Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01097/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06857/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6857 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Roselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Tellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento dell'inerzia serbata sull'istanza di accesso agli atti amministrativi a mezzo PEC del -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. CE IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con istanza in data -OMISSIS-, la ricorrente chiedeva all’amministrazione resistente di consentirle di prendere visione dei seguenti atti:
“ 1. Copia integrale della lettera raccomandata con avviso di ricevimento con cui codesto Istituto avrebbe convocato la Sig.ra -OMISSIS- alla visita di revisione fissata per il giorno -OMISSIS-; 2. Copia integrale del relativo avviso di ricevimento e/o di ogni altro atto (es. relazione di notifica)
idoneo a comprovare il perfezionamento del procedimento di notificazione della suddetta convocazione ”;
Rilevato che la parte ricorrente allegava le seguenti circostanze di fatto:
a) in data 12.08.2025, l'INPS le inviava una comunicazione in cui la informava che la commissione medica avrebbe potuto rilasciarle il nuovo verbale sullo stato di invalidità in base ai documenti medici, senza convocarla presso la sede INPS, e la invitava a produrre la documentazione sanitaria aggiornata entro 40 giorni;
b) in data 11.09.2025, la stessa ricorrente, per il tramite del patronato Epasa-Itaco, provvedeva a trasmettere telematicamente all'INPS tutta la documentazione medica richiesta;
c) in data 12.09.2025, l'INPS le notificava un provvedimento con cui le comunicava la " Sospensione della prestazione di L. 104/92 per mancata presenza a visita di revisione ", adducendo quale motivazione la " mancata presentazione alla visita di revisione prevista per il giorno -OMISSIS- ";
d) la ricorrente non avrebbe mai ricevuto alcuna comunicazione che la convocasse a tale visita di revisione;
Rilevato che, con ricorso notificato e depositato in data 05.12.2025 la ricorrente chiedeva l’esibizione della suddetta documentazione;
Considerato che, a sostegno della domanda, la parte ricorrente allegava che la vicenda traeva origine dalle suddette circostanze di fatto;
Rilevato che il ricorso è stato notificato all’amministrazione intimata in data 05.12.2025;
Rilevato che l’INPS si è costituito in giudizio in data 09.02.2026, oltre il termine di 30 giorni (dal perfezionamento della notificazione del ricorso) previsto dal combinato disposto degli artt. 46, co. 1, e 87, co. 3, primo periodo, c.p.a.;
Ritenuto pertanto di non poter tenere in considerazione le argomentazioni difensive formulate dall’amministrazione resistente nella suddetta tardiva memoria di costituzione,
Ritenuto che la suddetta memoria è comunque tardiva anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, co. 1, e 87, co. 3, primo periodo, c.p.a.;
Rilevato che sono decorsi inutilmente, sino alla data dell’odierna decisione, 30 giorni dalla richiesta di accesso, sicché quest’ultima deve intendersi respinta, ai sensi dell’art. 25, co. 4, L. n. 241/1990;
Ritenuto che i documenti richiesti dalla parte ricorrente siano sufficientemente individuati;
Ritenuto che la parte ricorrente sia titolare – per effetto della sua qualità di titolare di prestazioni assistenziali collegate al riconoscimento del suo stato di invalidità – di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei suddetti atti, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai suddetti documenti;
Ritenuto pertanto che, in ragione della posizione qualificata della ricorrente e dell’interesse che essa ha nei riguardi degli atti in questione, la domanda sia fondata;
Ritenuto pertanto di dover accoglierla, ordinando all’amministrazione resistente l’esibizione dei documenti richiesti;
Ritenuto di dover provvedere sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accertato il diritto della parte ricorrente ad accedere agli atti di cui in parte motiva:
- ordina all’INPS di esibire alla ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza (di cui è onerata la ricorrente medesima), tutta la documentazione innanzi citata.
Condanna l’INPS a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori dovuti come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GL SS Di OL, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
CE IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE IA | GL SS Di OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.