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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3116 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 7 ottobre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2031 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Pt_1
SE DI, APPELLANTE E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Onnis, CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4131/2022 del 6.5.2022 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 20.9.2021 ed iscritto al R.G. n. 24445/2021, premesso CP_1 di essere stata illegittimamente iscritta d'ufficio alla Gestione Commercianti con decorrenza 1.1.2015 in ragione della sua qualità di socia della s.n.c. Si.f.a.m. di ha impugnato l'avviso Controparte_2 bonario n. 700120411127AB202012, notificato il 22.12.2020, con cui l' le ha contestato il Pt_1 mancato pagamento dell'importo di € 2.287,49 relativo a contributi asseritamente dovuti per la seconda e terza rata dell'anno 2015. Ha chiesto, quindi, accertarsi l'illegittimità della sua iscrizione alla Gestione Commercianti a decorrere dal 1.1.2015, dovendo pertanto ordinarsene all' la Pt_1 cancellazione, e per l'effetto dichiararsi: che nulla era da lei dovuto all'Istituto a titolo di contributi previdenziali da tale data in poi;
che anche alla data corrente essa opponente era priva dei requisiti per l'iscrizione suddetta;
che erano ormai prescritti gli importi pretesi dall' per il periodo Pt_1
1 anteriore al 2015.
Nelle more, con successivi ricorsi depositati nelle date del 7.10.2021, 2.11.2021 e 31.1.2022, ed iscritti rispettivamente al R.G. n. 26265/2021, n. 28930/2021 e n. 3206/2022, la ha altresì CP_1 proposto tempestiva opposizione avverso 3 avvisi di addebito, nella specie:
- il n. 397 2021 00002019 33 000 del 9.9.21, notificato il 29.9.2021, per l'importo di € 1.215,44, relativo a contributi pretesi per il periodo luglio-settembre 2015 (terza rata 2015);
- il n. 397 2021 00005433 06 000 del 24.9.2021, notificato il 15.10.2021, per l'importo di €
2.468,00, relativo a contributi pretesi per il periodo gennaio-giugno 2015 (prima e seconda rata 2015);
- il n. 397 2021 00067732 88 000 del 9.11.2021, notificato il 30.12.2021, per l'importo di €
3.303,36, relativo a contributi pretesi per il periodo aprile-dicembre 2019 (seconda, terza e quarta rata
2019.
L' si è costituito in tutti i giudizi, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della Pt_1 domanda, in quanto la era già stata destinataria di precedente ulteriore avviso di addebito n. CP_1
397 2020 00004869 17 000 – notificato il 20.2.2020 – per contributi relativi alla quarta rata dell'anno
2015, alle quattro rate relative a ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nonché alla prima rata dell'anno 2019, per l'importo complessivo di € 15.135,37; ha infatti rilevato che la non aveva CP_1 mai impugnato il predetto avviso di addebito e, pertanto, la pretesa creditoria in esso contenuta era divenuta definitiva;
nel merito, ha dedotto in ogni caso la legittimità dell'iscrizione alla Gestione
Commercianti e l'infondatezza dell'opposizione, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Riuniti i quattro suddetti procedimenti, con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in via preliminare, ha dichiarato inammissibile la domanda della con riguardo alla quarta rata relativa CP_1 all'anno 2015, per essere ormai divenuta inoppugnabile la pretesa creditoria oggetto dell'avviso di addebito n. 397 2020 00004869 17 000; nel merito, ha accertato l'illegittimità del provvedimento di iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti con riferimento ai periodi oggetto degli avvisi opposti, dichiarando per l'effetto l'insussistenza dei relativi crediti contributivi azionati dall' ; Pt_1 ha infine compensato le spese di lite.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello l' , lamentando che – alla luce della domanda Pt_1 proposta dalla nel ricorso iscritto al R.G. n. 24445/2021 – il giudice di prime cure avrebbe CP_1 dovuto dichiarare l'inammissibilità di tale domanda non solo con riferimento alla quarta rata del 2015, bensì anche alle rate relative agli anni 2016, 2017 e 2018 nonché alla prima rata del 2019, ovverosia per tutti i crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 397 2020 00004869 17 000, divenuto inoppugnabile;
ha chiesto pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiararsi l'inammissibilità o respingersi il ricorso di primo grado in merito alla richiesta di accertamento della insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti per i periodi di cui al suddetto
2 avviso di addebito n. 397 2020 00004869 17 000, con vittoria di spese del doppio grado.
La si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.pc. CP_1 per genericità dei motivi, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e reiterando in ogni caso le argomentazioni e conclusioni rassegnate nei ricorsi di primo grado, con vittoria di spese.
La causa, matura per la decisione, è stata definita all'udienza del 7.10.2025 mediante lettura di dispositivo e motivazione.
2. Ebbene, in via preliminare, l'appello deve dichiararsi ammissibile, avendo l' Pt_2 appellante espressamente indicato sia le parti della sentenza asseritamente erronee, sia le modifiche richieste, sia infine le ragioni di tali richieste.
3. Passando al merito dell'appello, l' , lamentando in sostanza un'omessa pronuncia da Pt_1 parte del Tribunale, rileva che – benché la avesse chiesto dichiararsi l'illegittimità della propria CP_1 iscrizione alla Gestione Commercianti “dal 01.01.2015 in poi, fino ad oggi” per insussistenza dei relativi requisiti, e benché il giudice di prime cure abbia correttamente rilevato l'inopponibilità dell'avviso di addebito n. 397 2020 00004869 17 000 avente ad oggetto la quarta rata del 2015, ma anche le quattro rate relative a ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, e la prima rata del 2019 – la sentenza si sarebbe invece erroneamente limitata a dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea esclusivamente in relazione alla quarta rata del 2015.
