Sentenza breve 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 14/04/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00698/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00467/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 467 del 2025, proposto da
ES AR, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in SA, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Positano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a – del provvedimento prot. n. 2802 del 5 febbraio 2025, con il quale il Comune di Positano:
- ha accertato una presunta inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 9/2023;
- ha irrogato la sanzione pecuniaria, ex art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001;
b – ove e per quanto occorra, della relazione del tecnico comunale prot. n. 2215 del 29 gennaio 2025, richiamata nel provvedimento sub a);
c – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il presente ricorso è proposto per l’annullamento:
a – del provvedimento prot. n. 2802 del 5 febbraio 2025, successivamente notificato, con il quale il Comune di Positano ha accertato una presunta inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 9/2023 e ha irrogato la sanzione pecuniaria, ex art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001;
b – ove e per quanto occorra, della relazione del tecnico comunale prot. n. 2215 del 29 gennaio 2025, richiamata nel provvedimento sub a;
c – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Deduce in fatto il ricorrente di avere la disponibilità di un’area demaniale, giusta concessione di occupazione di suolo pubblico (n. 1/2005), rispetto alla quale il Comune in data 21 marzo 2023 ha disposto la demolizione ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 di alcune opere realizzate sine titulo (ordinanza n. 9/2023).
Rappresenta che in data 11 marzo 2024 l’Ente ha disposto l’inefficacia della s.c.i.a. depositata dal ricorrente ai fini della sanatoria di dette opere e la reviviscenza dell’ordinanza di demolizione n. 9/2023, provvedimenti gravati dal ricorrente con ricorso respinto da questo Tribunale con sentenza n. 297/2025, appellata dinanzi al Consiglio di Stato.
Espone infine che l’avversato provvedimento, in pendenza dell’appello, ha accertato una presunta inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 9/2023 e ha irrogato la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, senza considerare che la presupposta ordinanza di demolizione è stata adottata ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 e, quindi, non trova applicazione il regime sanzionatorio di cui all’art. 31 succitato.
Rileva che il Comune avrebbe dovuto attendere la definizione del giudizio presupposto e solo all’esito, nell’ipotesi di un eventuale sentenza di rigetto, accertare l’eventuale inottemperanza all’ordinanza di demolizione, sostenendo peraltro che, nell’ipotesi di impugnativa dell’ordinanza di demolizione, il termine per l’accertamento di inottemperanza decorre solo dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Afferma, poi, che le opere contestate, sulla base anche del regime sopravvenuto di cui al D.L. n. 69/2024, come convertito dalla L. n. 105/2024, non sono assoggettate al regime sanzionatorio della demolizione, trattandosi di opere realizzate prima del 24 maggio 2024 e rientranti nei limiti delle tolleranze costruttive di cui all’art. 34 bis del D.P.R. n. 380/2001.
Infine, contesta l’avvenuta irrogazione della sanzione massima di € 20.000,00 ritenendo che le opere siano realizzabili senza acquisire l’autorizzazione paesaggistica e che dunque la P.A. avrebbe dovuto fornire una congrua motivazione in relazione alla somma irrogata.
Il Comune di Positano, pur ritualmente intimato, non si è costituito in resistenza.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 9 aprile 2025 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è in parte manifestamente fondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito dell’udienza camerale.
Innanzitutto, irrilevante è l’attuale pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza n. 297/2025, posto che nell’ambito dell’impugnazione non risulta proposta alcuna domanda cautelare.
Allo stato, quindi, l’esecutività della decisione che ha confermato la legittimità dell’ordinanza di demolizione (sulla cui base è stato adottato il provvedimento in questa sede gravato) non risulta sospesa.
Ad ogni buon conto, va precisato che, come questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire in altri casi, l’eventuale accoglimento dell’appello e il conseguente annullamento dell’ordinanza di demolizione determinerebbe la caducazione automatica dell’impugnato atto (T.A.R. Campania, SA, Sez. II, 3 marzo 2025, n. 422).
In secondo luogo, la legittimità del provvedimento impugnato va confermata con riferimento all’accertamento dell’inottemperanza, peraltro incontestata, la quale rileva ai fini della demolizione in danno prevista dall’art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Va invece accolta la contestazione relativa alla sanzione pecuniaria irrogata.
Invero, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito sul punto che: “ La sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001 opera esclusivamente in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione e non può essere estesa analogicamente ad altre ipotesi quali quelle dell'art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 , evidenziandosi quindi l'importanza cruciale della corretta classificazione del suolo e della legittimità del procedimento amministrativo seguito per l'adozione di tali misure ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 marzo 2024, n. 2522).
Nello stesso senso, è stato pure affermato che: “ L’abuso realizzato su suolo di proprietà dello Stato determina l’applicazione dell’art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001 (richiamato nell’ordinanza), che in tale ipotesi prevede, quale unica ed esclusiva conseguenza, la demolizione a spese del responsabile. La norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l’indebito utilizzo del bene demaniale per cui, nei casi di edificazione "contra legem", non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato. Pertanto, dall’abusività dell’opera scaturisce con carattere vincolato l’ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, né deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento o tener conto del lasso di tempo intercorso ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 5 maggio 2022, n. 3071).
In definitiva, il ricorso è in parte fondato e il provvedimento prot. n. 2802 del 5 febbraio 2025 va annullato limitatamente alla parte in cui ha irrogato la sanzione pecuniaria, ex art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001.
Sussistono eccezionali motivi, tenuto anche conto della mancata costituzione in resistenza del Comune, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di Positano prot. n. 2802 del 5 febbraio 2025 limitatamente alla parte in cui ha irrogato la sanzione pecuniaria, ex art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO