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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/11/2025, n. 3961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3961 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa AU DA, a seguito dell'udienza del 28 ottobre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1264/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Puliatti, giusta procura Parte_1 in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Commissario e del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Consoli giusta procura e delibera di incarico in atti;
-resistente- contro
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
-resistente contumace-
e nei confronti di:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Smidili ed Elena Riggio, Controparte_3 giusta procura in atti.
-controinteressata-
Avente ad oggetto: medici specialisti ambulatoriali – mobilità interaziendale - risarcimento danni.
1 Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 28 ottobre 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., le parti costituite concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata - premettendo di essere medico specialista ambulatoriale interno in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, segnatamente con l' , per la branca di oculistica, con inizio Controparte_1
Cont incarico conferito dalla predetta in data 2 novembre 2012 presso il poliambulatorio di CC, distretto di Palagonia, per n. 24 ore, e che dal dicembre 2021 era stata titolare di 12 ore a CC,
10 ore ad RA, 12 ore a Giarre e 4 ore ad Acireale - deduceva che a febbraio 2023 era stata disposta
(giusta delibera 235 del 16.02.2023) la sua parziale mobilità (10 ore del presidio di CC -
Distretto di Palagonia) al , ove era stata in concreto assegnata a partire dal Controparte_4 CP_1
2 maggio 2023.
Esponeva che, nelle more, e precisamente il 31 marzo 2023, l' convenuta aveva pubblicato CP_1 le ore da assegnare per mobilità ai medici specialisti ambulatoriali per il secondo trimestre 2023; che n. 20 ore per l'oftalmologia pediatrica afferivano al Distretto di Acireale;
che poiché ella, pur avendo ottenuto la delibera 235/2023 non era ancora assegnataria delle ore in mobilità riconosciute, aveva presentato altra domanda in data 5 aprile 2023, con la quale aveva chiesto di mobilitare le 12 ore del distretto di Palagonia (poliambulatorio di CC) oltre che le 10 ore del Distretto di RA che ancora in atto deteneva.
Aggiungeva di avere esperito l'apposita verifica delle competenze tecniche richieste (in oftalmologia pediatrica) e di essere stata dichiarata idonea, dalla commissione appositamente costituita, con verbale del 24.10.2023, salvo poi - con delibera n. 1803 dell'1 dicembre 2023 pubblicata sull'albo aziendale dall'1.12.2023 al 16.12.2023 - vedersi rigettata la domanda (20 ore presso il Distretto di
Acireale venivano concesse invece in mobilità alla collega sebbene vantasse Controparte_3 anzianità di incarico inferiore rispetto alla sua) perché, testualmente, “con la deliberazione n. 235 del
16.02.2023 la specialista ha già mobilitato il turno di 10/h settimanali c/o il distretto di Palagonia -
Presidio di CC per acquisire n. 10/h c/o il PTA (immissione in servizio 01.05.2023) CP_4
e non può pertanto renderlo oggetto di nuova mobilità e come evidenziato in premessa, il turno di n.
20/h settimanali c/o il Distretto di Acireale non è frazionabile”.
Lamentando, per i motivi di diritto specificamente evidenziati in ricorso (segnatamente, violazione degli artt. 30, 20 e 21 dell'Accordo Collettivo Nazionale specialisti ambulatoriali del 30 marzo 2021),
l'illegittimità della sua esclusione e della mancata attribuzione delle ore, anche parziale, richieste in
2 mobilità presso il Distretto di Acireale (presso il quale frattanto con deliberazione n. 216 del
26.01.2024 aveva già ottenuto l'assegnazione di 2 delle 12 ore originariamente in atto a CC), oltre che l'illegittimità degli atti relativi presupposti ritenuti pregiudizievoli, e prospettando la configurazione nella fattispecie di un danno patrimoniale da perdita di chance derivante dalla mancata attribuzione di dette ore in un luogo di lavoro ad ella più congeniale e più vicino alla propria resistenza
- posto che, ove assegnatele, non avrebbe avuto più necessità di continuare ad effettuare lunghi tragitti, con tutto quel che ne conseguiva in termini di maggiori esborsi per carburante, di maggior tempo sottratto a sé ed alla propria famiglia e di maggiore esposizione ai rischi per la propria sicurezza legati ai continui spostamenti in macchina - concludeva chiedendo:
“I. Dichiarare che la ricorrente, ha diritto alla mobilità delle ore indicate in narrativa presso il
Distretto di Acireale;
II. per l'effetto disapplicare, dichiarare nullo e/o annullare e privare comunque di efficacia, ogni atto amministrativo che sia di pregiudizio per le ragioni della ricorrente ed in particolare la delibera 1803/2023 e tutti gli atti ivi menzionati, compresa in parte qua la pubblicazione dei turni di mobilità nella parte in cui prevede la infrazionabilità; III. ordinare e condannare l' ed il a conferire CP_1 Controparte_2 in mobilità alla ricorrente l'incarico di oculistica con competenze di oftalmologia pediatrica per n.
10 ore presso il Distretto di Acireale;
IV. condannare l' ed il CP_1 [...] al risarcimento del danno da perdita di chance da quantificarsi ai Controparte_2 sensi dell'art. 43 e 41 ACN e degli accordi integrativi regionali, come da cedolino del ricorrente che si produce, oltre al danno per le spese affrontate per gli spostamenti quantificabili in euro 36,20 per ogni turno svolto ed euro 144,80 per ogni mese fino alla attribuzione delle ore richieste, come meglio precisato in narrativa, ed al pagamento delle relative somme in favore del ricorrente anche a titolo di perdita di chance, all'occorrenza da quantificare in via equitativa;
V. condannare quindi l' CP_1 al pagamento in favore della ricorrente delle somme quantificate ai punti che precedono con maggiorazione di interessi/ rivalutazione e con interessi di mora in caso di ritardato pagamento. VI.
Con vittoria di spese, anche generali, ed onorari.”
1.2. Con memoria difensiva, depositata in data 19 aprile 2024, si costituiva in giudizio – seppure tardivamente - l' convenuta, eccependo, alla stregua di un'interpretazione diametralmente CP_1 opposta della normativa contrattuale del settore;
l'infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese di parte avversa;
chiedendo, conclusivamente:
“rigettare il ricorso, unitamente a tutte le istanze formulate dal ricorrente e così, per l'effetto, confermare la legittimità della procedura e l'insussistenza del reclamato danno. Con vittoria di spese
e compensi.”
3 Sottolineava che il mancato accoglimento della ulteriore richiesta di mobilità avanzata dalla ricorrente non poteva considerarsi illegittimo, essendo stato invece opportunamente disposto dall'Azienda in conseguenza della riscontrata carenza del presupposto di fatto fondamentale per potere mobilitare le ore in questione, considerate in quel frangente giuridicamente indisponibili per essere state già fatte oggetto della precedente mobilità.
Aggiungeva, inoltre, che alcun ritardo nel conferimento delle dette ore oggetto della precedente mobilità poteva imputarsi all' in quanto, “Per ovvie ragioni di "copertura territoriale" CP_1 nell'offerta di servizi sanitari, la piena operatività della mobilità del turno è sempre condizionata al conferimento d'incarico ad altro specialista ambulatoriale o professionista sul turno dal quale si chiede il trasferimento”.
1.3. Con memoria difensiva, depositata in data 11 aprile 2024, si era frattanto costituita la controinteressata, la quale argomentando in ordine alla ricorrenza nella specie Controparte_3 delle competenze specifiche in oftalmologia pediatrica richieste per la partecipazione alla mobilità impugnata – questione invero indiscussa e inconducente al fine del decidere - aveva concluso chiedendo volersi: “In via preliminare e assorbente, per le motivazioni esposte in parte narrativa, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo e dunque del T.A.R. di Catania;
Nel merito, per le motivazioni esposte in parte narrativa, rigettare la domanda di parte attrice, perché infondata in fatto ed in diritto;
e per l'effetto assegnare i turni a tempo indeterminato di specialistica ambulatoriale ed altre professionalità per mobilità intraziendale, relativi a 2° trimestre 2023, ai sensi dell'art. 30, comma 6, dell' Controparte_5 alla dr.ssa per il turno di 20 ore settimanali presso il Distretto di
[...] Controparte_3
Cont Acireale - di Acireale;
Con vittoria di spese e compensi come per legge.”.
1.4. Non si costituiva il Comitato Consultivo Zonale Specialisti Ambulatoriali presso l' CP_1
.
[...]
1.4. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 28 ottobre 2025 dalle note di cui all'articolo 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2 poiché, ai sensi dell'art. 18 dell'ACN di settore, esso costituisce un mero
[...] organo consultivo interno dell' , unico ed effettivo datore di lavoro della Controparte_1 ricorrente e come tale legittimato a stare in giudizio.
4 Il , pur evocato in Controparte_2 Parte_2 giudizio con notifica all'indirizzo pec di quest'ultima censito nel registro PP.AA., ha funzione meramente consultiva ed è privo di “poteri di amministrazione attiva” (cfr. TAR Sicilia, Sezione prima, 22 aprile/10 maggio 2021 n. 1490/2021).
2.1 Oggetto del contendere nel presente giudizio è, sostanzialmente, la sussistenza o meno del diritto dell'istante ad accedere ad una ulteriore mobilitazione intraziendale per quelle stesse ore già attribuitele a seguito della mobilità disposta dall'Azienda nel trimestre immediatamente precedente, nonché al risarcimento del danno eventualmente risentito dall'istante per il caso in cui il diniego di tale diritto dovesse risultare illegittimo.
2.2. Sul piano processuale, va osservato che la procedura per il conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in convenzione con le aziende del servizio sanitario nazionale e a maggior ragione la successiva mobilità intraziendale, non ha natura concorsuale in quanto, all'esito di essa, non si individuano “vincitori”, né si formano graduatorie di merito, ma costituisce espressione del potere negoziale della p.a. che lo esercita in veste di datore di lavoro sulla base di parametri stabiliti in modo specifico e vincolante dalla contrattazione collettiva (tra le varie, si rinvia a Cass.
4.09.2018, n. 21599).
Pertanto, la vicenda oggetto di causa ricade nella sfera di cognizione del Tribunale adito.
2.3. Nel merito, va dato atto che con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 25 ottobre 2025 la difesa di parte attrice ha testualmente confermato quanto già anticipato e documentato dalla controinteressata con note d'udienza del 17.01.2025, (cfr. doc. n. 8 allegato alle Controparte_3 note in parola), e cioè “…che la ricorrente ha ottenuto soddisfazione della sua richiesta di mobilità avendo l'azienda consentito la mobilità da RA e CC per le 10 ore già inizialmente richieste;
dal 13.01.2025 la ricorrente opera presso il PTA di Acireale per un totale di 26 ore. Di fatto si è verificata la cessazione della materia del contendere in ordine alla attribuzione delle ore richieste Cont con il ricorso;
salva invece la domanda di risarcimento dei danni.” (cfr. Deliberazione CT 1807 del 26.11.2024 e Certificazione presa servizio Distretto Acireale).
Ritiene, a questo punto il Tribunale, che - in disparte ogni considerazione in ordine alle ragioni sottese al riconoscimento del diritto azionato nel presente giudizio, e di cui infra onde vagliare la fondatezza dell'ulteriore domanda di risarcimento dei danni esplicitamente fatta salva dall'istante - sulla domanda relativa ai punti II. e III. del petitum di parte ricorrente (“II. per l'effetto disapplicare, dichiarare nullo e/o annullare e privare comunque di efficacia, ogni atto amministrativo che sia di pregiudizio per le ragioni della ricorrente ed in particolare la delibera 1803/2023 e tutti gli atti ivi menzionati, compresa in parte qua la pubblicazione dei turni di mobilità nella parte in cui prevede
5 la infrazionabilità; III. ordinare e condannare l' ed il CP_1 Controparte_2
a conferire in mobilità alla ricorrente l'incarico di oculistica con
[...] competenze di oftalmologia pediatrica per n. 10 ore presso il Distretto di Acireale;
”) è all'evidenza venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite.
Consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale
l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; 5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009). ...”.
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto che il comportamento delle parti (rectius la dichiarazione da ultimo rilasciata da parte ricorrente, confortata dalla produzione documentale effettuata anche dalla parte controinteressata e, comunque, dal silenzio al riguardo eloquentemente mantenuto dall'Amministrazione resistente nel corso del giudizio) è univoco nel senso di manifestare l'assenza di interesse in parte qua alla prosecuzione del presente giudizio.
Ritenuto, pertanto, che sulla specifica domanda in commento è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.4. Insiste la parte ricorrente nella domanda di risarcimento del danno da essa presuntivamente risentito.
3. Alla luce delle deduzioni e della documentazione in atti, ritiene il Tribunale che la pretesa risarcitoria di parte ricorrente non possa essere assecondata, posto che il diniego della sua domanda di accesso all'ulteriore mobilità disposta dall'Azienda per il secondo trimestre 2023, per le medesime ore già mobilitate (più precisamente per una parte delle stesse, corrispondenti alle 10 ore del presidio di CC che con deliberazione 235 del 16.02.2023 aveva appena ottenuto di mobilitare presso il
PTA San Luigi di Catania), appare legittimo e fondato;
invero, al momento della proposizione della relativa istanza (5.04.2023) - siccome alla data di pubblicazione delle ore da assegnare per il secondo trimestre 2023 (31.03.2023) - la suddetta non era più in possesso del turno di ore che avrebbe voluto dirottare, secondo il proprio gradimento, presso la sede del Distretto di Acireale.
6 3.1 Dalla esposizione in fatto della stessa ricorrente, e da quanto in ricorso dedotto in ordine alla richiesta di mobilitazione tra le altre, di “… 10 ore del Distretto di RA che ancora in atto deteneva” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 2, quarto cpv), si ricava la consapevolezza che alla data del
5.04.2023 non vi era più la disponibilità della restante parte delle ore che intendeva nuovamente mobilitare, corrispondenti appunto a quelle del turno in precedenza detenuto presso il Distretto di
Palagonia di CC, ma già mobilitate per il presidio del San Luigi di Catania con la CP_4 delibera di assegnazione n. 235 del 16.02.2023, seppure con successiva immissione in servizio in data
1.05.2023 (cfr. doc. n.3 allegato al fascicolo ricorrente).
La superiore circostanza di fatto è dirimente di qualsivoglia recriminazione parte ricorrente voglia ancora sollevare avverso il mancato accoglimento della sua seconda istanza di mobilità, alla stregua della contrattazione del settore vigente ratione temporis rivelatasi, per più versi, priva del presupposto fondante.
Dispone l'art. 30, comma 6, dell'ACN 30.03.2023, rubricato “Flessibilità Operativa,
Riorganizzazione degli orari e Mobilità”, che “Le definiscono modalità e criteri di mobilità CP_1 intraziendale da attuare prima delle procedure di cui all'articolo 20, riservata a coloro che abbiano svolto almeno 18 (diciotto) mesi di servizio nella sede di provenienza.”.
Parte attrice, al momento della presentazione della seconda istanza di mobilità, oltre a non avere più la disponibilità di parte delle ore che avrebbe voluto dirottare presso la sede del distretto di Acireale, non avrebbe neppure potuto sopperire a tale insormontabile difetto movimentando quelle stesse ore dal PTA San Luigi di Catania, ove le era stato appena concesso di trasferirle, ostandovi la mancata maturazione in tale ultima sede di un'anzianità di almeno 18 mesi, inequivocabilmente prevista dall'Accordo in parola come requisito necessario per la partecipazione alla procedura di mobilità intraziendale.
3.2 Né la stessa avrebbe potuto pretendere, come invece ha fatto con la proposizione del presente giudizio, che le venisse accordata una mobilitazione parziale delle proprie ore, limitatamente a quelle
“… 10 ore del Distretto di RA che ancora in atto deteneva” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 2, quarto cpv), essendo stato chiaramente disposto al momento della pubblicazione dei turni per la mobilità del II trimestre 2023 che il turno di 20 ore settimanali presso il Distretto di Acireale non sarebbe stato frazionabile (cfr. doc. 4 allegato ricorrente: “I turni in mobilità non sono frazionabili nello stesso presidio”).
La ricorrente, quindi, in data 5.04.2023 ha deciso di inoltrare ugualmente l'istanza in contestazione.
Ma la possibilità di frazionamento a cui ha fatto riferimento, con il richiamo inconferente dell'art. 20 dell'ACN, rubricato “Pubblicazione degli incarichi”, non si attaglia al caso in esame, riguardando la
7 norma contrattuale in questione tutt'altra fattispecie, quella della pubblicazione degli incarichi ai professionisti da effettuarsi in un momento successivo rispetto all'attuazione della mobilità intraziendale (cfr. art. 30, comma 6, ACN cit.: “Le Aziende definiscono modalità e criteri di mobilità intraziendale da attuare prima delle procedure di cui all'articolo 20, …”); in tale specifico contesto limitata peraltro esclusivamente alla procedura specifica della prioritaria verifica, rispetto alla pubblicazione degli incarichi in questione, della possibilità di completare l'orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari a tempo indeterminato e operanti presso l' CP_1 stessa nella medesima branca o area professionale, che non abbiano ancora raggiunto il monte orario di 38 ore settimanali fissato dal successivo art. 28 dello stesso di categoria, tant'è che al CP_5 successivo comma 4 - una volta espletate le procedure di cui si è appena detto e che ammettono in via eccezionale il ricorso al frazionamento - la norma prevede anche in tal caso che “… gli incarichi non sono frazionabili in sede di assegnazione”.
L'infrazionabilità delle ore da mobilitare, e più in generale di quelle oggetto di pubblicazione,
d'altronde, piuttosto che manifestarsi come decisione illogica o, peggio, come provvedimento discriminatorio teso a pilotare ad libitum le attribuzioni datoriali, va ricollegata alle prerogative del soggetto che la normativa contrattuale di riferimento (cfr. art. 30, comma 2, ACN in commento) ha individuato quale beneficiario precipuo degli effetti derivanti dalla attivazione della procedura in commento, e cioè l'Amministrazione resistente, la soddisfazione delle cui esigenze (“
2. Per esigenze di diverse Aziende del medesimo ambito zonale o di altre Aziende possono essere attivate procedure di mobilità intraziendale”) prevale sull'interesse particolare dello specialista ambulatoriale, il quale, anche nell'eventualità subordinata e residuale in cui abbia preso l'iniziativa (“2. … In tal caso, anche su domanda dello specialista ambulatoriale”), rimane pur sempre assoggettato al necessario parere dell'Amministrazione sanitaria (“2. …, previo parere delle Aziende di provenienza e di destinazione”)
e al rispetto dei criteri generali previamente concordati da quest'ultima (“2. … i provvedimenti sono adottati nel rispetto dei criteri generali concordati, in sede regionale, in materia di mobilità”).
Che si tratti di procedura finalizzata essenzialmente alla soddisfazione delle esigenze aziendali, piuttosto che di quelle del singolo specialista ambulatoriale, lo si evince anche da ulteriori passaggi Contr dello stesso articolo contrattuale (cfr. art. 30, commi 3 e 4, in commento), laddove sono previste determinate conseguenze per i casi in cui il professionista non dia il proprio consenso alla mobilitazione disposta d'ufficio (“3. … Qualora l'interessato abbia comunicato all'Azienda il mancato consenso è necessario acquisire preventivo parere del Comitato zonale”) oppure decida di non accettarla (“
4. La mancata accettazione del provvedimento, dopo aver espletato le procedure di
8 cui al comma precedente, comporta la decadenza dall'incarico per le ore oggetto di … mobilità intraziendale”).
Nel contesto normativo appena descritto, che vede l'Amministrazione sanitaria quale soggetto abilitato a dettare tempi e modi della mobilità intraziendale, ma sempre allo scopo precipuo del soddisfacimento delle primarie esigenze istituzionali, nessun appunto può essere mosso, dunque, all' resistente neppure per il fatto di avere preventivamente deciso e comunicato, in tempi CP_1 peraltro non sospetti, di non volere frazionare le 20 ore del turno del Distretto di Acireale (cfr. doc. 4 allegato ricorrente: “I turni in mobilità non sono frazionabili nello stesso presidio”).
Alla stregua delle superiori considerazioni, dunque, all'esito della disamina della normativa di riferimento e della documentazione in atti non emergono elementi concreti e significativi tali da comprovare violazioni da parte dell' resistente dei canoni di buona fede e correttezza nella CP_1 scelta - a questo punto pienamente legittima - nel senso di non volere assecondare l'ulteriore istanza di mobilità avanzata dalla ricorrente in data 5.04.2023.
4. Stante la dedotta legittimità del comportamento datoriale, non sussistono, pertanto, i presupposti per potersi valutare la richiesta di risarcimento dei danni lamentati dalla ricorrente come conseguenza del comportamento datoriale, in disparte pertanto – rimanendo la questione assorbita – ogni considerazione in ordine alla allegazione e prova del pregiudizio subìto e della sua quantificazione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, poste a carico di parte ricorrente, vanno liquidate in favore della resistente, come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014 Controparte_1 come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Compensa le spese quanto alla parte controinteressata, anche in considerazione delle ragioni spese in memoria, relative al possesso o meno delle competenze specialistiche per potere accedere alla procedura impugnata, ininfluenti alla definizione della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande formulate dalla parte attrice ai punti I. e II. del ricorso, in ordine alla richiesta di attribuzione delle ore ivi indicate per il
Distretto di Acireale, dalla stessa medio tempore ottenute;
rigetta nel resto;
condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell' resistente delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in complessivi € 2.108,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge;
9 compensa le spese nei rapporti con la parte controinteressata.
Catania 6 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa AU DA
10
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa AU DA, a seguito dell'udienza del 28 ottobre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1264/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Puliatti, giusta procura Parte_1 in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Commissario e del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Consoli giusta procura e delibera di incarico in atti;
-resistente- contro
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
-resistente contumace-
e nei confronti di:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Smidili ed Elena Riggio, Controparte_3 giusta procura in atti.
-controinteressata-
Avente ad oggetto: medici specialisti ambulatoriali – mobilità interaziendale - risarcimento danni.
1 Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 28 ottobre 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., le parti costituite concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata - premettendo di essere medico specialista ambulatoriale interno in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, segnatamente con l' , per la branca di oculistica, con inizio Controparte_1
Cont incarico conferito dalla predetta in data 2 novembre 2012 presso il poliambulatorio di CC, distretto di Palagonia, per n. 24 ore, e che dal dicembre 2021 era stata titolare di 12 ore a CC,
10 ore ad RA, 12 ore a Giarre e 4 ore ad Acireale - deduceva che a febbraio 2023 era stata disposta
(giusta delibera 235 del 16.02.2023) la sua parziale mobilità (10 ore del presidio di CC -
Distretto di Palagonia) al , ove era stata in concreto assegnata a partire dal Controparte_4 CP_1
2 maggio 2023.
Esponeva che, nelle more, e precisamente il 31 marzo 2023, l' convenuta aveva pubblicato CP_1 le ore da assegnare per mobilità ai medici specialisti ambulatoriali per il secondo trimestre 2023; che n. 20 ore per l'oftalmologia pediatrica afferivano al Distretto di Acireale;
che poiché ella, pur avendo ottenuto la delibera 235/2023 non era ancora assegnataria delle ore in mobilità riconosciute, aveva presentato altra domanda in data 5 aprile 2023, con la quale aveva chiesto di mobilitare le 12 ore del distretto di Palagonia (poliambulatorio di CC) oltre che le 10 ore del Distretto di RA che ancora in atto deteneva.
Aggiungeva di avere esperito l'apposita verifica delle competenze tecniche richieste (in oftalmologia pediatrica) e di essere stata dichiarata idonea, dalla commissione appositamente costituita, con verbale del 24.10.2023, salvo poi - con delibera n. 1803 dell'1 dicembre 2023 pubblicata sull'albo aziendale dall'1.12.2023 al 16.12.2023 - vedersi rigettata la domanda (20 ore presso il Distretto di
Acireale venivano concesse invece in mobilità alla collega sebbene vantasse Controparte_3 anzianità di incarico inferiore rispetto alla sua) perché, testualmente, “con la deliberazione n. 235 del
16.02.2023 la specialista ha già mobilitato il turno di 10/h settimanali c/o il distretto di Palagonia -
Presidio di CC per acquisire n. 10/h c/o il PTA (immissione in servizio 01.05.2023) CP_4
e non può pertanto renderlo oggetto di nuova mobilità e come evidenziato in premessa, il turno di n.
20/h settimanali c/o il Distretto di Acireale non è frazionabile”.
Lamentando, per i motivi di diritto specificamente evidenziati in ricorso (segnatamente, violazione degli artt. 30, 20 e 21 dell'Accordo Collettivo Nazionale specialisti ambulatoriali del 30 marzo 2021),
l'illegittimità della sua esclusione e della mancata attribuzione delle ore, anche parziale, richieste in
2 mobilità presso il Distretto di Acireale (presso il quale frattanto con deliberazione n. 216 del
26.01.2024 aveva già ottenuto l'assegnazione di 2 delle 12 ore originariamente in atto a CC), oltre che l'illegittimità degli atti relativi presupposti ritenuti pregiudizievoli, e prospettando la configurazione nella fattispecie di un danno patrimoniale da perdita di chance derivante dalla mancata attribuzione di dette ore in un luogo di lavoro ad ella più congeniale e più vicino alla propria resistenza
- posto che, ove assegnatele, non avrebbe avuto più necessità di continuare ad effettuare lunghi tragitti, con tutto quel che ne conseguiva in termini di maggiori esborsi per carburante, di maggior tempo sottratto a sé ed alla propria famiglia e di maggiore esposizione ai rischi per la propria sicurezza legati ai continui spostamenti in macchina - concludeva chiedendo:
“I. Dichiarare che la ricorrente, ha diritto alla mobilità delle ore indicate in narrativa presso il
Distretto di Acireale;
II. per l'effetto disapplicare, dichiarare nullo e/o annullare e privare comunque di efficacia, ogni atto amministrativo che sia di pregiudizio per le ragioni della ricorrente ed in particolare la delibera 1803/2023 e tutti gli atti ivi menzionati, compresa in parte qua la pubblicazione dei turni di mobilità nella parte in cui prevede la infrazionabilità; III. ordinare e condannare l' ed il a conferire CP_1 Controparte_2 in mobilità alla ricorrente l'incarico di oculistica con competenze di oftalmologia pediatrica per n.
10 ore presso il Distretto di Acireale;
IV. condannare l' ed il CP_1 [...] al risarcimento del danno da perdita di chance da quantificarsi ai Controparte_2 sensi dell'art. 43 e 41 ACN e degli accordi integrativi regionali, come da cedolino del ricorrente che si produce, oltre al danno per le spese affrontate per gli spostamenti quantificabili in euro 36,20 per ogni turno svolto ed euro 144,80 per ogni mese fino alla attribuzione delle ore richieste, come meglio precisato in narrativa, ed al pagamento delle relative somme in favore del ricorrente anche a titolo di perdita di chance, all'occorrenza da quantificare in via equitativa;
V. condannare quindi l' CP_1 al pagamento in favore della ricorrente delle somme quantificate ai punti che precedono con maggiorazione di interessi/ rivalutazione e con interessi di mora in caso di ritardato pagamento. VI.
Con vittoria di spese, anche generali, ed onorari.”
1.2. Con memoria difensiva, depositata in data 19 aprile 2024, si costituiva in giudizio – seppure tardivamente - l' convenuta, eccependo, alla stregua di un'interpretazione diametralmente CP_1 opposta della normativa contrattuale del settore;
l'infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese di parte avversa;
chiedendo, conclusivamente:
“rigettare il ricorso, unitamente a tutte le istanze formulate dal ricorrente e così, per l'effetto, confermare la legittimità della procedura e l'insussistenza del reclamato danno. Con vittoria di spese
e compensi.”
3 Sottolineava che il mancato accoglimento della ulteriore richiesta di mobilità avanzata dalla ricorrente non poteva considerarsi illegittimo, essendo stato invece opportunamente disposto dall'Azienda in conseguenza della riscontrata carenza del presupposto di fatto fondamentale per potere mobilitare le ore in questione, considerate in quel frangente giuridicamente indisponibili per essere state già fatte oggetto della precedente mobilità.
Aggiungeva, inoltre, che alcun ritardo nel conferimento delle dette ore oggetto della precedente mobilità poteva imputarsi all' in quanto, “Per ovvie ragioni di "copertura territoriale" CP_1 nell'offerta di servizi sanitari, la piena operatività della mobilità del turno è sempre condizionata al conferimento d'incarico ad altro specialista ambulatoriale o professionista sul turno dal quale si chiede il trasferimento”.
1.3. Con memoria difensiva, depositata in data 11 aprile 2024, si era frattanto costituita la controinteressata, la quale argomentando in ordine alla ricorrenza nella specie Controparte_3 delle competenze specifiche in oftalmologia pediatrica richieste per la partecipazione alla mobilità impugnata – questione invero indiscussa e inconducente al fine del decidere - aveva concluso chiedendo volersi: “In via preliminare e assorbente, per le motivazioni esposte in parte narrativa, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo e dunque del T.A.R. di Catania;
Nel merito, per le motivazioni esposte in parte narrativa, rigettare la domanda di parte attrice, perché infondata in fatto ed in diritto;
e per l'effetto assegnare i turni a tempo indeterminato di specialistica ambulatoriale ed altre professionalità per mobilità intraziendale, relativi a 2° trimestre 2023, ai sensi dell'art. 30, comma 6, dell' Controparte_5 alla dr.ssa per il turno di 20 ore settimanali presso il Distretto di
[...] Controparte_3
Cont Acireale - di Acireale;
Con vittoria di spese e compensi come per legge.”.
1.4. Non si costituiva il Comitato Consultivo Zonale Specialisti Ambulatoriali presso l' CP_1
.
[...]
1.4. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 28 ottobre 2025 dalle note di cui all'articolo 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2 poiché, ai sensi dell'art. 18 dell'ACN di settore, esso costituisce un mero
[...] organo consultivo interno dell' , unico ed effettivo datore di lavoro della Controparte_1 ricorrente e come tale legittimato a stare in giudizio.
4 Il , pur evocato in Controparte_2 Parte_2 giudizio con notifica all'indirizzo pec di quest'ultima censito nel registro PP.AA., ha funzione meramente consultiva ed è privo di “poteri di amministrazione attiva” (cfr. TAR Sicilia, Sezione prima, 22 aprile/10 maggio 2021 n. 1490/2021).
2.1 Oggetto del contendere nel presente giudizio è, sostanzialmente, la sussistenza o meno del diritto dell'istante ad accedere ad una ulteriore mobilitazione intraziendale per quelle stesse ore già attribuitele a seguito della mobilità disposta dall'Azienda nel trimestre immediatamente precedente, nonché al risarcimento del danno eventualmente risentito dall'istante per il caso in cui il diniego di tale diritto dovesse risultare illegittimo.
2.2. Sul piano processuale, va osservato che la procedura per il conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in convenzione con le aziende del servizio sanitario nazionale e a maggior ragione la successiva mobilità intraziendale, non ha natura concorsuale in quanto, all'esito di essa, non si individuano “vincitori”, né si formano graduatorie di merito, ma costituisce espressione del potere negoziale della p.a. che lo esercita in veste di datore di lavoro sulla base di parametri stabiliti in modo specifico e vincolante dalla contrattazione collettiva (tra le varie, si rinvia a Cass.
4.09.2018, n. 21599).
Pertanto, la vicenda oggetto di causa ricade nella sfera di cognizione del Tribunale adito.
2.3. Nel merito, va dato atto che con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 25 ottobre 2025 la difesa di parte attrice ha testualmente confermato quanto già anticipato e documentato dalla controinteressata con note d'udienza del 17.01.2025, (cfr. doc. n. 8 allegato alle Controparte_3 note in parola), e cioè “…che la ricorrente ha ottenuto soddisfazione della sua richiesta di mobilità avendo l'azienda consentito la mobilità da RA e CC per le 10 ore già inizialmente richieste;
dal 13.01.2025 la ricorrente opera presso il PTA di Acireale per un totale di 26 ore. Di fatto si è verificata la cessazione della materia del contendere in ordine alla attribuzione delle ore richieste Cont con il ricorso;
salva invece la domanda di risarcimento dei danni.” (cfr. Deliberazione CT 1807 del 26.11.2024 e Certificazione presa servizio Distretto Acireale).
Ritiene, a questo punto il Tribunale, che - in disparte ogni considerazione in ordine alle ragioni sottese al riconoscimento del diritto azionato nel presente giudizio, e di cui infra onde vagliare la fondatezza dell'ulteriore domanda di risarcimento dei danni esplicitamente fatta salva dall'istante - sulla domanda relativa ai punti II. e III. del petitum di parte ricorrente (“II. per l'effetto disapplicare, dichiarare nullo e/o annullare e privare comunque di efficacia, ogni atto amministrativo che sia di pregiudizio per le ragioni della ricorrente ed in particolare la delibera 1803/2023 e tutti gli atti ivi menzionati, compresa in parte qua la pubblicazione dei turni di mobilità nella parte in cui prevede
5 la infrazionabilità; III. ordinare e condannare l' ed il CP_1 Controparte_2
a conferire in mobilità alla ricorrente l'incarico di oculistica con
[...] competenze di oftalmologia pediatrica per n. 10 ore presso il Distretto di Acireale;
”) è all'evidenza venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite.
Consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale
l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; 5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009). ...”.
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto che il comportamento delle parti (rectius la dichiarazione da ultimo rilasciata da parte ricorrente, confortata dalla produzione documentale effettuata anche dalla parte controinteressata e, comunque, dal silenzio al riguardo eloquentemente mantenuto dall'Amministrazione resistente nel corso del giudizio) è univoco nel senso di manifestare l'assenza di interesse in parte qua alla prosecuzione del presente giudizio.
Ritenuto, pertanto, che sulla specifica domanda in commento è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.4. Insiste la parte ricorrente nella domanda di risarcimento del danno da essa presuntivamente risentito.
3. Alla luce delle deduzioni e della documentazione in atti, ritiene il Tribunale che la pretesa risarcitoria di parte ricorrente non possa essere assecondata, posto che il diniego della sua domanda di accesso all'ulteriore mobilità disposta dall'Azienda per il secondo trimestre 2023, per le medesime ore già mobilitate (più precisamente per una parte delle stesse, corrispondenti alle 10 ore del presidio di CC che con deliberazione 235 del 16.02.2023 aveva appena ottenuto di mobilitare presso il
PTA San Luigi di Catania), appare legittimo e fondato;
invero, al momento della proposizione della relativa istanza (5.04.2023) - siccome alla data di pubblicazione delle ore da assegnare per il secondo trimestre 2023 (31.03.2023) - la suddetta non era più in possesso del turno di ore che avrebbe voluto dirottare, secondo il proprio gradimento, presso la sede del Distretto di Acireale.
6 3.1 Dalla esposizione in fatto della stessa ricorrente, e da quanto in ricorso dedotto in ordine alla richiesta di mobilitazione tra le altre, di “… 10 ore del Distretto di RA che ancora in atto deteneva” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 2, quarto cpv), si ricava la consapevolezza che alla data del
5.04.2023 non vi era più la disponibilità della restante parte delle ore che intendeva nuovamente mobilitare, corrispondenti appunto a quelle del turno in precedenza detenuto presso il Distretto di
Palagonia di CC, ma già mobilitate per il presidio del San Luigi di Catania con la CP_4 delibera di assegnazione n. 235 del 16.02.2023, seppure con successiva immissione in servizio in data
1.05.2023 (cfr. doc. n.3 allegato al fascicolo ricorrente).
La superiore circostanza di fatto è dirimente di qualsivoglia recriminazione parte ricorrente voglia ancora sollevare avverso il mancato accoglimento della sua seconda istanza di mobilità, alla stregua della contrattazione del settore vigente ratione temporis rivelatasi, per più versi, priva del presupposto fondante.
Dispone l'art. 30, comma 6, dell'ACN 30.03.2023, rubricato “Flessibilità Operativa,
Riorganizzazione degli orari e Mobilità”, che “Le definiscono modalità e criteri di mobilità CP_1 intraziendale da attuare prima delle procedure di cui all'articolo 20, riservata a coloro che abbiano svolto almeno 18 (diciotto) mesi di servizio nella sede di provenienza.”.
Parte attrice, al momento della presentazione della seconda istanza di mobilità, oltre a non avere più la disponibilità di parte delle ore che avrebbe voluto dirottare presso la sede del distretto di Acireale, non avrebbe neppure potuto sopperire a tale insormontabile difetto movimentando quelle stesse ore dal PTA San Luigi di Catania, ove le era stato appena concesso di trasferirle, ostandovi la mancata maturazione in tale ultima sede di un'anzianità di almeno 18 mesi, inequivocabilmente prevista dall'Accordo in parola come requisito necessario per la partecipazione alla procedura di mobilità intraziendale.
3.2 Né la stessa avrebbe potuto pretendere, come invece ha fatto con la proposizione del presente giudizio, che le venisse accordata una mobilitazione parziale delle proprie ore, limitatamente a quelle
“… 10 ore del Distretto di RA che ancora in atto deteneva” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 2, quarto cpv), essendo stato chiaramente disposto al momento della pubblicazione dei turni per la mobilità del II trimestre 2023 che il turno di 20 ore settimanali presso il Distretto di Acireale non sarebbe stato frazionabile (cfr. doc. 4 allegato ricorrente: “I turni in mobilità non sono frazionabili nello stesso presidio”).
La ricorrente, quindi, in data 5.04.2023 ha deciso di inoltrare ugualmente l'istanza in contestazione.
Ma la possibilità di frazionamento a cui ha fatto riferimento, con il richiamo inconferente dell'art. 20 dell'ACN, rubricato “Pubblicazione degli incarichi”, non si attaglia al caso in esame, riguardando la
7 norma contrattuale in questione tutt'altra fattispecie, quella della pubblicazione degli incarichi ai professionisti da effettuarsi in un momento successivo rispetto all'attuazione della mobilità intraziendale (cfr. art. 30, comma 6, ACN cit.: “Le Aziende definiscono modalità e criteri di mobilità intraziendale da attuare prima delle procedure di cui all'articolo 20, …”); in tale specifico contesto limitata peraltro esclusivamente alla procedura specifica della prioritaria verifica, rispetto alla pubblicazione degli incarichi in questione, della possibilità di completare l'orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari a tempo indeterminato e operanti presso l' CP_1 stessa nella medesima branca o area professionale, che non abbiano ancora raggiunto il monte orario di 38 ore settimanali fissato dal successivo art. 28 dello stesso di categoria, tant'è che al CP_5 successivo comma 4 - una volta espletate le procedure di cui si è appena detto e che ammettono in via eccezionale il ricorso al frazionamento - la norma prevede anche in tal caso che “… gli incarichi non sono frazionabili in sede di assegnazione”.
L'infrazionabilità delle ore da mobilitare, e più in generale di quelle oggetto di pubblicazione,
d'altronde, piuttosto che manifestarsi come decisione illogica o, peggio, come provvedimento discriminatorio teso a pilotare ad libitum le attribuzioni datoriali, va ricollegata alle prerogative del soggetto che la normativa contrattuale di riferimento (cfr. art. 30, comma 2, ACN in commento) ha individuato quale beneficiario precipuo degli effetti derivanti dalla attivazione della procedura in commento, e cioè l'Amministrazione resistente, la soddisfazione delle cui esigenze (“
2. Per esigenze di diverse Aziende del medesimo ambito zonale o di altre Aziende possono essere attivate procedure di mobilità intraziendale”) prevale sull'interesse particolare dello specialista ambulatoriale, il quale, anche nell'eventualità subordinata e residuale in cui abbia preso l'iniziativa (“2. … In tal caso, anche su domanda dello specialista ambulatoriale”), rimane pur sempre assoggettato al necessario parere dell'Amministrazione sanitaria (“2. …, previo parere delle Aziende di provenienza e di destinazione”)
e al rispetto dei criteri generali previamente concordati da quest'ultima (“2. … i provvedimenti sono adottati nel rispetto dei criteri generali concordati, in sede regionale, in materia di mobilità”).
Che si tratti di procedura finalizzata essenzialmente alla soddisfazione delle esigenze aziendali, piuttosto che di quelle del singolo specialista ambulatoriale, lo si evince anche da ulteriori passaggi Contr dello stesso articolo contrattuale (cfr. art. 30, commi 3 e 4, in commento), laddove sono previste determinate conseguenze per i casi in cui il professionista non dia il proprio consenso alla mobilitazione disposta d'ufficio (“3. … Qualora l'interessato abbia comunicato all'Azienda il mancato consenso è necessario acquisire preventivo parere del Comitato zonale”) oppure decida di non accettarla (“
4. La mancata accettazione del provvedimento, dopo aver espletato le procedure di
8 cui al comma precedente, comporta la decadenza dall'incarico per le ore oggetto di … mobilità intraziendale”).
Nel contesto normativo appena descritto, che vede l'Amministrazione sanitaria quale soggetto abilitato a dettare tempi e modi della mobilità intraziendale, ma sempre allo scopo precipuo del soddisfacimento delle primarie esigenze istituzionali, nessun appunto può essere mosso, dunque, all' resistente neppure per il fatto di avere preventivamente deciso e comunicato, in tempi CP_1 peraltro non sospetti, di non volere frazionare le 20 ore del turno del Distretto di Acireale (cfr. doc. 4 allegato ricorrente: “I turni in mobilità non sono frazionabili nello stesso presidio”).
Alla stregua delle superiori considerazioni, dunque, all'esito della disamina della normativa di riferimento e della documentazione in atti non emergono elementi concreti e significativi tali da comprovare violazioni da parte dell' resistente dei canoni di buona fede e correttezza nella CP_1 scelta - a questo punto pienamente legittima - nel senso di non volere assecondare l'ulteriore istanza di mobilità avanzata dalla ricorrente in data 5.04.2023.
4. Stante la dedotta legittimità del comportamento datoriale, non sussistono, pertanto, i presupposti per potersi valutare la richiesta di risarcimento dei danni lamentati dalla ricorrente come conseguenza del comportamento datoriale, in disparte pertanto – rimanendo la questione assorbita – ogni considerazione in ordine alla allegazione e prova del pregiudizio subìto e della sua quantificazione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, poste a carico di parte ricorrente, vanno liquidate in favore della resistente, come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014 Controparte_1 come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Compensa le spese quanto alla parte controinteressata, anche in considerazione delle ragioni spese in memoria, relative al possesso o meno delle competenze specialistiche per potere accedere alla procedura impugnata, ininfluenti alla definizione della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande formulate dalla parte attrice ai punti I. e II. del ricorso, in ordine alla richiesta di attribuzione delle ore ivi indicate per il
Distretto di Acireale, dalla stessa medio tempore ottenute;
rigetta nel resto;
condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell' resistente delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in complessivi € 2.108,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge;
9 compensa le spese nei rapporti con la parte controinteressata.
Catania 6 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa AU DA
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