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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/09/2024, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 19 settembre 2024, tenutasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1354/2021 R.G., avente ad oggetto ”Opposizione ad ordinanza ingiunzione” e vertente tra in proprio ed in qualità di titolare pro tempore _1
della omonima azienda agricola corrente in Matino alla via Gorizia, 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Russo,
- Ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa da propri Funzionari,
- Resistente -
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 14.02.2021, ritualmente notificato,
[...]
, in proprio ed in qualità di titolare pro tempore della omonima _1
azienda agricola corrente in Matino alla via Gorizia n. 3, proponeva opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. 341/20, prot. N. 28019 del 16.09.2020, notificata al destinatario il 3.02.2021, con la quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 39.656,80, per violazione dell'art. 3, comma 3, D.L.
n. 12/2002, come modificato dall'art. 4, L. n. 183/2010, “per aver impiegato alcuni lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”.
1 Il ricorrente adduceva i seguenti motivi di opposizione: “1) DECORRENZA
DEL TERMINE MASSIMO PER L'EMISSIONE DELL'ORDINANZA-
INGIUNZIONE; 2) INTERVENUTA DECADENZA DELL'OBBLIGAZIONE
DI CUI AL RICHIAMATO VERBALE;
3) CARENZA DI MOTIVAZIONE -
VIOLAZIONE DELL'ART. 1, ART. 3 E 21 SEPTIES, LEGGE N. 241/1990; 4)
INFONDATEZZA DELLA VIOLAZIONE CONTESTATA;
5) ASSOLUTA
SPROPORZIONE DELLA SANZIONE ALLA STREGUA DEL FATTO
CONTESTATO”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.09.2021 si costituiva l , in persona del legale rappresentante p.t., al fine Controparte_1
di impugnare e contestare integralmente l'atto introduttivo del giudizio e chiedere l'integrale rigetto della proposta opposizione.
Con provvedimento emesso in data 12.01.2024 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
La causa veniva istruita mediante la sola produzione documentale.
All'odierna udienza, previo deposito di note conclusive, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
§§§§§§§§§§§
L'opposizione proposta da , nella sua qualità in atti, _1
merita rigetto per i seguenti motivi.
Il provvedimento oggi impugnato trae origine da un accesso ispettivo eseguito in data 3.09.2015, alle ore 8.15, presso l'agro sito in Parabita (LE), località
Pizziferro, dagli Ispettori del Lavoro Maurizio Petracca, e Controparte_2
, in servizio presso l' di Persona_1 Controparte_1 CP_1
e dai Carabinieri Mar. C. Antonio Marasciulo, Brig. Aps Controparte_3
Antonio Rizzo e App. sc. Angelo D'Amico, in servizio presso il Nucleo
Carabinieri del Lavoro del medesimo Ispettorato. In quella circostanza, venivano trovati intenti a svolgere attività di vendemmia, raccolta e trasporto dell'uva, i sig.ri , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , ,
[...] Persona_2 _10 _11 Persona_3
e , le cui dichiarazioni venivano acquisite in separati
[...] Persona_4
2 verbali.
Al termine dell'accesso ispettivo, i suddetti Funzionari compilavano il verbale di primo accesso ispettivo n. 20-13-21-63-64-65-61 del 3.09.2015, nel quale davano atto delle operazioni compiute, delle generalità dei lavoratori trovati intenti al lavoro in occasione dell'accesso, dell'attività svolta dai suddetti lavoratori al momento della visita ispettiva e richiedevano l'esibizione della documentazione ivi espressamente elencata e necessaria al fine di verificare l'osservanza delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, per il giorno
19.10.2015 presso gli Uffici dell'allora Controparte_4
di oppure a mezzo mail all'indirizzo
[...] CP_1
istituzionale (cfr. doc. in atti).
Quindi, in data 19.10.2015, il Consulente del Lavoro della Ditta e tenutario delle scritture di lavoro obbligatorie, trasmetteva a mezzo mail la documentazione richiesta.
All'esito degli accertamenti, veniva notificato il Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2015-77402-63/61-CON del 09/12/2015, con cui si contestavano al le violazioni concernenti l'omessa consegna delle _1
lettere di assunzione e l'impiego “a nero”, ossia in assenza della preventiva comunicazione di assunzione, in data 3.09.2015, dei lavoratori , Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Persona_2
. _10
Atteso che il non aveva provveduto al pagamento delle sanzioni in _1 misura minima irrogate con il succitato verbale in relazione all'impiego a nero dei lavoratori sopra indicati, l redigeva, ai sensi dell'art. 17 _12
della L. n. 689/1981, rapporto al Direttore dell'allora D.T.L., il quale, valutati gli atti allegati al rapporto e gli scritti difensivi presentati dalla Ditta il 22.02.2016, in data 16.09.2020, emetteva l'ordinanza di ingiunzione n. 341/20, oggetto di impugnazione.
A parere della scrivente, infondato è il primo motivo di opposizione addotto dalla difesa del ricorrente, avente ad oggetto l'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria per decorrenza del termine quinquennale
3 dalla notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione.
Invero, l'ordinanza ingiunzione in questione, è stata notificata nei termini previsti dall'art. 28 della L. 689/81, mediante consegna a mani proprie del
, dal messo notificatore del Comune di Riccione, in data 5.02.2021, ai _1 sensi e per gli effetti dell'art. 138 c.p.c.; la suddetta procedura di notifica veniva espressamente richiesta al Comune di Riccione dall' Controparte_1
di in quanto il plico postale precedentemente trasmesso all'ultimo
[...] CP_1
indirizzo di residenza conosciuto del sig. era stato _1
restituito all' per irreperibilità del destinatario (cfr. doc. in atti). CP_5
Nel caso in esame, occorre tenere in considerazione gli effetti di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi previsti dal D.L. n. 18 del 17 marzo
2020 s.m.i. recante "Misure di potenziamento al sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e imprese connesse con l'emergenza Epidemiologica da Covid - 19". Difatti, l'art. 103 (sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), comma 2 del D.L. 17/03/2020 n. 18, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, disponeva che “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 …. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”.
A seguito della conversione in legge del “Decreto Cura Italia” (d.l. n.
18/2020), l'Ispettorato, con la nota n. 12/2020, riepiloga gli effetti delle diverse disposizioni che incidono sulle attività di competenza dell'Ispettorato con lo scopo di fornire indicazioni univoche a fronte di un quadro legislativo modificato più volte nel corso delle ultime settimane.
In particolare, la nota mette in luce come sono sospesi o differiti tutti i termini Cont dei procedimenti amministrativi in carico all' dal 23 febbraio al 15 maggio;
4 detta nota considera, altresì, le modifiche apportate, in sede di conversione, all'art. 103 del d.l. n. 18/2020, con riferimento ai pagamenti in misura ridotta dei verbali, allo svolgimento delle attività difensive in relazione a verbali o ordinanze ingiunzione, ai termini di prescrizione relativi ai provvedimenti in materia di diritto del lavoro e di legislazione sociale e di decadenza nel periodo dal 23 febbraio al
31 maggio 2020.
La nota sottolinea, inoltre, che fino al 31 maggio non si dovrà procedere alla notifica delle ordinanze ingiunzione nonché dei verbali di accertamento da notificare ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981.
Orbene, stante quanto innanzi, ai fini della verifica del rispetto del termine quinquennale di cui all'art. 28 della L. n. 689/81, nel caso di specie, occorre tenere conto sia del periodo trascorso dalla data di notifica del verbale unico (21.12.2015) sino al 22.02.2020, sia del periodo intercorrente tra l'1.06.2020 ed il 5.02.2021
(data di notifica dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa).
Pertanto, alla luce della sospensione prevista e tenuto conto dei conteggi sopra richiamati, risulta evidente che il termine prescrizionale di cui all'art. 28 L.
689/81 non ha trovato perfezionamento in data anteriore alla notifica dell'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione.
Infondato è, altresì, a parere della scrivente, il rilievo mosso dalla difesa del ricorrente, secondo cui il termine quinquennale di cui all'art. 28 della L. n. 689/81 costituisca un termine decadenziale, non suscettibile di interruzione.
A tal riguardo si osserva che l'art. 28, L. n. 689/81, in materia di prescrizione, recita testualmente: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Pertanto, la su richiamata norma rinvia alle disposizioni del codice civile, ossia agli artt. 2943 e 2945 c.c., la disciplina degli eventi interruttivi della prescrizione.
In particolare, l'art. 2943 c.c. stabilisce che “la prescrizione è … interrotta da ogni … atto che valga a costituire in mora il debitore» (comma 4), venendo così in rilievo, in quanto idonei ad interrompere la prescrizione, il verbale di
5 contestazione, con il quale si dà atto immediatamente che è stata rilevata
l'infrazione del precetto, l'atto di notificazione del verbale di accertamento della violazione, infine la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. Se con riferimento
a quest'ultima non sembrano esserci dubbi, non altrettanto pacifica è apparsa
l'interruzione ad opera dell'atto di contestazione o della notificazione del verbale di accertamento recante gli estremi della violazione”.
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che il verbale di accertamento, ritualmente notificato, non persegue solo lo scopo di rendere il trasgressore edotto della violazione, ma anche quello di richiedergli il pagamento della sanzione, e vale perciò a costituirlo in mora;
né costituisce un ostacolo la circostanza che essa non possegga le caratteristiche di contenuto e di forma richieste dall'art. 1219 c.c.
(Cass. civ., n. 4201/1999; Cass. civ., n. 7650/1996).
Posto che la contestazione della violazione o la sua notificazione costituiscono atti interruttivi della prescrizione ex art. 28 l. n. 689/1981, rileva valutare se, in virtù della disciplina civilistica richiamata dal medesimo articolo
28, e dunque ai sensi dell'art. 2943, c. 4, cod. civ., l'effetto interruttivo è istantaneo, con la conseguenza che il termine ricomincia a decorrere una volta avvenuta la notifica, oppure se l'interruzione si allunga fino all'emissione dell'ordinanza ingiunzione da parte dell'organo al fine deputato.
Secondo la Cassazione l'effetto interruttivo dell'atto di contestazione ha carattere istantaneo e non continuativo, pertanto dalla notifica inizia a decorrere un nuovo termine quinquennale (Cass. civ., sez. I, n. 7600/1993).
Ritiene la Corte che riconoscere effetto duraturo all'interruzione che segue all'atto di contestazione risulta in contrasto con la lettera dell'articolo 28. Infatti, per effetto della contestazione, e del supposto effetto interruttivo duraturo ad essa ricollegabile, la decorrenza della prescrizione avverrebbe sempre e comunque dalla definitività dell'ingiunzione dell'autorità cui è conferita la potestà decisionale, laddove l'articolo 28 è chiaro nel determinare il decorso della prescrizione dal giorno in cui è stata commessa la violazione, il che significa che da quel giorno possono verificarsi situazione di ritardo utili all'estinzione prescrizionale.
Con la sentenza n. 151 del 2021 la Corte Costituzionale ha affrontato il tema
6 dell'assenza, nella disciplina generale sulle sanzioni amministrative, di un termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, questione sulla quale si era pronunciata la Corte di Cassazione a sezioni unite nel 2006 (Cass., SS.UU. civili n. 9591/2006); quest'ultima si era trovata a comporre il contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine all'applicabilità o meno del termine di trenta giorni, di cui all'art. 2 della l. n. 241/1990, ai procedimenti sanzionatori.
La conclusione a cui giunge la Corte è che la mancanza, nella l. n. 689/1981, di un termine di conclusione del procedimento, non va integrata dalla legge generale sul procedimento, essendo espressione della volontà del legislatore di non prevedere alcun termine di conclusione.
Alla luce dei suesposti principi, deve ritenersi che, nella fattispecie in esame l'ordinanza ingiunzione in questione, essendo stata notificata il 5.02.2021, rispetta il termine prescrizionale quinquennale decorrente, alla stregua degli anzidetti principi, dal 21.12.2015 (data di notifica del verbale unico di accertamento e notificazione), esplicativi di quanto disposto dall'art. 28 della L. n. 689 del 1981 e tenuto conto degli effetti di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi previsti dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 s.m.i..
L'odierno ricorrente ha eccepito, altresì, la tardività della notificazione dell'accertamento di illecito amministrativo, sul presupposto che il termine previsto dall'art. 14 della L. n. 689/81 debba decorrere dalla data dell'accesso ispettivo, ossia dal 3.09.2015.
Come già innanzi evidenziato, in sede di primo accesso ispettivo gli CP_7
richiedevano tutta la documentazione necessaria al fine di verificare il rispetto da parte della delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di _13
legislazione sociale nei confronti del personale occupato, coincidendo il periodo trimestrale di riferimento contributivo-previdenziale nel settore agricolo con il terzo trimestre luglio-settembre.
La suddetta documentazione veniva esibita in data 19.10.2015 ed il successivo 21.12.2015 (ossia a distanza di circa 60 gg.), veniva notificato al trasgressore ed all'obbligato solidale il verbale unico di accertamento e notificazione.
Si richiamano, a tal proposito, due pronunce giurisprudenziali, che
7 enunciano un ormai consolidato principio in materia: “Il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 l.n. 689/1981, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione. In altre parole, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione. Compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato” (Cassazione civile sez. II, 19/10/2023, n.29068); “In virtù dell'art. 14 della legge 689/1981 la violazione, laddove possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore ed alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione. Il termine per la contestazione dell'infrazione, ai fini del rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione, non decorre dalla consumazione dell'illecito bensì dal completamento dell'attività di verifica circa la configurabilità della responsabilità amministrativa, anche in relazione alla complessità della fattispecie. Il "dies a quo" del termine prescritto dall'art. 14,2 comma, l. n. 689/81 va individuato nel momento in cui l'autorità alla quale il rapporto è stato trasmesso abbia valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata” (Tribunale Pistoia sez. I, 18/07/2023, n.610).
Altrettanto priva di fondamento giuridico è, a parere di questo giudice,
l'eccepito difetto di motivazione in seno al provvedimento impugnato.
La L. n. 241/1990 all'art. 3 ha sancito l'obbligo di adeguata motivazione per tutti gli atti amministrativi, esclusi gli atti amministrativi generali e quelli normativi.
8 E' indubbio che anche l'ordinanza ingiunzione quale atto amministrativo, rectius provvedimento amministrativo - attesa la sua immediata capacità di incidere negativamente ed autoritativamente la sfera giuridica del destinatario- conclusivo del procedimento sanzionatorio come delineato dall'impianto normativo di cui alla Legge n. 689/1981 è soggetta all'obbligo di motivazione (cfr. anche C.Cost. n. 311/94); invero, il comma 2 dell'art. 18 della L. n. 689/1981 richiede che l'ordinanza ingiunzione sia motivata.
Orbene, ogni qualvolta, come nella fattispecie in esame, l'ordinanza rechi la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché degli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, deve ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione.
La Suprema Corte, in svariate circostanze (cfr. Cass. Lav. n. 3488 del
21/02/05, Cass. Lav. 3489 del 21/02/05, Cass. civ. n. 519/05), nel ribadire l'ammissibilità della motivazione per relationem dell'ordinanza ingiunzione anche a fronte di scritti difensivi ex art. 18 della Legge n. 689/1981 - l'obbligo di motivazione si deve ritenere assolto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale , con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione- ha evidenziato che non occorre che la motivazione illustri anche l'iter logico giuridico seguito per giustificare l'an ed il quantum della sanzione irrogata , ben potendo tale iter essere esposto in sede di giudizio di opposizione (Cass. 17/6/1997 n. 5425); ed infine, che, in ogni caso , anche se l'ordinanza ingiunzione fosse carente sul piano della motivazione, ciò non costituirebbe motivo per l'annullamento ope iudicis a seguito di opposizione ex artt. 22 ss. della L. n. 689/1981, in quanto con detta opposizione si apre un giudizio di cognizione pieno, teso a verificare la validità sostanziale del provvedimento, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione.
9 Nel caso in esame l'Amministrazione resistente, in seno alla propria ordinanza, ha richiamato il verbale unico di accertamento e notificazione del
9.12.2015, redatto dai Funzionari ispettivi e Rizzo, condividendone le CP_3
relative risultanze e argomentazioni;
in particolare, nel suddetto verbale, risultano dettagliatamente descritti tutti gli elementi posti a fondamento dei provvedimenti sanzionatori oggetto di causa, con puntuale indicazione sia del nome dei lavoratori la cui posizione irregolare ha dato luogo alle violazioni rilevate, sia della norma violata.
In merito alla doglianza attorea circa l'infondatezza della violazione contestata per carenza dell'elemento psicologico, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 689/81 “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 l. n. 689/1981, per violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. 10508/1995; n. 7143/2001; n. 8343/2001; n. 14107/2003; n.
5304/2004; n. 15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n.
4114/2016). È onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede e, in particolare, “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo
10 operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla
P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cfr. Cass. 4927/1998; n.
1873/1995, n. 10508/1995, n. 10893/1996). Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019)
Orbene, è fuor di dubbio, che nel caso di specie, il abbia tenuto _1
condotta connotata da una evidente negligenza, atteso che lo stesso aveva omesso di verificare, anche tramite il proprio Consulente del Lavoro, l'avvenuta predisposizione di quanto normativamente prescritto ai fini della regolare adibizione al lavoro del personale reperito dal suo conoscente (trattasi nel caso specifico, di ben 10 lavoratori privi di copertura assicurativa e previdenziale), prima che gli stessi venissero adibiti ad attività lavorativa in data 3.09.2015 e, quindi, omettendo anche di consegnare tempestivamente la documentazione necessaria per la regolarizzazione dei lavoratori.
Pertanto, è incontestabile la responsabilità personale del in ordine _1
alla contestata violazione di norme dettate a tutela del lavoro, la cui osservanza è presidiata da sanzioni di tipo amministrativo. In materia di illeciti amministrativi, la normativa fondamentale è contenuta nella Legge 24 novembre 1981, n. 689, la quale pone tra i suoi principi fondamentali, quello della personale responsabilità dell'autore della condotta che (come nel caso di specie lo è il ), nella sua _1
qualità di datore di lavoro, deve farsi garante del rispetto della posizione dei lavoratori, visti i doveri specifici che la normativa giuslavorista pone in capo allo stesso.
La parte ricorrente, dal canto suo, in questa sede, non ha fornito elementi probatori idonei a contrastare ed annullare gli esiti degli accertamenti compiuti dagli ispettori del lavoro, da cui è scaturito il provvedimento oggi impugnato.
Infine, quanto alla lamentata sproporzione tra sanzione irrogata e fatto
11 contestato, si osserva che gli Ispettori del Lavoro hanno applicato la normativa vigente al momento della commissione della violazione, quantificando la sanzione ivi prevista in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, tenendo conto del numero dei lavoratori occupati in assenza di comunicazione preventiva di assunzione e di copertura assicurativa e previdenziale (n. 10 lavoratori); inoltre, in sede di ordinanza ingiunzione, è stato confermato il medesimo importo quantificato in misura ridotta ed irrogato con il verbale unico di accertamento e notificazione, e non è stata applicata alcuna ulteriore maggiorazione.
Pertanto, la relativa doglianza deve essere disattesa.
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi, questo giudice ritiene infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta da _1
, nella sua qualità in atti e, per l'effetto, previa revoca del
[...]
provvedimento di sospensione emesso in data 12.01.2024, conferma integralmente l'ordinanza ingiunzione impugnata.
In considerazione del fatto che l'Amministrazione convenuta è difesa da propri funzionari e che non è stato documentato alcun esborso, appare opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Respinge l'opposizione proposta da , nella sua _1
qualità in atti;
2. per l'effetto, previa revoca del provvedimento di sospensione emesso in data 12.01.2024, conferma integralmente l'ordinanza ingiunzione n. n.
341/20, prot. N. 28019 del 16.09.2020, emessa dall Controparte_1
;
[...]
3. compensa le spese di lite fra le parti;
4. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 19 settembre 2024
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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