Art. 29. Clausola di mutuo riconoscimento 1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente capo non si applicano ai derivati del pomodoro fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
Articolo 29 della Legge 28 luglio 2016, n. 154
Articolo 28Articolo 30
Articolo 29 della Legge 28 luglio 2016, n. 154
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25 agosto 2016
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