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Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/07/2024, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DILODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2441/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gian Parte_1 C.F._1
Luca Sarrocco del Foro di ZA (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._2
in ZA, via Cederna n. 56 presso lo studio del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Giovanni Cinque del foro di Napoli (C.F. ), elettivamente C.F._3
domiciliatA in presso il difensore in Milano, Piazza IV Novembre n. 7
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“In via principale: 1) dichiarare la , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Vidigulfo (PV), Cascina Di
Vairano n. 41, responsabile esclusiva ai sensi dell'art. 2050 cc. o dell'art. 2052 cc ovvero dell'art. 2049 c.c. ovvero dell'art 2043 c.c. della caduta da cavallo della Signora
avvenuta in data 02.05.19 e conseguentemente CONDANNARE la Parte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede in Vidigulfo (PV), Cascina Di Vairano n. 41 al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patiti e patiendi dall'attrice in occasione del sinistro sopra menzionato;
pagina 1 di 12 2) condannare , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Vidigulfo (PV), Cascina Di Vairano n. 41, al pagamento a favore dell'attrice della somma complessiva di € 13.766,00 - importo comprensivo dell'intero danno non patrimoniale, incluse le spese mediche documentate- ovvero del diverso importo, minore o maggiore, ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, rimborso spese generali al 15 %, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Conclusioni di parte convenuta
“ln via preliminare:
• Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi, in favore del Tribunale di Pavia, per tutte le causali di cui in narrativa;
• Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. risultando omessi e/o assolutamente incerti i requisiti nn. 3 e 4 di cui all'art. 163 c.p.c., per le causali di cui in narrativa;
Nel merito:
1) nel merito, respingere le domande svolte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) con vittoria di spese, diritti e onorari”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 2052 c.c. o, alternativamente, ai sensi degli artt. 2050, 2049 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c., svolta da nei confronti della Parte_1 Controparte_4
(di seguito ”), in relazione ai danni dalla stessa riportati in occasione di un sinistro CP_2 avvenuto in data 02.05.2019, a causa di una caduta da cavallo, e quantificati nell'atto introduttivo di causa nell'importo pari ad Euro 13.766,00, oltre interessi e rivalutazione.
In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha dedotto le seguenti circostanze a fondamento della propria domanda:
- Il giorno 02.05.2019, verso le ore 17.30 circa, la SI , atleta Parte_1
pagina 2 di 12 tesserata sin dal 2017 alla Federazione Italiana Sport Equestri per pratica ludico- addestrativa non agonistica - e che, sulla scorta di quanto dedotto, frequentava da un paio d'anni, con cadenza settimanale, il centro sportivo convenuto per lezioni di equitazione - si trovava all'interno del centro ippico denominato “Team La Pista” sito in Vidigulfo (PV), nel campo di prova coperto e con fondo in sabbia, per partecipare, con altri allievi, ad una lezione di equitazione con istruttore;
- Nel corso di detta lezione, svolta sotto la vigilanza e direzione dell'istruttore, mentre svolgeva un allenamento al galoppo in sella alla PO MA, la SI
cadeva in avanti sulla destra dell'animale, finendo con i glutei Parte_1
rovinosamente al suolo e con la schiena contro il muretto del campo di prova;
- Sulla scorta della ricostruzione dei fatti attorea, la causa della caduta era da rinvenirsi in un improvviso imbizzarrirsi dell'animale montato che, nell'effettuare uno “sgroppo” delle zampe posteriori, la disarcionava facendola cadere a terra;
- Ai fatti assistevano, oltre all'istruttore la madre della attrice, Persona_1
SI , e altri allievi del corso;
Parte_2
- L'attrice, pur confermando di aver indossato al momento del sinistro caschetto protettivo e corpetto imbottito, deduceva di essere stata costretta a recarsi nella successiva giornata del 03.05.2019 al P.S. di Vizzolo Predabissi a causa di forti dolori alla schiena ed, all'esito degli accertamenti svolti, anche per il tramite di visita medico legale di professionista di fiducia, si rilevava l'avvenuta contrattura antalgica paravertebrale con algia diffusa, con postumi invalidanti permanenti nella misura del 4/5%, e con periodo di invalidità temporanea di giorni 15 al 75%; di giorni 30 al 50% e di giorni 57 al 25%
- Alla luce delle lesioni fisiche subite, la SI prospettava di aver Parte_1
subito un danno biologico permanente, oltre che un danno da invalidità temporanea ed un danno di natura non patrimoniale che, comprensivo delle spese mediche documentate per euro 1.252,00, asseriva essere pari all'importo complessivo di euro
13.766,00;
- In punto di responsabilità, l'attrice richiedeva accertarsi la responsabilità del centro sportivo convenuto ai sensi dell'art. 2052 c.c. e comunque per responsabilità imputabile oggettivamente sulla base della mera connessione causale fra il pagina 3 di 12 comportamento dell'animale e l'evento dannoso o, alternativamente, per responsabilità oggettiva ex art. 2050 c.c., ovvero ai sensi degli articoli 2049 o 2043
c.c.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, si è costituita la
[...] richiedendo, in via preliminare, l'accertamento dell'incompetenza Controparte_2
territoriale del Tribunale di Lodi, in favore del Tribunale di Pavia, oltre all'accertamento della nullità dell'atto di citazione perché omessi, o comunque del tutto incerti, i requisiti stabiliti ai sensi dell'art. 163 nn. 3) e 4) c.p.c. Nel merito, la convenuta ha insistito per il rigetto delle domande avversarie alla luce delle seguenti difese:
- La SI , all'epoca dei fatti, era una habitué del centro ippico Parte_1
di Vairano: iscritta da ben tre anni ed avendo partecipato a diverse lezioni di equitazione con cadenza settimanale presso il centro ippico della convenuta;
- Sulla scorta delle prospettazioni di parte convenuta, l'attrice, nel corso di un esercizio al galoppo, era caduta dal PO MA a causa di una perdita di equilibrio della stessa cavallerizza;
- Nell'immediatezza della caduta, l'attrice si era rialzata in autonomia ed era rimontata a cavallo portando a termine la lezione;
- Il PO MA, utilizzato di norma anche per le lezioni di bambini inesperti, è docile e mansueto e non è mai stato causa di alcun incidente;
- In ogni caso la convenuta instava per una declaratoria di assenza di responsabilità in proprio favore in quanto aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno e la caduta era dipesa da un caso fortuito o da un comportamento comunque imputabile alla stessa danneggiata.
