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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/11/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 326/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 08.10.25, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Salerno Parte_1 appellante
e
, n.q. titolare dell'omonima ditta, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Brunetti Controparte_1 appellato nonché
Controparte_2 appellata- contumace
Conclusioni:
Per l'appellante : “in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello Parte_1 con quest'atto proposto, ed in ragione delle motivazioni sopra esposte, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al sig. ; in riforma della sentenza impugnata, per Parte_1
l'effetto, dichiarare la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui condanna , Parte_1 in solido con , a corrispondere la somma di €. 30.218,68, a titolo di danno non Controparte_2 patrimoniale, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria e conseguentemente annullando le relative statuizioni;
in via gradata, dichiararne, comunque, la inammissibilità, ovvero, in via ulteriormente gradata e nel merito, rigettarla poiché del tutto infondata in fatto e diritto;
con ogni ulteriore provvedimento di legge e con condanna al compenso, ex D.M. 55/14, ed oltre spese e oneri accessori se ed in quanto dovuti”. Per l'appellato : “dichiarare inammissibile, anche ai sensi dell'art. 348 bis cpc, Controparte_1 ovvero, rigettare nel merito, l'appello per come proposto, con la conseguente conferma della gravata sentenza ed il favore delle spese del presente grado di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”
Svolgimento del processo
in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, conveniva in giudizio, Controparte_1 innanzi al Tribunale di Crotone, e al fine di ottenere il risarcimento Controparte_2 Parte_1 dei danni, patiti dal fondo di sua proprietà, sito in Caccuri (KR), a causa del pascolo abusivo di bovini effettuato da quest'ultimo, tra marzo e giugno del 2017, sulla base di un illegittimo contratto di affitto, stipulato con . Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento Controparte_2 della somma di €. 159.140,04, oltre accessori
Si costituivano in giudizio e i quali rilevavano che il pascolo Controparte_2 Parte_1 dei bovini era avvenuto in forza di un regolare contratto di affitto;
che la aveva locato il CP_2 terreno quale posseditrice del medesimo, tanto da aver promosso, innanzi al Tribunale di Crotone, un giudizio di usucapione ancora pendente;
che, in ogni caso, la domanda non risultava provata.
Il giudizio, previa istruttoria documentale e c.t.u. estimativa, veniva trattenuto in decisione.
Con sentenza n. 9/22, pubblicata il 08.01.22, il Tribunale di Crotone accoglieva parzialmente la domanda proposta e condannava e , in solido tra loro, al pagamento Controparte_2 Parte_1 in favore di , della somma di €. 30.218,68, a titolo di danno, oltre accessori;
nonché Controparte_1 al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
Avverso la suddetta pronuncia, interponeva gravame affidandolo ai motivi che Parte_1 di seguito saranno esposti. Concludeva, come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'inammissibilità del gravame, ex art. Controparte_1
348 bis c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza del 08.06.22, la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e rinviava il giudizio all'udienza del 23.11.22 per la decisione Controparte_2 sull'istanza di inibitoria e sulle richieste istruttorie.
rimaneva contumace, nonostante la rituale citazione in giudizio. Controparte_2
Con successiva ordinanza del 29.11.22, il Collegio rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
nonché, la richiesta di prova testi e rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.02.24, rimettendo, all'esito, la valutazione della richiesta di rinnovo della c.t.u., avanzata dall'appellante.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti provvedevano al deposito delle note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 22.02.24.
Soltanto l'appellato provvedeva al deposito della comparsa conclusionale.
Successivamente, a seguito del collocamento in quiescenza della presidente della Sezione dott.ssa Carmela Ruberto, con ordinanza del 16.09.25, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'udienza del 08.10.25 per essere decisa in diversa composizione collegiale;
indi, a detta udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione, senza termini, ex art. 190 c.p.c., poiché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Non va delibata in questa sede l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art 348 c.p.c., essendo ormai superata la fase processuale a tanto deputata (prima udienza di trattazione ex art 350
c.p.c.).
2.- Con un primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha tenuto conto del contratto di affitto di fondo rustico, stipulato con . Controparte_2
Sarebbe pacifico, infatti, poiché documentato e comunque non contestato, che: a)
[...]
è divenuto proprietario del fondo oggetto di causa in forza del contratto di compravendita, CP_1 stipulato con la in data 27.06.17, a seguito del contratto preliminare con effetti Controparte_3 anticipati, stipulato in data 19.12.16; b) e hanno stipulato un contratto Controparte_2 Parte_1 di locazione, sottoscritto in data 05.12.16 e registrato il 15.03.17, con il quale la prima, dal 05.12.16 al 04.12.17, ha concesso al secondo la possibilità di far pascolare il bestiame su parte del fondo, oggetto di causa;
c) non vanta alcun diritto reale sul terreno in questione, essendosi Controparte_2 essa stessa qualificata come posseditrice del medesimo ed essendo stata rigettata la domanda di usucapione, promossa innanzi al Tribunale di Crotone, con sentenza n. 832/19 del 25.06.19.
Ebbene - rileva il - proprio il predetto contratto di fitto, regolarmente registrato, lo Pt_1 avrebbe legittimato al pascolo del bestiame in località Pizzetto, nel Comune di Caccuri (foglio 56 particelle 9-31-32-37-38-64-69-70 e 72); inoltre, l'importo pattuito quale corrispettivo (euro 800,00
e n. 10 forme di formaggio) sarebbe in linea con i prezzi di mercato in quanto la superficie del terreno, concessa in fitto per uso pascolo, sarebbe estesa Ha 42.48.70, rispetto a quella complessiva di Ha
111.14.50.
Ritiene, inoltre, l'appellante che per assumere la qualità di locatore non sia necessario avere un diritto reale sulla cosa, in quanto il contratto di locazione ha natura personale e prescinde dall'esistenza e dalla titolarità da parte del locatore di un diritto reale sul bene, essendo sufficiente che egli ne abbia la disponibilità. Il criterio della disponibilità di fatto sul bene, da parte del possessore, dunque, renderebbe valido il contratto di locazione eventualmente stipulato. L'art. 1571 c.c., infatti, dispone che “la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga
a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo”; il dettato codicistico non indicherebbe che il locatore debba essere proprietario della cosa mobile o immobile, potendo esserne solo il possessore.
Secondo la Suprema Corte, infatti, chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, in comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio;
detto rapporto di locazione, di natura obbligatoria, spiega i suoi effetti tra i contraenti indipendentemente dall'esistenza o permanenza nel locatore della proprietà della cosa locata.
Peraltro, affinché un contratto di locazione di un immobile possa essere sottoscritto e ritenuto valido non sarebbe necessario essere proprietari formali dello stesso, essendo sufficiente esserne anche solo detentori, a patto che la disponibilità dell'immobile non provenga da una causa illecita.
Nella fattispecie, la - quale posseditrice, pubblica, pacifica e manifesta, dei fondi di CP_2 causa - li avrebbe affittati regolarmente, garantendone il relativo possesso, tanto è vero che già alla stipula dell'atto di compravendita tra la , quale proprietaria formale ed il CP_3 CP_1
, nel corpo dello stesso atto pubblico, dopo aver dato conto dell'esistenza di un procedimento
[...] pendente per il riconoscimento della proprietà per usucapione, promosso dalla presso il CP_2
Tribunale di Crotone, lo stesso acquirente si riservava di corrispondere la restante somma a saldo di
€. 250.000,00 all'atto della cancellazione della relativa domanda giudiziale di usucapione.
A nulla rileverebbe, poi, la circostanza che l'azione promossa da quest'ultima abbia avuto esito negativo, postulando la Cassazione che vi sia, al momento della stipula, l'animus possidendi.
All'art. 4) del predetto atto pubblico di compravendita si conveniva, tra l'altro, che: “la parte venditrice garantisce sin da ora la legittima sua proprietà di quanto venduto, nonché la libertà da pesi, vincoli, pretese di terzi, contratti di uso, locazione o affittanza comunque denominate, ipoteche
e trascrizioni pregiudizievoli volendo sottostare in caso contrario all'evizione come per legge ad eccezione della domanda giudiziale trascritta a Crotone il 26.04.17 ai nn. 1876/2356”.
Ebbene, l'attore ben avrebbe potuto e dovuto rivolgere la domanda di risarcimento dei danni nei confronti della che aveva sin dal preliminare, garantito al promittente acquirente Controparte_3 che avrebbe acquistato il fondo “nello stato di fatto in cui si trovavano attualmente gli immobili”.
In ogni caso, sarebbe inverosimile che, all'atto della stipula dell'atto pubblico, non sia emersa l'esistenza di un contratto di fitto di parte del fondo, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, in epoca anteriore alla data del rogito.
3.- Con un secondo motivo, il rileva che la sentenza impugnata sarebbe viziata, per Pt_1 difetto di motivazione, sotto diversi profili. Il primo giudice, infatti, dopo aver escluso la titolarità della proprietà in capo alla per CP_2 effetto del rigetto della domanda di usucapione dalla stessa promossa - contraddicendosi - aggiunge nella parte motiva: “il predetto pascolo è poi avvenuto illecitamente, atteso che il contratto di affitto/locazione stipulato tra e , pur se valido tra le parti, non è Controparte_2 Parte_1 opponibile a Ed invero, pur essendo condivisibile il principio giurisprudenziale Controparte_1 richiamato da parte convenuta secondo cui il contratto di locazione, in quanto di natura personale, non richiede la titolarità, in capo al locatore, di un diritto reale sulla cosa, ma solo la disponibilità del bene, si osserva che, secondo giurisprudenza unanime, mentre nel rapporto tra locatore cd. a non domino e conduttore, un contratto siffatto è valido (perché conforme alle prescrizioni dettate per esso dalla legge), potendosi al più discorrere della sua inefficacia, salvo in ogni caso che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente, nel rapporto tra locatore cd. a non domino e terzo proprietario, il contratto locativo stipulato dal primo non è opponibile al secondo, a meno che la disponibilità del bene ha avuto genesi in un rapporto giuridico che comprenda il potere di trasferire al conduttore la detenzione o il godimento della cosa….Nel caso di specie è pacifico che , al momento Controparte_2 della sottoscrizione del contratto stipulato con , non avesse la disponibilità del bene Parte_1 che ne ha costituito l'oggetto in forza di un titolo giuridico che la legittimasse al trasferimento della detenzione o del godimento della cosa;
va da sé che il pascolo realizzato da sul fondo Parte_1 di proprietà di parte attorea è illecito e che e , in quanto hanno Parte_1 Controparte_2 entrambi concorso alla produzione del danno, devono essere condannati al risarcimento dei danni patiti da in solido tra loro”. Controparte_1
Le valutazioni in fatto e diritto effettuate dal primo Giudice non sarebbero condivisibili.
L'attore, invero, ha citato in giudizio anche il imputandogli di aver stipulato un Parte_1 contratto al fine di precostituirsi una sorta di detenzione di buona fede;
tuttavia, egli sarebbe venuto a conoscenza dell'intentata causa di usucapione, da parte della , solo nel corso del Controparte_2 presente giudizio per cui non sarebbe stato in mala fede.
Anzi, al contrario, avrebbe dovuto rafforzarsi la convinzione nel di trovarsi di fronte CP_1 al “terzo di buona fede”, anche in considerazione del fatto che il nuovo proprietario del fondo - dopo aver appreso dell'esistenza del contratto di fitto - gli avrebbe dovuto notificare l'atto pubblico onde metterlo a conoscenza della nuova proprietà e della possibilità di riconoscere nel nuovo proprietario il contraente legittimo del contratto di fitto.
Tuttavia, il proprietario conoscendo bene la durata minima per legge dei contratti agrari e non avendo alcuna intenzione di subentrare nel contratto di fitto - perché il subentro avrebbe determinato l'impossibilità di beneficiare del denaro comunitario e nemmeno di promuovere un giudizio per la risoluzione del medesimo – ove sarebbe stato soccombente con la conseguenza che avrebbe dovuto tenere in vita un contratto ad uso pascolo per la durata di 15 anni - ha ritenuto di promuovere un'azione di risarcimento danni per tentare di rientrare nella disponibilità delle particelle del fondo.
4.- Con un terzo motivo l'appellante chiede la rivisitazione della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e per difetto di motivazione, ritenendo generico il percorso motivazionale del Tribunale che non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta ritenendo, erroneamente, inefficace il contratto di fitto stipulato con la CP_2
Il ribadisce, infatti, la piena validità ed efficacia del contratto di fitto;
infatti, nel caso di Pt_1 una locazione che viene stipulata da un soggetto che non è proprietario formale del bene, il contratto deve essere considerato valido, dal momento che il diritto di proprietà non è compreso tra i requisiti di validità.
La concessione del godimento non sarebbe un atto dispositivo della proprietà, ma di mera amministrazione;
la locazione sarebbe, pertanto, opponibile al nuovo acquirente e tra i criteri dell'opponibilità, quello maggiormente considerato sarebbe il requisito della data certa anteriore.
Se il possesso viene interpretato come bene patrimoniale e, quindi, commerciabile, esso può costituire oggetto di un contratto traslativo;
in tal modo, si trasferisce, infatti, non la situazione di fatto, ma il “bene possesso” avente rilievo patrimoniale.
