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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/08/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 298/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Luca Fuzio - Presidente estensore dott. Luca Verzeni - Giudice dott. Maria Magrì - Giudice
nel procedimento n. 298/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(GHANA), residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cacciola del Foro di Salerno, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno, via G. Garibaldi n.
124/2
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso depositato in data 10.06.2025 da (C.F. Parte_1
), nato il [...] in [...], residente in C.F._1
Pognano (BG), Via Leonardi da Vinci n. 17 per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
1 ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario dell'intestato Tribunale;
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte: in particolare il sig. risulta avere debiti di Pt_1 importo pari ad euro 105.676,67 in gran parte maturati per i finanziamenti bancari contratti con KO NK e con UK IN;
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
considerato che
non risulta proprietario di beni immobili, Parte_1 mentre è proprietario di un'autovettura Ford Focus targata CV811XJ attualmente in stato di fermo amministrativo;
considerato, ancora, che il sig. percepisce, quale impiegato a tempo Pt_1 indeterminato come magazziniere, uno stipendio mensile netto di circa euro 1.660,00
(al lordo della cessione volontaria del quinto e del pignoramento in essere);
ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie mensili per il proprio sostentamento, appare adeguata, essendo quantificate le medesime nell'importo di euro 1.200,00 mensili, che appare del tutto proporzionato al nucleo familiare composto, oltre che dal sig. dalla moglie e da due figli minori;
Pt_1 rilevato in ogni caso che il debitore ha dichiarato di mettere a disposizione dei creditori la propria retribuzione mensile in misura pari ad euro 468,00 mensili, per la durata di tre anni;
tenuto conto, con riguardo al pignoramento presso terzi sullo stipendio del ricorrente, laddove ancora in essere, che il medesimo, dalla data del presente provvedimento, è inopponibile alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017, n. 19947 - La
2 Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art.2741 c.c.) osservato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, gli unici crediti aventi natura prededucibile sono quelli vantati dall'O.C.C. e dal liquidatore, e che i compensi riconoscibili ai professionisti andranno necessariamente limitati alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. il quale ha Persona_1 verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Pt_1
(C.F. ), nato il [...] in [...],
[...] C.F._1 residente in [...]; nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
nomina liquidatore il rag. con studio in Calolziocorte Persona_1
(LC), via Mazzini n. 42; ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
3 PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito mensile del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 11320,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ivi incluse per intero le tredicesime mensilità, con la precisazione che eventuali modifiche dell'importo potranno essere valutate solo in caso di mutamento della situazione attuale e dietro presentazione di apposita istanza;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1 dichiara inopponibile alla procedura il pignoramento presso terzi in essere nei confronti del debitore;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
4 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di
Bergamo.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 13.08.2025.
Il Presidente dott. Luca Fuzio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Luca Fuzio - Presidente estensore dott. Luca Verzeni - Giudice dott. Maria Magrì - Giudice
nel procedimento n. 298/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(GHANA), residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cacciola del Foro di Salerno, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno, via G. Garibaldi n.
124/2
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso depositato in data 10.06.2025 da (C.F. Parte_1
), nato il [...] in [...], residente in C.F._1
Pognano (BG), Via Leonardi da Vinci n. 17 per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
1 ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario dell'intestato Tribunale;
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte: in particolare il sig. risulta avere debiti di Pt_1 importo pari ad euro 105.676,67 in gran parte maturati per i finanziamenti bancari contratti con KO NK e con UK IN;
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
considerato che
non risulta proprietario di beni immobili, Parte_1 mentre è proprietario di un'autovettura Ford Focus targata CV811XJ attualmente in stato di fermo amministrativo;
considerato, ancora, che il sig. percepisce, quale impiegato a tempo Pt_1 indeterminato come magazziniere, uno stipendio mensile netto di circa euro 1.660,00
(al lordo della cessione volontaria del quinto e del pignoramento in essere);
ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie mensili per il proprio sostentamento, appare adeguata, essendo quantificate le medesime nell'importo di euro 1.200,00 mensili, che appare del tutto proporzionato al nucleo familiare composto, oltre che dal sig. dalla moglie e da due figli minori;
Pt_1 rilevato in ogni caso che il debitore ha dichiarato di mettere a disposizione dei creditori la propria retribuzione mensile in misura pari ad euro 468,00 mensili, per la durata di tre anni;
tenuto conto, con riguardo al pignoramento presso terzi sullo stipendio del ricorrente, laddove ancora in essere, che il medesimo, dalla data del presente provvedimento, è inopponibile alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017, n. 19947 - La
2 Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art.2741 c.c.) osservato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, gli unici crediti aventi natura prededucibile sono quelli vantati dall'O.C.C. e dal liquidatore, e che i compensi riconoscibili ai professionisti andranno necessariamente limitati alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. il quale ha Persona_1 verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Pt_1
(C.F. ), nato il [...] in [...],
[...] C.F._1 residente in [...]; nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
nomina liquidatore il rag. con studio in Calolziocorte Persona_1
(LC), via Mazzini n. 42; ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
3 PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito mensile del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 11320,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ivi incluse per intero le tredicesime mensilità, con la precisazione che eventuali modifiche dell'importo potranno essere valutate solo in caso di mutamento della situazione attuale e dietro presentazione di apposita istanza;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1 dichiara inopponibile alla procedura il pignoramento presso terzi in essere nei confronti del debitore;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
4 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di
Bergamo.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 13.08.2025.
Il Presidente dott. Luca Fuzio
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