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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/11/2025, n. 5734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5734 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10258 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...],
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
2.12.1964, ivi residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] il Parte_3 C.F._3
12.1.1968, ivi residente in [...];
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._4
residente in [...], tutti elettivamente domiciliati in Catania, Corso
Italia n. 13 presso lo studio dell'Avv. Sondra Gianino da cui sono rappresentati e difesi giusta procura in atti;
- ATTORI-
E
, C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore pro tempore, domiciliato per la carica in Catania, Via Forlanini n.
122, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Francesco Giarrizzo del foro di Enna, con studio in Catania, Via Conte Ruggero n. 47;
-CONVENUTO–
OGGETTO: Impugnativa delibera assembleare. CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e, pertanto, si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti costituite ed i verbali di causa.
Con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, in data 20.7.2022, gli attori evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, il convenuto ed esponevano di essere CP_1
comproprietari nella misura di 5/6 indivisi ciascuno di un appartamento al piano rialzato facente parte dell'edificio condominiale di Via Citelli 4 Catania e di n. 18 box con accesso al secondo piano sottostrada di Via Giulia 22/24 Catania, facenti parte del Condominio Garage di Via Giulia 22/22
Catania.
Riferivano che le dette unità immobiliari erano loro pervenute in virtù della successione legittima di deceduto in Catania il 18.6.2005 e che entrambi gli edifici di Persona_1 [...]
e di Via Giulia erano costituiti in condominii autonomi, ma facenti parte del Condominio CP_1
gestione Cose Comuni Via Citelli Via C. Forlanini, che sovrintendeva un complesso edilizio multipiano in Catania, che raggruppa in totale 9 blocchi edilizi, inclusi i due condominii autonomi di Via Citelli 4 e Garage di Via Giulia 22/24. Tale Condominio Gestione Cose Comuni è amministrato dall'Ing. , nominato con delibera del 29.10.2009. Persona_2
Deducevano, poi, che, in data 20.06.2022, si era riunita in seconda convocazione l'assemblea del convenuto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: “1) CP_1
Rendiconto esercizio 2019 e relativo piano di riparto (allegati) 2) Rendiconto esercizio 2020 e relativo piano di riparto (Allegati) 3) Rendiconto esercizio 2021 e relativo piano di riparto
(Allegati) 4) Conferma / Nomina dell'Amministratore e determinazione compenso 5) Preventivo esercizio 2022 e relativo piano di riparto (Allegati) 6) Atto di citazione proposto dagli eredi contro il per la sospensione/nullità della Persona_1 Controparte_2
delibera assembleare del 27.6.2019: incarico a legale di fiducia del (…) Punto già CP_1
inserito all'odg dell'Assemblea del 29.10.2019 ma non deliberato per mancanza di quorum. 7)
2 Esame preventivi di spesa per espurgo fosse di raccolta liquami e pulizia canalette. 8)
Costituzione fondo straordinario per interventi di manutenzione edilizia urgente. 9)
Determinazioni assembleari in merito alla richiesta del condominio di Via Citelli 4C di cui si riporta il contenuto. omissis 10) Varie ed eventuali”.
Gli attori davano altresì atto che era stata presente alla Parte_1
discussione e votazione esprimendo voto contrario all'approvazione dei punti 1), 2), 3) e 5) o.d.g. e che il relativo verbale assembleare non era stato consegnato ai condomini presenti ma recapitato successivamente con email dell'Avv. Francesco Giarrizzo in data 29.6.2022.
Dopo avere evidenziato che essi attori avevano già impugnato una precedente delibera
(precisamente la delibera del 27.6.2019 contestandone la legittimità anche in ordine, tra l'altro, all'approvazione dei rendiconti consuntivi 2017 e 2018, giudizio iscritto al n. 11851 R.G. del
Tribunale di Catania, Giudice Dott.ssa Patanè, prossima udienza 21.10.2022) deducevano di volere impugnare anche la delibera del 20.6.2022 in quanto del tutto illegittima, nulla, annullabile per molteplici vizi delle deliberazioni adottate, chiedendone anche la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Con il primo motivo di opposizione “Mancato raggiungimento del quorum costitutivo.
Violazione dell'art. 1136 comma 3 c.c. Irregolare costituzione dell'assemblea di seconda convocazione del 20.6.2022. Annullabilità ex art. 1137 c.c. di tutte le delibere adottate dall'assemblea del 20.6.2022.”, gli attori eccepivano, in sostanza, che dalla lettura del verbale d'assemblea de quo emergeva che l'assemblea era stata erroneamente dichiarata regolarmente costituita per deliberare;
ciò atteso che non era stato raggiunto il quorum costitutivo.
Al riguardo gli opponenti osservavano che per poter validamente votare, sarebbe stato necessario che l'assemblea risultasse validamente costituita (quorum costitutivo), e che per calcolare le presenze si sarebbe dovuto avere riguardo al valore della proprietà, quale risultante dalle tabelle millesimali e al numero dei partecipanti al condominio;
e che l'assemblea in seconda convocazione era da ritenersi regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini rappresentanti almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio (art. 1136 co. 3 c.c.).
Gli opponenti rilevavano che, nella fattispecie, i condomini partecipanti al condominio erano n. 173, i condomini presenti all'assemblea in seconda convocazione del 20.6.2022 erano stati n. 53
3 (30,64% dei partecipanti al condominio) e quindi non era stato raggiunto il quorum costitutivo (un terzo dei partecipanti al condominio, i.d. n. 57,66 condomini) richiesto dal terzo comma dell'art. 1136
c.c..
Ne facevano derivare che non essendo stato raggiunto il quorum costitutivo rappresentato da 334/1000 e da 1/3 dei partecipanti al condominio, l'assemblea in seconda convocazione del
20.6.2022 non si era regolarmente costituita e non si sarebbe potuto procedere all'adozione di alcuna deliberazione assembleare. In assenza di quorum costitutivo l'amministratore avrebbe dovuto sciogliere l'assemblea e riconvocarla con un nuovo avviso.
Pertanto, le deliberazioni adottate ai punti 1, 2, 3, e 5 dall'assemblea del 20.6.2022, secondo gli attori, dovevano essere annullate perché l'assemblea non era stata validamente costituita (difetto di quorum costitutivo).
Con il secondo motivo di impugnazione “Violazione dell'art. 1130 co. 1 n. 1 e co. 1 n. 10 c.c.” gli attori censuravano la deliberazione assembleare in quanto, secondo tali disposizioni,
l'amministratore era obbligato a redigere il rendiconto annuale della gestione ed a convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; ma ciò non era accaduto stante che con la deliberazione oggetto di causa l'assemblea era stata chiamata ad approvare gli esercizi 2019 e 2020 ben oltre il termine legislativamente previsto, incorrendo quindi nella grave irregolarità di cui dall'art. 1129 comma 12 c.c. che prevede che la mancata predisposizione del rendiconto annuale o l'omessa convocazione dell'assemblea per la sua approvazione entro 180 giorni, comportano una grave irregolarità dell'amministratore, sanzionabile con la sua revoca da parte dell'autorità giudiziaria.
Con la terza censura “2. Illegittimità, nullità, annullabilità della delibera relativamente al punto 1) odg: Rendiconto esercizio 2019 e relativo piano di riparto (allegati), al punto 2) odg:
Rendiconto esercizio 2020 e relativo piano di riparto (allegati); al punto 3) odg: Rendiconto esercizio
2021 e relativo piano di riparto (allegati)” gli attori ritenevano che i rendiconti degli anni indicati in delibera non rispettassero i principi indicati dall'art. 1130 bis c.c., in forza del quale il rendiconto annuale deve contenere le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del , ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere CP_1
espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Esso deve essere composto da a) un registro di
4 contabilità, b) un riepilogo finanziario, c) una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
Nel caso di specie, secondo gli attori, i rendiconti consuntivi 2019, 2020 e 2021 non soddisfacevano queste regole di chiarezza, completezza, trasparenza e veridicità ed andavano quindi annullati.
Sotto altro profilo ritenevano i rendiconti impugnati errati in quanto non predisposti secondo il criterio di contabilità “per cassa” ma “misto”, con ciò, secondo gli opponenti, non rendendoli facilmente intellegibili.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnavano al Tribunale le seguenti conclusioni
“…Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: preliminarmente, previa fissazione di udienza di sospensione, sospendere l'efficacia esecutiva delle delibere de1 20.6.2022 adottate dal
[...]
; nel merito, in accoglimento di tutti i motivi di impugnazione esposti in narrativa Controparte_3
annullare e privare di efficacia le delibere del 20.6.2022 adottate dall'assemblea del
[...]
, Spese e compensi del presente giudizio…”. Controparte_4
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto contestando le CP_1
conclusioni degli opponenti ed evidenziando, in via ”PRELIMINARE LA CESSAZIONE DELLA
MATERIA DEL CONTENDERE”.
Evidenziava il Condominio opposto che la delibera oggetto d'impugnazione era stata sostituita dalla successiva delibera condominiale nell'assemblea del 5.9.22 alla quale erano presenti
69 proprietari (su 164 convocati) di cui 14 (per 17 unità immobiliari) personalmente e 55 (76 unità immobiliari) per delega con millesimi 473.898 presenti (47,39% dei millesimi e 42,07% dei proprietari). Erano assenti gli attori seppur ritualmente convocati.
Precisava il che nell'assemblea del 5.9.22 erano stati trattati, discussi ed CP_1
approvati i medesimi punti all'ordine del giorno della delibera oggetto d'impugnazione e precisamente i punti ai nn. 1), 2), 3) e 5) dell'O.d.G.; tutti approvati all'unanimità con millesimi
473.898 e ne faceva discendere che le eccezioni dei condomini, sulla delibera impugnata del 20.6.22, non avevano più ragion d'essere, trattandosi di decisione superata dalla deliberazione successiva, che aveva sostituito la precedente su tutti i punti all'O.d.G..
5 In conseguenza di quanto sopra, il opposto, richiamando la giurisprudenza al CP_1
riguardo, riteneva cessata la materia del contendere, dovendosi applicare, per costante giurisprudenza, alla materia condominiale la stessa disciplina di cui all'art. 2377 c.c. relativa alla materia societaria.
Contestava pure la richiesta di sospensione della delibera impugnata non sussistendone i requisiti, soprattutto, in ragione della intervenuta sostituzione della delibera impugnata con quella del 5.9.22.
Eccepiva altresì, il condominio opposto, la improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento preventivo della procedura di mediazione obbligatoria in relazione all'oggetto del presente giudizio evidenziando, al riguardo, che se gli attori avessero, preventivamente, esperito la mediazione obbligatoria avrebbero evitato al Condominio di doversi costituire in giudizio - attesa la nuova deliberazione assembleare - facendo, così, risparmiare fondi al condominio stesso e di tale circostanza invitava il Giudice a tenerne conto in relazione alle statuizioni sulle spese del presente giudizio.
Inoltre, parte opposta deduceva, in via subordinata, che anche nel merito i motivi di impugnazione erano infondati e quindi da rigettare.
In merito alla eccezione di mancata approvazione del bilancio entro 180 giorni deduceva il che tale censura risultava generica ed incomprensibile, stante che la norma invocata da CP_1
parte opponente correla il tempus della convocazione tra la redazione del rendiconto e la convocazione dell'assemblea senza prevedere sanzione alcuna in ipotesi di ritardo.
In ordine, poi, ai motivi di opposizione relativi ai punti nn. 1, 2 e 3 dell'o.d.g. della delibera impugnata, rilevava parte opposta che parimenti incomprensibili risultavano essere le ragioni dell'asserita violazione dei principi dettati dall'art. 1130 bis c.c., in relazione al rendiconto degli anni
2019, 2020 e 2021; ciò in considerazione del fatto che tutti e tre i rendiconti erano stati redatti secondo le indicazioni della norma per come comprovato dai documenti allegati dalla stessa parte opponente. Dall'esame dei medesimi, secondo il Condominio, era facilmente verificabile la situazione economico finanziaria del condominio tanto che 52 condomini presenti in assemblea
(tranne gli attori) hanno ben compreso e potuto effettuare le dovute verifiche ed all'esito approvare
6 i rendiconti ed i relativi piani di riparto. Peraltro, nessuna violazione sostanziale era stata rilevata né sostanzialmente eccepita con i motivi di opposizione.
Il inoltre contestava anche l'eccepita non applicazione del criterio di cassa CP_1
osservando al riguardo che tutte le spese indicate nei rendiconti erano state supportate dalla relativa documentazione che ne comprovava le ragioni dell'esborso.
Inoltre, deduceva che la finalità del rendiconto era quella di rendere edotti i condomini di come sono stati effettivamente spesi i soldi versati e quindi la necessità di applicare il criterio di cassa, per come eccepito da parte opponente, non era rilevante atteso che l'utilizzo di un criterio
(cassa) piuttosto che l'altro (competenza) non era prescritto dal codice civile e, parimenti, nessuna conseguenza di illegittimità deriva per la delibera assembleare che abbia approvato il rendiconto mediante il criterio di competenza piuttosto che di cassa.
Osservava ancora che del criterio applicabile al condominio – plausibilmente governato da un criterio misto (competenza e cassa) – nessuna norma e nessuna pronuncia, neanche dopo l'entrata in vigore della L. 220/2012, prevedeva una perfetta coincidenza fra movimentazioni contabili e rendiconto, attenendo le prime ad un rapporto di conto corrente che vede necessariamente uno sviluppo in parte autonomo rispetto ai dati di esercizio su base annuale.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, rassegnava al Tribunale le seguenti conclusioni
“…Piaccia all'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1. dichiarare in via preliminare e pregiudiziale
l'intervenuta cessazione della materia del contendere con condanna degli attori alla refusione delle spese di giudizio in considerazione della improcedibilità della domanda per non avere provveduto parte attrice a preventivamente instaurare la mediazione obbligatoria. Senza recesso dall'assorbente domanda principale ed al fine di applicare il principio della soccombenza virtuale a carico degli attori: - dichiarare preliminarmente inammissibile e/o comunque rigettare la chiesta sospensione dell'esecutività della delibera;
- rigettare in toto, nel merito, l'impugnazione poiché infondata;
- applicato il principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannare gli attori in solido alla refusione, in favore del convenuto condominio, delle spese e delle competenze di giudizio nella misura ritenuta equa di 2/3 dell'intero da determinarsi secondo i parametri di cui al D.M.
147/2022.…”.
Espletata dagli opponenti in corso di causa – ma solo dopo ed in conseguenza della costituzione in giudizio del convenuto – la procedura di mediazione conclusasi con CP_1
7 esito negativo, la causa veniva istruita a mezzo di prove documentali e, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni, indi, all'udienza del 26.6.25 veniva posta in decisione da questo decidente, con assegnazione alle parti dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Deve in primo luogo rilevarsi la procedibilità dell'opposizione proposta essendo stata esperita on corso di causa la obbligatoria procedura di mediazione.
Preliminarmente, nella fattispecie, essendo tale circostanza pacifica inter partes atteso che entrambe ne hanno fatto richiesta al Tribunale, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Già al momento della costituzione in giudizio il convenuto ha allegato alla CP_1
comparsa responsiva copia della deliberazione assembleare del 5.9.22 con la quale il CP_5
aveva provveduto a trattare ed approvare i medesimi punti all'ordine del giorno della
[...]
delibera oggetto d'impugnazione e precisamente i punti ai nn. 1), 2), 3) e 5) dell'O.d.G.; tutti nuovamente discussi e approvati all'unanimità con millesimi 473.898.
In tal modo l'assemblea ha sanato i vizi formali che eventualmente inficiavano la precedente deliberazione gravata (relativi al mancato rispetto dei quorum costitutivi dell'assemblea) e ciò a prescindere che la nuova delibera sia stata preceduta o meno da un formale annullamento di quella precedente.
Infatti, ciò che fa venir meno l'interesse ad impugnare è l'esistenza di una nuova delibera che ha superato i vizi di quella precedente, peraltro procedendo ad una nuova discussione all'esito della quale le decisioni prese nella precedente assemblea sono state “ribadite” (cioè, nuovamente assunte) nel corso dell'assemblea del 5.9.22.
Ne consegue il rilievo della sopravvenuta inammissibilità dell'impugnativa dal momento che, avendo la successiva delibera del 5.9.22 sostituito, in parte qua, la precedente del 20.6.22 in tal modo ratificandola, la medesima delibera del 20.6.22 per cui è causa deve, limitatamente alla parte di essa impugnata, ritenersi tamquam non esset e di conseguenza nessuna statuizione in merito alla stessa può essere adottata da questo giudice per dimostrata sopravvenuta carenza di interesse ad impugnarla in capo agli attori. Ciò, del resto, in ossequio al principio giurisprudenziale di legittimità secondo cui ”…l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio
8 dell'interesse ad agire, deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, non prospettandosi, perciò, sufficiente al riguardo la configurabilità di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica non suscettibile di produrre riflessi pratici sulla soluzione adottata” (cfr. in tema di impugnazioni tra le altre: Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 12952/07).
In tal senso anche il più recente e granitico orientamento della Cassazione secondo cui “….in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma
8, c.c. dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 6 - 2, 11/08/2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10/02/2010,
n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese (a differenza, peraltro, di quel che espressamente statuisce il medesimo comma 8 dell'art. 2377 c.c., nel testo successivo al d.lgs. n. 6 del 2003, il quale dispone che "... il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società...") ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione... ” (ex multis Ord. n. 10847/20)
Una volta che questo decidente, alla luce della richiesta in tal senso formulata da entrambe le parti, ha rilevato la cessazione della materia del contendere, per come chiarito anche dalla giurisprudenza poco sopra riportata, non resta che provvedere sulle spese di lite.
Pronuncia regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, sicché il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese.
Orbene, occorre, innanzi tutto, preliminarmente all'esame delle diverse censure mosse con l'impugnazione attorea, rilevare che parte attrice non ha fornito prova della sussistenza in capo ai
, ex art. 100 c.p.c.., dell'interesse diretto e concreto all'impugnazione. Per_1
9 Pare innanzi tutto opportuno richiamare l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, cui questo decidente intende dare continuità, in forza del quale la domanda proposta ex art. 1137 c.c. non può essere sorretta sull'interesse, del tutto astratto, alla legalità e correttezza della gestione comune, in quanto detto generico interesse non è idoneo a rappresentare l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c..
Il potere di impugnare, infatti, è teso ad impedire che si realizzi il risultato della decisione contro la quale il condomino ha votato o avrebbe votato qualora fosse stato presente;
tuttavia, va ribadito che chi impugna una delibera condominiale dev'essere portatore di un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronuncia di merito può conseguire (ex multis Cass. 5129/24; Cass. Ord. n. 6128/17; Cass. n.11214/13, Corte
d'Appello di Catania n. 176/25 del 5.2.25).
Nel caso che occupa, parte opponente, per quanto qui di seguito si osserverà, non ha allegato nessun interesse specifico a vedere modificata la delibera gravata, non riguardando – ed in tal senso alcuna argomentazione ha addotto parte opponente - la impugnazione della medesima situazioni determinanti una erronea posizione debitoria o la violazione di interessi facenti capo ad essi opponente, essendosi quest'ultimi limitati ad elencare una serie di asseriti vizi – sia di forma che di merito - della suddetta delibera senza specificare quale fosse l'interesse specifico, enunciando principi del tutto generici non attinenti alla sua sfera individuale.
Da quanto sopra discende quindi, in relazione alla deliberazione impugnata, la inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. non avendo i Per_1
allegato, né, tantomeno, provato la sussistenza di un qualsivoglia pregiudizio personale derivante, in misura apprezzabile, dalla suddetta deliberazione condominiale del 20.6.22 in termini di modificazione della propria posizione patrimoniale, mancando, pertanto, finanche la allegazione di un danno derivante dalla deliberazione impugnata e, quindi, dell'interesse di essi attori ad impugnare la deliberazione de qua.
Di converso, però, deve rilevarsi che certamente il convenuto, ha tenuto una CP_1
condotta del tutto e gravemente illegittima, provvedendo all'approvazione dei punti all'ordine del giorno di detta assemblea del 20.6.22, in patente violazione dei quorum costitutivi previsti dalla legge quando invece avrebbe dovuto dichiarare l'assemblea chiusa per mancato raggiungimento dei
10 quorum costitutivi e riconvocare, all'uopo, l'assemblea. Ed a riprova di ciò vi è l'adozione da parte del convenuto della deliberazione del 5.9.22 posta in essere appunto per sanare tali vizi CP_1
di costituzione dell'assemblea.
Ogni altra domanda ed eccezione delle parti deve ritenersi assorbita.
Pertanto, e conclusivamente, sulla scorta di quanto sin qui osservato, in ordine all'onere delle spese del presente giudizio, ricorrono giustificati motivi per compensarle interamente tra le parti, tenuto conto della loro reciproca soccombenza.
Da un lato, infatti, rileva la condotta complessivamente tenuta dal convenuto, CP_1
il quale, ingiustificatamente quanto illegittimamente ha proceduto alla discussione ed approvazione dei punti all'o.d.g. della seduta del 20.6.22 in patente carenza dei quorum ex lege necessari;
dall'altro lato va valutato il comportamento tenuto da parte degli opponenti i quali, piuttosto che esperire preliminarmente la procedura di mediazione hanno preferito, peraltro in carenza di interesse per come rilevato in precedenza, procedere direttamente all'incardinamento del presente giudizio che verosimilmente sarebbe stato evitato ove esperita in via preventiva la mediazione. Infine, rileva ai fini della compensazione delle spese di lite anche l'ulteriore circostanza che il presente giudizio viene definito con una pronuncia in rito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 10258/2022 R.G.A.C., disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA, per quanto in motivazione, cessata la materia del contendere;
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti;
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, il 26 Novembre 2025.
IL G.O.T.
AT NT
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011 E S.M.I.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10258 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...],
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
2.12.1964, ivi residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] il Parte_3 C.F._3
12.1.1968, ivi residente in [...];
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._4
residente in [...], tutti elettivamente domiciliati in Catania, Corso
Italia n. 13 presso lo studio dell'Avv. Sondra Gianino da cui sono rappresentati e difesi giusta procura in atti;
- ATTORI-
E
, C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore pro tempore, domiciliato per la carica in Catania, Via Forlanini n.
122, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Francesco Giarrizzo del foro di Enna, con studio in Catania, Via Conte Ruggero n. 47;
-CONVENUTO–
OGGETTO: Impugnativa delibera assembleare. CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e, pertanto, si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti costituite ed i verbali di causa.
Con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, in data 20.7.2022, gli attori evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, il convenuto ed esponevano di essere CP_1
comproprietari nella misura di 5/6 indivisi ciascuno di un appartamento al piano rialzato facente parte dell'edificio condominiale di Via Citelli 4 Catania e di n. 18 box con accesso al secondo piano sottostrada di Via Giulia 22/24 Catania, facenti parte del Condominio Garage di Via Giulia 22/22
Catania.
Riferivano che le dette unità immobiliari erano loro pervenute in virtù della successione legittima di deceduto in Catania il 18.6.2005 e che entrambi gli edifici di Persona_1 [...]
e di Via Giulia erano costituiti in condominii autonomi, ma facenti parte del Condominio CP_1
gestione Cose Comuni Via Citelli Via C. Forlanini, che sovrintendeva un complesso edilizio multipiano in Catania, che raggruppa in totale 9 blocchi edilizi, inclusi i due condominii autonomi di Via Citelli 4 e Garage di Via Giulia 22/24. Tale Condominio Gestione Cose Comuni è amministrato dall'Ing. , nominato con delibera del 29.10.2009. Persona_2
Deducevano, poi, che, in data 20.06.2022, si era riunita in seconda convocazione l'assemblea del convenuto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: “1) CP_1
Rendiconto esercizio 2019 e relativo piano di riparto (allegati) 2) Rendiconto esercizio 2020 e relativo piano di riparto (Allegati) 3) Rendiconto esercizio 2021 e relativo piano di riparto
(Allegati) 4) Conferma / Nomina dell'Amministratore e determinazione compenso 5) Preventivo esercizio 2022 e relativo piano di riparto (Allegati) 6) Atto di citazione proposto dagli eredi contro il per la sospensione/nullità della Persona_1 Controparte_2
delibera assembleare del 27.6.2019: incarico a legale di fiducia del (…) Punto già CP_1
inserito all'odg dell'Assemblea del 29.10.2019 ma non deliberato per mancanza di quorum. 7)
2 Esame preventivi di spesa per espurgo fosse di raccolta liquami e pulizia canalette. 8)
Costituzione fondo straordinario per interventi di manutenzione edilizia urgente. 9)
Determinazioni assembleari in merito alla richiesta del condominio di Via Citelli 4C di cui si riporta il contenuto. omissis 10) Varie ed eventuali”.
Gli attori davano altresì atto che era stata presente alla Parte_1
discussione e votazione esprimendo voto contrario all'approvazione dei punti 1), 2), 3) e 5) o.d.g. e che il relativo verbale assembleare non era stato consegnato ai condomini presenti ma recapitato successivamente con email dell'Avv. Francesco Giarrizzo in data 29.6.2022.
Dopo avere evidenziato che essi attori avevano già impugnato una precedente delibera
(precisamente la delibera del 27.6.2019 contestandone la legittimità anche in ordine, tra l'altro, all'approvazione dei rendiconti consuntivi 2017 e 2018, giudizio iscritto al n. 11851 R.G. del
Tribunale di Catania, Giudice Dott.ssa Patanè, prossima udienza 21.10.2022) deducevano di volere impugnare anche la delibera del 20.6.2022 in quanto del tutto illegittima, nulla, annullabile per molteplici vizi delle deliberazioni adottate, chiedendone anche la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Con il primo motivo di opposizione “Mancato raggiungimento del quorum costitutivo.
Violazione dell'art. 1136 comma 3 c.c. Irregolare costituzione dell'assemblea di seconda convocazione del 20.6.2022. Annullabilità ex art. 1137 c.c. di tutte le delibere adottate dall'assemblea del 20.6.2022.”, gli attori eccepivano, in sostanza, che dalla lettura del verbale d'assemblea de quo emergeva che l'assemblea era stata erroneamente dichiarata regolarmente costituita per deliberare;
ciò atteso che non era stato raggiunto il quorum costitutivo.
Al riguardo gli opponenti osservavano che per poter validamente votare, sarebbe stato necessario che l'assemblea risultasse validamente costituita (quorum costitutivo), e che per calcolare le presenze si sarebbe dovuto avere riguardo al valore della proprietà, quale risultante dalle tabelle millesimali e al numero dei partecipanti al condominio;
e che l'assemblea in seconda convocazione era da ritenersi regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini rappresentanti almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio (art. 1136 co. 3 c.c.).
Gli opponenti rilevavano che, nella fattispecie, i condomini partecipanti al condominio erano n. 173, i condomini presenti all'assemblea in seconda convocazione del 20.6.2022 erano stati n. 53
3 (30,64% dei partecipanti al condominio) e quindi non era stato raggiunto il quorum costitutivo (un terzo dei partecipanti al condominio, i.d. n. 57,66 condomini) richiesto dal terzo comma dell'art. 1136
c.c..
Ne facevano derivare che non essendo stato raggiunto il quorum costitutivo rappresentato da 334/1000 e da 1/3 dei partecipanti al condominio, l'assemblea in seconda convocazione del
20.6.2022 non si era regolarmente costituita e non si sarebbe potuto procedere all'adozione di alcuna deliberazione assembleare. In assenza di quorum costitutivo l'amministratore avrebbe dovuto sciogliere l'assemblea e riconvocarla con un nuovo avviso.
Pertanto, le deliberazioni adottate ai punti 1, 2, 3, e 5 dall'assemblea del 20.6.2022, secondo gli attori, dovevano essere annullate perché l'assemblea non era stata validamente costituita (difetto di quorum costitutivo).
Con il secondo motivo di impugnazione “Violazione dell'art. 1130 co. 1 n. 1 e co. 1 n. 10 c.c.” gli attori censuravano la deliberazione assembleare in quanto, secondo tali disposizioni,
l'amministratore era obbligato a redigere il rendiconto annuale della gestione ed a convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; ma ciò non era accaduto stante che con la deliberazione oggetto di causa l'assemblea era stata chiamata ad approvare gli esercizi 2019 e 2020 ben oltre il termine legislativamente previsto, incorrendo quindi nella grave irregolarità di cui dall'art. 1129 comma 12 c.c. che prevede che la mancata predisposizione del rendiconto annuale o l'omessa convocazione dell'assemblea per la sua approvazione entro 180 giorni, comportano una grave irregolarità dell'amministratore, sanzionabile con la sua revoca da parte dell'autorità giudiziaria.
Con la terza censura “2. Illegittimità, nullità, annullabilità della delibera relativamente al punto 1) odg: Rendiconto esercizio 2019 e relativo piano di riparto (allegati), al punto 2) odg:
Rendiconto esercizio 2020 e relativo piano di riparto (allegati); al punto 3) odg: Rendiconto esercizio
2021 e relativo piano di riparto (allegati)” gli attori ritenevano che i rendiconti degli anni indicati in delibera non rispettassero i principi indicati dall'art. 1130 bis c.c., in forza del quale il rendiconto annuale deve contenere le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del , ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere CP_1
espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Esso deve essere composto da a) un registro di
4 contabilità, b) un riepilogo finanziario, c) una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
Nel caso di specie, secondo gli attori, i rendiconti consuntivi 2019, 2020 e 2021 non soddisfacevano queste regole di chiarezza, completezza, trasparenza e veridicità ed andavano quindi annullati.
Sotto altro profilo ritenevano i rendiconti impugnati errati in quanto non predisposti secondo il criterio di contabilità “per cassa” ma “misto”, con ciò, secondo gli opponenti, non rendendoli facilmente intellegibili.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnavano al Tribunale le seguenti conclusioni
“…Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: preliminarmente, previa fissazione di udienza di sospensione, sospendere l'efficacia esecutiva delle delibere de1 20.6.2022 adottate dal
[...]
; nel merito, in accoglimento di tutti i motivi di impugnazione esposti in narrativa Controparte_3
annullare e privare di efficacia le delibere del 20.6.2022 adottate dall'assemblea del
[...]
, Spese e compensi del presente giudizio…”. Controparte_4
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto contestando le CP_1
conclusioni degli opponenti ed evidenziando, in via ”PRELIMINARE LA CESSAZIONE DELLA
MATERIA DEL CONTENDERE”.
Evidenziava il Condominio opposto che la delibera oggetto d'impugnazione era stata sostituita dalla successiva delibera condominiale nell'assemblea del 5.9.22 alla quale erano presenti
69 proprietari (su 164 convocati) di cui 14 (per 17 unità immobiliari) personalmente e 55 (76 unità immobiliari) per delega con millesimi 473.898 presenti (47,39% dei millesimi e 42,07% dei proprietari). Erano assenti gli attori seppur ritualmente convocati.
Precisava il che nell'assemblea del 5.9.22 erano stati trattati, discussi ed CP_1
approvati i medesimi punti all'ordine del giorno della delibera oggetto d'impugnazione e precisamente i punti ai nn. 1), 2), 3) e 5) dell'O.d.G.; tutti approvati all'unanimità con millesimi
473.898 e ne faceva discendere che le eccezioni dei condomini, sulla delibera impugnata del 20.6.22, non avevano più ragion d'essere, trattandosi di decisione superata dalla deliberazione successiva, che aveva sostituito la precedente su tutti i punti all'O.d.G..
5 In conseguenza di quanto sopra, il opposto, richiamando la giurisprudenza al CP_1
riguardo, riteneva cessata la materia del contendere, dovendosi applicare, per costante giurisprudenza, alla materia condominiale la stessa disciplina di cui all'art. 2377 c.c. relativa alla materia societaria.
Contestava pure la richiesta di sospensione della delibera impugnata non sussistendone i requisiti, soprattutto, in ragione della intervenuta sostituzione della delibera impugnata con quella del 5.9.22.
Eccepiva altresì, il condominio opposto, la improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento preventivo della procedura di mediazione obbligatoria in relazione all'oggetto del presente giudizio evidenziando, al riguardo, che se gli attori avessero, preventivamente, esperito la mediazione obbligatoria avrebbero evitato al Condominio di doversi costituire in giudizio - attesa la nuova deliberazione assembleare - facendo, così, risparmiare fondi al condominio stesso e di tale circostanza invitava il Giudice a tenerne conto in relazione alle statuizioni sulle spese del presente giudizio.
Inoltre, parte opposta deduceva, in via subordinata, che anche nel merito i motivi di impugnazione erano infondati e quindi da rigettare.
In merito alla eccezione di mancata approvazione del bilancio entro 180 giorni deduceva il che tale censura risultava generica ed incomprensibile, stante che la norma invocata da CP_1
parte opponente correla il tempus della convocazione tra la redazione del rendiconto e la convocazione dell'assemblea senza prevedere sanzione alcuna in ipotesi di ritardo.
In ordine, poi, ai motivi di opposizione relativi ai punti nn. 1, 2 e 3 dell'o.d.g. della delibera impugnata, rilevava parte opposta che parimenti incomprensibili risultavano essere le ragioni dell'asserita violazione dei principi dettati dall'art. 1130 bis c.c., in relazione al rendiconto degli anni
2019, 2020 e 2021; ciò in considerazione del fatto che tutti e tre i rendiconti erano stati redatti secondo le indicazioni della norma per come comprovato dai documenti allegati dalla stessa parte opponente. Dall'esame dei medesimi, secondo il Condominio, era facilmente verificabile la situazione economico finanziaria del condominio tanto che 52 condomini presenti in assemblea
(tranne gli attori) hanno ben compreso e potuto effettuare le dovute verifiche ed all'esito approvare
6 i rendiconti ed i relativi piani di riparto. Peraltro, nessuna violazione sostanziale era stata rilevata né sostanzialmente eccepita con i motivi di opposizione.
Il inoltre contestava anche l'eccepita non applicazione del criterio di cassa CP_1
osservando al riguardo che tutte le spese indicate nei rendiconti erano state supportate dalla relativa documentazione che ne comprovava le ragioni dell'esborso.
Inoltre, deduceva che la finalità del rendiconto era quella di rendere edotti i condomini di come sono stati effettivamente spesi i soldi versati e quindi la necessità di applicare il criterio di cassa, per come eccepito da parte opponente, non era rilevante atteso che l'utilizzo di un criterio
(cassa) piuttosto che l'altro (competenza) non era prescritto dal codice civile e, parimenti, nessuna conseguenza di illegittimità deriva per la delibera assembleare che abbia approvato il rendiconto mediante il criterio di competenza piuttosto che di cassa.
Osservava ancora che del criterio applicabile al condominio – plausibilmente governato da un criterio misto (competenza e cassa) – nessuna norma e nessuna pronuncia, neanche dopo l'entrata in vigore della L. 220/2012, prevedeva una perfetta coincidenza fra movimentazioni contabili e rendiconto, attenendo le prime ad un rapporto di conto corrente che vede necessariamente uno sviluppo in parte autonomo rispetto ai dati di esercizio su base annuale.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, rassegnava al Tribunale le seguenti conclusioni
“…Piaccia all'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1. dichiarare in via preliminare e pregiudiziale
l'intervenuta cessazione della materia del contendere con condanna degli attori alla refusione delle spese di giudizio in considerazione della improcedibilità della domanda per non avere provveduto parte attrice a preventivamente instaurare la mediazione obbligatoria. Senza recesso dall'assorbente domanda principale ed al fine di applicare il principio della soccombenza virtuale a carico degli attori: - dichiarare preliminarmente inammissibile e/o comunque rigettare la chiesta sospensione dell'esecutività della delibera;
- rigettare in toto, nel merito, l'impugnazione poiché infondata;
- applicato il principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannare gli attori in solido alla refusione, in favore del convenuto condominio, delle spese e delle competenze di giudizio nella misura ritenuta equa di 2/3 dell'intero da determinarsi secondo i parametri di cui al D.M.
147/2022.…”.
Espletata dagli opponenti in corso di causa – ma solo dopo ed in conseguenza della costituzione in giudizio del convenuto – la procedura di mediazione conclusasi con CP_1
7 esito negativo, la causa veniva istruita a mezzo di prove documentali e, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni, indi, all'udienza del 26.6.25 veniva posta in decisione da questo decidente, con assegnazione alle parti dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Deve in primo luogo rilevarsi la procedibilità dell'opposizione proposta essendo stata esperita on corso di causa la obbligatoria procedura di mediazione.
Preliminarmente, nella fattispecie, essendo tale circostanza pacifica inter partes atteso che entrambe ne hanno fatto richiesta al Tribunale, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Già al momento della costituzione in giudizio il convenuto ha allegato alla CP_1
comparsa responsiva copia della deliberazione assembleare del 5.9.22 con la quale il CP_5
aveva provveduto a trattare ed approvare i medesimi punti all'ordine del giorno della
[...]
delibera oggetto d'impugnazione e precisamente i punti ai nn. 1), 2), 3) e 5) dell'O.d.G.; tutti nuovamente discussi e approvati all'unanimità con millesimi 473.898.
In tal modo l'assemblea ha sanato i vizi formali che eventualmente inficiavano la precedente deliberazione gravata (relativi al mancato rispetto dei quorum costitutivi dell'assemblea) e ciò a prescindere che la nuova delibera sia stata preceduta o meno da un formale annullamento di quella precedente.
Infatti, ciò che fa venir meno l'interesse ad impugnare è l'esistenza di una nuova delibera che ha superato i vizi di quella precedente, peraltro procedendo ad una nuova discussione all'esito della quale le decisioni prese nella precedente assemblea sono state “ribadite” (cioè, nuovamente assunte) nel corso dell'assemblea del 5.9.22.
Ne consegue il rilievo della sopravvenuta inammissibilità dell'impugnativa dal momento che, avendo la successiva delibera del 5.9.22 sostituito, in parte qua, la precedente del 20.6.22 in tal modo ratificandola, la medesima delibera del 20.6.22 per cui è causa deve, limitatamente alla parte di essa impugnata, ritenersi tamquam non esset e di conseguenza nessuna statuizione in merito alla stessa può essere adottata da questo giudice per dimostrata sopravvenuta carenza di interesse ad impugnarla in capo agli attori. Ciò, del resto, in ossequio al principio giurisprudenziale di legittimità secondo cui ”…l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio
8 dell'interesse ad agire, deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, non prospettandosi, perciò, sufficiente al riguardo la configurabilità di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica non suscettibile di produrre riflessi pratici sulla soluzione adottata” (cfr. in tema di impugnazioni tra le altre: Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 12952/07).
In tal senso anche il più recente e granitico orientamento della Cassazione secondo cui “….in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma
8, c.c. dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 6 - 2, 11/08/2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10/02/2010,
n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese (a differenza, peraltro, di quel che espressamente statuisce il medesimo comma 8 dell'art. 2377 c.c., nel testo successivo al d.lgs. n. 6 del 2003, il quale dispone che "... il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società...") ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione... ” (ex multis Ord. n. 10847/20)
Una volta che questo decidente, alla luce della richiesta in tal senso formulata da entrambe le parti, ha rilevato la cessazione della materia del contendere, per come chiarito anche dalla giurisprudenza poco sopra riportata, non resta che provvedere sulle spese di lite.
Pronuncia regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, sicché il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese.
Orbene, occorre, innanzi tutto, preliminarmente all'esame delle diverse censure mosse con l'impugnazione attorea, rilevare che parte attrice non ha fornito prova della sussistenza in capo ai
, ex art. 100 c.p.c.., dell'interesse diretto e concreto all'impugnazione. Per_1
9 Pare innanzi tutto opportuno richiamare l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, cui questo decidente intende dare continuità, in forza del quale la domanda proposta ex art. 1137 c.c. non può essere sorretta sull'interesse, del tutto astratto, alla legalità e correttezza della gestione comune, in quanto detto generico interesse non è idoneo a rappresentare l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c..
Il potere di impugnare, infatti, è teso ad impedire che si realizzi il risultato della decisione contro la quale il condomino ha votato o avrebbe votato qualora fosse stato presente;
tuttavia, va ribadito che chi impugna una delibera condominiale dev'essere portatore di un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronuncia di merito può conseguire (ex multis Cass. 5129/24; Cass. Ord. n. 6128/17; Cass. n.11214/13, Corte
d'Appello di Catania n. 176/25 del 5.2.25).
Nel caso che occupa, parte opponente, per quanto qui di seguito si osserverà, non ha allegato nessun interesse specifico a vedere modificata la delibera gravata, non riguardando – ed in tal senso alcuna argomentazione ha addotto parte opponente - la impugnazione della medesima situazioni determinanti una erronea posizione debitoria o la violazione di interessi facenti capo ad essi opponente, essendosi quest'ultimi limitati ad elencare una serie di asseriti vizi – sia di forma che di merito - della suddetta delibera senza specificare quale fosse l'interesse specifico, enunciando principi del tutto generici non attinenti alla sua sfera individuale.
Da quanto sopra discende quindi, in relazione alla deliberazione impugnata, la inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. non avendo i Per_1
allegato, né, tantomeno, provato la sussistenza di un qualsivoglia pregiudizio personale derivante, in misura apprezzabile, dalla suddetta deliberazione condominiale del 20.6.22 in termini di modificazione della propria posizione patrimoniale, mancando, pertanto, finanche la allegazione di un danno derivante dalla deliberazione impugnata e, quindi, dell'interesse di essi attori ad impugnare la deliberazione de qua.
Di converso, però, deve rilevarsi che certamente il convenuto, ha tenuto una CP_1
condotta del tutto e gravemente illegittima, provvedendo all'approvazione dei punti all'ordine del giorno di detta assemblea del 20.6.22, in patente violazione dei quorum costitutivi previsti dalla legge quando invece avrebbe dovuto dichiarare l'assemblea chiusa per mancato raggiungimento dei
10 quorum costitutivi e riconvocare, all'uopo, l'assemblea. Ed a riprova di ciò vi è l'adozione da parte del convenuto della deliberazione del 5.9.22 posta in essere appunto per sanare tali vizi CP_1
di costituzione dell'assemblea.
Ogni altra domanda ed eccezione delle parti deve ritenersi assorbita.
Pertanto, e conclusivamente, sulla scorta di quanto sin qui osservato, in ordine all'onere delle spese del presente giudizio, ricorrono giustificati motivi per compensarle interamente tra le parti, tenuto conto della loro reciproca soccombenza.
Da un lato, infatti, rileva la condotta complessivamente tenuta dal convenuto, CP_1
il quale, ingiustificatamente quanto illegittimamente ha proceduto alla discussione ed approvazione dei punti all'o.d.g. della seduta del 20.6.22 in patente carenza dei quorum ex lege necessari;
dall'altro lato va valutato il comportamento tenuto da parte degli opponenti i quali, piuttosto che esperire preliminarmente la procedura di mediazione hanno preferito, peraltro in carenza di interesse per come rilevato in precedenza, procedere direttamente all'incardinamento del presente giudizio che verosimilmente sarebbe stato evitato ove esperita in via preventiva la mediazione. Infine, rileva ai fini della compensazione delle spese di lite anche l'ulteriore circostanza che il presente giudizio viene definito con una pronuncia in rito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 10258/2022 R.G.A.C., disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA, per quanto in motivazione, cessata la materia del contendere;
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti;
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, il 26 Novembre 2025.
IL G.O.T.
AT NT
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011 E S.M.I.
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