In particolare - prosegue l'appellante - deve ritenersi ammissibile un contratto reale di immissione nel possesso che si conclude con la consegna della cosa, in quanto esso supera il giudizio di meritevolezza, di cui all'art. 1322 cc.; tale contratto, infatti, persegue uno scopo pratico meritevole di tutela e, cioè, l'immissione nel possesso del bene;
esso, in particolare, comporta un acquisto a titolo derivativo del possesso che produce effetti anche nei confronti di terzi che hanno il dovere di astenersi dal compiere atti che possano impedire o turbare l'attività del nuovo possessore.
Nessuna responsabilità risarcitoria, pertanto, gli potrebbe essere addossata, attesa l'esistenza di un contratto di affitto, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Crotone, avente data certa (15.03.17) in forza del quale, in assoluta buona fede, avrebbe esercitato il pieno godimento dei suoi diritti sul bene in questione con conseguente sua carenza di legittimazione passiva.
Il Tribunale, peraltro, avrebbe dovuto lasciare operare il principio secondo il quale l'attore aveva l'onere di fornire rigorosa prova della circostanza che a pascolare su una parte consistente del fondo sia stato solo ed esclusivamente il bestiame di proprietà e non già quello di altri. Parte_1
4.- Con un quarto motivo, l'appellante rileva l'errata valutazione delle risultanze della ctu laddove si legge: “per quanto attiene al danno ristorabile, chiarito che la domanda risarcitoria formulata da parte attorea non è generica, atteso che le allegazioni difensive di Controparte_1 risultano integrate da una perizia di parte, prodotta unitamente all'atto di citazione, il Tribunale aderisce alle conclusioni peritali cui è giunto il c.t.u. ing. , la cui relazione, Persona_1 dettagliata, adeguatamente motivata, sorretta da argomentazioni logiche convincenti ed aderenti, denota che è stato eseguito nel regolare contraddittorio delle parti, un vaglio scrupoloso ed accurato della documentazione agli atti e dello stato dei luoghi, così in puntuale adempimento dell'incarico conferito. Orbene, il c.t.u., accertato che allorquando si è verificato il dedotto pascolo abusivo il fondo oggetto di causa era in parte coltivato ad erba medica ed in parte adibito a prato pascolo, ha stimato danni, con riguardo all'annata agraria 2016- 2017 e 2017-2018, per €. 30.218,68, sottraendo ai mancati guadagni per la produzione di fieno, di erba medica e di foraggere, prato-pascolo, il mancato esborso dei costi necessari per le operazioni culturali di affienamenti…Né può affermarsi che l'indagine peritale è inficiata dalla circostanza che il c.t.u. ha riportato testualmente le conclusioni cui è giunto il collaboratore cui è stato autorizzato ad avvalersi (l'agronomo Tes_1
), atteso che l'ing. , nel rispetto del contraddittorio e sotto il
[...] Persona_1 controllo delle parti tempestivamente avvertite e poste in grado di muovere le loro osservazioni, si è per lo più avvalso dell'opera del collaboratore, attingendo elementi di giudizio dalle cognizioni di quest'ultimo, ai fini della mera quantificazione dei danni così come accertati, assumendosi la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni da costui raggiunte”.
Ebbene, il Tribunale di Crotone, così argomentando, non avrebbe in alcun modo preso in considerazione le puntuali controdeduzioni del consulente di parte, con riferimento, tra l'altro, al fatto che il c.t.u., dato il radicale mutamento dello stato dei luoghi, è stato costretto a rivolgersi alle
Associazioni di categoria per individuare il tipo di colture esistenti sull'intero fondo (circostanza già contestata dal ctp, atteso che le colture si sarebbero dovute verificare con apposita strumentazione) e sulla scorta di tanto, è pervenuto alla determinazione che il terreno coltivato a foraggere ed erba medica era di Ha 26.41.76 (foglio 56 part.lle 8, 33, 34, 36, 37, 64, 65, 68, 69, 70, 72).
Tuttavia, ribadisce l'appellante, di aver avuto in fitto le particelle nn. 9,31,32,37,38,64,69,70
e 72 del predetto foglio 56 che avevano un'estensione complessiva di Ha 42.48.70; tra le particelle coltivate a foraggiere ed erba medica, individuate dal Ctu, rientrerebbero anche la n. 37, la n. 70 e la n. 72 che sono, tra le altre, oggetto del contratto di fitto e che danno luogo ad una superficie totale di circa sei ettari.
Il chiede quindi, in via istruttoria, l'ammissione della prova testi, per come formulata Pt_1 negli atti di causa ed espressamente richiamata nell'atto di gravame;
nonché il rinnovo della c.t.u.
5.- Si esaminano i primi tre motivi di censura.
Occorre premettere che è pacifico, in quanto provato documentalmente, che Controparte_1
è divenuto proprietario del fondo in questione con contratto di compravendita, stipulato con la in data 27.06.17, a seguito di contratto preliminare, cd. con effetti anticipati, stipulato Controparte_3 in data 19.12.16; che l'appellante ha stipulato con un contratto di locazione, Controparte_2 sottoscritto in data 05.12.16 e registrato il 15.03.17, con il quale quest'ultima, dal 05.12.16 al04.12.17, ha concesso al primo la possibilità di far pascolare il bestiame sul fondo in questione;
infine, che la non vantava alcun diritto reale sul terreno in questione, essendosi qualificata come CP_2 posseditrice del medesimo ed essendo stata rigettata la domanda di usucapione, dalla medesima promossa, innanzi al Tribunale di Crotone.
Orbene è noto che per la validità del contratto di locazione non occorra che il locatore si identifichi con il proprietario della cosa locata, essendo sufficiente che ne abbia la legittima disponibilità, secondo un titolo non contrario ad ordine pubblico.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la locazione stipulata a non domino non è un contratto invalido: esso, infatti, non confligge con alcuna prescrizione imperativa, né l'art. 1571 c.c., include, tra i requisiti di validità del contratto, la proprietà o la disponibilità dell'oggetto da parte del locatore. L'indisponibilità (sia giuridica, che di fatto) dell'immobile da parte del locatore costituisce un caso di difetto di legittimazione a stipulare, dal quale consegue non l'invalidità, ma l'inefficacia del contratto (Cass. n. 25911/13) la quale opera soltanto nei confronti del legittimato effettivo e non impedisce l'attuazione del rapporto obbligatorio.
Il possesso da parte del locatore di un titolo giuridico per disporre del bene è necessario solo per negare la possibilità di opporre, al terzo proprietario, il contratto locativo stipulato dal detentore senza titolo, non anche per riconoscere l'inefficacia del contratto nel rapporto interno tra il locatore che abbia ceduto in locazione il bene, senza titolo detenuto, ed il conduttore che, in forza del contratto, abbia di fatto utilizzato l'immobile locato (Cass. n. 8411/06).
Conclude, quindi, la Corte affermando che il difetto del potere dispositivo in capo al locatore non è di per sé sufficiente per ritenere il contratto, stipulato a non domino, non vincolante per le parti e nel rapporto tra il locatore ed il conduttore il contratto, stipulato dal detentore di fatto, è valido e vincolante, salva l'ipotesi in cui la detenzione sia stata acquistata illecitamente (Cass.15292/19).
Nella fattispecie, correttamente il giudice di prime cure ha affermato che il pascolo realizzato dal è avvenuto illecitamente “atteso che il contratto di affitto/locazione stipulato tra Pt_1 CP_2
e , pur se valido tra le parti, non è opponibile a illustrando
[...] Parte_1 Controparte_1 le ragioni di tale convincimento, ragioni, che questo Collegio condivide in toto.
Invero, nel rapporto tra locatore cd. a non domino e terzo proprietario, il contratto locativo stipulato dal primo non è opponibile a quest'ultimo, a meno che la disponibilità del bene ha avuto genesi in un rapporto giuridico che comprenda il potere di trasferire al conduttore la detenzione o il godimento della cosa.
Orbene, è pacifico - come rettamente evidenziato dal Tribunale - che la al momento CP_2 della sottoscrizione del contratto di fitto con , non avesse la disponibilità del fondo in Parte_1 questione in forza di un titolo giuridico che la legittimasse al trasferimento della detenzione o del godimento dello stesso per cui il pascolo del bestiame è avvenuto in modo illecito e ciò a prescindere dalla circostanza che il terzo fosse, o meno, in buona fede.
Anche l'ulteriore rilievo che l'attore avrebbe dovuto fornire rigorosa prova della circostanza che a pascolare su una parte del fondo fosse stato solo il bestiame di proprietà e non Parte_1 quello di altri, non ha pregio.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, infatti, detta circostanza è pacifica, in quanto non specificamente contestata;
peraltro: “la riconducibilità del bestiame a trova Parte_1 conferma nell'annotazione di P.G. del 13.04.2017 prodotta da parte attorea, ove si legge “[…] mediante consultazione della banca dati del Ministero della Salute si è potuto accertare che tutti i bovini sono in carico all'allevamento con codice aziendale n. 002KR012 di tale C.F. Parte_1
”. C.F._1
6.- L'ultimo motivo, relativo alle contestazioni alla c.t.u., è infondato.
