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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice Unico dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello R.G. n. 4752/2023 promossa da
C.F. e P.IVA , con sede in Torino, Strada Abbadia Parte_1 P.IVA_1
di Stura n. 200, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.
C.F. , rappresentata e Parte_2 C.F._1
difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Luca
Pecoraro (C.F. ; PEC: C.F._2
fax: 011/ 0410564) e Daniele Email_1
Perrucca (C.F. ; PEC: C.F._3
fax 011 0410564) del Foro di Email_2
Torino, per delega allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n.
16/2022 in data 2.03.2022, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Torino, Via Lessolo n. 3;
-parte appellante- contro
Arch. (C.F. P. IVA , CP_1 Per_1 C.F._4 P.IVA_2
con studio professionale sito in NO, corso Italia, n. 68, rappresentato e difeso, giusta delega allegata al ricorso per decreto ingiuntivo del 14 dicembre 2021,
pagina 1 di 18 dagli Avv.ti Michele Santarelli (C.F. ) e Stefano Diaferio C.F._5
(C.F. ), entrambi del Foro di NO (i quali dichiarano di C.F._6
voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_3
, ed elettivamente domiciliato in Torino, Email_4
via Lagrange, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Rosita Balocca.
-parte appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3638/2022 del Giudice di Pace di
Torino depositata il 07.12.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione e deduzione
IN VIA ISTRUTTORIA ammettere e disporre apposita CTU volta ad esaminare gli elaborati consegnati da controparte ad e la loro conformità ad assolvere l'incarico assegnato in Pt_1
data 03.02.2021; senza inversione dell'onere probatorio, ammettere ed esperire prova per interrogatorio e testi sulle circostanze di fatto indicate sub nn. da 1 a 17 dell'atto di citazione e con testi ivi indicati e con riserva di ulteriormente dedurre e capitolare come per legge;
IN VIA PRINCIPALE riformare la sentenza n. 3638/2022 emessa dal Giudice di Pace di Torino Sez.
Prima Civile, G. Avv. Maria Luisa Cultrera (R.G. n. 2579/2022), pubblicata in data
7.12.2022 e notificata in data 18.01.2023 per i motivi esposti nella narrativa che precede e per l'effetto accogliere le domande già proposte in primo grado e qui di
pagina 2 di 18 seguito riprodotte e con condanna alla restituzione di quanto corrisposto dal conchiudente in esecuzione della sentenza appellata;
Con vittoria di compensi e spese oltre accessori di entrambi di gradi di giudizio;
Conclusioni di primo grado
Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito
Previe le declaratorie del caso;
Respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA PRINCIPALE
Annullare, dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 16/2022 emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 3 gennaio 2022 per i motivi esposti nella narrativa che precede;
Rigettare ogni domanda nei confronti dell'odierno attore in opposizione.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e patrocinio, rimborso forfettario, oltre
I.V.A. e C.P.A., con distrazione delle spese in favore dei sottoscritti procuratori di parte opponente”;
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
In via preliminare:
-- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità, ai sensi degli artt.
342 e 348 bis c.p.c., dell'appello proposto da poiché privo di una Parte_1
ragionevole probabilità di accoglimento nonché per l'infondatezza sia in fatto che in diritto dei motivi di censura ivi sollevati;
-- per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Torino
n. 3638/2022, R.G. n. 2579/2022, emessa in data 5 dicembre 2022, pubblicata il 7
pagina 3 di 18 dicembre 2022 e notificata il 18 gennaio 2023, con ogni effetto e conseguenza di legge;
In via principale, nel merito:
-- rigettare l'appello di controparte ed ogni istanza e domanda ivi formulata, poiché infondate sia in fatto che in diritto alla luce di tutte le motivazioni evidenziate in narrativa;
-- per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Torino
n. 3638/2022, R.G. n. 2579/2022, in persona dell'Avv. Maria Luisa Cultrera, emessa in data 5 dicembre 2022, pubblicata il 7 dicembre 2022 e notificata il 18 gennaio
2023, con ogni effetto e conseguenza di legge;
In ogni caso e sempre:
-- con vittoria di spese e compensi professionali di lite, anche del presente grado di giudizio in appello”.
*****
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 febbraio 2023, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 3638/2022, emessa nell'ambito del giudizio R.G. n. 2579/2022 in data 5 dicembre 2022 e pubblicata il 7 dicembre 2022, con la quale era stata respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 16/2022, provvisoriamente esecutivo, con cui il Giudice di Pace di
Torino aveva ingiunto ad di pagare immediatamente in favore Parte_1
dell'architetto , a titolo di compenso, la somma di euro Controparte_2
2.905,00, oltre interessi e spese di procedura.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Torino, accertata l'infondatezza dell'opposizione e delle domande proposte, aveva confermato integralmente il decreto ingiuntivo n. 16/2022, condannando l'opponente al pagamento delle pagina 4 di 18 spese di lite in favore dell'opposto, liquidate nella somma di € 1.818,73 (oltre accessori di legge).
Con l'atto di gravame, parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, censurando l'operato dell'architetto e contestando CP_1
l'inadempimento contrattuale, da parte di costui, relativamente all'incarico di progettazione per l'ampliamento e la ristrutturazione di uno stabile di proprietà
Autora srl.
Più in particolare, ha lamentato la mancata consegna, ad opera di Parte_1
parte convenuta, della documentazione progettuale completa e dettagliata, sostenendo l'inadeguatezza degli elaborati preliminari consegnati, sul presupposto che, nonostante l'incarico prevedesse una fase progettuale specifica, l'architetto avesse omesso di fornire elaborati fondamentali CP_1
(quali: il rilievo dettagliato dello stato di fatto dell'area di intervento, inclusa la documentazione fotografica e i rilievi sull'impiantistica; lo studio preliminare completo con dati volumetrici, di superfici e altezze in osservanza delle norme urbanistiche vigenti;
la relazione tecnico-illustrativa del progetto;
il progetto definitivo).
Conseguentemente, parte appellante ha eccepito la nullità della sentenza per omessa, errata e contradditoria motivazione e per violazione degli artt. 116, secondo comma, e 117 c.p.c., avendo errato il Giudice di Pace di Torino nel desumere l'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo esclusivamente dall'assenza del legale rappresentante di all'udienza fissata per Pt_1
l'interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione.
