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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giovanni Giuseppe Amenduni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 1591/2024 R.G., promossa da
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. Stefano Iacovissi
ATTORE
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. Laura Grasselli
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, 1 comma c.p.c.)
conclusioni delle parti
per parte attrice
“In via principale: dichiarare nullo l'atto di precetto notificato in data 16.03.2024 da ad spese di causa rifuse;
In via Controparte_1 Parte_1
subordinata: accertare e dichiarare che ha pagato ad Parte_1 [...]
acconti per complessivi € 39.279,83, o la maggiore o minor somma che CP_1 risulterà di giustizia ovvero di equità in corso di causa;
per l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o l'invalidità parziale dell'atto di precetto notificato in data 16.03.2024 e l'estinzione parziale del diritto della a procedere ad Controparte_1
esecuzione forzata”.
per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
rigettare le domande attoree in quanto totalmente infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermarsi l'atto di precetto opposto. Condannarsi in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, ex art. 96 c.p.c. secondo equità. In ogni caso con rifusione delle spese e competenze di causa ex DM 55/2014 e ss.mm.ii”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione al precetto notificatole da Parte_1 Parte_2
fondato sull'ordinanza, pronunciata nel procedimento sub RG 2486/2023, che ha disposto ex art. 648 cpc la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo,
limitatamente alle somme non contestate pari a euro 77.457,49, reso a favore di e opposto ex art. 645 cpc da Parte_2 Parte_1
L'opposizione a precetto è fondata su due motivi: in primo luogo, l'atto di precetto sarebbe nullo per l'errata indicazione della procura alle liti di parte precettante, in quanto è erronea l'indicazione del RG (è infatti indicato RG 7617/2022 anziché
498/2023). In secondo luogo, la somma precettata sarebbe errata: infatti, da essa andrebbe decurtata la somma di euro 39.279,83, già corrisposta dall'opponente come documentato dai bonifici prodotti sub doc. 6, 7, 8 di parte opponente.
Parte opposta chiede il rigetto del ricorso, contestando entrambi i motivi: in primo luogo, l'errata indicazione della procura alle liti sarebbe un mero errore materiale, cui non conseguirebbe la nullità insanabile del precetto. In secondo luogo, la somma precettata sarebbe corretta: i pagamenti corrisposti da infatti, Parte_1
rappresenterebbero l'esecuzione di un accordo transattivo intervenuto tra le parti in data 2.08.2023 e prodotto sub doc. 6 di parte opposta. In particolare, si Parte_1
sarebbe obbligata a pagare euro 217.779,83 ma avrebbe corrisposto soltanto le prime tre rate, rendendosi poi inadempiente: a seguito di tale inadempimento, Parte_2
avrebbe proseguito la causa di opposizione al decreto ingiuntivo. L'importo precettato,
dunque, sarebbe quello non contestato da nel corso del giudizio di Parte_1
opposizione, come dimostrato dall'ordinanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (doc. 5 parte opposta) e dal verbale di udienza (doc. 4 parte opposta).
L'opposizione non è fondata.
L'errata indicazione del RG nella procura allegata al precetto integra, anzitutto, un mero errore materiale, che non compromette affatto il raggiungimento dello scopo dell'atto stesso, ossia l'intimazione al debitore di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo.
Anche il secondo motivo di opposizione risulta infondato. È provato, infatti, che ha corrisposto a somme pari a euro 39.279,83, come risulta Parte_1 Parte_2
dai bonifici prodotti da parte opponente;
tuttavia, le date di tali bonifici e le relative somme sono coerenti con quanto previsto dall'accordo di transazione intervenuto tra le parti, prodotto da parte opposta e non menzionato né mai contestato da parte opponente. Peraltro, la riferibilità dei pagamenti all'esecuzione dell'accordo transattivo è provato altresì dalla voce “Descrizione” delle ricevute dei bonifici prodotti da parte opposta, che riportano le dizioni rispettivamente “Rata 1”, “Rata 2”, “Rata 3”
“come da accordo 2-3.08.2023”, data della transazione. È evidente, pertanto, che la somma corrisposta andrà detratta dalla somma dovuta in base alla transazione (euro
217.779,83) ma non anche dalla somma fondata sull'ordinanza ex art. 648 cpc (euro
77.457,49), la quale rende esecutivo il decreto ingiuntivo limitatamente alle somme non contestate nel giudizio di opposizione/cognizione: quella sarebbe stata, pertanto,
la sede appropriata per contestare la pretesa creditoria.
In ragione della soccombenza, deve condannarsi parte opponente alla corresponsione a favore di parte opposta delle spese di lite, quantificate in euro 8.433,00 secondo i valori medi per lo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. RIGETTA l'opposizione a precetto proposta da Parte_1
2. CONDANNA a rifondere a le spese di lite per euro Parte_1 Parte_2
8.433,00 oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Padova, il 8.1.2025
Il Giudice
Giovanni Giuseppe Amenduni