Articolo 220 della Legge di guerra
Articolo 219Articolo 221
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30 settembre 1938
Art. 220.

(Eccezione di incompetenza).

Se, in un procedimento pendente dinanzi a un giudice diverso dal tribunale dello prede, e' proposta eccezione di incompetenza per il motivo che la controversia appartiene al tribunale predetto, il giudice adito dispone di ufficio, con suo decreto, la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, perche' decida sulla eccezione proposta.

Fino a che non intervenga la decisione della Corte di cassazione, il procedimento resta sospeso, e il giudice puo' adottare soltanto provvedimenti di carattere conservativo.

La causa e' iscritta di ufficio sul ruolo di udienza della Corte di cassazione.

La decisione della Corte di cassazione e' presa a sezioni unite, e costituisce giudicato irrevocabile sulla competenza.


Entrata in vigore il 30 settembre 1938