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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/12/2025, n. 3783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3783 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 532/20
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse, riportandosi alle note conclusive depositate in atti, hanno chiesto decidersi la causa;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile-
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 532 dell'anno 2020, avente ad oggetto: Appello Avverso sentenza del Giudice di Pace – Danno a cose, e vertente
Tra
- (c.f. ) rapp.to e difeso dall' avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Fedele e con lo stesso elettivamente domiciliato in Scafati alla via Cavallaro, n. 12, giusta procura in atti;
appellante
Contro
- c.f. con sede legale in Bologna alla via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n° 45, in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
ND CO e con lui elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla Via Fucilari
n. 28 presso lo studio dell'avv. Maria Elisabetta Gabola, giusta procura in atti
appellata
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali in atti.
pag. 2/9
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Nocera Inferiore la al fine di sentire Controparte_1 accertare la responsabilità esclusiva del terzo veicolo (una DA MA di proprietà di nel sinistro stradale occorso in data 16 gennaio 2014, a Scafati. Persona_1
La domanda di attore in primo grado, era finalizzata all'accertamento della Parte_1 mala gestio assicurativa della Compagnia, contestando l'attribuzione di un concorso di colpa (50%) chiedendo la rimozione di tale concorsualità nonché il risarcimento del danno, quantificato in € 1.200,00.
In particolare, l'originaria parte attrice sosteneva che l'autovettura PE RS di sua proprietà avesse urtato la in quanto quest'ultima si era immessa Parte_2 repentinamente nella sua corsia uscendo da una sosta non segnalata, rendendo l'impatto inevitabile nonostante la brusca frenata.
La Compagnia, costituendosi, contestava la pretesa, sostenendo che il sinistro si fosse verificato per responsabilità esclusiva dell'odierno appellante ( , in quanto si Parte_1 trattava di un classico tamponamento dovuto a velocità eccessiva e/o mancato rispetto della distanza di sicurezza.
La causa veniva istruita mediante prova documentale e testimoniale.
Il Giudice di Pace con la sentenza n. 3599/2019 rigettava integralmente la domanda attorea. In particolare il giudice di prime cure, basava la sua decisione sulla conferma della dinamica ricostruita da e sull'applicazione della presunzione di colpa ai sensi CP_1
pag. 3/9 dell'art. 2054, comma 2, c.c., ritenendo che l'attore non avesse fornito la prova liberatoria necessaria a superare tale presunzione. veniva di conseguenza condannato al Parte_1 pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta.
Con il proposto gravame, impugnava la suddetta sentenza, Parte_1 lamentando:
1. Errore nella Valutazione della Responsabilità: Il primo giudice avrebbe ingiustamente escluso il raggiungimento della dimostrazione dell'accadimento come prospettato dall'attore, non tenendo conto, in particolare, della dichiarazione testimoniale scritta del Sig. già agli atti.
2. Vessatorietà delle Clausole (Bonus-Malus): Tes_1 contestava l'applicazione della clausola contrattuale che permette l'aumento del premio assicurativo anche in presenza di una contestazione sulla responsabilità, citando giurisprudenza di legittimità e il Codice del Consumo.
3. Interpretazione Contrattuale: invocava l'applicazione dell'art. 1370 c.c. per l'interpretazione delle clausole predisposte unilateralmente a favore dell'assicurato.
L'appellante, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, ha sostenuto che il primo giudice avrebbe ingiustamente escluso il raggiungimento della dimostrazione dell'accadimento così come prospettato dalla stessa originaria parte attrice sulla scorta di una errata interpretazione del compendio probatorio in atti, atteso invece che dalle predette risultanze emergerebbe l'effettiva verificazione del sinistro stradale nonché la responsabilità del conducente del veicolo DA MA tg. DV436NX.
Alla luce di quanto sopra l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “ in via preliminare accogliere il presente atto di citazione in appello per i motivi indicati in narrativa qui interamente ripetuti e trascritti;
per l'effetto riformare la sentenza n. 3599/19 emanata dal Giudice Di Pace di Nocera Inferiore nella parte in cui non riconosce il danno patito dall'appellante per malagestio Parte_1 assicurativa, danno ampiamente dimostrato in conseguenza delle circostanze descritte in atti nel giudizio di primo grado ed in tale giudizio di impugnazione;
rigettare tutte le domande ed eccezioni che saranno proposte dall'appellata dedotte nel giudizio di primo grado e che saranno indicate in Controparte_2 tale giudizio di impugnazione in quanto illegittime, infondate e temerarie nonché non provate per i motivi in atti;
con richiesta di liquidazione dei compensi professionali di giudizio a favore dell'avv. Vincenzo Fedele,
a carico dello Stato, oltre spese generali al 15%, iva e cpa con attribuzione come da preventivo di
pag. 4/9 liquidazione compensi che si produce in atti avendo richiesto ed ottenuto l'appellante il patrocinio a spese dello Stato”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata Controparte_1 la quale eccepiva, in via preliminare, l'assoluta ineccepibilità della sentenza
[...] impugnata, ribadendo la dinamica del tamponamento e la mancata prova liberatoria da parte del Parte_1
Rilevava, inoltre, l'inammissibilità dei motivi nuovi di appello (ius novorum) concernenti la vessatorietà delle clausole contrattuali (mai proposte in primo grado) e concludeva per il rigetto dell'appello e la vittoria di spese del grado.
L'appello, per le ragioni che saranno esposte in dettaglio, non può ritenersi fondato e, quindi, va rigettato.
Risulta condivisibile quanto evidenziato dal primo giudice sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
Preliminarmente, si rileva che all'udienza del 22 marzo 2019, l'originaria parte attrice, a mezzo del suo procuratore, rinunciava all'escussione dell'unico teste indicato e ammesso in suo favore (Sig. ). Controparte_3
Diversamente, il teste ammesso di parte convenuta, Sig.ra sulla Testimone_2 dinamica del sinistro, ha riferito quanto segue: “indifferente; io mi trovavo a bordo della DA
MA di colore blu di proprietà di mia ed ero seduta sul sedile passeggero Parte_3 anteriore;
il fatto è avvenuto il mese di febbraio di quattro anni fa alla via Martiri di Ungheria di Scafati verso le 09.00 di mattina allorchè eravamo di ritorno con la nostra auto guidata da mia sorella dopo avere accompagnato il figlio di mia sorella a scuola;
noi con l'auto stavamo uscendo da un posto di sosta a sinistra del nostro senso di marcia, verso Pompei, strada a senso unico di marcia a due corsie;
un 'automobile si era fermata per consentire di immetterci nella circolazione della corsia di sinistra allorché un'auto, di cui non ricordo né il colore né il modello, condotta da un uomo che, provenendo dalla nostra destra, cioè dalla strada parallela (…) ha colpito la fiancata laterale destra della nostra auto, non ricordo con quale parte;
non ricordo dopo il sinistro cosa abbia fatto l'uomo né mia sorella;
dopo di che ce ne siamo andate e ricordo che
pag. 5/9 non sono intervenute autorità; in merito alla proprietà della Dacia MA non so bene se è di proprietà di mia sorella o di mio cognato”.
Si aggiunge, inoltre, la stessa dichiarazione della parte appellante, resa sin dal primo grado, di “aver effettuato una brusca frenata per evitare l'impatto (con il veicolo che lo precedeva) ma invano”.
Da tali elementi probatori è possibile dedurre:
1. Il veicolo DA MA (veicolo tamponato o urtato in manovra) non ha offerto la prova certa di aver adeguatamente segnalato la manovra di partenza dalla sosta attraverso l'apposito indicatore di direzione.
2. Il conducente del veicolo PE RS ( ha, per sua stessa ammissione, Parte_1 urtato il veicolo che lo precedeva, circostanza da cui si desume che non abbia mantenuto una distanza di sicurezza adeguata e/o che procedesse a velocità sostenuta, atteso che, nonostante la frenata "brusca", non è riuscito a evitare l'impatto.
Pertanto, alla luce del compendio probatorio acquisito, la responsabilità del sinistro deve essere attribuita, in misura paritaria, a carico di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, in applicazione della regola prevista dall'art. 2054, secondo comma, c.c., secondo cui, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (Cass., Sez. III,
19/05/2003, n. 7777: “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento”; conf.: Cass., Sez. III, 20/07/2004, n. 13445).
La giurisprudenza ha precisato che, nel caso di scontro tra veicoli, il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti (cfr. art. 2054, comma 2,
c.c.) richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida (Cass.,
pag. 6/9 sentenza n. 10031/2006) e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza
(Cass., sentenza n. 15822/2005; Cass., sentenza n. 21056/2004; Cass., sentenza n.
15434/2004). Ne consegue che l'infrazione commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice da verificare anche il comportamento dell'altro al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass., sentenza n. 4754/2004; Cass., sentenza n. 19053/2003; Cass., sentenza n. 477/2003). La presunzione del concorso di colpa di pari grado, dunque, può essere superata ove, all'esito della valutazione delle prove, risulti individuato un comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti altresì che l'altro conducente si sia per converso esattamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza (Cass., sentenza n. 12444/2008; Cass., sentenza n. 5226/2006;
Cass., sentenza n. 4639/2002).
Nulla di tutto questo è stato possibile accertare nel caso per cui è gravame atteso che entrambe i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro hanno assunto una condotta non conforme alle regole del codice della strada o, più in generale, a quella di comune prudenza.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Assorbita ogni altra questione.
Stante l'esito del presente giudizio di impugnazione, la parte appellante soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese del grado in favore della Controparte_2 che si liquidano nella somma indicata in dispositivo, sulla base dei parametri minimi e considerando le sole fasi effettivamente espletate.
Infine, si precisa che la parte soccombente è risultata essere ammessa provvisoriamente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Ciò nonostante, la stessa va condannata alle spese di lite in favore della controparte: tale onere colpisce la parte direttamente e non anche l'Erario.
La Suprema Corte, infatti, con indirizzo condiviso (v. Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 16 maggio
2012 n. 10053), ha affermato che 'l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore pag. 7/9 della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese'.
Stante il rigetto dell'appello, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello citato art. 13, non rilevando l'ammissione dell'appellante in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato (cfr.
Cass., SS.UU, 20/02/2020, n. 4315: “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”)
In linea con i più recenti indirizzi di legittimità, ove la parte soccombente sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il giudice dia atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la cancelleria deve dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale, limitando le attività alla mera annotazione dell'importo nel foglio notizie. Ai fini del provvedimento di cui al cit. art. 13, comma 1-quater, rileva il solo elemento oggettivo dato dal tenore della pronuncia, non rilevando le condizioni soggettive della parte;
tali condizioni sono invece da verificare nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte dell'amministrazione, al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo stesso. Analogamente, in caso di procedimento esente dal pagamento del contributo unificato, la cancelleria, accertata l'esistenza di una causa di esenzione, non potrà procedere alla riscossione dell'importo di cui all'art. 13 co.
1-quater, d.P.R.
n. 115/2002.).
Dispone come da separata ordinanza in ordine alla richiesta liquidazione del gratuito patrocinio.
pag. 8/9
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello n. RG 532/20, avverso la sentenza n. 3599/2019 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al rimborso delle spese processuali del giudizio di Parte_1 gravame, in favore della parte appellata costituita, , che liquida in € Controparte_2
852,00 oltre CPA ed IVA se dovute per legge;
c) ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
d) dispone come da separata ordinanza in ordine alla richiesta liquidazione del patrocinio a spese dello stato provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 06.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa Gisella Ciniglio)
pag. 9/9