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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/10/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2702/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Milazzo (Me), via Francesco Crispi n. 91 presso lo studio dell'Avv.
RE MA che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola ed elettivamente domiciliato in Messina, via Tommaso Capra is. 301 bis, resistente,
(c.f. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, resistente contumace,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 dicembre 2024 in qualità di Parte_2 legale rappresentante della società ha Controparte_3 proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29520249015564523/000, notificata in data 08.11.2024, per un presunto debito complessivo di € 48.609,11, di cui € 26.124,78 riferiti a contributi previdenziali e somme aggiuntive asseritamente dovuti all per gli anni dal 2017 al 2022. CP_1
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'intimazione per i seguenti motivi:
1) Mancata notificazione degli atti presupposti: gli avvisi di addebito indicati non risultano ritualmente notificati, in violazione del principio di sequenza procedimentale e del diritto di difesa del contribuente, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 16412/2007 e n. 5791/2008).
2) Decadenza della potestà impositiva dell : l CP_1 [...]
non ha rispettato il termine previsto dall'art. 25 CP_4
D.Lgs. n. 46/1999 per rendere esecutivi i ruoli, né ha fornito prova della data di esecutività o della notifica degli avvisi;
3) Cessazione dell'attività d'impresa: la società ha CP_3 cessato totalmente l'attività in data 09.03.2018, come da comunicazioni agli enti competenti, rendendo non esigibili i crediti riferiti al periodo successivo.
4) Prescrizione quinquennale: per gli avvisi relativi agli anni 2017-
2018, la ricorrente ha eccepito la prescrizione estintiva, non essendo intervenuti atti interruttivi. Ha inoltre escluso l'applicabilità della sospensione dei termini prevista dall'art. 68, comma 4-bis, D.L. n. 18/2020, trattandosi di crediti anteriori al periodo di sospensione.
Alla luce di quanto sopra, la ricorrente ha chiesto: in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento;
nel merito, l'annullamento dell'intimazione e la declaratoria di inesistenza o nullità degli avvisi di addebito impugnati;
la declaratoria di prescrizione per l'avviso n. 5952019000186763200; la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore.
L costituendosi, ha preliminarmente rilevato che, a seguito della CP_1 cessazione dell'attività d'impresa della ricorrente in data 9 marzo 2018, ha già provveduto in autotutela allo sgravio degli avvisi di addebito n. 3, 4, 5 e 6, relativi a periodi successivi a tale data, con conseguente cessazione della materia del contendere su tali partite.
Quanto agli avvisi n. 1 e 2, l ha evidenziato che gli stessi CP_1 risultano notificati rispettivamente in data 29 luglio 2019 e 13 gennaio 2020, come da documentazione prodotta, e che le partite afferenti a periodi anteriori alla cessazione dell'attività restano dovute.
L ha eccepito l'inammissibilità delle contestazioni sollevate CP_5 dalla ricorrente, sia in ordine alla decadenza che alla prescrizione, in quanto proposte oltre i termini previsti dall'art. 24, comma 5, D.Lgs.
46/1999 e dall'art. 617 c.p.c., richiamando sul punto consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 4506/2007, 11274/2007).
Ha inoltre precisato che, in assenza di tempestiva opposizione, i crediti iscritti a ruolo non sono più suscettibili di contestazione giudiziale, né sull'an né sul quantum, potendo al più essere oggetto di opposizione ex art. 615 c.p.c. per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo.
In relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente,
l ha rimesso ad la prova CP_1 Controparte_2 dell'interruzione dei termini, evidenziando che il periodo di sospensione della riscossione coattiva disposto per l'emergenza
VI (art. 68 D.L. 18/2020) deve essere tenuto in considerazione.
Infine, ha chiarito che, in virtù della separazione tra titolarità del credito e competenza alla riscossione, nessuna responsabilità può essere imputata all per eventuali prescrizioni derivanti CP_5 dall'inerzia del concessionario, anche ai fini della regolazione delle spese di lite.
non si è costituita in giudizio e ne Controparte_2 va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 2 ottobre 2025 la causa è stata assunta in decisione. Va preliminarmente rilevato che, in relazione agli avvisi di addebito n.
59520210001511362000, n. 5952022000172504300, n.
5952022000479757800 e n. 5952030001925376000, l ha CP_1 dichiarato di aver provveduto in autotutela allo sgravio degli importi richiesti, trattandosi di crediti riferiti a periodi successivi alla cessazione dell'attività d'impresa della ricorrente, avvenuta in data 9 marzo 2018. Tale circostanza, documentalmente comprovata, comporta la cessazione della materia del contendere in relazione alle suddette pretese creditorie, non residuando alcun interesse alla prosecuzione del giudizio su tali partite.
Parimenti va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 5952019000186763200 e n.
