noto, entro il giorno 5 di ciascun mese. Detto importo è Parte_2 soggetto alla rivalutazione automatica annuale secondo le variazioni degli indici ISTAT rilevati sul costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati. C. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 25.9.2025
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra