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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/06/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. v.g. n. 774/2025 promossa da:
(c.f. nato alla Spezia il 04.02.1968 (con l'avv. Parte_1 C.F._1 Cianfanelli) e (c.f. nata a [...] il [...] (con Parte_2 C.F._2 l'avv. Calì e Menoni) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 18.04.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia in data 07.08.1994 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1994, numero 164, parte II, serie A), optando per il regime patrimoniale della famiglia quello della comunione dei beni;
che Per_ dall'unione sono nati due figli, (il 11.01.1997) e (il 28.09.2003); che con sentenza n. Per_2 432/2023 del 13.06.2023, passata in giudicato, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata). I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: Per_
“
1. I figli e sono economicamente indipendenti e pertanto nessun mantenimento deve più Per_2 essere dovuto, né a titolo ordinario né a titolo di spese straordinarie;
2. Entrambi i ricorrenti sono economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa a titolo di assegno divorzile ed a qualsiasi pretesa, anche risarcitoria avente causa
o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
3. La casa familiare sita in La Spezia, Via Vappa n.34 di proprietà dei ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, ad oggi assegnata dalla Sig.ra in virtù della sentenza di separazione Parte_2 emessa dal Tribunale della Spezia, verrà concordemente posta in vendita ed il ricavato verrà diviso tra i ricorrenti in parti uguali, così come gli eventuali oneri connessi alla vendita;
fino ad allora le spese ordinarie relative all'immobile saranno ad esclusivo carico della Sig.ra mentre le Parte_2 spese straordinarie graveranno su entrambi i comproprietari in parti uguali. La Sig.ra si impegna a rilasciare l'immobile entro la data fissata per la stipula dell'atto Parte_2 definitivo di compravendita. Gli oneri da corrispondere ad eventuali mediatori immobiliari intervenuti per la vendita dell'abitazione familiare saranno suddivisi in parti uguali tra i comproprietari;
4. Le spese di causa saranno interamente compensate tra le parti”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Nel termine assegnato (18.06.2025) è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per far dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle solite condizioni. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra Pt_1
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in La Spezia in
[...] Parte_2 data 07.08.1994 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1994, numero 164, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 26.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani