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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16396/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.16396/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08.10.1972;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Vannicola, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 27.12.2024 le parti, premesso che in data
14.02.2009 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione non erano nati figli e che in data 04.11.2022, con Decreto omologazione n. cronol.
15001/2022, il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni dai medesimi concordate, adivano l'intestato Tribunale al fine di
1 ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
16396/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in Roma in data 14.02.2009;
[...] Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 00066,
Parte 2, Serie A04);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 03.12.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.16396/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08.10.1972;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Vannicola, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 27.12.2024 le parti, premesso che in data
14.02.2009 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione non erano nati figli e che in data 04.11.2022, con Decreto omologazione n. cronol.
15001/2022, il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni dai medesimi concordate, adivano l'intestato Tribunale al fine di
1 ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
16396/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in Roma in data 14.02.2009;
[...] Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 00066,
Parte 2, Serie A04);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 03.12.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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