3.1. Ebbene, ritiene il Collegio che l'appello sia fondato.
Ed invero, v'è da rilevare in fatto che:
- il ricorso iscritto al R.G. n. 24445/2021 aveva ad oggetto non solo la legittimità dell'avviso bonario n. 700120411127AB202012, relativo a contributi dovuti per l'anno 2015 (in realtà limitatamente alla seconda e terza rata), ma anche la legittimità dell'iscrizione d'ufficio della Rageli alla Gestione Commercianti “dal 01.01.2015 in poi, fino ad oggi”, dovendo intendersi per “oggi” la data di deposito del ricorso di primo grado, 20.9.2021, non potendo il giudizio avere ad oggetto circostanze future;
- al contrario, gli ulteriori ricorsi iscritti al R.G. n. 26265/2021, n. 28930/2021 e n. 3206/2022, avevano ad oggetto esclusivamente i ratei contributivi relativi agli anni 2015 e 2019, giacché tali periodi (1.1.2015–31.12.2015 e 1.1.2019–31.12.2019) risultavano indicati – nelle prime pagine degli avvisi di addebito impugnati – come oggetto delle verifiche effettuate dall' (benché in realtà Pt_1 nelle pagine successive dei medesimi avvisi di addebito risultassero poi specificate le rate effettivamente pretese dall' , ovverosia le prime tre rate 2015 e le ultime tre rate 2019); Pt_2
- infine, risulta che l'ulteriore avviso di addebito n. 397 2020 00004869 17 000 – non impugnato dalla attraverso alcuno dei ricorsi in esame e, anzi, divenuto pacificamente inopponibile – CP_1 aveva ad oggetto la quarta rata del 2015, le quattro rate relative a ciascuno degli anni 2016, 2017 e
3 2018, e la prima rata del 2019.
3.2. Cionondimeno, il Tribunale, accertata l'inopponibilità dell'avviso di addebito n. 397 2020
00004869 17 000, ha dichiarato in motivazione l'incontrovertibilità della pretesa creditoria avanzata dall' in relazione alla quarta rata del 2015, alle quattro rate degli anni 2016, 2017 e 2018, e alla Pt_1 prima rata del 2019, rilevando tuttavia erroneamente una sovrapposizione tra l'oggetto di tale avviso di addebito e l'oggetto dei giudizi riuniti solo limitatamente alla quarta rata 2015; ha, dunque, dichiarato l'inammissibilità delle domande attoree solo in relazione a tale rata.
In realtà, considerate le domande proposte nei vari giudizi dalla e comunque l'ampia CP_1 domanda spiegata nel ricorso più risalente R.G. n. 24445/2021 (avente ad oggetto il periodo “dal
01.01.2015 in poi, fino ad oggi”), il Tribunale avrebbe invece dovuto dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree con riguardo a tutti i periodi oggetto dell'avviso di addebito n. 397 2020
00004869 17 000, in quanto tutti ricadenti nell'arco temporale “dal 01.01.2015 in poi, fino ad oggi” ovverosia sino al 20.9.2021.
In accoglimento dell'appello, pertanto, le domande della vanno dichiarate inammissibili CP_1 non solo con riferimento alla quarta rata del 2015, ma anche alle quattro rate degli anni 2016, 2017 e
2018, ed alla prima rata del 2019.
4. Quanto alle difese articolate dall'appellata, non può non rilevarsi invece che essa, pur formalmente chiedendo nelle conclusioni della propria memoria di costituzione in appello la conferma della sentenza impugnata, ne ha in realtà chiesto una parziale riforma, avendo reiterato la domanda di accertamento dell'illegittimità della propria iscrizione d'ufficio alla Gestione
Commercianti “dal 01.01.2015 in poi, fino ad oggi” per insussistenza dei relativi requisiti, laddove il
Tribunale di Roma ha invece espressamente limitato la propria pronuncia alla quarta rata 2015, dichiarandola inammissibile, ed ai soli “restanti crediti indicati negli avvisi oggetto di opposizione”, ovverosia le prime tre mensilità 2015 (oggetto dell'avviso bonario n. 700120411127AB202012 e degli avvisi di addebito n. 397 2021 00002019 33 000 e n. 397 2021 00005433 06 000) e le ultime tre mensilità 2019 (oggetto dell'avviso di addebito n. 397 2021 00067732 88 000), dichiarando l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio della alla Gestione Commercianti esclusivamente per CP_1 questi periodi.
Pertanto, in disparte il periodo dal gennaio 2016 al primo trimestre 2019 – di cui si è detto sopra al punto 3 –, il Tribunale non si è in realtà pronunciato in merito al periodo dal gennaio 2020 al
20.9.2021.
La pertanto, per ottenere una pronuncia in proposito, avrebbe dovuto proporre appello CP_1 incidentale, ciò che non ha fatto.
Quanto alle ulteriori argomentazioni ribadite nella memoria di costituzione, esse risultano
4 inammissibili per i periodi oggetto dell'avviso di addebito n. 397 2020 00004869 17 000 in ragione di quanto già osservato sopra al punto 3, e irrilevanti quanto ai residui periodi, per i quali la domanda della è stata già accolta. CP_1
5. In conclusione, accolto l'appello, la sentenza va parzialmente riformata, ma appare opportuna la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità delle domande spiegate da nei giudizi riuniti in primo CP_1 grado, anche in relazione alle quattro rate relative a ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nonché in relazione alla prima rata 2019;
- compensa integralmente le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in Roma, lì 7.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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