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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/06/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione civile
Il Tribunale Ordinario di Marsala, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 723 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente dagli avv.ti Giovanna Reale e Cristina Di Palermo;
ricorrente
Contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe De Controparte_1
Francisci; resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.6.2025, le parti hanno concluso congiuntamente chiedendo che il Tribunale definisca il procedimento prendendo atto dell'accordo intervenuto in udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 8.5.2024, , premesso che con Parte_1 sentenza n. 270/2024 resa il 23.4.2024 il Tribunale di Trapani aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Marsala, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo in data 25.8.2001 con regolarmente trascritto nei registri dello Controparte_2
Stato Civile di detto comune con atto n. 48, parte II, serie C, anno 2001.
A fondamento della proposta domanda, il ricorrente ha dedotto che: - dal matrimonio non sono nati figli, ma che la resistente, da una precedente relazione, ha avuto un figlio,
, nato il [...], oggi maggiorenne;
Per_1
- con sentenza n. 1296/2021 resa il 18.3.2021, il Tribunale di Palermo, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 15007/2017 R.G., aveva pronunciato la separazione personale delle parti;
- che ad oggi sussiste un mutamento in pejus delle condizioni economiche del ricorrente per far fronte alla corresponsione di un assegno divorzile, oltre che la percezione da parte della resistente di redditi differenti da quelli lavorativi;
- che fin dall'epoca della separazione la convivenza non era più ripresa ed era venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale con la resistente.
Sulla base di tali premesse in fatto, il ricorrente ha concluso chiedendo di:
“1) Emettere sentenza parziale di scioglimento del matrimonio civile;
2) Statuire che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile in favore della per difetto di Controparte_1 legittimazione in capo ad essa;
3) In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, onerare il Sig. a Parte_1 versare in favore della Sig.ra un assegno divorzile non superiore ad € 400,00 mensili, tenuto conto, di quanto CP_1 argomentato e documentato negli scritti difensivi anche in ordine al fatto che il ricorrente è anche onerato al versamento della quota di mutuo relativa alla villa di Pantelleria di proprietà esclusiva della CP_1
4) Ammettere i mezzi di prova indicati ed articolati nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie depositate;
5) Predisporre il calendario del processo, fissando l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi;
6) Pronunziare definitivamente lo scioglimento del matrimonio civile contratto, in Palermo, in data 25.08.2001, dai signori e emettendo definitivamente i provvedimenti nell'interesse delle Parte_1 Controparte_1 parti;
7) Condannare parte resistente alle spese e compensi del presente procedimento”.
1.1 Costituitasi in giudizio con memoria depositata in data 9.7.2024, ha aderito Controparte_1 alla richiesta di scioglimento del matrimonio civile, contestando, tuttavia, le opposte argomentazioni e chiedendo nel merito, previa declaratoria dello scioglimento del matrimonio contratto con il ricorrente, la corresponsione in suo favore di un assegno divorzile di € 1.600,00 mensili.
Infine, ha chiesto all'intestato Tribunale di: Controparte_2
“1) Pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
2) Accertare le effettive condizioni economiche del signor a mezzo indagini patrimoniali della Parte_1
Guardia di Finanza che verifichi i rapporti bancari, assicurativi, postali, intrattenuti dallo stesso e dalle società in cui egli è amministratore o socio, anche come cointestatario e/o delegato, con i relativi movimenti e le consistenze finali, degli ultimi tre anni;
3) Ritenere e dichiarare, che la signora ha diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile nella Controparte_1 misura di € 1.600,00 mensili da parte del signor Parte_1 pag. 2/4 4) In subordine, essendovene i presupposti riconosca comunque alla signora un assegno divorzile Controparte_1 tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti;
5) Ammettere la chiesta prova per testi, ed all'occorrenza, apposita C.T.U. al fine di quantificare l'effettiva redditività del signor negli ultimi tre anni;
Parte_1
6) Con vittoria di spese e del compenso professionale da liquidare ai sensi del D.M. n.147/2022”.
1.2 All'esito dell'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 30.9.2024, le parti hanno chiesto l'emissione di sentenza parziale sullo status, nonché l'emissione dei provvedimenti provvisori, insistendo anche nelle richieste istruttorie avanzate.
1.3 Con sentenza non definitiva n. 822/2024, pubblicata in data 6.12.2024, l'intestato Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra parti, disponendo la rimessione della causa sul ruolo.
1.4 Con successiva ordinanza, resa in pari data, il Giudice relatore ha disposto, in via provvisoria e urgente, il mantenimento, quanto ai rapporti di natura patrimoniale, delle condizioni di cui alla sentenza di separazione, oltre che il procedersi all'istruzione della causa con l'espletamento di indagini tecniche d'ufficio di natura contabile.
1.5 In sede di operazioni peritali svoltesi in data 10.6.2025, il CTU, dott. , ha tentato Persona_2 la conciliazione della controversia, consentendo il raggiungimento di un accordo sull'importo di €
1.100,00 a titolo di assegno divorzile, permanendo peraltro un contrasto tra le parti in ordine alla decorrenza di tale pattuizione;
indi, il giudice delegato ha disposto la sospensione dello svolgimento delle operazioni peritali e la convocazione delle parti al fine di esperire un ulteriore tentativo di conciliazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 117 c.p.c..
1.6 All'udienza del 19.6.2025, le parti hanno espressamente concordato di voler convertire il procedimento da giudiziale a consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“1) obbligo del di corrispondere alla , entro il giorno 5 di ogni mese, un Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile di € 1.100,00 al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza;
2) Ripartizione al 50% delle spese di CTU;
3) Compensazione integrale delle spese di lite”.
Indi, sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2. Ciò posto, il Tribunale osserva che le condizioni concordate dalle parti di cui al verbale di udienza del
19.6.2025 possono essere recepite in quanto non contrarie alle norme imperative e all'ordine pubblico, le quali appaiono pienamente legittime e satisfattive degli interessi delle parti.
3. In ragione dell'esito del giudizio e della concorde richiesta delle parti, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. pag. 3/4
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, come sopra composto, definitivamente pronunciando e facendo seguito alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
già pronunciato con sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 822/2024 del 6.12.2024,
[...] così provvede:
1) dispone che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati in conformità all'accordo intercorso tra le parti all'udienza del 19.6.2025, riportato in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritto;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala, in data 20.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Giampaolo Bellofiore Francesco Paolo Pizzo
pag. 4/4