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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/12/2025, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4051/24 R.G.
Tra
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Patrizia Guma che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio Controparte_1 dell'avv.to Domenico Biscione che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla memoria di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 03.12.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 31.10.2024 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Potenza il Controparte_1
30.08.1998 e che con sentenza n. 437/2019 del 16.05.2019 questo
Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio è nata la figlia (22.08.1998), Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che, secondo le condizioni della separazione, il resistente era obbligato al versamento del contributo di mantenimento per la figlia di 200 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;
che la casa familiare di via dei Molinari in
Potenza è stata assegnata ad essa ricorrente, proprietaria dell'immobile; che il resistente ha trasferito la sua residenza presso altra abitazione di sua proprietà in Potenza alla via Nome di Dio n.14.
Ha chiesto la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'assegnazione della casa familiare in suo favore e con esclusione dell'onere di contribuzione al mantenimento della figlia, economicamente autosufficiente.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha dedotto che le proprie condizioni economiche sono peggiorate;
che da agosto
2024 la figlia , economicamente autosufficiente, vive presso di lui;
Per_1 che la ricorrente può contare su un cospicuo reddito.
Ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con imposizione alla ricorrente del contributo di mantenimento per la figlia di 300 euro mensili. All'esito dell'udienza di comparizione, sostituita con il deposito di note scritte, in via temporanea e urgente è stato revocato il contributo di mantenimento per la figlia, già posto a carico del padre.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 03.12.2025 le parti hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità dell'accordo nelle more depositato, sottoscritto dai coniugi e dai difensori, e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione giudiziale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 437/2019 del 16.05.2019, prodotta dalla ricorrente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
In secondo luogo, le convergenti prospettazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
L'accordo sulle condizioni di divorzio, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, è allegato all'istanza congiunta del 31.07.2025 e di seguito trascritto:
“… A) le parti continueranno a vivere separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
B) le parti dichiarano che la casa coniugale sita in Potenza (PZ) alla via dei
Molinari n.195/G, di proprietà esclusiva della sig.ra , Parte_1 resterà in uso esclusivo di quest'ultima;
C) le parti danno atto che la figlia , oggi maggiorenne, è Per_1 economicamente autosufficiente e, pertanto, nessuna somma a titolo di mantenimento verrà corrisposta dai genitori in favore della stessa e che deciderà autonomamente dove vivere;
D) le parti, con il presente accordo dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Quanto ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta profili di illiceità o di contrarietà a norme imperative.
Rispetto alla figlia maggiorenne, esso dà atto di quanto già allegato dalle parti nei rispettivi atti introduttivi in merito alla raggiunta autosufficienza economica da parte della giovane.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e va dato atto del suddetto accordo.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt.
14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
L'accordo giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
31.10.2024, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Potenza il 30.08.1997, trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza dell'anno 1997, parte
II, serie A, n. 178;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni del divorzio come integralmente trascritte in motivazione;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Potenza, camera di consiglio dell'11.12.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4051/24 R.G.
Tra
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Patrizia Guma che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio Controparte_1 dell'avv.to Domenico Biscione che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla memoria di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 03.12.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 31.10.2024 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Potenza il Controparte_1
30.08.1998 e che con sentenza n. 437/2019 del 16.05.2019 questo
Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio è nata la figlia (22.08.1998), Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che, secondo le condizioni della separazione, il resistente era obbligato al versamento del contributo di mantenimento per la figlia di 200 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;
che la casa familiare di via dei Molinari in
Potenza è stata assegnata ad essa ricorrente, proprietaria dell'immobile; che il resistente ha trasferito la sua residenza presso altra abitazione di sua proprietà in Potenza alla via Nome di Dio n.14.
Ha chiesto la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'assegnazione della casa familiare in suo favore e con esclusione dell'onere di contribuzione al mantenimento della figlia, economicamente autosufficiente.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha dedotto che le proprie condizioni economiche sono peggiorate;
che da agosto
2024 la figlia , economicamente autosufficiente, vive presso di lui;
Per_1 che la ricorrente può contare su un cospicuo reddito.
Ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con imposizione alla ricorrente del contributo di mantenimento per la figlia di 300 euro mensili. All'esito dell'udienza di comparizione, sostituita con il deposito di note scritte, in via temporanea e urgente è stato revocato il contributo di mantenimento per la figlia, già posto a carico del padre.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 03.12.2025 le parti hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità dell'accordo nelle more depositato, sottoscritto dai coniugi e dai difensori, e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione giudiziale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 437/2019 del 16.05.2019, prodotta dalla ricorrente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
In secondo luogo, le convergenti prospettazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
L'accordo sulle condizioni di divorzio, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, è allegato all'istanza congiunta del 31.07.2025 e di seguito trascritto:
“… A) le parti continueranno a vivere separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
B) le parti dichiarano che la casa coniugale sita in Potenza (PZ) alla via dei
Molinari n.195/G, di proprietà esclusiva della sig.ra , Parte_1 resterà in uso esclusivo di quest'ultima;
C) le parti danno atto che la figlia , oggi maggiorenne, è Per_1 economicamente autosufficiente e, pertanto, nessuna somma a titolo di mantenimento verrà corrisposta dai genitori in favore della stessa e che deciderà autonomamente dove vivere;
D) le parti, con il presente accordo dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Quanto ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta profili di illiceità o di contrarietà a norme imperative.
Rispetto alla figlia maggiorenne, esso dà atto di quanto già allegato dalle parti nei rispettivi atti introduttivi in merito alla raggiunta autosufficienza economica da parte della giovane.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e va dato atto del suddetto accordo.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt.
14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
L'accordo giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
31.10.2024, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Potenza il 30.08.1997, trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza dell'anno 1997, parte
II, serie A, n. 178;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni del divorzio come integralmente trascritte in motivazione;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Potenza, camera di consiglio dell'11.12.2025
La Presidente est.