In occasione della prima udienza del 22.02.2023 il Giudice ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Successivamente, all'esito dell'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori, con ordinanza del 04.8.2023, il Giudice ha ammesso alcune delle prove orali richieste dalle parti. Assunta la prova orale da parte del GOT delegato per l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata in data 3.7.2024 mediante trattazione scritta, concedendo alle parti termine per deposito di brevi note conclusive.
pagina 4 di 12
2. Sulle eccezioni preliminari svolte dalla convenuta
Nei propri scritti difensivi la convenuta insiste nell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancanza o comunque per assoluta indeterminatezza dei requisiti previsti ex art. 163 nn. 3) e 4) c.p.c. Tale eccezione risulta infondata, come già statuito da questo
Giudice in occasione dell'udienza cartolare del 22.2.2023.
In merito si osservi come costante giurisprudenza riconosca che “La nullità della citazione
(…) per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata” (ex plurimis, Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3911 del 19 marzo
2001).
Rileva questo Giudice che, già ad una sommaria lettura dell'atto di citazione introduttivo della presente causa, emerge una chiara esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni a fondamento della domanda e che, sinteticamente, possono qui di seguito riportarsi: “il 2 maggio 2019, alle ore 17.30 circa la SI si Parte_3 trovava all'interno del centro ippico denominato “Team La Pista” sito in Vidigulfo (PV)
(…) svolgeva l'allenamento al galoppo nel campo prova coperto (…) allorché la PO
“sgroppava”, la SI faceva da prima una capriola in avanti sul Parte_1 collo dell'animale per poi cadere in avanti sulla destra dell'animale, finendo con i glutei rovinosamente al suolo”).
Inoltre, parte attrice ha chiaramente specificato le proprie conclusioni (c.d. il petitum):
“pagamento a favore dell'attrice della somma complessiva di € 13.766,00 -importo comprensivo dell'intero danno non patrimoniale, incluse le spese mediche documentate- ovvero del diverso importo, minore o maggiore, ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge” (cfr. atto di citazione).
pagina 5 di 12 Ciò premesso, alla luce del contenuto complessivo dell'atto di citazione, lo stesso contiene una chiara e specifica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sottesi alla domanda attorea, consentendo al convenuto di poter adeguatamente identificare sia il diritto che l'attore intende far valere, sia la domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi, conformemente al disposto dell'art. 163 nn. 3) e 4) c.p.c.
Per quanto invece attiene all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi, deve essere confermato quanto già statuito da questo Giudice in occasione dell'udienza cartolare del 22.2.2023: il foro territoriale alternativo previsto dall'art. 20 c.p.c. (dal luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita, c.d. forum destinatae solutionis cfr. art. 1182 comma 3 c.c.), risulta applicabile per tutte le obbligazioni in genere, qualunque sia la loro fonte, e dunque sia nel caso di obbligazioni contrattuali che extracontrattuali.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale infatti “Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182
c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12455 del 21 maggio 2010).
Anche volendo considerare le contestazioni di parte convenuta in merito all'illiquidità della somma richiesta, si osservi quanto statuito dalla Suprema Corte sul punto: “Sulla determinazione del forum destinatae solutionis a norma degli artt. 1182 c.c. e 20, seconda parte, c.p.c., non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione perché il principio fissato dall'art. 10 c.p.c. per la determinazione della competenza per valore — secondo il quale il collegamento tra il giudice e la controversia è determinato dalla domanda — è una regola di portata generale e quindi applicabile anche ai criteri stabiliti per individuare la competenza territoriale ai sensi dell'art. 20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione, e su di essi non influisce la fondatezza della domanda prospettata” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20177 del 12 ottobre 2004).
pagina 6 di 12 Dunque, nel caso di specie, avendo parte attrice domandato la condanna della convenuta al pagamento di una somma di denaro che viene indicata come liquida ed esigibile (pari ad
Euro13.766,00, oltre interessi e rivalutazione), competente "ratione loci" si ritiene essere il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se, all'esito del giudizio, emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare.
Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta.
3. La domanda attorea ex art. 2052 c.c. (o, alternativamente, ex artt. 2050, 2049 e 2043
c.c.) e l'onere della prova.
In via principale, parte attrice agisce nei confronti della convenuta ai sensi dell'art. 2052 c.c., deducendo la responsabilità extracontrattuale della in qualità di Controparte_2 proprietario dell'animale che, in data 02.05.2019, presso il maneggio di Vidigulfo (PV), avrebbe provocato la caduta da cavallo della SI con il suo improvviso Parte_1
imbizzarrirsi.
Nel caso di specie risulta astrattamente applicabile la disciplina ex art. 2052 c.c. in quanto, come riconosciuto da molteplici pronunzie giurisprudenziali, “Il proprietario di un animale
(o di chi ne abbia l'uso) risponde ai sensi dell'art. 2052 c.c. sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma sulla base della mera relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra lui e l'animale, nonché del .nesso di causalità sussistente fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, fattori - questi - di cui deve dare prova il danneggiato. Il limite di un tal tipo di responsabilità è rappresentato unicamente dal caso fortuito, di cui incombe prova al medesimo proprietario (o utilizzatore), e che non può attenere propriamente al comportamento del medesimo, ma a quello dell'animale” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 200 del 9 gennaio 2002).
E' peraltro principio giurisprudenziale consolidato quello che afferma che “Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell'aver
pagina 7 di 12 fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato”(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 6737 del 8 marzo 2019).
Ciò premesso, si osservi dunque come del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), bensì “sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere;
sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare
l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17091 del 28 luglio 2014).
Il regime della responsabilità ex art. 2052 c.c. del proprietario dell'animale (o dell'utilizzatore che se ne serva in modo autonomo, tale da escludere l'ingerenza del proprietario nel governo dell'animale) postula il nesso causale tra il fatto dell'animale medesimo ed il danno subito dall'attore, su cui incombe il relativo onere probatorio.
Solo a seguito della prova del nesso causale da parte dell'attore, il convenuto è tenuto, per sottrarsi alla responsabilità ex art. 2052 c.c. — la quale è presunta, e prescinde, pertanto, dalla sussistenza della colpa — a fornire la prova del caso fortuito, costituito da un fattore esterno, che può consistere anche nel fatto del terzo o nella colpa del danneggiato.
Dalla natura oggettiva della responsabilità, discende che “essa è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito “che deve comunque presentare i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. Detta imprevedibilità, ai fini della individuazione del caso fortuito, opera sotto il profilo oggettivo, nel senso di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, e non già come elemento idoneo ad escludere la colpa del proprietario, che, per quanto precisato, è irrilevante a detti fini (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4742 del 30 marzo 2001).
Da quanto sopra esposto, nonché dall'applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, deriva che grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo;
mentre la prova del fortuito è
a carico del convenuto (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17091 del 28 luglio 2014).
pagina 8 di 12 Pertanto, nel caso di specie grava sull'attrice , che svolge una domanda Parte_1 risarcitoria, l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero della caduta, delle circostanze in cui la stessa di è verificata e del fatto che la stessa è stata provocata a causa del comportamento dell'animale.
Tale onere probatorio non è stato assolto nel caso di specie.
In particolare, non è stata raggiunta la prova né della dinamica del sinistro e delle sue immediate conseguenze, né del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo.
Per quanto attiene alle risultanze dell'istruttoria orale, occorre preliminarmente dare atto della capacità a testimoniare sia del teste di parte attrice (SI ) sia Testimone_1
del teste di parte convenuta (ma indicato quale teste anche dalla attrice, signor
[...]
): entrambi i testi risultano privi di quell'interesse concreto, personale ed attuale, Per_1
che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio ai sensi dell'art. 246 c.p.c., salva la valutazione in ordine alla concreta attendibilità dei testi (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.
9353 del 8 giugno 2012).
Nel merito i testi escussi hanno confermato il fatto storico della caduta ma non la ricostruzione fattuale prospettata da parte attrice: nel caso di specie non è stata raggiunta la prova né delle concrete modalità e circostanze in cui la caduta si è verificata, né del nesso causale fra la caduta ed il comportamento tenuto dall'animale di proprietà della convenuta.
A tale conclusione questo Giudice perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- risulta circostanza pacifica e non contestata che il sinistro si è verificato in data
02.05.2019, verso le ore 17.30 circa, presso il centro ippico denominato “Team La
Pista” di Vidigulfo (PV) e gestito dalla convenuta;
- è altresì incontestato il fatto che la SI fosse una cavallerizza di Parte_1
discreta esperienza, dedita alla frequentazione del centro ippico convenuto con cadenza settimanale da oltre due anni e che, nel frangente, si accingeva ad eseguire esercizi di cavalcatura al galoppo e salti, munita delle protezioni usuali quali caschetto e corpetto imbottito;
- dei tre testimoni escussi (corrispondenti all'intera lista testi di parte attrice) la SI (frequentatrice del centro ippico) ha affermato “ero presente CP_5 al fatto (…) mi sembra che l'episodio fosse successo mentre la pony era in curva e
pagina 9 di 12 la SI era caduta di sella, non mi sembra il pony abbia sgroppato”, con ciò, sostanzialmente, contraddicendo la tesi attorea circa la riconducibilità causale della caduta al comportamento dell'animale;
- il teste (istruttore presso il centro ippico) ha invece affermato: “ho Persona_1
assistito alla caduta, stavamo eseguendo un esercizio di base per chi si approccia al salto (…) dopo il saldo il cavallo ha fatto un tempo di galoppo e la SI ha perso
l'equilibrio. (…) La caduta è avvenuta nel centro del campo, nella sabbia. La SI si è rialzata da sola, le è stato chiesto se si era fatta male poi è risalita a cavallo. Non ha denunciato dolori o malesseri (…) ero a circa 5-6 metri di distanza”; sulla scorta delle dichiarazioni di questo testimone, che appaiono credibili e coerenti, la caduta si sarebbe verificata nel centro del campo di addestramento, per fatto e colpa esclusiva della attrice che avrebbe “perso l'equilibrio”, senza alcuna diretta efficienza causale fra il comportamento tenuto dal cavallo in questione e la caduta;
- infine, la teste , madre dell'attrice, ha affermato: “ho assistito Testimone_1 all'incidente di mia figlia, io mi trovavo fuori dal campo;
il pony ha sgroppato disarcionando la ragazza la quale ha fatto una piroetta in avanti e poi è caduta a bordo campo sbattendo la schiena sul muro, anzi su una specie di recinzione fatta di legno o altro materiale assorbente (…) il fatto è avvenuto a bordo campo perché il galoppo viene fatto al bordo;
non mi sembra che all'interno del campo ci fossero ostacoli”; Tes
- pertanto, i testi e forniscano versioni fra loro diametralmente Per_1
contrastanti: infatti, secondo il teste , l'attrice al momento del sinistro Per_1
aveva appena concluso il salto di un ostacolo nel centro del campo di addestramento, perdendo poi da sé l'equilibrio e senza che a detto evento avesse Tes contribuito l'animale; di contro, secondo il teste (che si trovava al di fuori del campo di allenamento nell'immediatezza del sinistro), l'attrice non avrebbe effettuato alcun salto e, nel frangente della caduta, si trovava con la cavalcatura a bordo campo;
- la manifesta contraddittorietà delle due testimonianze appena descritte rende dunque maggiormente credibile la versione fornita dal teste di parte attrice SI CP_5
pagina 10 di 12 la quale tuttavia ha confermato “non mi sembra che il PO abbia CP_5 sgroppato”: con ciò mancando di fornire la prova del collegamento eziologico fra la caduta ed il comportamento dell'animale;
- le prove orali, dunque, non consentono di ricostruire la dinamica del sinistro nei termini assunti dalla attrice: è dimostrato che l'attrice è caduta, ma non come e perché.
- Peraltro, l'attrice non fornisce altri mezzi di prova a sostegno dei propri assunti, limitandosi a produrre documentazione medica irrilevante a questo fine.
Nel caso di specie deve pertanto ritenersi non provato il necessario collegamento eziologico che deve sussistere fra la caduta ed il comportamento dell'animale ai fini di una declaratoria di responsabilità della convenuta ai sensi della previsione dell'art. 2052 c.c.
Tali considerazioni possono essere mutuate anche con riguardo alle domande, alternativamente formulate da parte attrice ex artt. 2050, 2049 e 2043 c.c., in quanto le relative fattispecie di responsabilità presentano il medesimo onere probatorio ex art. 2052
c.c. con riguardo alla prova dell'effettiva dinamica del sinistro e del nesso causale fra il fatto ed il danno lamentato.
Per tutte le ragioni sin qui esposte la domanda risarcitoria formulata da Parte_1
non merita accoglimento.
4. Spese.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite – liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui ai d.m. 55/2014 e 147/2022 ratione temporis applicabili – devono essere poste a carico di parte attrice. Le spese di lite vengono liquidate, tenuto conto della natura delle difese e dell'assenza di questioni di particolare complessità, oltre che della mancata concessione di termini ex art. 190 c.p.c., secondo i parametri minimi. Non meritevole di accoglimento risulta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parta convenuta, in quanto può ritenersi che parte attrice abbia agito in giudizio con mala fede o con colpa grave.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria formulata da;
Parte_1
pagina 11 di 12 2) condanna a rimborsare alla convenuta Parte_1 Controparte_4
le spese di giudizio, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre
[...]
15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Lodi, 26 luglio 2024
Il giudice
Ada Cappello
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DILODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2441/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gian Parte_1 C.F._1
Luca Sarrocco del Foro di ZA (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._2
in ZA, via Cederna n. 56 presso lo studio del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Giovanni Cinque del foro di Napoli (C.F. ), elettivamente C.F._3
domiciliatA in presso il difensore in Milano, Piazza IV Novembre n. 7
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“In via principale: 1) dichiarare la , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Vidigulfo (PV), Cascina Di
Vairano n. 41, responsabile esclusiva ai sensi dell'art. 2050 cc. o dell'art. 2052 cc ovvero dell'art. 2049 c.c. ovvero dell'art 2043 c.c. della caduta da cavallo della Signora
avvenuta in data 02.05.19 e conseguentemente CONDANNARE la Parte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede in Vidigulfo (PV), Cascina Di Vairano n. 41 al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patiti e patiendi dall'attrice in occasione del sinistro sopra menzionato;
pagina 1 di 12 2) condannare , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Vidigulfo (PV), Cascina Di Vairano n. 41, al pagamento a favore dell'attrice della somma complessiva di € 13.766,00 - importo comprensivo dell'intero danno non patrimoniale, incluse le spese mediche documentate- ovvero del diverso importo, minore o maggiore, ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, rimborso spese generali al 15 %, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Conclusioni di parte convenuta
“ln via preliminare:
• Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi, in favore del Tribunale di Pavia, per tutte le causali di cui in narrativa;
• Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. risultando omessi e/o assolutamente incerti i requisiti nn. 3 e 4 di cui all'art. 163 c.p.c., per le causali di cui in narrativa;
Nel merito:
1) nel merito, respingere le domande svolte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) con vittoria di spese, diritti e onorari”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 2052 c.c. o, alternativamente, ai sensi degli artt. 2050, 2049 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c., svolta da nei confronti della Parte_1 Controparte_4
(di seguito ”), in relazione ai danni dalla stessa riportati in occasione di un sinistro CP_2 avvenuto in data 02.05.2019, a causa di una caduta da cavallo, e quantificati nell'atto introduttivo di causa nell'importo pari ad Euro 13.766,00, oltre interessi e rivalutazione.
In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha dedotto le seguenti circostanze a fondamento della propria domanda:
- Il giorno 02.05.2019, verso le ore 17.30 circa, la SI , atleta Parte_1
pagina 2 di 12 tesserata sin dal 2017 alla Federazione Italiana Sport Equestri per pratica ludico- addestrativa non agonistica - e che, sulla scorta di quanto dedotto, frequentava da un paio d'anni, con cadenza settimanale, il centro sportivo convenuto per lezioni di equitazione - si trovava all'interno del centro ippico denominato “Team La Pista” sito in Vidigulfo (PV), nel campo di prova coperto e con fondo in sabbia, per partecipare, con altri allievi, ad una lezione di equitazione con istruttore;
- Nel corso di detta lezione, svolta sotto la vigilanza e direzione dell'istruttore, mentre svolgeva un allenamento al galoppo in sella alla PO MA, la SI
cadeva in avanti sulla destra dell'animale, finendo con i glutei Parte_1
rovinosamente al suolo e con la schiena contro il muretto del campo di prova;
- Sulla scorta della ricostruzione dei fatti attorea, la causa della caduta era da rinvenirsi in un improvviso imbizzarrirsi dell'animale montato che, nell'effettuare uno “sgroppo” delle zampe posteriori, la disarcionava facendola cadere a terra;
- Ai fatti assistevano, oltre all'istruttore la madre della attrice, Persona_1
SI , e altri allievi del corso;
Parte_2
- L'attrice, pur confermando di aver indossato al momento del sinistro caschetto protettivo e corpetto imbottito, deduceva di essere stata costretta a recarsi nella successiva giornata del 03.05.2019 al P.S. di Vizzolo Predabissi a causa di forti dolori alla schiena ed, all'esito degli accertamenti svolti, anche per il tramite di visita medico legale di professionista di fiducia, si rilevava l'avvenuta contrattura antalgica paravertebrale con algia diffusa, con postumi invalidanti permanenti nella misura del 4/5%, e con periodo di invalidità temporanea di giorni 15 al 75%; di giorni 30 al 50% e di giorni 57 al 25%
- Alla luce delle lesioni fisiche subite, la SI prospettava di aver Parte_1
subito un danno biologico permanente, oltre che un danno da invalidità temporanea ed un danno di natura non patrimoniale che, comprensivo delle spese mediche documentate per euro 1.252,00, asseriva essere pari all'importo complessivo di euro
13.766,00;
- In punto di responsabilità, l'attrice richiedeva accertarsi la responsabilità del centro sportivo convenuto ai sensi dell'art. 2052 c.c. e comunque per responsabilità imputabile oggettivamente sulla base della mera connessione causale fra il pagina 3 di 12 comportamento dell'animale e l'evento dannoso o, alternativamente, per responsabilità oggettiva ex art. 2050 c.c., ovvero ai sensi degli articoli 2049 o 2043
c.c.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, si è costituita la
[...] richiedendo, in via preliminare, l'accertamento dell'incompetenza Controparte_2
territoriale del Tribunale di Lodi, in favore del Tribunale di Pavia, oltre all'accertamento della nullità dell'atto di citazione perché omessi, o comunque del tutto incerti, i requisiti stabiliti ai sensi dell'art. 163 nn. 3) e 4) c.p.c. Nel merito, la convenuta ha insistito per il rigetto delle domande avversarie alla luce delle seguenti difese:
- La SI , all'epoca dei fatti, era una habitué del centro ippico Parte_1
di Vairano: iscritta da ben tre anni ed avendo partecipato a diverse lezioni di equitazione con cadenza settimanale presso il centro ippico della convenuta;
- Sulla scorta delle prospettazioni di parte convenuta, l'attrice, nel corso di un esercizio al galoppo, era caduta dal PO MA a causa di una perdita di equilibrio della stessa cavallerizza;
- Nell'immediatezza della caduta, l'attrice si era rialzata in autonomia ed era rimontata a cavallo portando a termine la lezione;
- Il PO MA, utilizzato di norma anche per le lezioni di bambini inesperti, è docile e mansueto e non è mai stato causa di alcun incidente;
- In ogni caso la convenuta instava per una declaratoria di assenza di responsabilità in proprio favore in quanto aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno e la caduta era dipesa da un caso fortuito o da un comportamento comunque imputabile alla stessa danneggiata.
In occasione della prima udienza del 22.02.2023 il Giudice ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Successivamente, all'esito dell'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori, con ordinanza del 04.8.2023, il Giudice ha ammesso alcune delle prove orali richieste dalle parti. Assunta la prova orale da parte del GOT delegato per l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata in data 3.7.2024 mediante trattazione scritta, concedendo alle parti termine per deposito di brevi note conclusive.
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2. Sulle eccezioni preliminari svolte dalla convenuta
Nei propri scritti difensivi la convenuta insiste nell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancanza o comunque per assoluta indeterminatezza dei requisiti previsti ex art. 163 nn. 3) e 4) c.p.c. Tale eccezione risulta infondata, come già statuito da questo
Giudice in occasione dell'udienza cartolare del 22.2.2023.
In merito si osservi come costante giurisprudenza riconosca che “La nullità della citazione
(…) per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata” (ex plurimis, Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3911 del 19 marzo
2001).
Rileva questo Giudice che, già ad una sommaria lettura dell'atto di citazione introduttivo della presente causa, emerge una chiara esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni a fondamento della domanda e che, sinteticamente, possono qui di seguito riportarsi: “il 2 maggio 2019, alle ore 17.30 circa la SI si Parte_3 trovava all'interno del centro ippico denominato “Team La Pista” sito in Vidigulfo (PV)
(…) svolgeva l'allenamento al galoppo nel campo prova coperto (…) allorché la PO
“sgroppava”, la SI faceva da prima una capriola in avanti sul Parte_1 collo dell'animale per poi cadere in avanti sulla destra dell'animale, finendo con i glutei rovinosamente al suolo”).
Inoltre, parte attrice ha chiaramente specificato le proprie conclusioni (c.d. il petitum):
“pagamento a favore dell'attrice della somma complessiva di € 13.766,00 -importo comprensivo dell'intero danno non patrimoniale, incluse le spese mediche documentate- ovvero del diverso importo, minore o maggiore, ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge” (cfr. atto di citazione).
pagina 5 di 12 Ciò premesso, alla luce del contenuto complessivo dell'atto di citazione, lo stesso contiene una chiara e specifica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sottesi alla domanda attorea, consentendo al convenuto di poter adeguatamente identificare sia il diritto che l'attore intende far valere, sia la domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi, conformemente al disposto dell'art. 163 nn. 3) e 4) c.p.c.
Per quanto invece attiene all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi, deve essere confermato quanto già statuito da questo Giudice in occasione dell'udienza cartolare del 22.2.2023: il foro territoriale alternativo previsto dall'art. 20 c.p.c. (dal luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita, c.d. forum destinatae solutionis cfr. art. 1182 comma 3 c.c.), risulta applicabile per tutte le obbligazioni in genere, qualunque sia la loro fonte, e dunque sia nel caso di obbligazioni contrattuali che extracontrattuali.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale infatti “Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182
c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12455 del 21 maggio 2010).
Anche volendo considerare le contestazioni di parte convenuta in merito all'illiquidità della somma richiesta, si osservi quanto statuito dalla Suprema Corte sul punto: “Sulla determinazione del forum destinatae solutionis a norma degli artt. 1182 c.c. e 20, seconda parte, c.p.c., non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione perché il principio fissato dall'art. 10 c.p.c. per la determinazione della competenza per valore — secondo il quale il collegamento tra il giudice e la controversia è determinato dalla domanda — è una regola di portata generale e quindi applicabile anche ai criteri stabiliti per individuare la competenza territoriale ai sensi dell'art. 20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione, e su di essi non influisce la fondatezza della domanda prospettata” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20177 del 12 ottobre 2004).
pagina 6 di 12 Dunque, nel caso di specie, avendo parte attrice domandato la condanna della convenuta al pagamento di una somma di denaro che viene indicata come liquida ed esigibile (pari ad
Euro13.766,00, oltre interessi e rivalutazione), competente "ratione loci" si ritiene essere il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se, all'esito del giudizio, emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare.
Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta.
3. La domanda attorea ex art. 2052 c.c. (o, alternativamente, ex artt. 2050, 2049 e 2043
c.c.) e l'onere della prova.
In via principale, parte attrice agisce nei confronti della convenuta ai sensi dell'art. 2052 c.c., deducendo la responsabilità extracontrattuale della in qualità di Controparte_2 proprietario dell'animale che, in data 02.05.2019, presso il maneggio di Vidigulfo (PV), avrebbe provocato la caduta da cavallo della SI con il suo improvviso Parte_1
imbizzarrirsi.
Nel caso di specie risulta astrattamente applicabile la disciplina ex art. 2052 c.c. in quanto, come riconosciuto da molteplici pronunzie giurisprudenziali, “Il proprietario di un animale
(o di chi ne abbia l'uso) risponde ai sensi dell'art. 2052 c.c. sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma sulla base della mera relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra lui e l'animale, nonché del .nesso di causalità sussistente fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, fattori - questi - di cui deve dare prova il danneggiato. Il limite di un tal tipo di responsabilità è rappresentato unicamente dal caso fortuito, di cui incombe prova al medesimo proprietario (o utilizzatore), e che non può attenere propriamente al comportamento del medesimo, ma a quello dell'animale” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 200 del 9 gennaio 2002).
E' peraltro principio giurisprudenziale consolidato quello che afferma che “Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell'aver
pagina 7 di 12 fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato”(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 6737 del 8 marzo 2019).
Ciò premesso, si osservi dunque come del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), bensì “sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere;
sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare
l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17091 del 28 luglio 2014).
Il regime della responsabilità ex art. 2052 c.c. del proprietario dell'animale (o dell'utilizzatore che se ne serva in modo autonomo, tale da escludere l'ingerenza del proprietario nel governo dell'animale) postula il nesso causale tra il fatto dell'animale medesimo ed il danno subito dall'attore, su cui incombe il relativo onere probatorio.
Solo a seguito della prova del nesso causale da parte dell'attore, il convenuto è tenuto, per sottrarsi alla responsabilità ex art. 2052 c.c. — la quale è presunta, e prescinde, pertanto, dalla sussistenza della colpa — a fornire la prova del caso fortuito, costituito da un fattore esterno, che può consistere anche nel fatto del terzo o nella colpa del danneggiato.
Dalla natura oggettiva della responsabilità, discende che “essa è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito “che deve comunque presentare i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. Detta imprevedibilità, ai fini della individuazione del caso fortuito, opera sotto il profilo oggettivo, nel senso di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, e non già come elemento idoneo ad escludere la colpa del proprietario, che, per quanto precisato, è irrilevante a detti fini (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4742 del 30 marzo 2001).
Da quanto sopra esposto, nonché dall'applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, deriva che grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo;
mentre la prova del fortuito è
a carico del convenuto (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17091 del 28 luglio 2014).
pagina 8 di 12 Pertanto, nel caso di specie grava sull'attrice , che svolge una domanda Parte_1 risarcitoria, l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero della caduta, delle circostanze in cui la stessa di è verificata e del fatto che la stessa è stata provocata a causa del comportamento dell'animale.
Tale onere probatorio non è stato assolto nel caso di specie.
In particolare, non è stata raggiunta la prova né della dinamica del sinistro e delle sue immediate conseguenze, né del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo.
Per quanto attiene alle risultanze dell'istruttoria orale, occorre preliminarmente dare atto della capacità a testimoniare sia del teste di parte attrice (SI ) sia Testimone_1
del teste di parte convenuta (ma indicato quale teste anche dalla attrice, signor
[...]
): entrambi i testi risultano privi di quell'interesse concreto, personale ed attuale, Per_1
che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio ai sensi dell'art. 246 c.p.c., salva la valutazione in ordine alla concreta attendibilità dei testi (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.
9353 del 8 giugno 2012).
Nel merito i testi escussi hanno confermato il fatto storico della caduta ma non la ricostruzione fattuale prospettata da parte attrice: nel caso di specie non è stata raggiunta la prova né delle concrete modalità e circostanze in cui la caduta si è verificata, né del nesso causale fra la caduta ed il comportamento tenuto dall'animale di proprietà della convenuta.