Il Tribunale, infatti, ha dato, giustamente, atto che la relazione peritale “risulta dettagliata, adeguatamente motivata, sorretta da argomentazioni logiche, convincenti ed aderenti, denota che è stato eseguito nel regolare contraddittorio delle parti, un vaglio scrupoloso ed accurato della documentazione agli atti e dello stato dei luoghi…”
Il c.t.u., peraltro, ha risposto a tutte le osservazioni mosse alla bozza inviata alle parti fornendo i chiarimenti di cui alle pagg. 18 a 28 dell'elaborato peritale.
In particolare, quanto ai rilievi riguardanti la necessità dell'ausiliare di chiedere informazioni alle Associazioni di categoria per individuare il tipo di colture esistenti sul fondo in questione, si legge: “dalle foto in atti depositate dall'agrotecnico di parte attrice, , non esiste alcun CP_4 dubbio che nel terreno di cui è causa …insisteva, nel 2017, un erbaio di erba medica con animali bovini che vi pascolavano… che l'attore, abbia dichiarato sugli stessi terreni ( circa 28 ettari richiedendo il risarcimento del danno per una superficie inferiore circa 26 ettari ) un erbaio di erba medica per come risulta dal fascicolo aziendale di CA e dell'CE ( ovviamente identici )”.
Dunque, l'ausiliare ha tenuto, correttamente, conto non solo di quanto emerso dagli atti di causa, ma anche di quanto risultante dal fascicolo aziendale del CP_1
Precisa, infatti, ulteriormente, che: “è un fatto notorio ben conosciuto agli esperti di settore, che sono proprio i AA a gestire le pratiche agrarie per conto dell'CE e, proprio perché' nel caso de quo è la OC a gestire le pratiche per conto dell'attore, la stessa era l'unica a possedere il suo fascicolo aziendale, oltre ovviamente all' cui, a meno di non voler insinuare un Parte_2 comportamento illecito da parte dell'OC (su una possibile contraffazione o falsificazione del fascicolo aziendale)….soprattutto in considerazione del fatto che lo stesso fascicolo … è stato dal sottoscritto richiesto anche all'CE con risultati identici a quelli già descritti nella bozza dell'elaborato peritale. Pertanto, il sottoscritto ha provveduto a reperire le informazioni necessarie per rispondere ai quesiti nell'unico modo possibile, chiedendo il fascicolo aziendale dell'attore agli unici detentori istituzionali, vale a dire la OC che ha compilato il fascicolo per conto dell'attore
(inviandolo all'CE ) e la stessa CE, in quanto erogatrice dei fondi comunitari per la regione
Calabria…fatto certo è che nel 2017 il terreno de quo risultava essere coltivato ad erba medica, così come dichiarato nel fascicolo aziendale dell'CE, ma soprattutto per come emerge dal rilievo fotografico in atti effettuato dall'agrotecnico di parte attrice, , da dove si evince anche CP_4 la presenza di animali bovini che vi pascolavano… il fatto poi che nel 2020 l'erba medica sia nata spontaneamente in modo massiccio dopo aver fatto un impianto di uliveto (il quale prevede la preparazione del terreno ) è certamente indice che il 2017 non era l'ultimo anno di coltivazione dell'erbaio”.
Infine, risulta inammissibile – per come correttamente rilevato dal – la censura CP_1 riguardante l'estensione effettiva del terreno ove è stato realizzato il pascolo abusivo, censura, sollevata per la prima volta solo in questa sede.
La richiesta di rinnovo della c.t.u., pertanto, deve essere rigettata.
Si impone il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi, (scaglione compreso tra €. 26.001 ed €. 52.000) in favore dell'appellato, previa distrazione.
Nulla sulle spese in confronto di , in quanto contumace. Controparte_2
Il rigetto dell'appello comporta l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , nei confronti di e , avverso Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 la sentenza n. 9/22, pubblicata il 08.01.22, emessa dal Tribunale di Crotone, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in Controparte_1 complessivi €. 4.996, per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge, previa distrazione;
- nulla sulle spese in favore di . Controparte_2 - si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 08.10.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott. Biagio Politano)