Ordinanza cautelare 28 maggio 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00318/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00693/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 693 del 2025, proposto da
Vivenzio Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Miani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lauro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Pennetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota del 03/03/2025, prot. n. 1827: diniego di regolarizzazione dell''occupazione e conferma dell’intimazione di sgombero di un fondo in proprietà comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lauro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. DO Di OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, la Vivenzio Costruzioni s.r.l. (in appresso, V. C.) impugnava, chiedendone l’annullamento: - il provvedimento del 3 marzo 2025, prot. n. 1827, col quale il Sindaco del Comune di Lauro aveva denegato la regolarizzazione dell’occupazione del fondo in proprietà comunale ubicato in Lauro e censito in catasto al foglio 2, particella 1284; - le note del 18 febbraio 2025, prot. n. 1500, e del 21 marzo 2025, prot. n. 2457, con le quali il Sindaco del Comune di Lauro aveva contestato l’abusività dell’occupazione del fondo in proprietà comunale ubicato in Lauro, area PIP, e censito in catasto al foglio 2, particella 1284, e contestualmente disposto lo sgombero dello stesso.
2. La denegata regolarizzazione della contestata occupazione abusiva del suolo comunale (a partire dal 2015) era, segnatamente, motivata in ragione: - dell’esito infruttuoso delle trattative volte all’alienazione del bene in favore della V. C. a guisa di parziale compensazione del credito da quest’ultima vantato nei confronti dell’ente locale giusta decreto ingiuntivo n. 947 dell’8 settembre 2022, emesso dal Tribunale di Avellino; - dell’inerzia della menzionata V. C. nel pagamento dei canoni dovuti e nell’acquisizione di idoneo titolo concessorio; - della divisata dismissione dell’immobile in favore di terzi.
3. A sostegno dell’esperito gravame, la ricorrente deduceva, in estrema sintesi, che: a) la richiesta regolarizzazione dell’occupazione abusiva sarebbe stata denegata in violazione dell’art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (approvato con delibera del Consiglio comunale di Lauro n. 20 del 15 maggio 2009, in appresso Regolamento comunale COSAP), per finalità eminentemente ritorsive a seguito della rottura delle trattative per la cessione del terreno de quo verso compensazione del credito vantato dalla V. C.; b) e ciò, senza che ad essa ostasse la divisata dismissione dell’immobile, siccome attuabile anche in presenza di un soggetto occupante (individuato come prelazionario dell’art. 7 del Regolamento comunale COSAP); c) in disparità di trattamento, l’occupazione del fondo adiacente, ubicato in Lauro, area PIP, e censito in catasto al foglio 2, particella 1279, sarebbe stata autorizzata in favore della NO LE s.r.l.s. (in appresso, G. L.).
4. Costituitosi l’intimato Comune di Lauro, eccepiva l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso.
5. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa era trattenuta in decisione.
6. Venendo ora a scrutinare il ricorso, esso si rivela infondato per le ragioni illustrate in appresso.
7. Con riguardo gli ordini di doglianze rubricati retro, sub n. 3.a-b, occorre, innanzitutto, rimarcare, in punto di fatto, che:
- alla stregua delle allegazioni di causa, la V. C. non risulta aver mai conseguito idoneo titolo all’occupazione del fondo ubicato in Lauro, area PIP, e censito in catasto al foglio 2, particella 1284;
- il fondo in parola ha acquistato formale attitudine all’insediamento produttivo in esito alla recente rettifica del relativo classamento catastale, così da poter formare oggetto di apposita procedura di assegnazione ad evidenza pubblica;
- soltanto all’indomani della prima diffida allo sgombero del suolo anzidetto (nota del 18 febbraio 2025, prot. n. 1500), nonché a fronte della propria perdurante situazione di morosità nel pagamento del canone relativo all’anno 2024, la ricorrente si è risoluta a richiedere la regolarizzazione, oltre che la proroga, del peraltro giammai formalizzato rapporto concessorio.
Ora, tali circostanze, nell’ambito della complessiva condotta non collaborativa della V. C. nei confronti dell’amministrazione comunale in vista della stipula di un accordo transattivo volto alla cessione del terreno de quo verso compensazione del credito vantato giusta decreto ingiuntivo n. 947 dell’8 settembre 2022, unitamente all’oggettiva discordanza della destinazione a deposito di materiali edili riservata dall’occupante al fondo in parola rispetto alla classificazione in area PIP da quest’ultimo conseguita, piuttosto che riflettere la finalità ingiustamente ritorsiva denunciata da parte ricorrente, hanno costituito congrua giustificazione, sul piano dell’interesse pubblico (alla «prossima dismissione del terreno in parola, previa predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari e conseguenziali alla vendita dello stesso a terzi»), del pronunciato diniego di regolarizzazione dell’occupazione sine titulo e della conseguente conferma dell’intimazione di sgombero del suolo da esso riguardato.
Ed invero, ai sensi degli artt. 4, comma 3 («E’ fatta salva la possibilità per l'occupante abusivo di non procedere alla riduzione in pristino qualora si attivi per regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, mediante la presentazione della richiesta di autorizzazione, rilascio del relativo atto e pagamento del corrispondente canone») e 7, comma 9, del Regolamento comunale COSAP («E’ facoltà del Comune vietare l’occupazione per comprovati motivi di interessi pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità»), la regolarizzazione dell’occupazione sine titulo costituisce una mera facoltà di cui l’amministrazione comunale può avvalersi, purché sorretta da un pubblico interesse con essa concordante e non controindicata da un pubblico interesse antagonistico.
E tanto, senza che l’istanza di regolarizzazione prot. n. 1729 del 26 febbraio 2025 fosse suscettibile di radicare un diritto di insistenza in capo alla V. C.: affinché l’occupazione abusiva potesse incanalarsi nell’alveo legittimo del rapporto concessorio, era, infatti, necessario che l’amministrazione comunale si pronunciasse favorevolmente sulla menzionata istanza.
In questo senso, giova rammentare che, per consolidata giurisprudenza, a fronte della mancanza ab origine ovvero del venir meno di un titolo concessorio valido ed efficace, il soggetto occupante non può alcun diritto di insistenza sul bene pubblico, essendo in facoltà per l’amministrazione legittimare o meno la posizione dell’occupante a seconda della sussistenza di oggettive ragioni di pubblico interesse nell’uno o nell’altro senso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 aprile 2020, n. 2552, secondo cui il concessionario di un bene pubblico non è titolare di alcuna aspettativa al rinnovo di un rapporto, il cui diniego, nei limiti della ragionevolezza dell’agere amministrativo, è parificabile al rigetto di un’ordinaria istanza di concessione, con conseguente facoltà dell’ente locale di non procedere al rinnovo della concessione del suolo pubblico che si intenda riservare ad una destinazione più adeguata ed idonea alle caratteristiche del bene e alla realizzazione degli interessi generali).
Ciò posto, ed a dispetto degli assunti attorei, correttamente il Comune di Lauro ha considerato abusiva l’occupazione dell’area de qua da parte della ricorrente, in quanto non assistita da provvedimento legittimante e l’ha assoggettata all’esercizio dell’autotutela possessoria ex art. 823, comma 2, cod. civ. ed all’applicazione obbligatoria e vincolata della misura dello sgombero (cfr., in tal senso, Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 350/2023; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 1426/2021; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 2375/2024; n. 1045/2025).
8. Venendo ora al motivo di gravame rubricato retro, sub n. 3.c, giova rammentare che, onde configurare il vizio di eccesso di potere sotto forma di disparità di trattamento, è necessario che vi sia un rapporto di coincidenza tra la fattispecie dedotta in giudizio e quella richiamata come termine di paragone, e, quindi, l’oggettiva ed assoluta identità di situazioni messe a confronto, in modo da dimostrare l’esistenza della lamentata disuguaglianza di trattamento, di un contrasto logico insanabile e di una palese ingiustizia.
Ebbene, nel caso in esame, non risulta compiutamente dimostrata dalla V. C. la piena omogeneità tra il rapporto di detenzione da essa instaurato col suolo comunale ubicato in Lauro e censito in catasto al foglio 2, particella 1284, ed il rapporto di detenzione instaurato dalla G. L. con l’adiacente suolo comunale ubicato in Lauro e censito in catasto al foglio 2, particella 1279.
In ogni caso, va chiarito che la prospettata disparità di trattamento non è configurabile, allorquando – come, appunto, nella specie – il termine di raffronto consista in atti non conformi a legge, essendo evidente che il soggetto illegittimamente escluso da un determinato beneficio non possa invocare l’eventuale illegittimità commessa in favore di altri al fine di ottenere che la stessa venga compiuta anche in suo favore (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2008, n. 2720; 9 aprile 2009, n. 2199; 29 luglio 2009, n. 4732; 23 settembre 2009, n. 5671; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 17 aprile 2009, n. 2015; TAR Lazio, Roma, sez. III, sez. II, 15 maggio 2008, n. 4269; sez. I, 3 marzo 2009, n. 2191; TAR Piemonte, Torino, sez. I, 19 febbraio 2008, n. 276; TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 28 ottobre 2008, n. 400); conseguentemente, anche a voler postulare la sussistenza della situazione invocata a sostegno della tesi della disparità di trattamento, la ricorrente non potrebbe, comunque, fondatamente pretendere che l’illegittimità lucrata da altri possa estendersi nei suoi confronti
9. In conclusione, stante l’acclarata infondatezza di tutte le censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe va respinto.
10. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RL SO, Presidente
DO Di OP, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO Di OP | RL SO |
IL SEGRETARIO