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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/11/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3398/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott. Fabio RIVELLINI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3398/2025, promossa con ricorso depositato il 28/08/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Simona Ronchi
e
2) Parte_2
Nato a Corato (Ba) il 03.04.1980 cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Giovanni Cianni
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in DI (Mt), in data 9 agosto 2008
(anno 2008 atto n. 15 parte II serie A) separati consensualmente con verbale in data 06/07/2022 omologato con decreto del 12/09/2022 depositato il 12/09/2022,
pagina1 di 4 con i seguenti figli minorenni:
Giovanni, nato il [...],
, nato il [...]. Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28/08/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in data 09 agosto 2008, nel Comune di DI (MT);
2. affidare i figli minori ad entrambi i genitori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 155 c.c., con collocazione prevalente presso il domicilio della madre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguarderanno i minori Giovanni e relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, Per_1 tenendo conto dei bisogni, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, mentre ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la potestà genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
3. il Signor avrà diritto di vedere e tenere con sé i minori in base al Parte_2 seguente calendario: il lunedì e il mercoledì dalle ore 19.00, dopo l'allenamento di calcio, alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà a casa;
il padre potrà tenere con sé i figli minori per due week-end alternati al mese, dal venerdì sera alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore 21.00, quando verranno riaccompagnati a casa della madre;
4. per quanto riguarda le festività di Natale e Pasqua e le altre vacanze verranno trascorse dai minori con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza e precisamente:
• Vacanze di Natale:
i minori trascorreranno, ad anni alterni, con il padre la settimana dal 24 al 31/12 e con la madre dal 01/01 al 06/01;
• Vacanze di Pasqua per quanto riguarda le vacanze di Pasqua, Giovanni e trascorreranno, Per_1 alternativamente, di anno in anno, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Lunedì dell'Angelo con l'altro;
• Periodo estivo il padre e la madre potranno, inoltre, tenere con sé i figli per due settimane consecutive, dandone avviso all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno e comunicando l'eventuale luogo di villeggiatura ove intendono recarsi con i figli con i relativi recapiti;
resta espressamente inteso, tra le parti, che quanto sopra indicato costituisce un sistema di regole minimo al quale le parti potranno, di comune accordo, liberamente derogare in virtù degli impegni di lavoro e nell'interesse primario dei figli, tenendo conto in modo prioritario delle necessità e delle esigenze dei minori;
pagina2 di 4 Tutte le altre festività verranno trascorse dai minori con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza (una festività con il padre, l'altra con la madre).
In ogni caso trascorreranno il giorno della festa del papà ed il compleanno di questi con il signor e il giorno della Festa della mamma ed il compleanno di quest'ultima Parte_2 con la NO;
Pt_1
5. Porre a carico del Sig. un assegno mensile da versarsi, tramite bonifico Parte_2 bancario o assegno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori , entro il giorno 2 (due) di ogni mese, pari ad € 700,00 per ciascun figlio già compreso degli assegni familiari da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, precisando che la Sig.ra percepisce l'Assegno Unico Universale, oltre al 50% di tutte le spese Pt_1 straordinarie (scolastiche, ivi comprese quelle relative alla dote scuola, ludiche, sportive e mediche non coperte dal SSN), per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie così come indicate nel Linee Guida delle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del Tribunale di Varese.
Resta inteso che tutte le predette spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti e giustificate da idonea documentazione;
6. la Sig.ra , avendo reperito una attività lavorativa, rinuncia al contributo Pt_1 al mantenimento;
7. Sempre nell'interesse del benessere psicologico dei figli, i genitori si impegnano a non opporsi affinché i minori continuino a frequentare la famiglia originaria dell'altro nei giorni in cui i genitori avranno con sé i figli;
8. Entrambi i genitori si impegnano a gestire i rapporti dei figli con eventuali futuri nuovi/e compagni/e con prudenza e buon senso;
9. il Sig. riconosce il diritto della Sig.ra a percepire la quota Parte_2 Pt_1 parte ad Ella spettante del capitale LPP accumulato in costanza di matrimonio a seguito di istanza di completamento della sentenza di divorzio da instaurarsi a cura della Sig.ra presso il competente Tribunale elvetico;
Pt_1
10. Le parti si danno reciproco assenso all'iscrizione dei minori sui rispettivi passaporti o documenti d'espatrio ed al loro rinnovo;
11. La Sig.ra e il Sig. dichiarano, in ragione degli accordi di cui Pt_1 Parte_2 sopra, di non aver null'altro ed a nessun titolo a che pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale;
12. Le parti chiedono l'omologazione delle presenti condizioni e si impegnano ad attuarle entro 30 giorni dalla sottoscrizione;
13. disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile per le annotazioni ex art. 69 d.P.R. 396/2000.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. pagina3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 09/08/2008, in DI (Mt), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DI (anno 2008 atto n. 15 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott. Fabio RIVELLINI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3398/2025, promossa con ricorso depositato il 28/08/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Simona Ronchi
e
2) Parte_2
Nato a Corato (Ba) il 03.04.1980 cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Giovanni Cianni
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in DI (Mt), in data 9 agosto 2008
(anno 2008 atto n. 15 parte II serie A) separati consensualmente con verbale in data 06/07/2022 omologato con decreto del 12/09/2022 depositato il 12/09/2022,
pagina1 di 4 con i seguenti figli minorenni:
Giovanni, nato il [...],
, nato il [...]. Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28/08/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in data 09 agosto 2008, nel Comune di DI (MT);
2. affidare i figli minori ad entrambi i genitori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 155 c.c., con collocazione prevalente presso il domicilio della madre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguarderanno i minori Giovanni e relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, Per_1 tenendo conto dei bisogni, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, mentre ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la potestà genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
3. il Signor avrà diritto di vedere e tenere con sé i minori in base al Parte_2 seguente calendario: il lunedì e il mercoledì dalle ore 19.00, dopo l'allenamento di calcio, alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà a casa;
il padre potrà tenere con sé i figli minori per due week-end alternati al mese, dal venerdì sera alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore 21.00, quando verranno riaccompagnati a casa della madre;
4. per quanto riguarda le festività di Natale e Pasqua e le altre vacanze verranno trascorse dai minori con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza e precisamente:
• Vacanze di Natale:
i minori trascorreranno, ad anni alterni, con il padre la settimana dal 24 al 31/12 e con la madre dal 01/01 al 06/01;
• Vacanze di Pasqua per quanto riguarda le vacanze di Pasqua, Giovanni e trascorreranno, Per_1 alternativamente, di anno in anno, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Lunedì dell'Angelo con l'altro;
• Periodo estivo il padre e la madre potranno, inoltre, tenere con sé i figli per due settimane consecutive, dandone avviso all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno e comunicando l'eventuale luogo di villeggiatura ove intendono recarsi con i figli con i relativi recapiti;
resta espressamente inteso, tra le parti, che quanto sopra indicato costituisce un sistema di regole minimo al quale le parti potranno, di comune accordo, liberamente derogare in virtù degli impegni di lavoro e nell'interesse primario dei figli, tenendo conto in modo prioritario delle necessità e delle esigenze dei minori;
pagina2 di 4 Tutte le altre festività verranno trascorse dai minori con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza (una festività con il padre, l'altra con la madre).
In ogni caso trascorreranno il giorno della festa del papà ed il compleanno di questi con il signor e il giorno della Festa della mamma ed il compleanno di quest'ultima Parte_2 con la NO;
Pt_1
5. Porre a carico del Sig. un assegno mensile da versarsi, tramite bonifico Parte_2 bancario o assegno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori , entro il giorno 2 (due) di ogni mese, pari ad € 700,00 per ciascun figlio già compreso degli assegni familiari da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, precisando che la Sig.ra percepisce l'Assegno Unico Universale, oltre al 50% di tutte le spese Pt_1 straordinarie (scolastiche, ivi comprese quelle relative alla dote scuola, ludiche, sportive e mediche non coperte dal SSN), per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie così come indicate nel Linee Guida delle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del Tribunale di Varese.
Resta inteso che tutte le predette spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti e giustificate da idonea documentazione;
6. la Sig.ra , avendo reperito una attività lavorativa, rinuncia al contributo Pt_1 al mantenimento;
7. Sempre nell'interesse del benessere psicologico dei figli, i genitori si impegnano a non opporsi affinché i minori continuino a frequentare la famiglia originaria dell'altro nei giorni in cui i genitori avranno con sé i figli;
8. Entrambi i genitori si impegnano a gestire i rapporti dei figli con eventuali futuri nuovi/e compagni/e con prudenza e buon senso;
9. il Sig. riconosce il diritto della Sig.ra a percepire la quota Parte_2 Pt_1 parte ad Ella spettante del capitale LPP accumulato in costanza di matrimonio a seguito di istanza di completamento della sentenza di divorzio da instaurarsi a cura della Sig.ra presso il competente Tribunale elvetico;
Pt_1
10. Le parti si danno reciproco assenso all'iscrizione dei minori sui rispettivi passaporti o documenti d'espatrio ed al loro rinnovo;
11. La Sig.ra e il Sig. dichiarano, in ragione degli accordi di cui Pt_1 Parte_2 sopra, di non aver null'altro ed a nessun titolo a che pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale;
12. Le parti chiedono l'omologazione delle presenti condizioni e si impegnano ad attuarle entro 30 giorni dalla sottoscrizione;
13. disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile per le annotazioni ex art. 69 d.P.R. 396/2000.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. pagina3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 09/08/2008, in DI (Mt), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DI (anno 2008 atto n. 15 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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