Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 08/05/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 8 maggio 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Patrizio Seghieri in sostituzione dell'avv. Laura De Prophetis e dell'avv. Stefano Bonifazi per parte attrice e l'avv. Roberta Donti in sostituzione dell'avv. Sveva Bernardini per parte convenuta
[...]
. CP_1
L'Avv. Seghieri, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Donti, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Chiede un rinvio per la precisazione delle conclusioni o comunque per il deposito di memorie conclusive.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 496 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
l'a sito in Piazza CP_1
Leandra n. 8, che lo rappresenta e lo difende, unitamente all'avv. Stefano Bonifazi, in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il deduc rietario di un Controparte_1 appartamento posto al piano secondo, interno 6, dell'edificio sito in
, via Francesco De Sanctis n. 20, per averlo acquistato con atto di CP_1
3.07.2008; -che all'interno dell'appartamento, destinato ad abitazione principale della sua famiglia, costituita da moglie, due figlie e madre di 83 anni, era dotato di un solo bagno, sul cui soffitto erano comparse infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento posto al piano superiore, interno 8, di proprietà del Comune di;
-che stante l'inerzia del CP_1
Comune si era dovuto trasferire altrov to svolto un atp presso il Tribunale di Civitavecchia avente Rg n. 1929/2021 nel quale era emersa la responsabilità del . Controparte_1
Sulla scorta dell ecedono, rassegnava le seguenti conclusioni: “- accertare la responsabilità del per i Controparte_1 danni subiti nell'appartamento del Sig. , Via Parte_1 CP_1
F. De Sanctis n. 20, interno 6; - per l'effetto, condannare il CP_1
, in persona del Sindaco in carica: a) ad eseguire i l CP_1
cause dell'infiltrazione, tra cui in primo luogo la sostituzione dell'impianto relativo al sanitario vasca/doccia dell'appartamento di sua proprietà, sito in , Via F. De Sanctis n. 20, interno 8 (come accertato CP_1 in sede di A.T.P. e l'attore per tutti i danni patrimoniali subiti a causa dell'infiltrazione, mediante il pagamento della somma di € 3.993,00, oltre rivalutazione ed interessi dal 18.1.2021, a titolo di spesa per il ripristino, nonché
€ 480,00 al mese per il periodo giugno/dicembre 2021 ed € 460,20 al mese per il periodo successivo e fino alla rimozione della causa dell'infiltrazione di cui al punto che precede (salvo adeguamenti dei valori locativi OMI del Comune di
), ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre CP_1
ed interessi, a titolo di perdita di idoneità della cosa a servire alla destinazione abitativa ovvero di mancato godimento;
c) in via immediata e provvisoriamente esecutiva, ordinare, ai sensi dell'art. 186 ter e/o dell'art. 186 quater c.p.c., al , in persona del Sindaco in carica, di Controparte_1 eseguire, in fav , il pagamento della somma di € Parte_1
3.993,00, nonché la somma di € 8.826,60, entrambe maggiorate di rivalutazione ed interessi, per i titoli di cui sopra, salvo quanto ulteriormente a maturare;
d) a risarcire altresì l'attore per tutti i danni non patrimoniali subiti per la medesima causa, mediante il pagamento della somma € 480,00 al mese, oltre rivalutazione ed interessi, per il periodo dal 18.1.2021 fino al totale ripristino, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa”.
2.Si costituiva in giudizio il deducendo che il ctu Controparte_1 aveva quantificato in modo eccessivo i costi per il ripristino dei locali, nonché il danno da mancato godimento. Concludeva, pertanto, chiedendo di “respingere la domanda attorea poiché infondata e non provata. Vittoria di spese”.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione veniva formulata una proposta conciliativa a cui il CP_1 non ottemperava, nonostante i molteplici rinvii. La causa, quindi, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Tanto premesso, all'esito della ctu è rimasta incontestata la riconducibilità delle infiltrazioni comparse nel locale bagno dell'attore a perdite provenienti dall'impianto di scarico del bagno del piano superiore di proprietà del il quale quindi ne risponde pacificamente ai sensi dell'art. 2051 c.c.. CP_1
5.Il ha contestato la quantificazione dei costi ma senza specificazione CP_1 del tenute incongrue e anche nelle osservazioni alla bozza non si rinvengono deduzioni al riguardo. Il ctu, al contrario, con motivazione puntuale e condivisibile ha indicato e quantificato i costi per ripristinare lo stato dei luoghi nella misura di euro 3.993,00, oltre a individuare le opere per la risoluzione delle cause alla base delle infiltrazioni stesse.
6.Sul danno da mancato utilizzo dell'immobile per via delle infiltrazioni, muffe e macchie presenti nell'appartamento dell'attore, risultano operanti i principi della Suprema Corte, stabiliti nel caso analogo di occupazione abusiva del bene, secondo cui "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta"; "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato"; "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato" (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 11/10/2022) 15-11-2022, n. 33645). Dunque, al fine di ottenere l'indennità pari al canone di locazione ritenuto congruo è necessaria l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 11/10/2022) 15-11-2022, n. 33645). Nel caso di specie, tenuto conto della ctu e delle foto in atti relative alle condizioni del bagno dell'immobile, deve ritenersi sussistente il danno per la compressione del godimento dell'immobile. Nel caso di specie le infiltrazioni attengono una porzione del complessivo immobile, ossia inficiano il normale godimento del bagno dell'appartamento, sicché la quantificazione richiesta dalla parte attrice è eccessiva e, tenuto conto del canone locativo complessivo documentato in atti e nella ctu e dell'estensione e natura del locale bagno pregiudicato rispetto all'intero immobile, il danno va quantificata in euro in euro 100,00 al mese e quindi per un totale di 4 anni (maggio 2021-maggio 2025) pari ad euro 4.800,00, oltre euro 100,00 per ogni mese successivo alla presente sentenza sino all'esecuzione dei lavori di rimozione delle cause di infiltrazioni indicate in ctu.
7.In conclusione, il va condannato, ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c., al comp la rimozione delle cause delle infiltrazioni per come previste nella ctu svolta nel giudizio di atp avente Rg n. 1929/2021. Va condannato il al risarcimento del danno pari ad Controparte_1 euro 3.993,00, olt ta del deposito della ctu e interessi legali dal 18.01.2021 sino alla presente sentenza. Sull'importo complessivo alla data della presente sentenza sono dovuti gli interessi legali sino al soddisfo. Va, ancora, condannato il al risarcimento del danno Controparte_1 per mancato godimento p rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze mensili sino alla presente sentenza. Sull'importo complessivo sono dovuti gli interessi legali sino al soddisfo. Va, infine, condannato al risarcimento del danno sempre per mancato godimento nella misura di euro 100,00 al mese dalla presente sentenza sino all'effettivo complimento dei lavori di rimozione, indicati in ctu, delle cause delle infiltrazioni.
8.Le spese di lite di atp e del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, della complessità della causa e dell'attività processuale concretamente posta in essere. Il è tenuto a corrispondere all'attore le spese di ctu Controparte_1 li .
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE la domanda, e per l'effetto, ORDINA al
[...]
, quale custode responsabile ai sensi dell'art. CP_1 re per la rimozione delle cause delle infiltrazioni per come previste nella ctu svolta nel giudizio di atp avente Rg n. 1929/2021;
-CONDANNA il al risarcimento del danno in Controparte_1 favore di importo pari ad euro 3.993,00, Parte_1 oltre la rivalutazione dalla data del deposito della ctu ed interessi legali dal 18.01.2021 sino alla presente sentenza. Sull'importo complessivo alla data della presente sentenza sono dovuti gli interessi legali sino al soddisfo;
-CONDANNA il al risarcimento del danno per Controparte_1 mancato godi ltre rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze mensili sino alla presente sentenza. Sull'importo complessivo sono dovuti gli interessi legali sino al soddisfo;
CONDANNA altresì il al risarcimento del danno sempre per Controparte_1 mancato da liquidarsi nella misura Parte_1 di euro 100,00 al mese dalla pre all'effettivo complimento dei lavori di rimozione, indicati in ctu, delle cause delle infiltrazioni;
-CONDANNA il 1) al pagamento in favore di Controparte_1 nte giudizio da liquidarsi nella Parte_1
45,00 di euro 545,00 per spese vive ed euro 4.500,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
2) al pagamento in favore di delle spese di lite del giudizio di atp Parte_1 da liquidarsi nella so 00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
3) al pagamento in favore di Pt_1 delle spese di ctu liquidate nel giudizio di atp e corri
[...] ricorrente al ctu.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani