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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Silvia Migliori Giudice, dott.ssa Carmen Giraldi Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8498/2024 r.g., promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nata a [...] C.F._1 Parte_2
(Bologna) il 15 dicembre 1991 (c.f. ), entrambi rappresentati e C.F._2
difesi dall'avv. Giada Mascherini del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“I coniugi sottoscrivono il verbale alla presenza del sottoscritto cancelliere e contestualmente, unitamente al difensore, si riportano al ricorso, chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi e l'omologa degli accordi, così come” riportati a verbale.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Il Tribunale,
1 visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 5 luglio 2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Parte_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 17 dicembre 2024, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 18 settembre 2022 a Imola (Bologna) e che dalla loro unione non sono nati figli;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato che
fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del 17 dicembre 2024, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“ Clausola di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c., i signori e intendono effettuare Parte_2 Parte_1
i seguenti trasferimenti immobiliari:
4.1) Consenso ed oggetto
La signora cede e trasferisce al signor , che accetta, Parte_2 Parte_1
la quota di comproprietà indivisa in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile:
- porzione di fabbricato posto in Comune di Imola (BO) Fraz. San Prospero Via Don
2 Giuseppe Dossetti n. 86, costituita da un appartamento sviluppato sui piani primo e sottotetto, munito di ingresso autonomo al piano terreno, di sottoscala, al piano seminterrato e di scale di collegamento interne tra tali piani, con pertinenziali autorimessa e posto auto scoperto al piano seminterrato nonché con pertinenziale corte esclusiva al piano terreno, antistante all'appartamento, complessivamente distinte, dette porzioni, al Catasto Fabbricati del Comune di Imola come segue:
-Foglio 126 particella 749 sub 12 graffato con sub. 16, Via Don Giuseppe Dossetti n.
86 piano S1-T-1-2, Categoria A/2, Classe 1, Consistenza 6 vani, Superficie Catastale
103 metri quadrati, Rendita Euro 759,19 (per appartamento e corte esclusiva);
-Foglio 126 particella 749 sub 4, Via Don Giuseppe Dossetti, piano S1, Categoria C/6,
Classe 3, Consistenza 21 metri quadrati, superficie catastale 23 mq, Rendita Euro 91,10
(per l'autorimessa);
-Foglio 126, particella 749, sub 20 Via Don Giuseppe Dossetti, piano S1, Categoria
C/6, Classe 1, Consistenza 13 mq, superficie catastale 14 mq, Rendita Euro 40,96 (per il posto auto scoperto).
In confine con: ragioni Resta, ragioni Balbo, salvo altri.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione con particolare riferimento alle parti comuni condominiali distinte al Catasto Fabbricati del Comune di Imola con i seguenti sub dei predetti Foglio e particella: sub 1, Via Don Giuseppe Dossetti, piano S1-T,
B.C.N.C. (corsello carraio di accesso alle autorimesse comune ai sub 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 et 21); come risultante dall'elaborato planimetrico con annesso elenco dei subalterni assegnati presentato all'Agenzia del Territorio – Catasto Fabbricati – Ufficio
Provinciale di Bologna in data 22 gennaio 2009 Prot. n. BO0015542, al quale le parti fanno a tal fine espresso e formale rinvio;
- la proporzionale quota indivisa di comproprietà di porzioni di terreno pertinenziali ai fabbricati che vi si affacciano [uno dei quali è il fabbricato di cui è parte l'immobile in oggetto, al riguardo precisandosi che ai condomini di quest'ultimo fabbricato spetta la complessiva quota indivisa di comproprietà in ragione di 501,24/1000 (cinquecentouno
3 virgola ventiquattro millesimi) e che la restante quota indivisa di comproprietà è e rimane di titolarità dei condomini complessivamente titolari degli altri fabbricati], adibite a strada privata di accesso, complessivamente distinte, dette porzioni, al Catasto
Terreni del Comune di Imola con le seguenti Particelle del predetto Foglio 126: - particella 673, qualità frutt. irrig., Classe 1, Superficie are 04 ca 32, Reddito
Dominicale euro 15,06, Reddito Agrario euro 6,25;
- Particella 677, qualità frutt. irrig., Classe 1, Superficie ca 11, Reddito Dominicale euro 0,38, Reddito Agrario 0,16;
- Particella 666, Qualità Vigneto, Classe 1, Superficie are 03 ca 04, Reddito Dominicale euro 5,26, Reddito Agrario euro 3,45.
