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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/11/2025, n. 3537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3537 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3362/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 3362/2023;
avente a oggetto: “morte”;
TRA
(C.F. ), nella Parte_1 C.F._1
qualità di procuratore speciale di CP_1
,
[...] Persona_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di genitore esercente la
[...] responsabilità genitoriale di , Persona_2 Per_3
e tutti nella qualità di
[...] Controparte_2 prossimi congiunti di rappresentato Persona_4
e difeso dagli Avv.ti Pierpaolo Galasso (C.F.
) e ON TU (C.F.: C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso C.F._3
il loro studio sito in Roma al Viale Mazzini n. 4;
attore
E
(C.F. e P.IVA Controparte_3 P.IVA_1
), in persona dei legali rappresentanti pro P.IVA_2
tempore, dott. e dott. , Controparte_4 CP_5
Impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi
LO (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via San
MA D'NO n. 15;
convenuto
E
(C.F. ), rapp.to e CP_6 C.F._5
difeso dall'avv. Pasquale Daniele delle Femmine (C.F.
), e presso lo stesso elett.te dom.to in C.F._6
Caserta alla Via S. Commaia n. 10;
convenuto
E
(C.F. , Controparte_7 C.F._7 residente in [...];
convenuto contumace
E
(C.F. ), CP_8 C.F._8
rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Galasso (C.F.
- 2 -
) ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 il suo studio sito in Roma al Viale XXI Aprile n. 21;
terza – attrice in riconvenzionale
E
(C.F. e P.IVA Controparte_3 P.IVA_1
) in persona dei rappresentanti legali p.t. P.IVA_3
Dott. e Dott. , Controparte_9 CP_10
rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Magaldi (C.F.
) e con questi domiciliata presso il C.F._9 suo studio sito in Napoli alla Piazza Carità n. 32;
terza
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione , nella qualità di Parte_1 procuratore speciale di Controparte_1 [...]
, , quest'ultima in proprio Persona_1 Parte_2
e nella qualità di genitore esercente la responsabilità
- 3 -
genitoriale di , e Persona_2 Persona_3 CP_2
, chiedeva la condanna di ,
[...] CP_6 CP_7
e della società , quale impresa
[...] Controparte_3
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, di € 1.451.391,60 per i danni conseguenti al decesso di in Persona_4
virtù del sinistro descritto.
Si costituiva la società quale impresa Controparte_3
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada eccependo la carenza di legittimazione attiva e chiedendo il rigetto.
Si costituiva anche chiedendo il rigetto ed CP_6 eccependo la carenza di legittimazione passiva.
Con provvedimento del 30.11.2023 questo giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della compagnia assicurativa (C.F. Controparte_3
e P.IVA e di P.IVA_1 P.IVA_2 CP_8
.
[...]
Si costituiva la eccependo la carenza di Controparte_3 legittimazione passiva e chiedendo il rigetto.
Si costituiva anche chiedendo la CP_8 condanna di e di , nella qualità CP_6 Controparte_3
di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzie Vittime della Strada, di €
205.940,70.
- 4 -
Sul fatto
Parte attorea premette che il 03.02.2019, alle ore 01:00 circa, si trovava a percorrere, in Parte_3 sella al proprio velocipede e in compagnia di la Parte_4
SS 7-bis, sita in Teverola e che i velocipedi percorrevano la suddetta via con direzione Santa Maria Capua Vetere quando, giunti all'altezza del km+9, venivano investiti dall'autovettura BMW X3 tg. CR546WT, di proprietà di
, condotta da e non CP_6 Controparte_7 assicurata la quale, nel percorrere la predetta via nella medesima direzione di marcia dei velocipedi, non si avvedeva della loro presenza sul margine destro della carreggiata e li travolgeva da tergo. Premette, altresì, che il conduceva l'autovettura a una velocità superiore CP_7
al limite consentito (74 Km/h con limite di velocità pari a
50 Km/h) e con patente di guida scaduta, nonché che il medesimo ometteva di prestare soccorso e si dava alla fuga. Afferma che in conseguenza dell'investimento e subivano gravissime Parte_5 Parte_4 lesioni personali che ne provocavano la morte e che nei confronti di veniva aperto procedimento Controparte_7 penale che portava alla sentenza di condanna a 6 anni di reclusione. Rappresenta che la ricostruzione fattuale trova riscontro nella consulenza cinematica resa nel procedimento penale a carico del , dalle CP_7
dichiarazioni rese dai testimoni ( , CP_6 [...]
e ) e dalle dichiarazioni confessorie Tes_1 Tes_2
- 5 -
rese dallo stesso . Rappresenta, altresì, che il CP_7 decesso ha determinato una lesione del rapporto parentale per i suoi stretti congiunti. Si sofferma sul danno e sulla quantificazione.
La quale impresa designata per la Regione Controparte_3
Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (da ora CP_3
FGVS) eccepisce la carenza di legittimazione passiva in quanto il veicolo presunto investitore al momento del sinistro circolava con targa di prova PSB1982 assicurata con in bonis. Eccepisce, altresì, il Controparte_3 massimale minimo di legge e l'improponibilità. Afferma che la documentazione comprovante la qualità di eredi e/o prossimi congiunti di essendo Parte_3
proveniente da paesi extracomunitari (Senegal e Gambia) e redatta in lingue straniere, per acquisire rilevanza ai fini decisori deve essere legalizzata secondo le normative vigenti, apostillata e tradotta mentre vi sarebbe l'assenza, in atti, della chiesta legalizzazione. Afferma, altresì, che va fornita la prova rigorosa dell'esistenza di un solido rapporto affettivo con la vittima del sinistro stradale, oltre che di convivenza con lo stesso e che, per quanto riguarda
(qualificatosi come padre del de Persona_5
cuius) la legittimazione attiva dello stesso sembrerebbe fondata esclusivamente su una presunta autocertificazione di riconoscimento di paternità datata 20.01.2020 e, dunque, successiva di quasi un anno rispetto alla morte di
- 6 -
con la conseguenza che la Parte_3 legittimazione sarebbe esclusa. Rappresenta che dalla lettura dei documenti è probabile che i parenti della vittima non avessero con il de cuius un effettivo legame affettivo, né tantomeno che gli stessi convivessero con il defunto. Rappresenta, altresì, che non è possibile desumere i luoghi di rilascio delle procure speciali in favore dell'Avv. e che le stesse procure Parte_1
speciali sembrerebbero non essere state redatte dinanzi ad un notaio. Deduce che va dimostrata la legittimazione passiva di , con riferimento alla proprietà del CP_6 veicolo. Disconosce la documentazione. Eccepisce la prescrizione e il concorso di colpa del de cuius per mancato rispetto delle norme del codice della strada e di quelle più elementari dell'ordinaria prudenza e buon senso. Precisa che il ciclista investito procedeva, di notte e in condizioni climatiche ostili (per la nebbia), in una strada extraurbana scarsamente illuminata e priva di banchine laterali fruibili
(in quanto interamente occupate dalla sterpaglia), senza dispositivi di illuminazione delle biciclette e senza un vestiario appropriato (giubbotto o bretelle retroriflettenti).
Nega il diritto al risarcimento del danno iure hereditatis.
Evidenzia che in mancanza di elementi probatori in grado di dimostrare la particolare intensità e solidità del legame affettivo con la vittima e la gravità delle conseguenze pregiudizievoli subite, nessuna somma potrà essere riconosciuta o, in subordine, i valori devono essere quelli
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minimi. Si oppone al risarcimento del danno esistenziale e del danno patrimoniale da lucro cessante. Riferisce che ai fini del risarcimento va considerato il reale valore del denaro nell'economia del Paese ove vivono i presunti danneggiati, per cui sarà necessario utilizzare parametri di liquidazione rapportati alle condizioni di vita del Senegal
e/o del Gambia.
premette che nel periodo di accadimento del CP_6
sinistro egli svolgeva attività di commerciante autorizzato di veicoli a motore e rimorchi e che il veicolo BMW X3 tg.
CR546WT, acquistato il 17.01.2019, rientrava tra i veicoli a disposizione dello stesso finalizzati alla vendita a terzi soggetti, sicché veniva autorizzato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti alla circolazione con targa di prova PSB1982 fino al 16.11.2019 per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali, costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento.
Premette, altresì, che, conseguentemente, provvedeva a stipulare con la polizza assicurativa Controparte_3
n. 285562357 sulla targa di prova PSB1982. Afferma che il
03.02.2019 si recava, in qualità di acquirente, CP_7
il quale chiese di effettuare un giro di prova per un
[...] breve lasso temporale ma che, tuttavia, il , CP_7
nonostante i continui solleciti a mezzo telefonico, protrasse la circolazione con il su indicato mezzo ben oltre la normale durata di un controllo tecnico su veicolo fino a giungere al momento del sinistro. Ribadisce che non era
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presente, né provocava l'evento e concedeva l'autovettura, ai fini di vendita della stessa, al Controparte_7 meramente per un giro di prova e che , in Controparte_7
completa inosservanza di quanto concordato, ometteva la restituzione dell'autovettura protraendo l'utilizzo della stessa ben oltre la tempistica concordata.
di fatto aderisce alla posizione attorea. CP_8
Afferma che il danno non patrimoniale da perdita del congiunto dovrà essere quantificato in € 205.940,70.