In secondo luogo, parte appellante ha censurato la sentenza gravata per omessa o errata applicazione degli artt. 115 e 116, primo comma, c.p.c., e mancata valutazione dei fatti decisivi della controversia, avendo il Giudice di prime cure pagina 5 di 18 omesso di considerare che l'onere probatorio circa l'esatto adempimento incombeva sull'arch. . CP_1
Parte appellante ha, quindi, chiesto la riforma integrale della sentenza e l'accoglimento delle domande svolte nel corso del giudizio di primo grado, insistendo in via istruttoria per l'ammissione di una CTU, dell'interrogatorio formale e della prova per testi.
Si costituiva in giudizio l'arch. che, eccepita in via preliminare Controparte_2
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello, ha contestato nel merito la vicenda come ex adverso ricostruita, sostenendo l'infondatezza dei motivi di appello e concludendo per il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria - ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni che le parti rassegnavano nel rispetto del termine perentorio del 28.11.2024, assegnato per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione sollevata dall'appellata nella propria comparsa di costituzione e risposta, riguardante la ritenuta inammissibilità dell'impugnazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 342
c.p.c.
Al riguardo occorre muovere dall'insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
pagina 6 di 18 ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ” (cfr. Cass. S.U. n.
27199/17).
In continuità con tale insegnamento si pone la giurisprudenza successiva, secondo cui “L'atto di appello non deve contenere un progetto alternativo di sentenza, né vacui formalismi, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata o di parti di essa” (cfr. Cass. n. 13535/18): in particolare in tale pronuncia si ricorda, tra le varie ragioni a conferma dell'indirizzo in esame, che il nostro processo civile “è caratterizzato da un "assetto teleologico delle forme", di cui è traccia evidente nell'art. 156 c.p.c., comma 3, secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” principio – quello espresso dall'art. 156
c.p.c. - di carattere generale che impone al giudicante, nel valutare l'ammissibilità di una impugnazione, di avere riguardo alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto, e si aggiunge che “le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo”.
Si è pertanto ritenuto che “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione
(senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non
pagina 7 di 18 equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per
l'impugnazione a critica vincolata” (cfr. Cass. n. 7675/19).
La mera lettura dell'atto di citazione in appello dà conto della infondatezza dell'eccezione in esame, giacché il gravame proposto, seppure caratterizzato da un argomentare per capi e con sintesi degli accadimenti di causa, consente al giudice dell'appello di individuare la sostanza delle critiche al provvedimento impugnato.
Come ancora di recente affermato dalla Suprema Corte, “Stante la natura dell'appello, non di novum iudicium bensì una revisio primae instantiae, a pena di inammissibilità è richiesto all'impugnante di confrontarsi con le argomentazioni logico giuridiche che il giudice ha posto alla base della propria decisione compiendo una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (cfr. Cass. n. 25848/20).
Ancora, “Ai fini della specificità dei motivi, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. In particolare, non potendo essere stabilito in termini generali e assoluti, il grado di specificità dei motivi va valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, e deve considerarsi integrato quando alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell'appellante in modo da incrinarne il relativo fondamento logico-giuridico, come nell'ipotesi in cui, pur non procedendo all'esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza,
pagina 8 di 18 l'appellante svolga i motivi di impugnazione in termini incompatibili con il complessivo iter logico-giuridico della decisione impugnata” (cfr. Cass. n.
3691/21).
L'eccezione sollevata da parte appellata non viene, pertanto, condivisa e deve essere disattesa.
*****
Passando all'esame nel merito dei motivi di appello proposti, deve ritenersi che il gravame sia infondato e vada, pertanto, respinto.
In diritto, appare opportuno, in primo luogo, soffermarsi sulla qualificazione della domanda svolta nel giudizio di primo grado dalla attrice che, nell'opporsi al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento della somma dovuta a titolo di compenso in favore del professionista, ha sollevato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.cc. allegando la responsabilità dell'arch. CP_1
per il mancato compimento di alcune attività che gli erano state commissionate.
Dunque, è stata chiaramente allegata, ex art. 1460 c.c., una responsabilità contrattuale del convenuto, con la conseguente applicazione delle regole probatorie enunciate in materia dalla nota sentenza delle Sezioni Unite (n.
13533/11), in forza della quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Analogo principio è stato affermato con riguardo all'ipotesi di inesatto adempimento, nel qual caso “al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori,
pagina 9 di 18 come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Occorre poi aggiungere che in tema di responsabilità civile, anche contrattuale, la valutazione del nesso causale si ispira, tra gli altri, al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili (cfr. Cass. S.U. n. 576/08); a tal fine occorre scomporre il giudizio causale in due autonomi segmenti, l'uno volto ad identificare il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, l'altro volto ad accertare il nesso di causalità che lega l'evento alle conseguenze dannose risarcibili, in applicazione della regola della preponderanza dell'evidenza o del
.
Con specifico riferimento alla materia della responsabilità professionale, la
Suprema Corte ha affermato che “In tema di responsabilità per colpa professionale consistita nell'omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza, o, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (cfr. Cass. n. 25112/17, nonchè Cass. n. 23740/18, Cass. n.
2638/13 e Cass. n. 6967/06).
Deve pertanto affermarsi che nel giudizio di responsabilità professionale è onere del cliente danneggiato provare il contratto d'opera professionale ed allegare il pagina 10 di 18 relativo inadempimento o inesatto adempimento, ossia la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza, nonché di dimostrare i conseguenti pregiudizi ricollegabili causalmente al predetto inadempimento in applicazione della regola probatoria del , essendo invece onere del convenuto provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione oppure che la prestazione è divenuta impossibile per una causa a sé non imputabile.
Appare allora necessario verificare, anzitutto, l'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio in capo a parte attrice, con particolare riguardo alla prova del contratto d'opera intercorso tra le parti e, più in particolare, all'oggetto dell'incarico stesso, nonché alla allegazione precisa, puntuale e dettagliata degli specifici inadempimenti addebitati al professionista convenuto.
Sotto tale profilo, dagli atti risulta che, nel dicembre 2020, prendeva Parte_1
contatto con l'arch. per valutare la fattibilità di un progetto CP_1
architettonico di ampliamento e ristrutturazione di una palazzina di proprietà dell'appellante, sita nel Comune di Torino.
All'esito di contatti telefonici e via mail, nonché di sopralluoghi espletati dal professionista, in data 18 dicembre 2020 l'arch. trasmetteva al dott. CP_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale Parte_2
rappresentante di un primo studio preliminare relativo al restyling Parte_1
ipotizzato. Quindi, in data 26 gennaio 2021, l'arch. , su richiesta di CP_1
e facendo seguito alla proposta preliminare di progetto del 18 Parte_1
dicembre 2020, trasmetteva un preventivo relativo ad un progetto architettonico completo inerente la palazzina in oggetto, con il quale, oltre alla descrizione degli interventi di massima da realizzare (il cui costo veniva stimato in euro 213.000,00, con eventuale riduzione ad euro 193.000,00 in relazione pagina 11 di 18 all'ipotesi alternativa prospettata nel preventivo stesso) venivano stimati in euro 24.000,00, oltre iva ed accessori di legge, gli onorari professionali richiesti dal professionista (di cui euro 8.000,00 per rilievi, analisi urbanistiche e aggiornamento del progetto preliminare;
euro 6.000 per sviluppo esecutivo, analisi costi e appalti;
euro 4.000 per pratiche autorizzative comunali;
euro
6.000 per direzione e coordinamento lavori).
Successivamente, tuttavia, l'arch. concordavano di limitare Parte_1 CP_1
l'incarico solo ad alcuni fasi del progetto, pattuendo conseguentemente un compenso più ridotto, pari ad euro 5.000,00.
Sennonché, tra le parti vi è contrasto proprio in ordine all'oggetto del predetto incarico che riferisce alle fasi di progettazione preliminare e Parte_1
definitiva, mentre il professionista attribuisce alla fase alla sola fase di sviluppo preliminare del progetto (avente ad oggetto, più in particolare, i rilievi del vano scala per l'installazione di un ascensore all'interno della palazzina di Pt_1
l'ideazione di un nuovo “layout” dello showroom, le misurazioni e i rilievi fotografici dell'edificio, nonché l'ottenimento e il raffronto dei preventivi per i lavori ipotizzati).
Così ricostruita in sintesi la vicenda, deve ora passarsi all'esame nel merito dei motivi di cui all'atto di gravame.
*****
Il primo motivo di appello risulta infondato.
È senz'altro vero che il Giudice di prime cure abbia valorizzato la mancata comparizione del dott. all'udienza del 21 luglio 2022 come elemento di Pt_2
corroborazione degli altri elementi di prova acquisiti in giudizio;
ma non può certamente e validamente sostenersi (così come che il Controparte_3
Giudice abbia fondato il proprio convincimento e la propria decisione pagina 12 di 18 esclusivamente sulla mancata comparizione del legale rappresentante, avendo attribuito ad essa valenza dirimente ai fini decisori.
Invero, il Giudice di prime cure ha, all'evidenza, fondato la propria decisione sulla base dell'esame della documentazione prodotta in giudizio dall'opposto, oltre che sul tenore della mail del 10 febbraio 2021 inviata dall'arch. al CP_1
dott. (mail il cui contenuto delimita chiaramente l'oggetto dell'incarico Pt_2
conferito al professionista e che in sentenza viene riportata integralmente ed esplicitamente), ritenendo pertanto infondata l'eccezione di inadempimento sollevata da Parte_1
Del resto, risulta piuttosto evidente come il Giudice avesse fissato interrogatorio libero delle parti, ai sensi dell'art. 117 c.p.c., per l'udienza del 21 luglio 2022 evidentemente anche al fine di (recuperare la possibilità di) verificare ipotesi transattive (possibilità preclusa in ragione della mancata comparizione personale delle parti alla prima udienza di cui il giudice dà puntualmente atto nell'ordinanza del 04 luglio 2022) e che abbia fatto buon governo della regola processuale di cui all'art. 116, secondo comma, ultima parte, c.p.c., avendo desunto argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo.
Dunque, la mancata comparizione personale della parte all'udienza all'uopo fissata - mancata comparizione non giustificata - è stata presa in considerazione del Giudice che correttamente ha attribuito ad essa la valenza di argomento di prova.
*****
Con il secondo motivo di appello, lamenta l'errata applicazione del Parte_1
principio dell'onere probatorio e l'omessa valutazione di tutte le circostanze della vicenda, non avendo l'arch. dimostrato il corretto adempimento CP_1
delle prestazioni professionali pattuite.
pagina 13 di 18 L'esame del secondo motivo di appello presuppone - come già si è avuto modo di anticipare - che venga, prima, chiarito e determinato quale fosse l'oggetto dell'incarico concordato tra ed il professionista, incarico in ordine Parte_1
alla cui esatta delimitazione le parti processuali risultano essere in radicale contrasto.
Sul punto, deve anzitutto osservarsi come, in materia di responsabilità contrattuale e di inadempimento alle relative obbligazioni (e, dunque, in ipotesi di contratto d'opera intellettuale, di inadempimento alle prestazioni pattuite), se
è vero che incombe sul professionista/prestatore d'opera intellettuale l'onere probatorio che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo corretto e diligente (e che l'esito dannoso sia stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile, non imputabile al professionista stesso), è altrettanto vero come, preliminarmente, gravi sul cliente/committente l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e, dunque, gli elementi essenziali dello stesso, con specifico riguardo - per quel che qui rileva - all'oggetto di esso (cioè alla prestazione pattuita), oltre al pregiudizio patito.
Ora, è un dato di fatto - non contestato tra le parti - che, in un primo momento l'architetto aveva trasmesso al dott. un preventivo relativo al CP_1 Pt_2
progetto architettonico completo in cui, oltre alla descrizione degli interventi di massima del realizzare (stimati in euro 213.000,00 ovvero in euro 193.000,00, a seconda delle opzioni prescelte), venivano quantificati in euro 24.000,00, oltre accessori di legge, gli onorari di compenso richiesti dal professionista (onorari così dettagliati: rilievi, analisi urbanistiche e aggiornamento del progetto preliminare euro 8.000; sviluppo esecutivo, analisi costi e appalti euro 6.000; pratiche autorizzative comunali euro 4.000; direzione coordinamento lavori euro 6.000). L'incarico prevedeva diverse prestazioni (rilievo dettagliato stato di fatto area di intervento;
studio preliminare;
progetto definitivo ed allegati per pagina 14 di 18 presentazione pratica edilizia, permesso di costruire;
progetto esecutivo per la realizzazione opera;
redazioni di particolari costruttivi e decorativi;
direzione lavori e coordinamento team tecnico;
pratica edilizia per variante finale;
progetto illuminotecnico;
progetto verde).