Come anche risultanti dalla vendita con atto a rogito Dott. Notaio in Persona_1
Imola (BO), in data 30 giugno 2009, rep. N. 6716/3390.
L'immobile viene attribuito al sig. nello stato di fatto e di diritto in cui Parte_1
attualmente si trova, con tutte le servitù attive e passive se e come legalmente esistenti e con tutti i patti e le condizioni contenuti e richiamati nel rogito notaio Persona_2
Rep. 2760/2238 del 26 aprile 2017.
Restano a carico della sig.ra sino alla data del 30 giugno 2024, gli oneri Pt_2
condominiali di carattere ordinario mentre sono a carico del sig. le spese Parte_1
condominiali di carattere straordinario prima d'ora deliberate, ma non interamente eseguite, o che saranno deliberate.
4.2) Provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto con atto di compravendita a Rogito Ministero Notaio Dott. Persona_2
del 26 aprile 2017, rep. 2760/2238, registrato all'Agenzia delle Entrate di Faenza il 3 maggio 2017 al n. 1224 serie 1T e trascritto a Bologna sempre il 3 maggio 2017 n.
19402 R.G. e n. 12932 R.P.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e
4 segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
4.3) Garanzie e ipoteca
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, ad eccezione di:
- ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bologna in data 03.05.2017 – Reg. Part. 3393 Reg. Gen. 19403 a favore di Cassa
[...]
per la somma di euro 210.000,00 (capitale 105.000,00) a garanzia di un CP_1
mutuo ipotecario stipulato con Rogito a ministero Notaio Dott. del Persona_2
26/04/2017 Rep. 2761/2239. Rispetto a tale mutuo il SI. che provvede in Parte_1
via esclusiva al pagamento dei ratei a decorrere dal mese di luglio 2024, se ne accolla integralmente il pagamento del residuo e si impegna a procurare alla sig.ra la Pt_2
liberazione da ogni obbligazione nei confronti dell'istituto mutuante nel più breve tempo possibile e comunque non oltre mesi 6 dalla pubblicazione della sentenza;
- costituzione di diritti reali a titolo gratuito (servitù gratuita e perpetua a favore del di Imola) stipulata con rogito a Ministero Notaio del 25 CP_2 Persona_1
giugno 2018 Rep. 19457/10558 trascritto a Bologna il 5 luglio 2018 Reg. Gen. 32532,
Reg. Part. 21984.
Si precisa che il terreno su cui sorge il fabbricato di cui è parte l'immobile in oggetto
è interessato da quanto segue:
- vincoli derivanti dalla convenzione edilizia stipulata con il Comune di Imola per l'attuazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica (P.P.I.P.) denominato “N
28 San Prospero”, di cui all'atto a rogito Dottor Notaio in Imola Persona_3
(BO), in data 18 luglio 2005, repertorio n. 143291/34422, registrato a Imola (BO) in data 25 luglio 2005 n. 2009 e trascritto a Bologna in data 28 luglio 2005 R.G. n. 46063
5 R.P. n. 27629, relativo alla realizzazione e successiva cessione al delle opere CP_2
di urbanizzazione;
- servitù passiva di acquedotto, gravante l'originaria Particella 110 del predetto Foglio
126, trascritta a Bologna in data 12 marzo 1997 R.G. n. 7862 R.P. n. 5732, a favore della “Azienda ” con sede a Imola (BO), se e in quanto Parte_3
interessante il terreno su cui sorge il fabbricato di cui l'immobile in oggetto è parte.
Iscrizioni note e tollerate.
