TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4874/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4874/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Alessandra Marconi;
Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con l'Avv. Alessandra Controparte_1 C.F._2
Marconi;
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Campiglia Marittima (LI) il 25/10/2003 e che dalla loro unione sono nate le figlie a Pisa il 20/06/2003 ed Persona_1 [...]
a Cecina (LI) il 14/11/2010, di cui la prima maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente. Con provvedimento in data 21/12/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.02.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 27.02.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di San Vincenzo (LI) di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Campiglia Marittima (LI) il 25/10/2003 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2003/11/2/B anno 2003.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa familiare in comproprietà sita in Via di Botramarmi n. 25/A foglio 20, mappale 43, subalterno 602 cat. a/3 classe 1, sarà assegnata alla Sig.ra che Controparte_1 continuerà ad abitarla con le figlie, mentre il marito si trasferirà in un appartamento in affitto;
3) I ratei del mutuo e del finanziamento cointestati della Banca di Castagneto Carducci verranno pagati a metà da entrambi i coniugi;
4) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano espressamente e reciprocamente ad ogni richiesta di contributo per il loro mantenimento od altra forma di contribuzione patrimoniale o finanziaria;
5) La figlia minore verrà affidata in modo condiviso e paritario ad entrambi i Per_2 genitori con collocamento presso la madre. Ella resterà con la madre ed il padre a settimane alternate dal lunedì quando uscirà da scuola sino al lunedì successivo ed i genitori provvederanno al suo mantenimento in modo diretto quando sarà con l'uno e l'altro genitore, mentre le spese straordinarie, previamente concordate e documentate, verranno pagate al 50% da entrambi i coniugi. Trascorrerà altresì il Natale con la madre ed il giorno di Santo Stefano con il padre ad anni alternati, ed allo stesso modo trascorrerà la Pasqua con il padre e la Pasquetta con la madre ad anni alternati. Trascorrerà ad anni alternati con il padre e la madre le festività civili (25 Aprile, 1Maggio, 2 Giugno). Nel periodo delle vacanze scolastiche ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per 15 gg. consecutivi e portarla in vacanza anche all'estero previo avviso almeno un mese prima all'altro genitore.
6) La figlia maggiorenne è da considerarsi economicamente autosufficiente. Per_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 06.03.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4874/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Alessandra Marconi;
Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con l'Avv. Alessandra Controparte_1 C.F._2
Marconi;
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Campiglia Marittima (LI) il 25/10/2003 e che dalla loro unione sono nate le figlie a Pisa il 20/06/2003 ed Persona_1 [...]
a Cecina (LI) il 14/11/2010, di cui la prima maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente. Con provvedimento in data 21/12/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.02.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 27.02.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di San Vincenzo (LI) di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Campiglia Marittima (LI) il 25/10/2003 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2003/11/2/B anno 2003.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa familiare in comproprietà sita in Via di Botramarmi n. 25/A foglio 20, mappale 43, subalterno 602 cat. a/3 classe 1, sarà assegnata alla Sig.ra che Controparte_1 continuerà ad abitarla con le figlie, mentre il marito si trasferirà in un appartamento in affitto;
3) I ratei del mutuo e del finanziamento cointestati della Banca di Castagneto Carducci verranno pagati a metà da entrambi i coniugi;
4) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano espressamente e reciprocamente ad ogni richiesta di contributo per il loro mantenimento od altra forma di contribuzione patrimoniale o finanziaria;
5) La figlia minore verrà affidata in modo condiviso e paritario ad entrambi i Per_2 genitori con collocamento presso la madre. Ella resterà con la madre ed il padre a settimane alternate dal lunedì quando uscirà da scuola sino al lunedì successivo ed i genitori provvederanno al suo mantenimento in modo diretto quando sarà con l'uno e l'altro genitore, mentre le spese straordinarie, previamente concordate e documentate, verranno pagate al 50% da entrambi i coniugi. Trascorrerà altresì il Natale con la madre ed il giorno di Santo Stefano con il padre ad anni alternati, ed allo stesso modo trascorrerà la Pasqua con il padre e la Pasquetta con la madre ad anni alternati. Trascorrerà ad anni alternati con il padre e la madre le festività civili (25 Aprile, 1Maggio, 2 Giugno). Nel periodo delle vacanze scolastiche ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per 15 gg. consecutivi e portarla in vacanza anche all'estero previo avviso almeno un mese prima all'altro genitore.
6) La figlia maggiorenne è da considerarsi economicamente autosufficiente. Per_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 06.03.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai