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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5722/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Mario Salvato
Email_1
armine Pellegrino
[...]
Email_2
contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Carmelo Bozzo
Email_3
e
Controparte_2
-convenuto contumace-
Motivi della decisione
33420150002861264000 e n. 33420160003551467000.
Ha dedotto la prescrizione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Si è costituito in giudizio contestando, in via preliminare, l'ammissibilità dell'opposizione e, CP_3
nel merito, la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Benché regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito . CP_4
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, all'udienza odierna, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
***
Preliminarmente, verificata la regolarità e tempestività delle notifiche, deve essere dichiarata la
CP_ contumacia dell'
Ed ancora, in via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 33420120002131673000, n. 33420140002422363000 e n.
33420150002861264000 -atti prodromici dell'opposta intimazione- in quanto, essendo i loro carichi di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, sono stati automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art.
3- bis, comma 1, lettera d), del d. l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14.
Recita la norma: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico – a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a
9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema
Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass.
n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023
e Cass. n. 18413 del 2023).
Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione all'avviso di addebito n.
33420160003551467000, in relazione al quale la diversa sequenza numerica finale riportata in ricorso
(3342016000511011565000) non crea equivoci circa l'esatta individuazione dell'atto impositivo in ragione dei molteplici elementi identificativi, correttamente riportati nell'atto introduttivo del giudizio e corrispondenti all'avviso individuato, come si evince agevolmente dal 'dettaglio del debito'
(cfr intimazione di pagamento in atti): la natura del debito (contributi I.V.S. I.A.T.P), l'annualità dell'iscrizione (2016), il periodo di maturazione (2015) e l'importo complessivo (euro 3.320,47).
Ebbene, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge -a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, la ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza
23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile
a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
b) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, risulta tardiva e, dunque, inammissibile la domanda, proposta in funzione 'recuperatoria', essendo decorso il termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, risalente al 29.3.2022 (cfr. relata di notifica in allegati alla data del deposito del ricorso giudiziale CP_3
effettuato il 25.5.2022 dinanzi al Tribunale di Cosenza, sez. lavoro (poi dichiaratosi incompetente per territorio).
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c.
La doglianza è infondata.
Non risulta infatti decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive.
Ed infatti, per quanto non sia emersa prova di validi atti interruttivi successivi all'avviso di addebito notificato in data 31.10.2016, (tale non può essere l'intimazione di pagamento n.
034201779002971015000 perché, non essendo stata allegata, non può essere ricondotta con certezza all'avviso di addebito oggetto di giudizio, né le intimazioni n. 0342018900421618000 e n.
03420209003091048000 in quanto mancanti dei relativi avvisi di ricevimento), deve tenersi conto della sospensione forzosa dell'attività riscossiva imposta dal diritto emergenziale a far data dall'8.03.2020 e fino al 31.08.2021 con conseguente sospensione dei termini di prescrizione.
A tal uopo, osserva il giudicante che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto- legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.
Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
In ragione di tanto, deve ritenersi non spirato il termine prescrizionale quinquennale con riferimento all'avviso di addebito notificato in data 31.10.2016, poiché detto termine sarebbe spirato solo in data
7.9.2022, e dunque successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data
29.3.2022.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
In considerazione dell'esito del giudizio e della parziale definizione ope legis della controversia, le spese possono essere compensate tra le parti costituite. CP_ Nulla per le spese nei confronti di in ragione della contumacia.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Manuela Esposito - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: CP_
- dichiara la contumacia di
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli avvisi di addebito n.
33420120002131673000, n. 33420140002422363000, n. 33420150002861264000; - dichiara dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nell'avviso di addebito n. 33420160003551467000;
- dichiara compensate tra le parti costituite le spese di lite;
CP_
- nulla per le spese nei confronti di
Castrovillari, 25.3.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.