Tale progetto architettonico completo non era, tuttavia, andato in porto e le parti, conseguentemente, avevano modificato, limitandolo, l'oggetto dell'incarico conferito al professionista.
Del resto, la circostanza relativa alla limitazione dell'incarico professionale è confermata proprio dall'entità del diverso compenso pattuito, ridotto ad euro
5.000,00 in luogo di quello ben maggiore di euro 24.000,00.
In tale contesto, pertanto, non avendo il cliente/committente fornito elementi certi, seri ed obiettivi sulla base dei quali individuare la prestazione pattuita, appare del tutto verosimile (come sostenuto da parte appellata) che le parti abbiano inteso delimitare l'incarico conferito all'arch. alla CP_1
predisposizione della sola fase preliminare del progetto (avente ad oggetto, più in particolare, i rilievi del vano scala per l'installazione di un ascensore all'interno della palazzina di l'ideazione di un nuovo “layout” dello Pt_1
showroom, le misurazioni e i rilievi fotografici dell'edificio, nonché l'ottenimento e il raffronto dei preventivi per i lavori ipotizzati).
Tale conclusione trova riscontro negli ulteriori contatti intervenuti tra le parti.
Invero, nonostante la successiva limitazione dell'incarico professionale rispetto a quello più ampio previsto in relazione al progetto architettonico completo e nonostante la pattuizione di un compenso ben di euro 5.000,00, ben più ridotto rispetto a quello indicato nel preventivo del 26 gennaio 2021, l'ordine di acquisto di (n. OF21000137) del 3 febbraio 2021 riporta praticamente Pt_1
tutte le prestazioni professionali che erano state indicate dall'Arch. nel CP_1
predetto preventivo.
pagina 15 di 18 Sicché, detto ordine di acquisto proveniente dalla committente deve Parte_1
ritenersi o frutto di un grossolano errore oppure il maldestro tentativo di far rientrare in un ordine di acquisto per euro 5.000,00 attività e prestazioni professionali precedentemente quantificate in € 24.000,00: in entrambi i casi, pertanto, quale che sia stato l'animus (doloso o colposo) che aveva mosso nella predisposizione del predetto ordine di acquisto, tale Parte_1
documento non è in grado, da solo, di delimitare con chiarezza l'oggetto della prestazione professionale richiesta dalla committente all'architetto (del resto, è la stessa difesa di parte appellante ad aver ammesso che “Correttamente, l'arch.
con e-mail del 10 febbraio 2021 evidenziava come nell'ordine di CP_1 Pt_1
fossero indicate anche attività realizzative escluse dall'incarico, come ridotto”; cfr., pag. 3 della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Non solo.
Ciò che più rileva, infatti, è proprio che l'ordine di acquisto di è stato Parte_1
rifiutato e contrastato nell'immediatezza dall'Arch. , con la mail sopra CP_1
richiamata, con la quale il professionista aveva precisato quanto segue:
“Buongiorno Dott. , Vedo ora che nella sua conferma incarico fa riferimento Pt_2
alla prestazione completa, ma gli accordi telefonici erano sulla prima fase (rilievo
e approfondimento per definizione preventivi corretti, oltre a prima proposta show-room) ma non esecutivi, direzione lavori, coordinamento e pratiche ecc. Solo per chiarezza... Buona giornata ”. Controparte_2
Ora, poiché non risulta che la comunicazione in rettifica inviata dal professionista sia stata mai contestata da e poiché non risulta Parte_1
neppure che parte appellante abbia, a sua volta, replicato (chiarendo ulteriormente quali fossero le prestazioni da eseguire) alla precisazione in rettifica trasmessa dall'arch. , ritiene il Tribunale che l'oggetto CP_1
pagina 16 di 18 dell'incarico vada individuato e delimitato proprio in ragione del contenuto della predetta mail.
Sicché, in relazione all'incarico così determinato, l'esame della documentazione prodotta dall'appellato (in particolare, il doc. 3) dimostra come il CP_1
professionista abbia assolto - correttamente e diligentemente - alla propria prestazione predisponendo uno studio preliminare realizzato per la zona terrazzo/altana, i rilievi dettagliati del vano scala, comprensivi delle misurazioni e dei volumi per installare l'ascensore, il “layout” del nuovo showroom di Pt_1
i rilievi fotografici, le misurazioni in scala 1:100 e i volumi della palazzina
[...]
di proprietà di e, infine, i preventivi per i lavori di ristrutturazione e Parte_1
di ampliamento e il raffronto comparativo delle offerte ricevute.
E dimostra, altresì, la infondatezza della eccezione di inadempimento (o non corretto adempimento) ex art. 1460 c.c. sollevata - in termini estremamente generici e niente affatto puntuali - da sia perché risultano presenti, Parte_1
a livello di progetto preliminare (e non definitivo e/o esecutivo, non oggetto di specifica pattuizione), i rilievi dello stato di fatto, le misurazioni, le dimensioni, il dossier fotografico della palazzina, i prospetti di cui alle pagine da 11 a 17 realizzati in scala 1:100 (con la conseguenza possibilità di ricavare le misure ed ulteriori dettagli tecnici), lo studio preliminare dell'opera; sia perché risulta indimostrato che il progetto definitivo e la relazione tecnico-illustrativa fossero ricompresi nell'incarico professionale ridotto conferito all'Arch. , per le CP_1
ragioni già illustrate.
Il gravame, in definitiva, deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza n. 3638/2022 del Giudice di Pace di Torino, oggetto di impugnazione.
*****
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, il rigetto dell'impugnazione comporta l'addebito in capo all'appellante delle relative spese processuali del pagina 17 di 18 presente grado di giudizio, previa liquidazione delle stesse, considerato il valore della controversia, tenuto conto della non eccessiva complessità delle questioni trattate e della tipologia dell'attività difensiva prestata, in complessivi €
2.800,00, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge.
Al rigetto dell'impugnativa consegue, altresì, l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti della parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte;
rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, avverso la sentenza n. 3638/2022 del Giudice di Pace di Torino, pubblicata in data 07.12.2022, emessa nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 2579/2022, che per l'effetto conferma;
dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento in favore di , della somma di € Controparte_2
2.800,00, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, a titolo di rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio;
dichiara sussistenti, nei termini di cui in motivazione, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti della parte appellante.
Così deciso in Torino, in data 01.04.2025
Il Giudice dott. Francesco Moroni
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice Unico dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello R.G. n. 4752/2023 promossa da
C.F. e P.IVA , con sede in Torino, Strada Abbadia Parte_1 P.IVA_1
di Stura n. 200, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.
C.F. , rappresentata e Parte_2 C.F._1
difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Luca
Pecoraro (C.F. ; PEC: C.F._2
fax: 011/ 0410564) e Daniele Email_1
Perrucca (C.F. ; PEC: C.F._3
fax 011 0410564) del Foro di Email_2
Torino, per delega allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n.
16/2022 in data 2.03.2022, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Torino, Via Lessolo n. 3;
-parte appellante- contro
Arch. (C.F. P. IVA , CP_1 Per_1 C.F._4 P.IVA_2
con studio professionale sito in NO, corso Italia, n. 68, rappresentato e difeso, giusta delega allegata al ricorso per decreto ingiuntivo del 14 dicembre 2021,
pagina 1 di 18 dagli Avv.ti Michele Santarelli (C.F. ) e Stefano Diaferio C.F._5
(C.F. ), entrambi del Foro di NO (i quali dichiarano di C.F._6
voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_3
, ed elettivamente domiciliato in Torino, Email_4
via Lagrange, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Rosita Balocca.
-parte appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3638/2022 del Giudice di Pace di
Torino depositata il 07.12.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione e deduzione
IN VIA ISTRUTTORIA ammettere e disporre apposita CTU volta ad esaminare gli elaborati consegnati da controparte ad e la loro conformità ad assolvere l'incarico assegnato in Pt_1
data 03.02.2021; senza inversione dell'onere probatorio, ammettere ed esperire prova per interrogatorio e testi sulle circostanze di fatto indicate sub nn. da 1 a 17 dell'atto di citazione e con testi ivi indicati e con riserva di ulteriormente dedurre e capitolare come per legge;
IN VIA PRINCIPALE riformare la sentenza n. 3638/2022 emessa dal Giudice di Pace di Torino Sez.
Prima Civile, G. Avv. Maria Luisa Cultrera (R.G. n. 2579/2022), pubblicata in data
7.12.2022 e notificata in data 18.01.2023 per i motivi esposti nella narrativa che precede e per l'effetto accogliere le domande già proposte in primo grado e qui di
pagina 2 di 18 seguito riprodotte e con condanna alla restituzione di quanto corrisposto dal conchiudente in esecuzione della sentenza appellata;
Con vittoria di compensi e spese oltre accessori di entrambi di gradi di giudizio;
Conclusioni di primo grado
Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito
Previe le declaratorie del caso;
Respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA PRINCIPALE
Annullare, dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 16/2022 emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 3 gennaio 2022 per i motivi esposti nella narrativa che precede;
Rigettare ogni domanda nei confronti dell'odierno attore in opposizione.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e patrocinio, rimborso forfettario, oltre
I.V.A. e C.P.A., con distrazione delle spese in favore dei sottoscritti procuratori di parte opponente”;
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
In via preliminare:
-- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità, ai sensi degli artt.
342 e 348 bis c.p.c., dell'appello proposto da poiché privo di una Parte_1
ragionevole probabilità di accoglimento nonché per l'infondatezza sia in fatto che in diritto dei motivi di censura ivi sollevati;
-- per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Torino
n. 3638/2022, R.G. n. 2579/2022, emessa in data 5 dicembre 2022, pubblicata il 7
pagina 3 di 18 dicembre 2022 e notificata il 18 gennaio 2023, con ogni effetto e conseguenza di legge;
In via principale, nel merito:
-- rigettare l'appello di controparte ed ogni istanza e domanda ivi formulata, poiché infondate sia in fatto che in diritto alla luce di tutte le motivazioni evidenziate in narrativa;
-- per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Torino
n. 3638/2022, R.G. n. 2579/2022, in persona dell'Avv. Maria Luisa Cultrera, emessa in data 5 dicembre 2022, pubblicata il 7 dicembre 2022 e notificata il 18 gennaio
2023, con ogni effetto e conseguenza di legge;
In ogni caso e sempre:
-- con vittoria di spese e compensi professionali di lite, anche del presente grado di giudizio in appello”.
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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 febbraio 2023, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 3638/2022, emessa nell'ambito del giudizio R.G. n. 2579/2022 in data 5 dicembre 2022 e pubblicata il 7 dicembre 2022, con la quale era stata respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 16/2022, provvisoriamente esecutivo, con cui il Giudice di Pace di
Torino aveva ingiunto ad di pagare immediatamente in favore Parte_1
dell'architetto , a titolo di compenso, la somma di euro Controparte_2
2.905,00, oltre interessi e spese di procedura.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Torino, accertata l'infondatezza dell'opposizione e delle domande proposte, aveva confermato integralmente il decreto ingiuntivo n. 16/2022, condannando l'opponente al pagamento delle pagina 4 di 18 spese di lite in favore dell'opposto, liquidate nella somma di € 1.818,73 (oltre accessori di legge).
Con l'atto di gravame, parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, censurando l'operato dell'architetto e contestando CP_1
l'inadempimento contrattuale, da parte di costui, relativamente all'incarico di progettazione per l'ampliamento e la ristrutturazione di uno stabile di proprietà
Autora srl.
Più in particolare, ha lamentato la mancata consegna, ad opera di Parte_1
parte convenuta, della documentazione progettuale completa e dettagliata, sostenendo l'inadeguatezza degli elaborati preliminari consegnati, sul presupposto che, nonostante l'incarico prevedesse una fase progettuale specifica, l'architetto avesse omesso di fornire elaborati fondamentali CP_1
(quali: il rilievo dettagliato dello stato di fatto dell'area di intervento, inclusa la documentazione fotografica e i rilievi sull'impiantistica; lo studio preliminare completo con dati volumetrici, di superfici e altezze in osservanza delle norme urbanistiche vigenti;
la relazione tecnico-illustrativa del progetto;
il progetto definitivo).
Conseguentemente, parte appellante ha eccepito la nullità della sentenza per omessa, errata e contradditoria motivazione e per violazione degli artt. 116, secondo comma, e 117 c.p.c., avendo errato il Giudice di Pace di Torino nel desumere l'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo esclusivamente dall'assenza del legale rappresentante di all'udienza fissata per Pt_1
l'interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione.
In secondo luogo, parte appellante ha censurato la sentenza gravata per omessa o errata applicazione degli artt. 115 e 116, primo comma, c.p.c., e mancata valutazione dei fatti decisivi della controversia, avendo il Giudice di prime cure pagina 5 di 18 omesso di considerare che l'onere probatorio circa l'esatto adempimento incombeva sull'arch. . CP_1
Parte appellante ha, quindi, chiesto la riforma integrale della sentenza e l'accoglimento delle domande svolte nel corso del giudizio di primo grado, insistendo in via istruttoria per l'ammissione di una CTU, dell'interrogatorio formale e della prova per testi.
Si costituiva in giudizio l'arch. che, eccepita in via preliminare Controparte_2
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello, ha contestato nel merito la vicenda come ex adverso ricostruita, sostenendo l'infondatezza dei motivi di appello e concludendo per il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria - ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni che le parti rassegnavano nel rispetto del termine perentorio del 28.11.2024, assegnato per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione sollevata dall'appellata nella propria comparsa di costituzione e risposta, riguardante la ritenuta inammissibilità dell'impugnazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 342
c.p.c.
Al riguardo occorre muovere dall'insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
pagina 6 di 18 ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
27199/17).
In continuità con tale insegnamento si pone la giurisprudenza successiva, secondo cui “L'atto di appello non deve contenere un progetto alternativo di sentenza, né vacui formalismi, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata o di parti di essa” (cfr. Cass. n. 13535/18): in particolare in tale pronuncia si ricorda, tra le varie ragioni a conferma dell'indirizzo in esame, che il nostro processo civile “è caratterizzato da un "assetto teleologico delle forme", di cui è traccia evidente nell'art. 156 c.p.c., comma 3, secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” principio – quello espresso dall'art. 156
c.p.c. - di carattere generale che impone al giudicante, nel valutare l'ammissibilità di una impugnazione, di avere riguardo alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto, e si aggiunge che “le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo”.
Si è pertanto ritenuto che “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione
(senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non
pagina 7 di 18 equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per
l'impugnazione a critica vincolata” (cfr. Cass. n. 7675/19).
La mera lettura dell'atto di citazione in appello dà conto della infondatezza dell'eccezione in esame, giacché il gravame proposto, seppure caratterizzato da un argomentare per capi e con sintesi degli accadimenti di causa, consente al giudice dell'appello di individuare la sostanza delle critiche al provvedimento impugnato.
Come ancora di recente affermato dalla Suprema Corte, “Stante la natura dell'appello, non di novum iudicium bensì una revisio primae instantiae, a pena di inammissibilità è richiesto all'impugnante di confrontarsi con le argomentazioni logico giuridiche che il giudice ha posto alla base della propria decisione compiendo una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (cfr. Cass. n. 25848/20).
Ancora, “Ai fini della specificità dei motivi, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. In particolare, non potendo essere stabilito in termini generali e assoluti, il grado di specificità dei motivi va valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, e deve considerarsi integrato quando alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell'appellante in modo da incrinarne il relativo fondamento logico-giuridico, come nell'ipotesi in cui, pur non procedendo all'esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza,
pagina 8 di 18 l'appellante svolga i motivi di impugnazione in termini incompatibili con il complessivo iter logico-giuridico della decisione impugnata” (cfr. Cass. n.
3691/21).
L'eccezione sollevata da parte appellata non viene, pertanto, condivisa e deve essere disattesa.
*****
Passando all'esame nel merito dei motivi di appello proposti, deve ritenersi che il gravame sia infondato e vada, pertanto, respinto.
In diritto, appare opportuno, in primo luogo, soffermarsi sulla qualificazione della domanda svolta nel giudizio di primo grado dalla attrice che, nell'opporsi al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento della somma dovuta a titolo di compenso in favore del professionista, ha sollevato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.cc. allegando la responsabilità dell'arch. CP_1
per il mancato compimento di alcune attività che gli erano state commissionate.
Dunque, è stata chiaramente allegata, ex art. 1460 c.c., una responsabilità contrattuale del convenuto, con la conseguente applicazione delle regole probatorie enunciate in materia dalla nota sentenza delle Sezioni Unite (n.
13533/11), in forza della quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Analogo principio è stato affermato con riguardo all'ipotesi di inesatto adempimento, nel qual caso “al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori,
pagina 9 di 18 come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Occorre poi aggiungere che in tema di responsabilità civile, anche contrattuale, la valutazione del nesso causale si ispira, tra gli altri, al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili (cfr. Cass. S.U. n. 576/08); a tal fine occorre scomporre il giudizio causale in due autonomi segmenti, l'uno volto ad identificare il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, l'altro volto ad accertare il nesso di causalità che lega l'evento alle conseguenze dannose risarcibili, in applicazione della regola della preponderanza dell'evidenza o del
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Con specifico riferimento alla materia della responsabilità professionale, la
Suprema Corte ha affermato che “In tema di responsabilità per colpa professionale consistita nell'omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza, o
2638/13 e Cass. n. 6967/06).
Deve pertanto affermarsi che nel giudizio di responsabilità professionale è onere del cliente danneggiato provare il contratto d'opera professionale ed allegare il pagina 10 di 18 relativo inadempimento o inesatto adempimento, ossia la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza, nonché di dimostrare i conseguenti pregiudizi ricollegabili causalmente al predetto inadempimento in applicazione della regola probatoria del , essendo invece onere del convenuto provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione oppure che la prestazione è divenuta impossibile per una causa a sé non imputabile.
Appare allora necessario verificare, anzitutto, l'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio in capo a parte attrice, con particolare riguardo alla prova del contratto d'opera intercorso tra le parti e, più in particolare, all'oggetto dell'incarico stesso, nonché alla allegazione precisa, puntuale e dettagliata degli specifici inadempimenti addebitati al professionista convenuto.
Sotto tale profilo, dagli atti risulta che, nel dicembre 2020, prendeva Parte_1
contatto con l'arch. per valutare la fattibilità di un progetto CP_1
architettonico di ampliamento e ristrutturazione di una palazzina di proprietà dell'appellante, sita nel Comune di Torino.