La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
4.4) Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente signora
[...]
dichiara: Parte_2
- che il fabbricato di cui è parte l'immobile in oggetto è stato costruito in forza di permesso di costruire rilasciato dal Comune di Imola in data 13 settembre 2006 n. 93
e successiva variante in corso d'opera di cui alla denuncia di inizio attività (D.I.A.) protocollata dal medesimo Comune di Imola in data 29 maggio 2008 Prot. n. 580;
- che nell'immobile in oggetto non sono mai stati effettuati interventi tali da richiedere ulteriori provvedimenti urbanistici, anche in sanatoria, ai sensi della normativa in materia urbanistica ed edilizia tempo per tempo vigente, fatta eccezione per delle opere interne per le quali è stata presentata al Comune di Imola comunicazione di inizio lavori
(C.I.L.) protocollata dal medesimo Comune di Imola in data 7 febbraio 2017 con n.
4696, e successiva comunicazione di fine-lavori presentata a esso Comune di Imola in data 20 aprile 2017;
- che la corte pertinenziale sopra descritta e le predette particelle 673, 677 e 666 occupano, insieme e separatamente, una superficie complessiva inferiore a metri quadrati 5.000 (cinquemila) e che, conseguentemente, in relazione alle medesime non sussistono i presupposti per l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica;
- che l'immobile è in regola con la vigente normativa urbanistica e igienico-sanitaria e
6 che non è stato oggetto di provvedimento sanzionatori urbanistici;
- che l'immobile in oggetto è agibile ai sensi di legge.
4.5) Conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge
122/2010 parte cedente signora : Parte_2
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto a corredo della dichiarazione prot. n. BO0022213 del 16/02/2017 e n. BO0015542 del 22/01/2009;
- dichiara, e il cessionario sig. ne prende atto, che i dati catastali e le Parte_1
planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che vi è corrispondenza tra parte cedente e gli attuali intestatari dell'immobile in oggetto nonché conformità di questi ultimi rispetto alle risultanze dei registri immobiliari.
4.6) Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale sotto la lettera B) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, Protocollo n. 05977-000933-2017 rilasciato in data 08/01/2017 dall'Arch. , quale tecnico abilitato. Controparte_3
La Parte acquirente dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
4.7) Assenza di mediatore e corrispettivo
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei
7 dati dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro.
4.8) Accollo di mutuo
La parte cessionaria dichiara di accollarsi il pagamento alla Banca della residua parte di mutuo spettante alla parte cedente e stipulato in data 26 aprile 2017 a ministero notaio Dott. Rep. 2761/2239 e si impegna a procurare alla sig.ra Persona_2
la liberazione da ogni obbligazione nei confronti dell'istituto mutuante nel più Pt_2
breve tempo possibile e comunque non oltre mesi 6 dalla pubblicazione della sentenza.
La Parte cedente, con questo atto, rilascia alla Parte acquirente ampia e liberatoria quietanza, salvo il buon fine dell'accollo.
4.9) Rinuncia all'ipoteca legale
La parte cedente signora rinuncia all'ipoteca legale. Parte_2
4.10) Effetti
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
4.11) Richiesta di esenzioni fiscali
I SInori e intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di Parte_1 Pt_2
imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
4.12) Rinuncia alla R.T.I.
Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della relazione tecnica integrata relativa all' immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
4.13) Dichiarazione di valore dell'immobile
8 Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 52.500 ”; preso atto che i ricorrenti, quanto al trasferimento immobiliare concordato, hanno reso le prescritte dichiarazioni, sottoscrivendo il verbale dinanzi al cancelliere;
osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 17 luglio
2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del
Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 6 dicembre 2024); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e la mancanza di richieste in merito alle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
Pietro Terme (Bologna) il 5 settembre 1989 e nata a [...] Parte_2
Pietro Terme (Bologna) il 15 dicembre 1991, i quali hanno contratto matrimonio a
Imola (Bologna) il 18 settembre 2022, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 55, parte II, serie A, anno 2022;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Imola di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2) La sig.ra in accordo con il SI. ha già lasciato la casa coniugale Pt_2 Parte_1
trasferendosi altrove e portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali.
9 3) L'arredo della casa coniugale, per la maggior parte di proprietà comune dei coniugi, resterà nella casa coniugale a disposizione del SI. che potrà disporne come Parte_1
ritiene. A tal fine la SI.ra cede la propria quota di proprietà Parte_2
dell'arredo al coniuge, ”. Parte_1
4) “A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c., “cede e trasferisce” a “che Parte_2 Parte_1
accetta, la quota di comproprietà indivisa in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante
1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile: - porzione di fabbricato posto in Comune di Imola (BO) Fraz. San Prospero Via Don Giuseppe Dossetti n. 86, costituita da un appartamento sviluppato sui piani primo e sottotetto, munito di ingresso autonomo al piano terreno, di sottoscala, al piano seminterrato e di scale di collegamento interne tra tali piani, con pertinenziali autorimessa e posto auto scoperto al piano seminterrato nonché con pertinenziale corte esclusiva al piano terreno, antistante all'appartamento, complessivamente distinte, dette porzioni, al Catasto
Fabbricati del Comune di Imola come segue: -Foglio 126 particella 749 sub 12 graffato con sub. 16, Via Don Giuseppe Dossetti n. 86 piano S1-T-1-2, Categoria A/2, Classe
1, Consistenza 6 vani, Superficie Catastale 103 metri quadrati, Rendita Euro 759,19
(per appartamento e corte esclusiva); -Foglio 126 particella 749 sub 4, Via Don
Giuseppe Dossetti, piano S1, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 21 metri quadrati, superficie catastale 23 mq, Rendita Euro 91,10 (per l'autorimessa); -Foglio 126, particella 749, sub 20 Via Don Giuseppe Dossetti, piano S1, Categoria C/6, Classe 1,
Consistenza 13 mq, superficie catastale 14 mq, Rendita Euro 40,96 (per il posto auto scoperto). In confine con: ragioni Resta, ragioni Balbo, salvo altri. All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione con particolare riferimento alle parti comuni condominiali distinte al Catasto Fabbricati del Comune di Imola con i seguenti sub dei predetti Foglio e particella: sub 1, Via Don Giuseppe Dossetti, piano S1-T,
B.C.N.C. (corsello carraio di accesso alle autorimesse comune ai sub 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20
10 et 21); come risultante dall'elaborato planimetrico con annesso elenco dei subalterni assegnati presentato all'Agenzia del Territorio – Catasto Fabbricati – Ufficio
Provinciale di Bologna in data 22 gennaio 2009 Prot. n. BO0015542, al quale le parti fanno a tal fine espresso e formale rinvio;
- la proporzionale quota indivisa di comproprietà di porzioni di terreno pertinenziali ai fabbricati che vi si affacciano [uno dei quali è il fabbricato di cui è parte l'immobile in oggetto, al riguardo precisandosi che ai condomini di quest'ultimo fabbricato spetta la complessiva quota indivisa di comproprietà in ragione di 501,24/1000 (cinquecentouno virgola ventiquattro millesimi) e che la restante quota indivisa di comproprietà è e rimane di titolarità dei condomini complessivamente titolari degli altri fabbricati], adibite a strada privata di accesso, complessivamente distinte, dette porzioni, al Catasto Terreni del Comune di
Imola con le seguenti Particelle del predetto Foglio 126: - particella 673, qualità frutt. irrig., Classe 1, Superficie are 04 ca 32, Reddito Dominicale euro 15,06, Reddito
Agrario euro 6,25; - Particella 677, qualità frutt. irrig., Classe 1, Superficie ca 11,
Reddito Dominicale euro 0,38, Reddito Agrario 0,16; - Particella 666, Qualità Vigneto,
Classe 1, Superficie are 03 ca 04, Reddito Dominicale euro 5,26, Reddito Agrario euro
3,45. Come anche risultanti dalla vendita con atto a rogito Dott. Persona_1
Notaio in Imola (BO), in data 30 giugno 2009, rep. N. 6716/3390”. “Per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro”. “La parte cedente signora rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del Parte_2
presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa” del verbale. “Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 52.500”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 17 dicembre 2024 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“5) Sempre a regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, necessari al fine definire la separazione, il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di Parte_1 Pt_2
€. 77.800,00 tramite n. 2 bonifici bancari, il primo, già effettuato, di € 50.000 (n. ordine
11 INTER20240711BOSBE320321923 eseguito in data 11/07/2024), il secondo di €
27.800,00 entro la data di pubblicazione della sentenza.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti, di non avere alcuna ulteriore reciproca pretesa economica a titolo di alimenti e/o mantenimento e di avere regolato ogni ulteriore rapporto”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, senza iscrizione di ipoteca legale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 18 dicembre 2024.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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