59520190004750127000 limitatamente ai crediti riguardanti periodi successivi al 9 marzo 2018, avendo l provveduto CP_1 all'annullamento parziale di tali titoli.
Per i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 5952019000186763200
e n. 59520190004750127000, afferenti a periodi antecedenti al 9 marzo 2018, occorre esaminare i motivi di opposizione.
Parte ricorrente chiede in primo luogo che venga dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti.
Tale rilievo è infondato.
In ordine a tale censura si osserva che la Corte d'Appello di Messina
(sentenza n. 842/2022 e più di recente sentenza n. 262/2025) ha statuito che “riguardo agli effetti della mancata notificazione di un avviso di addebito, che l'omessa notifica (così come gli altri vizi formali dedotti) non determina affatto l'illegittimità dell'avviso di addebito e dell'iscrizione a ruolo né tantomeno la cancellazione di crediti che esistono in ragione di una propria autonoma vicenda costitutiva e che non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione. La notifica della cartella/avviso di addebito serve solo a portare a conoscenza del contribuente l'esistenza del debito al fine di consentirgli di provvedere al pagamento oppure di sollevare nel termine prescritto le sue contestazioni di merito. L'“omessa notifica” non potrebbe mai determinare la “nullità” dell'avviso di addebito e la conseguente inesigibilità del credito azionato, bensì esclusivamente la non decorrenza (in pratica il termine decorre solo dal momento in cui il debitore è venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella/avviso di addebito) del termine perentorio di cui all'art. 24 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Cass. n. 19366/2013; cfr. anche Cass. n.
26395/2013 v. anche Cass. n. 2373/2013 e Cass. Sez. Un. N.
11722/2010)”.
A tal proposito va aggiunto che di recente la Corte di Cassazione ha ulteriormente ribadito che “in caso di mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, il debitore che intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo oltre il termine previsto dal D.Lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, può recuperare l'azione che investe il merito della pretesa contributiva nei confronti dell (per tutte CP_1
v., ancora di recente, Cass. SS.UU. n. 7514 del 2022).
Pertanto, eventuali vizi attinenti alla notificazione dell'avviso di addebito non sono sufficienti a far venire meno la pretesa contributiva ma sono soltanto idonei, ove ritenuti sussistenti, a superare la decadenza e a far recuperare la tempestività dell'opposizione, nell'ambito della quale chi si oppone propone l'accertamento negativo del credito“ (Cass. 9 febbraio 2023, n. 4086).
Ne discende che l'omessa notifica degli avvisi di addebito non determina di per sé l'invalidità dell'atto, ma può al massimo rilevare o per consentire all'interessato di far valere vizi di merito non sollevati in precedenza o ai fini dell'eventuale accertamento dell'insussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
La ricorrente eccepisce poi che l sarebbe decaduto dalla potestà CP_1 impositiva ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999 in ragione del mancato rispetto del termine di esecutività del ruolo. La censura non è ammissibile.
Quanto alla natura della decadenza ex art. 25 D.lgs. 46/1999, la
Suprema Corte ha, infatti, chiarito che “l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo attiene alla regolarità della cartella esattoriale opposta, costituente un estratto del ruolo, e, come tale, configura un'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.; cfr. Cass., nn.
25757/2008; 18207/2003; 9912/2001) (Cass. 6756/2012).
Analogamente la Corte d'Appello di Messina ha di recente confermato che il motivo di impugnazione inerente alla decadenza ex art. 25
D.Lgs. n. 46/1999 integra un'opposizione agli atti esecutivi da far valere entro il termine di venti giorni, evidenziando che “qualificando la censura riguardante la violazione dei termini di cui all'articolo 25, quale vizio formale, la Corte di Cassazione, con orientamento che può ritenersi granitico, ha sostenuto che la fondatezza dell'eccezione inibisce all'istituto di avvalersi di quel titolo esecutivo ma non lo fa decadere dal diritti di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (vedi da ultimo ordinanza 24 marzo – 7 settembre 2021, n. 24134) con ciò pertanto qualificando detta violazione quale vizio formale” (Corte d'Appello di
Messina, sentenza n. 62/2023).
La ricorrente ha proposto l'opposizione in data 14 dicembre 2024 e dunque ben oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, pacificamente avvenuta l'8 novembre
2024.
L'opposizione agli atti esecutivi spiegata con l'odierno ricorso (sub specie di decadenza ex art. 25 D.lgs. 46/1999) è, dunque, tardiva in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. (cui rimanda l'art. 29 D.lgs. 46/1999).
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione.
Dagli atti di causa emerge che gli avvisi di addebito n.
5952019000186763200 e n. 59520190004750127000 sono stati notificati rispettivamente il 29 luglio 2019 ed il 13 gennaio 2020. La ricorrente rileva che l'avviso di addebito n. 5952019000186763200 non sarebbe stato validamente notificato in quanto lo stesso sarebbe stato consegnato presso la sua residenza a soggetto estraneo al nucleo familiare (la sorella . Parte_3
Il rilievo della ricorrente non merita condivisione.
In forza della presunzione di conoscenza ex art 1335 c.c., l'avvenuta consegna da parte dell'Ufficiale postale a persona che risulta rinvenuta all'indirizzo del destinatario, si considera – fino a prova contraria da dare a cura del destinatario – effettuata a familiare convivente o ad un soggetto addetto alla casa o alla cura di essa.
“In caso di notifica mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata” (Cass. n. 16289/2015).”.
Infatti, come chiarito a più riprese dal giudice di legittimità, la dichiarazione ricettizia diretta ad una determinata persona si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, cioè nel luogo che per collegamento ordinario (residenza, dimora o domicilio) risulti in concreto nella sua sfera di dominio e controllo, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (cfr. ex multis Cass. n. 26708/2013; cfr. anche
Corte d'Appello di Messina n. 894/2022).
Ed ancora “la produzione in giudizio di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della sua spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, e ne consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c. fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (cfr. Cass. n.
24015 del 2017 e n. 511 del 2019). È onere del destinatario dimostrare di aver ricevuto invece una missiva di contenuto diverso quando non addirittura un plico privo di contenuto (cfr. Cass. n.
10630 del 2015 e n. 17528 del 2019)” (Cass. n. 4517/2023; cfr. anche Corte d'Appello di Messina, sent. n. 190/2024).
Ne consegue che deve ritenersi compiutamente assolto l'onere probatorio in ordine alla prova della notifica dell'avviso di addebito.
Assume comunque rilevanza determinante la circostanza che la ricorrente ha significativamente omesso di fornire la relativa prova contraria, omettendo non soltanto di fornire spiegazioni sulla presenza presso la propria residenza della persona che ha firmato l'avviso di ricevimento ma anche solo di allegare in giudizio l'ipotetica diversa comunicazione che sarebbe pervenuta per mezzo della raccomandata che gli è stata indubbiamente consegnata mediante il servizio postale.
Acclarata la regolarità della notifica dell'avviso di addebito n.
5952019000186763200, avvenuta il 29 luglio 2019, deve ritenersi che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n.
29520249015564523/000 la fattispecie estintiva non si era perfezionata.
Ed invero con riguardo all'avviso di addebito n.
59520190004750127000, notificato il 13 gennaio 2020, è evidente che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta l'8 novembre 2024, il termine di prescrizione quinquennale non era interamente decorso.
Per quanto concerne l'avviso di addebito n. 5952019000186763200, come visto notificato il 29 luglio 2019, occorre considerare che il termine di prescrizione ha subito la sospensione prevista dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18/2020.
L'art. 37, comma 2, D.L. n. 18/2020 prevede espressamente che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 co. 9 del d.l. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020
(data di entrata in vigore del citato decreto-legge) al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni.
In virtù di tali norme, dunque, il termine di prescrizione quinquennale delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria ha subito una sospensione per un periodo massimo di complessivi 311 giorni.
Considerato il termine di sospensione di 311 giorni, il termine di prescrizione quinquennale sarebbe venuto scadere in data 5 giugno
2025. Risulta dunque dimostrato che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento (8 novembre 2024), il termine di prescrizione non era decorso neanche con riguardo al credito portato dall'avviso di addebito n. 5952019000186763200.
L'eccezione di prescrizione deve essere, pertanto, rigettata.
Le spese, tenuto conto della parziale insussistenza della pretesa contributiva così come comprovata dall'annullamento in autotutela degli avvisi di addebito riguardanti crediti afferenti a periodi successivi al 9 marzo 2018 e dell'infondatezza dei motivi di opposizione riguardanti i crediti antecedenti al 9 marzo 2018, devono essere compensate in ragione della metà. La restante metà, da liquidare in considerazione della semplicità delle questioni trattate sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore superiore a € 26.000,00 (avuto riguardo al valore dei crediti portati dalle sei cartelle oggetto di opposizione), va posta a carico della ricorrente. Nessun compenso va liquidato per la fase istruttoria, non essendo stata svolta la relativa attività. Nulla sulle spese di rimasta Controparte_2 contumace.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 59520210001511362000, n.
5952022000172504300, n. 5952022000479757800 e n.
5952030001925376000; dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 5952019000186763200 e n.
59520190004750127000 limitatamente ai crediti riguardanti periodi successivi al 9 marzo 2018, avendo l provveduto CP_1 all'annullamento parziale di tali titoli;
rigetta per il resto l'opposizione; compensa le spese del giudizio in ragione della metà e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell della restante metà, CP_1 liquidata in € 1.453,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla sulle spese di . Controparte_2
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 3 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino