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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1075/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 27.3.25 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , elettivamente domiciliato in Caulonia Parte_1 C.F._1
Marina, alla via San Giuseppe Moscati n. 1, presso lo studio dell'Avv. RUVA
ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE L.R.P.T., ( ), rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. LO SCALZO CHRISTIAN, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti 48; CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato domanda per ottenere il beneficio dell'assegno CP_1 ordinario di invalidità ex l. 222/1984, sussistendo una riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3, ma che l'istituto respingeva la predetta domanda non ravvisando la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 528/2023 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta e lamentando, in particolare, la mancata valutazione della patologia osteo-articolare oggettivata da visita fisiatrica effettuata in data 19.2.2024 presso l'Asp di Catanzaro.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone l'infondatezza.
Chiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, a seguito dell'udienza del
27.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 2.3.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 21.3.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 16.4.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando come il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante nonché la documentazione offerta. Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
Il giudicante riteneva necessario convocare il consulente già nominato affinché rendesse chiarimenti circa le valutazioni operate e valutasse la documentazione medica sopravvenuta.
Ebbene il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si richiama, ha spiegato che le patologie sottoposte al suo esame “Disturbo bipolare di tipo II.
Personalità dipendente” e “Asma bronchiale di tipo intermittente” non possono considerarsi idonee a determinare un complesso invalidante tale da ridurre permanentemente a meno di un terzo la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le attitudini del ricorrente, considerata anche l'attività lavorativa di cuoco svolta dallo stesso.
Allo stesso tempo, il Consulente ha compiutamente dato conto della documentazione medica sopravvenuta, in particolare, del certificato relativo alla visita fisiatrica del 19.2.2024, spiegando in prima battuta che contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, tale documentazione era già stata valutata in fase di ATPO, come può evincersi dalla risposta alle osservazioni di parte depositata in atti;
in secondo luogo ha spiegato che con particolare riferimento al certificato in parola “le patologie riportate riguardano traumatismi datati e risolti, come la ricostruzione dei legamenti del ginocchio in seguito ad intervento chirurgico. Appare inoltre sovrastimata la gravità di tali pregressi traumi, da determinare una “situazione di non autonomia nelle principali ADL, primitive e secondarie, nei trasferimenti e nei passaggi posturali”, considerato che le ADL (autonomie della vita quotidiana) riguardano:
l'igiene personale, ovvero la capacità di lavarsi, fare il bagno o la doccia, l'igiene orale, dei capelli e delle unghie;
la gestione delle continenza/incontinenze ossia la capacità di utilizzare correttamente il bagno;
la capacità di alimentarsi autonomamente;
la ambulazione, ossia la capacità di passare da una posizione all'altra e di camminare in modo indipendente”, aggiungendo, infine, che in ogni caso il certificato non è accompagnato da alcun esame strumentale obiettivo quale
RX, RM, TC, ecc. che possano documentare un aggravamento delle condizioni cliniche rispetto a quelle riscontrate in sede di visita peritale.
Sulla scorta di tali valutazioni, il CTU ha concluso ribadendo che le patologie suelencate non sono idonee a ridurre permanentemente a meno di un terzo la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del ricorrente.
La profusa e compiuta valutazione effettuata dal consulente induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale. Per tali motivi, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_1
separato decreto emesso in pari data, considerate entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato CP_1
decreto emesso in pari data.
Locri, 28/03/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1075/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 27.3.25 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , elettivamente domiciliato in Caulonia Parte_1 C.F._1
Marina, alla via San Giuseppe Moscati n. 1, presso lo studio dell'Avv. RUVA
ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE L.R.P.T., ( ), rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. LO SCALZO CHRISTIAN, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti 48; CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato domanda per ottenere il beneficio dell'assegno CP_1 ordinario di invalidità ex l. 222/1984, sussistendo una riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3, ma che l'istituto respingeva la predetta domanda non ravvisando la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 528/2023 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta e lamentando, in particolare, la mancata valutazione della patologia osteo-articolare oggettivata da visita fisiatrica effettuata in data 19.2.2024 presso l'Asp di Catanzaro.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone l'infondatezza.
Chiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, a seguito dell'udienza del
27.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 2.3.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 21.3.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 16.4.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando come il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante nonché la documentazione offerta. Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
Il giudicante riteneva necessario convocare il consulente già nominato affinché rendesse chiarimenti circa le valutazioni operate e valutasse la documentazione medica sopravvenuta.
Ebbene il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si richiama, ha spiegato che le patologie sottoposte al suo esame “Disturbo bipolare di tipo II.
Personalità dipendente” e “Asma bronchiale di tipo intermittente” non possono considerarsi idonee a determinare un complesso invalidante tale da ridurre permanentemente a meno di un terzo la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le attitudini del ricorrente, considerata anche l'attività lavorativa di cuoco svolta dallo stesso.
Allo stesso tempo, il Consulente ha compiutamente dato conto della documentazione medica sopravvenuta, in particolare, del certificato relativo alla visita fisiatrica del 19.2.2024, spiegando in prima battuta che contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, tale documentazione era già stata valutata in fase di ATPO, come può evincersi dalla risposta alle osservazioni di parte depositata in atti;
in secondo luogo ha spiegato che con particolare riferimento al certificato in parola “le patologie riportate riguardano traumatismi datati e risolti, come la ricostruzione dei legamenti del ginocchio in seguito ad intervento chirurgico. Appare inoltre sovrastimata la gravità di tali pregressi traumi, da determinare una “situazione di non autonomia nelle principali ADL, primitive e secondarie, nei trasferimenti e nei passaggi posturali”, considerato che le ADL (autonomie della vita quotidiana) riguardano:
l'igiene personale, ovvero la capacità di lavarsi, fare il bagno o la doccia, l'igiene orale, dei capelli e delle unghie;
la gestione delle continenza/incontinenze ossia la capacità di utilizzare correttamente il bagno;
la capacità di alimentarsi autonomamente;
la ambulazione, ossia la capacità di passare da una posizione all'altra e di camminare in modo indipendente”, aggiungendo, infine, che in ogni caso il certificato non è accompagnato da alcun esame strumentale obiettivo quale
RX, RM, TC, ecc. che possano documentare un aggravamento delle condizioni cliniche rispetto a quelle riscontrate in sede di visita peritale.
Sulla scorta di tali valutazioni, il CTU ha concluso ribadendo che le patologie suelencate non sono idonee a ridurre permanentemente a meno di un terzo la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del ricorrente.
La profusa e compiuta valutazione effettuata dal consulente induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale. Per tali motivi, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_1
separato decreto emesso in pari data, considerate entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato CP_1
decreto emesso in pari data.
Locri, 28/03/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi