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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 18/07/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Valeria LA BATTAGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1269/2023 R.G. in materia di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.8.1950, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Vincenzo SANTOCHIRICO, domiciliatario,
-opponente- contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto, dall'avv. Carmelo PANICO, domiciliatario,
-convenuto in opposizione-
CONCLUSIONI
Per l'opponente: ”In via preliminare, sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
revocare il decreto ingiuntivo opposto e accertare e dichiarare la totale infondatezza della domanda, rigettandola;
condannare l'opposta, ove occorra anche in via riconvenzionale (ancorché necessaria), al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., nella misura che riterrà opportuna (comunque nel limite massimo dello scaglione per cui è versato il CU); in ogni caso, vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre SG
15%, iva e cap di legge”.
Per l'opposto:” Previo rigetto della opposizione, confermare in ogni sua statuizione
l'ingiunzione di pagamento;
condannare il sig. al pagamento delle Parte_1
spese e competenze di lite correlate alla soccombenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.8.2023 opponeva il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 282/2023 emesso dal Tribunale di Matera il 21.7.2023 nell'ambito del procedimento monitorio n. 1078/2023 R.G., eccependo preliminarmente
“l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 48 d. lgs. n. 346/1990” e, comunque, l'insussistenza della pretesa creditoria dell'ingiungente, odierna opposta, in ragione dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione pecuniaria da parte del debitore mutuatario (in persona dell'erede ) e della natura accessoria Controparte_1 della garanzia fidejussoria prestata dal . Deduceva, segnatamente, l'opponente Pt_1
che nessun rilievo ai fini della costituzione di un diritto di credito in favore della poteva assumere la circostanza che, in forza di una polizza assicurativa CP_1 sulla vita stipulata con la compagnia da , soggetto CP_2 Persona_1
mutuatario di l'odierno opponente fosse stato designato quale Controparte_3 beneficiario e che, all'esito del decesso dell'assicurato ed ai sensi dell'art. 1920, co. 3
c.c., egli avesse riscosso il premio pattuito, stante l'autonomia dei differenti contratti e la diversità soggettiva dei rispettivi contraenti, nonché il difetto di qualsivoglia previsione di vincolo di destinazione della prestazione assicurativa in favore dell'istituto di credito mutuante nell'ambito del diverso contratto del 28.5.2019, ovvero del mutuatario e quindi dei suoi eredi.
Nel costituirsi in giudizio, allegava la dichiarazione di Controparte_1 successione da lei presentata in morte del coniuge e deduceva la Persona_1 sussistenza di un rapporto di collegamento negoziale tra la prestazione fidejussoria di cui al contratto di mutuo e l'assicurazione stipulata dal mutuatario, finalizzato a garantire il pagamento dell'obbligazione restitutoria mediante le somme versate al beneficiario della polizza, come desumibile dalla stessa denominazione della polizza assicurativa (“salvamutuo”) e dalla circostanza che l'importo assicurato fosse esattamente corrispondente a quello del “capitale residuo del mutuo sottoscritto”.
Eccepiva, quindi, per effetto di detto collegamento, la costituzione di un vincolo di destinazione delle somme versate dalla compagnia assicuratrice, in caso di decesso del debitore principale, all'estinzione del mutuo e, conseguentemente, essendo avvenuto il pagamento dell'importo di € 70.000,00 da parte di ed avendo Controparte_1 il percepito il premio assicurativo all'esito del decesso dell'assicurato, Pt_1
allegava di essersi surrogata all'istituto di credito mutuante nelle ragioni creditorie vantante nei confronti dell'opponente, per la somma corrispondente ad € 70.000.
All'esito della rinuncia dell'opponente all'istanza ex art. 649 c.p.c. ed in assenza di espletanda attività istruttoria, in ragione della natura documentale della causa, il giudizio transitava quindi nell'odierna fase decisoria.
L'opposizione è fondata e merita pertanto accoglimento, per l'assorbente considerazione di merito relativa al difetto di adeguati elementi idonei a comprovare il dedotto nesso di collegamento tra i negozi giuridici richiamati (irrilevante essendo ai fini del thema decidendum, per pacifica e concorde allegazione delle parti, la diversa polizza n. 00163603622723 relativa all'assicurazione sull'immobile oggetto di ipoteca accesa con il mutuo fondiario de quo). Ed invero, alla stregua delle risultanze oggettive ed al di là del presumibile intento, non esplicitato, del mutuatario assicurato (unica parte comune dei due contratti) relativo all'impiego della somma di denaro pattuita come premio in caso del decesso del , non sono ravvisabili nella fattispecie Per_1 gli elementi costitutivi del nesso di collegamento negoziale, per la ricorrenza del quale
“è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra
i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo
l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale” (cfr., ex plurimis
Cass., III, n. 11974/2010).
Sulla scorta di tale principio, va rilevato come difetti nel contratto di mutuo fondiario qualsivoglia riferimento all'oggetto ed alla finalità della polizza assicurativa sulla vita del mutuatario, così come in questa, al di là della mera denominazione come
“salvamutuo” e della parametrazione della somma assicurata all'importo di danaro mutuato, non vi sia alcun elemento testuale idoneo a configurare una inequivoca finalizzazione del premio all'estinzione della obbligazione restitutoria. Ex adverso, la circostanza della designazione del beneficiario (e quindi di un soggetto che indubitabilmente non è parte del relativo contratto assicurativo) in una persona diversa dagli eredi dell'assicurato e coincidente con il fidejussore rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, in forza di una libera determinazione del , Per_1
lascia verosimilmente inferire, ma sempre sul piano metagiuridico dei verosimili intendimenti del singolo contraente, che tale designazione potesse valere semmai a remunerare l'odierno opponente in caso di escussione della garanzia fidejussoria, senza perciò mettere adeguatamente in luce la volontà, che peraltro avrebbe dovuto essere esplicitata al contempo all'istituto di credito mutuante ed alla compagnia assicuratrice, di destinare il premio all'estinzione del mutuo nell'ipotesi di morte dell'assicurato.
Né va sottaciuta, ad ogni modo, l'inoperatività nella fattispecie dell'invocato istituto della surrogazione che, ai sensi dell'art. 1201 c.c., postula la terzietà dell'adempiente rispetto al rapporto obbligatorio: ciò che certamente non è nella fattispecie, ove ad aver estinto l'obbligazione restitutoria, mediante la conclusione di una transazione con
è l'erede del mutuatario, che in quanto tale gli è succeduta nella Controparte_3 medesima posizione passiva. Ne consegue, in definitiva, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna della parte ingiungente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del e nella misura liquidata in dispositivo, in conformità ai valori di Pt_1 prossimi ai medi dello scaglione di riferimento di cui ai parametri ministeriali ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii.
Non ricorrono, invece, i presupposti per l'invocata condanna della soccombente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi profili di manifesta e conclamata abusività della condotta processuale dell'opposta per il sol fatto della infondatezza delle tesi argomentative sostenute ovvero della opzione per il rito monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta con atto di citazione notificato in data
11.8.2023 da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
l'accoglie e, per l'effetto, previo rigetto della domanda monitoria avanzata dall'opposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 282/2023 emesso dal Tribunale di Matera il 21.7.2023 nell'ambito del procedimento n. 1078/2023 R.G.; condanna alla rifusione delle spese processuali, liquidate in Controparte_1 complessivi € 9.500,00, in favore della parte opponente (dei quali € 2.00,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per quella introduttiva, € 3.300,00 per la fase di trattazione ed €
3.000,00 per quella decisionale), oltre ad € 379,50 per esborsi, al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Matera il 18.7.2025
Il Giudice
Valeria LA BATTAGLIA