A tale conclusione questo Giudice perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- risulta circostanza pacifica e non contestata che il sinistro si è verificato in data
02.05.2019, verso le ore 17.30 circa, presso il centro ippico denominato “Team La
Pista” di Vidigulfo (PV) e gestito dalla convenuta;
- è altresì incontestato il fatto che la SI fosse una cavallerizza di Parte_1
discreta esperienza, dedita alla frequentazione del centro ippico convenuto con cadenza settimanale da oltre due anni e che, nel frangente, si accingeva ad eseguire esercizi di cavalcatura al galoppo e salti, munita delle protezioni usuali quali caschetto e corpetto imbottito;
- dei tre testimoni escussi (corrispondenti all'intera lista testi di parte attrice) la SI (frequentatrice del centro ippico) ha affermato “ero presente CP_5 al fatto (…) mi sembra che l'episodio fosse successo mentre la pony era in curva e
pagina 9 di 12 la SI era caduta di sella, non mi sembra il pony abbia sgroppato”, con ciò, sostanzialmente, contraddicendo la tesi attorea circa la riconducibilità causale della caduta al comportamento dell'animale;
- il teste (istruttore presso il centro ippico) ha invece affermato: “ho Persona_1
assistito alla caduta, stavamo eseguendo un esercizio di base per chi si approccia al salto (…) dopo il saldo il cavallo ha fatto un tempo di galoppo e la SI ha perso
l'equilibrio. (…) La caduta è avvenuta nel centro del campo, nella sabbia. La SI si è rialzata da sola, le è stato chiesto se si era fatta male poi è risalita a cavallo. Non ha denunciato dolori o malesseri (…) ero a circa 5-6 metri di distanza”; sulla scorta delle dichiarazioni di questo testimone, che appaiono credibili e coerenti, la caduta si sarebbe verificata nel centro del campo di addestramento, per fatto e colpa esclusiva della attrice che avrebbe “perso l'equilibrio”, senza alcuna diretta efficienza causale fra il comportamento tenuto dal cavallo in questione e la caduta;
- infine, la teste , madre dell'attrice, ha affermato: “ho assistito Testimone_1 all'incidente di mia figlia, io mi trovavo fuori dal campo;
il pony ha sgroppato disarcionando la ragazza la quale ha fatto una piroetta in avanti e poi è caduta a bordo campo sbattendo la schiena sul muro, anzi su una specie di recinzione fatta di legno o altro materiale assorbente (…) il fatto è avvenuto a bordo campo perché il galoppo viene fatto al bordo;
non mi sembra che all'interno del campo ci fossero ostacoli”; Tes
- pertanto, i testi e forniscano versioni fra loro diametralmente Per_1
contrastanti: infatti, secondo il teste , l'attrice al momento del sinistro Per_1
aveva appena concluso il salto di un ostacolo nel centro del campo di addestramento, perdendo poi da sé l'equilibrio e senza che a detto evento avesse Tes contribuito l'animale; di contro, secondo il teste (che si trovava al di fuori del campo di allenamento nell'immediatezza del sinistro), l'attrice non avrebbe effettuato alcun salto e, nel frangente della caduta, si trovava con la cavalcatura a bordo campo;
- la manifesta contraddittorietà delle due testimonianze appena descritte rende dunque maggiormente credibile la versione fornita dal teste di parte attrice SI CP_5
pagina 10 di 12 la quale tuttavia ha confermato “non mi sembra che il PO abbia CP_5 sgroppato”: con ciò mancando di fornire la prova del collegamento eziologico fra la caduta ed il comportamento dell'animale;
- le prove orali, dunque, non consentono di ricostruire la dinamica del sinistro nei termini assunti dalla attrice: è dimostrato che l'attrice è caduta, ma non come e perché.
- Peraltro, l'attrice non fornisce altri mezzi di prova a sostegno dei propri assunti, limitandosi a produrre documentazione medica irrilevante a questo fine.
Nel caso di specie deve pertanto ritenersi non provato il necessario collegamento eziologico che deve sussistere fra la caduta ed il comportamento dell'animale ai fini di una declaratoria di responsabilità della convenuta ai sensi della previsione dell'art. 2052 c.c.
Tali considerazioni possono essere mutuate anche con riguardo alle domande, alternativamente formulate da parte attrice ex artt. 2050, 2049 e 2043 c.c., in quanto le relative fattispecie di responsabilità presentano il medesimo onere probatorio ex art. 2052
c.c. con riguardo alla prova dell'effettiva dinamica del sinistro e del nesso causale fra il fatto ed il danno lamentato.
Per tutte le ragioni sin qui esposte la domanda risarcitoria formulata da Parte_1
non merita accoglimento.
4. Spese.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite – liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui ai d.m. 55/2014 e 147/2022 ratione temporis applicabili – devono essere poste a carico di parte attrice. Le spese di lite vengono liquidate, tenuto conto della natura delle difese e dell'assenza di questioni di particolare complessità, oltre che della mancata concessione di termini ex art. 190 c.p.c., secondo i parametri minimi. Non meritevole di accoglimento risulta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parta convenuta, in quanto può ritenersi che parte attrice abbia agito in giudizio con mala fede o con colpa grave.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria formulata da;
Parte_1
pagina 11 di 12 2) condanna a rimborsare alla convenuta Parte_1 Controparte_4
le spese di giudizio, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre
[...]
15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Lodi, 26 luglio 2024
Il giudice
Ada Cappello
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