All'esito di contatti telefonici e via mail, nonché di sopralluoghi espletati dal professionista, in data 18 dicembre 2020 l'arch. trasmetteva al dott. CP_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale Parte_2
rappresentante di un primo studio preliminare relativo al restyling Parte_1
ipotizzato. Quindi, in data 26 gennaio 2021, l'arch. , su richiesta di CP_1
e facendo seguito alla proposta preliminare di progetto del 18 Parte_1
dicembre 2020, trasmetteva un preventivo relativo ad un progetto architettonico completo inerente la palazzina in oggetto, con il quale, oltre alla descrizione degli interventi di massima da realizzare (il cui costo veniva stimato in euro 213.000,00, con eventuale riduzione ad euro 193.000,00 in relazione pagina 11 di 18 all'ipotesi alternativa prospettata nel preventivo stesso) venivano stimati in euro 24.000,00, oltre iva ed accessori di legge, gli onorari professionali richiesti dal professionista (di cui euro 8.000,00 per rilievi, analisi urbanistiche e aggiornamento del progetto preliminare;
euro 6.000 per sviluppo esecutivo, analisi costi e appalti;
euro 4.000 per pratiche autorizzative comunali;
euro
6.000 per direzione e coordinamento lavori).
Successivamente, tuttavia, l'arch. concordavano di limitare Parte_1 CP_1
l'incarico solo ad alcuni fasi del progetto, pattuendo conseguentemente un compenso più ridotto, pari ad euro 5.000,00.
Sennonché, tra le parti vi è contrasto proprio in ordine all'oggetto del predetto incarico che riferisce alle fasi di progettazione preliminare e Parte_1
definitiva, mentre il professionista attribuisce alla fase alla sola fase di sviluppo preliminare del progetto (avente ad oggetto, più in particolare, i rilievi del vano scala per l'installazione di un ascensore all'interno della palazzina di Pt_1
l'ideazione di un nuovo “layout” dello showroom, le misurazioni e i rilievi fotografici dell'edificio, nonché l'ottenimento e il raffronto dei preventivi per i lavori ipotizzati).
Così ricostruita in sintesi la vicenda, deve ora passarsi all'esame nel merito dei motivi di cui all'atto di gravame.
*****
Il primo motivo di appello risulta infondato.
È senz'altro vero che il Giudice di prime cure abbia valorizzato la mancata comparizione del dott. all'udienza del 21 luglio 2022 come elemento di Pt_2
corroborazione degli altri elementi di prova acquisiti in giudizio;
ma non può certamente e validamente sostenersi (così come che il Controparte_3
Giudice abbia fondato il proprio convincimento e la propria decisione pagina 12 di 18 esclusivamente sulla mancata comparizione del legale rappresentante, avendo attribuito ad essa valenza dirimente ai fini decisori.
Invero, il Giudice di prime cure ha, all'evidenza, fondato la propria decisione sulla base dell'esame della documentazione prodotta in giudizio dall'opposto, oltre che sul tenore della mail del 10 febbraio 2021 inviata dall'arch. al CP_1
dott. (mail il cui contenuto delimita chiaramente l'oggetto dell'incarico Pt_2
conferito al professionista e che in sentenza viene riportata integralmente ed esplicitamente), ritenendo pertanto infondata l'eccezione di inadempimento sollevata da Parte_1
Del resto, risulta piuttosto evidente come il Giudice avesse fissato interrogatorio libero delle parti, ai sensi dell'art. 117 c.p.c., per l'udienza del 21 luglio 2022 evidentemente anche al fine di (recuperare la possibilità di) verificare ipotesi transattive (possibilità preclusa in ragione della mancata comparizione personale delle parti alla prima udienza di cui il giudice dà puntualmente atto nell'ordinanza del 04 luglio 2022) e che abbia fatto buon governo della regola processuale di cui all'art. 116, secondo comma, ultima parte, c.p.c., avendo desunto argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo.
Dunque, la mancata comparizione personale della parte all'udienza all'uopo fissata - mancata comparizione non giustificata - è stata presa in considerazione del Giudice che correttamente ha attribuito ad essa la valenza di argomento di prova.
*****
Con il secondo motivo di appello, lamenta l'errata applicazione del Parte_1
principio dell'onere probatorio e l'omessa valutazione di tutte le circostanze della vicenda, non avendo l'arch. dimostrato il corretto adempimento CP_1
delle prestazioni professionali pattuite.
pagina 13 di 18 L'esame del secondo motivo di appello presuppone - come già si è avuto modo di anticipare - che venga, prima, chiarito e determinato quale fosse l'oggetto dell'incarico concordato tra ed il professionista, incarico in ordine Parte_1
alla cui esatta delimitazione le parti processuali risultano essere in radicale contrasto.
Sul punto, deve anzitutto osservarsi come, in materia di responsabilità contrattuale e di inadempimento alle relative obbligazioni (e, dunque, in ipotesi di contratto d'opera intellettuale, di inadempimento alle prestazioni pattuite), se
è vero che incombe sul professionista/prestatore d'opera intellettuale l'onere probatorio che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo corretto e diligente (e che l'esito dannoso sia stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile, non imputabile al professionista stesso), è altrettanto vero come, preliminarmente, gravi sul cliente/committente l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e, dunque, gli elementi essenziali dello stesso, con specifico riguardo - per quel che qui rileva - all'oggetto di esso (cioè alla prestazione pattuita), oltre al pregiudizio patito.
Ora, è un dato di fatto - non contestato tra le parti - che, in un primo momento l'architetto aveva trasmesso al dott. un preventivo relativo al CP_1 Pt_2
progetto architettonico completo in cui, oltre alla descrizione degli interventi di massima del realizzare (stimati in euro 213.000,00 ovvero in euro 193.000,00, a seconda delle opzioni prescelte), venivano quantificati in euro 24.000,00, oltre accessori di legge, gli onorari di compenso richiesti dal professionista (onorari così dettagliati: rilievi, analisi urbanistiche e aggiornamento del progetto preliminare euro 8.000; sviluppo esecutivo, analisi costi e appalti euro 6.000; pratiche autorizzative comunali euro 4.000; direzione coordinamento lavori euro 6.000). L'incarico prevedeva diverse prestazioni (rilievo dettagliato stato di fatto area di intervento;
studio preliminare;
progetto definitivo ed allegati per pagina 14 di 18 presentazione pratica edilizia, permesso di costruire;
progetto esecutivo per la realizzazione opera;
redazioni di particolari costruttivi e decorativi;
direzione lavori e coordinamento team tecnico;
pratica edilizia per variante finale;
progetto illuminotecnico;
progetto verde).
Tale progetto architettonico completo non era, tuttavia, andato in porto e le parti, conseguentemente, avevano modificato, limitandolo, l'oggetto dell'incarico conferito al professionista.
Del resto, la circostanza relativa alla limitazione dell'incarico professionale è confermata proprio dall'entità del diverso compenso pattuito, ridotto ad euro
5.000,00 in luogo di quello ben maggiore di euro 24.000,00.
In tale contesto, pertanto, non avendo il cliente/committente fornito elementi certi, seri ed obiettivi sulla base dei quali individuare la prestazione pattuita, appare del tutto verosimile (come sostenuto da parte appellata) che le parti abbiano inteso delimitare l'incarico conferito all'arch. alla CP_1
predisposizione della sola fase preliminare del progetto (avente ad oggetto, più in particolare, i rilievi del vano scala per l'installazione di un ascensore all'interno della palazzina di l'ideazione di un nuovo “layout” dello Pt_1
showroom, le misurazioni e i rilievi fotografici dell'edificio, nonché l'ottenimento e il raffronto dei preventivi per i lavori ipotizzati).
Tale conclusione trova riscontro negli ulteriori contatti intervenuti tra le parti.
Invero, nonostante la successiva limitazione dell'incarico professionale rispetto a quello più ampio previsto in relazione al progetto architettonico completo e nonostante la pattuizione di un compenso ben di euro 5.000,00, ben più ridotto rispetto a quello indicato nel preventivo del 26 gennaio 2021, l'ordine di acquisto di (n. OF21000137) del 3 febbraio 2021 riporta praticamente Pt_1
tutte le prestazioni professionali che erano state indicate dall'Arch. nel CP_1
predetto preventivo.
pagina 15 di 18 Sicché, detto ordine di acquisto proveniente dalla committente deve Parte_1
ritenersi o frutto di un grossolano errore oppure il maldestro tentativo di far rientrare in un ordine di acquisto per euro 5.000,00 attività e prestazioni professionali precedentemente quantificate in € 24.000,00: in entrambi i casi, pertanto, quale che sia stato l'animus (doloso o colposo) che aveva mosso nella predisposizione del predetto ordine di acquisto, tale Parte_1
documento non è in grado, da solo, di delimitare con chiarezza l'oggetto della prestazione professionale richiesta dalla committente all'architetto (del resto, è la stessa difesa di parte appellante ad aver ammesso che “Correttamente, l'arch.
con e-mail del 10 febbraio 2021 evidenziava come nell'ordine di CP_1 Pt_1
fossero indicate anche attività realizzative escluse dall'incarico, come ridotto”; cfr., pag. 3 della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Non solo.
Ciò che più rileva, infatti, è proprio che l'ordine di acquisto di è stato Parte_1
rifiutato e contrastato nell'immediatezza dall'Arch. , con la mail sopra CP_1
richiamata, con la quale il professionista aveva precisato quanto segue:
“Buongiorno Dott. , Vedo ora che nella sua conferma incarico fa riferimento Pt_2
alla prestazione completa, ma gli accordi telefonici erano sulla prima fase (rilievo
e approfondimento per definizione preventivi corretti, oltre a prima proposta show-room) ma non esecutivi, direzione lavori, coordinamento e pratiche ecc. Solo per chiarezza... Buona giornata ”. Controparte_2
Ora, poiché non risulta che la comunicazione in rettifica inviata dal professionista sia stata mai contestata da e poiché non risulta Parte_1
neppure che parte appellante abbia, a sua volta, replicato (chiarendo ulteriormente quali fossero le prestazioni da eseguire) alla precisazione in rettifica trasmessa dall'arch. , ritiene il Tribunale che l'oggetto CP_1
pagina 16 di 18 dell'incarico vada individuato e delimitato proprio in ragione del contenuto della predetta mail.
Sicché, in relazione all'incarico così determinato, l'esame della documentazione prodotta dall'appellato (in particolare, il doc. 3) dimostra come il CP_1
professionista abbia assolto - correttamente e diligentemente - alla propria prestazione predisponendo uno studio preliminare realizzato per la zona terrazzo/altana, i rilievi dettagliati del vano scala, comprensivi delle misurazioni e dei volumi per installare l'ascensore, il “layout” del nuovo showroom di Pt_1
i rilievi fotografici, le misurazioni in scala 1:100 e i volumi della palazzina
[...]
di proprietà di e, infine, i preventivi per i lavori di ristrutturazione e Parte_1
di ampliamento e il raffronto comparativo delle offerte ricevute.
E dimostra, altresì, la infondatezza della eccezione di inadempimento (o non corretto adempimento) ex art. 1460 c.c. sollevata - in termini estremamente generici e niente affatto puntuali - da sia perché risultano presenti, Parte_1
a livello di progetto preliminare (e non definitivo e/o esecutivo, non oggetto di specifica pattuizione), i rilievi dello stato di fatto, le misurazioni, le dimensioni, il dossier fotografico della palazzina, i prospetti di cui alle pagine da 11 a 17 realizzati in scala 1:100 (con la conseguenza possibilità di ricavare le misure ed ulteriori dettagli tecnici), lo studio preliminare dell'opera; sia perché risulta indimostrato che il progetto definitivo e la relazione tecnico-illustrativa fossero ricompresi nell'incarico professionale ridotto conferito all'Arch. , per le CP_1
ragioni già illustrate.
Il gravame, in definitiva, deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza n. 3638/2022 del Giudice di Pace di Torino, oggetto di impugnazione.
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Passando alla regolamentazione delle spese di lite, il rigetto dell'impugnazione comporta l'addebito in capo all'appellante delle relative spese processuali del pagina 17 di 18 presente grado di giudizio, previa liquidazione delle stesse, considerato il valore della controversia, tenuto conto della non eccessiva complessità delle questioni trattate e della tipologia dell'attività difensiva prestata, in complessivi €
2.800,00, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge.
Al rigetto dell'impugnativa consegue, altresì, l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti della parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte;
rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, avverso la sentenza n. 3638/2022 del Giudice di Pace di Torino, pubblicata in data 07.12.2022, emessa nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 2579/2022, che per l'effetto conferma;
dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento in favore di , della somma di € Controparte_2
2.800,00, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, a titolo di rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio;
dichiara sussistenti, nei termini di cui in motivazione, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti della parte appellante.
Così deciso in Torino, in data 01.04.2025
Il Giudice dott. Francesco Moroni
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