La società per la copertura assicurativa Controparte_3 della targa di prova (da ora in bonis) premette che CP_3 non risulta provata l'esposizione della targa di prova e che all'interno del veicolo presunto danneggiante non è stata rinvenuta la targa prova che, invece, veniva trovata dai carabinieri, il giorno successivo, presso l'abitazione dei genitori del . Premette, altresì, che tanto CP_7
l'autorizzazione quanto la targa di prova devono trovarsi a bordo del veicolo (e la seconda deve anche essere esposta)
e che la mancanza di uno dei due documenti a bordo del veicolo integra gli estremi dell'illecito di circolazione con veicolo privo della copertura assicurativa. Afferma che, comunque, l'impiego della targa di prova, ove provato, non possa considerarsi legittimo in quanto la stessa poteva essere utilizzata solo con riferimento a un veicolo non ancora immatricolato e che la finalità della targa prova è quella di consentire la provvisoria circolazione di un
- 9 -
veicolo non ancora immatricolato e non quella di sostituire l'assicurazione di un mezzo già esistente e già immatricolato con quella del professionista titolare della speciale autorizzazione amministrativa. Eccepisce la carenza di legittimazione passiva. Aderisce alle eccezioni e difese, esclusa quella relativa alla carenza di legittimazione passiva, sollevate dalla FGVS. Si sofferma sui CP_3
danni e sulla quantificazione, nonché sul massimale di polizza e sulla documentazione depositata in fotocopia.
Con le memorie parte attorea ritiene che il risarcimento sia a carico di FGVS in quanto il d.l. 121/2021 (che CP_3 ha capovolto il principio secondo cui un veicolo, se è già munito di targa, non possa circolare con targa prova) è successivo al sinistro. Invoca l'art. 2947 comma 3 c.c. Si sofferma sull'interruzione della prescrizione. Afferma che, con riferimento alla posizione di in bonis, Controparte_3
fino alla costituzione in giudizio di FGVS non vi CP_3
era conoscenza della circostanza secondo cui il veicolo investitore circolasse con targa prova in quanto all'interno del veicolo presunto danneggiante non veniva rinvenuta la targa prova. Rappresenta che la dinamica dell'evento dannoso si sostanzia in un investimento da tergo del velocipede e che il CT del PM ha accertato che il CP_7
viaggiava a una velocità di circa 76 km/h su un tratto di strada in cui il limite è di 50 km/h. Rappresenta, altresì, che il si trovava su un tratto di strada poco CP_7
illuminato, senza marciapiedi, in piena notte, con (a suo
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dire) una nebbia che aggravava la condizione ma non si è posto il problema di guidare con prudenza o di adeguare la sua guida e la velocità alle condizioni della strada.
Evidenzia che le controparti confondono la “legalizzazione” con la “apostille” che è un timbro speciale per gli atti pubblici, il quale attesta la loro autenticità per un paese estero e sostituisce la procedura di legalizzazione consolare ma è valido in tutti i paesi che hanno ratificato la
Convenzione dell'Aja del 05.10.1961, mentre, nel caso di specie, sono stati prodotti documenti provenienti dal
Senegal e dal Gambia e il Senegal è entrato nella
Convenzione dell'Aja il 23.03.2023 (per cui solo da quella data i documenti del Senegal possono essere apostillati mentre per i documenti antecedenti a quella data il procedimento corretto per attestare l'autenticità della documentazione è la legalizzazione) mentre per quanto riguarda il Gambia tale Stato non ha mai aderito alla
Convenzione dell'Aja. Aggiunge che poiché i documenti prodotti in giudizio (ivi compresa la procura speciale) sono antecedenti al 23.03.2023 è corretto che questi non siano muniti della c.d. “apostille” ma abbiano seguito il procedimento della legalizzazione consolare. Aggiunge, altresì, che i documenti sono stati legalizzati con tanto di timbro consolare e traduzione giurata allegata.
Con memoria la FGVS invoca la parallela CP_3
sentenza del Tribunale di Napoli Nord che ha riconosciuto il concorso di colpa dell'altro deceduto nella Parte_4
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misura del 30%. Afferma che ha impegnato per il medesimo sinistro l'importo di € 619.263,40 di cui si deve tenere conto. Riferisce che la l. 156/2021 (di conversione del d.l. 121/2021) ha reso legittimo l'utilizzo della targa prova per i veicoli già immatricolati, con superamento dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità cristallizzato nella sentenza n. 28433/2020. Riferisce, altresì, che, comunque, il Dipartimento di Pubblica
Sicurezza del Ministero dell'Interno, con nota del
30.05.2018, evidenziava la complessità della questione e dava atto della posizione assunta sull'argomento dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale conformemente al proprio indirizzo interpretativo di cui alla nota prot. 4699/M363 del 04.02.2004, si è mostrato possibilista nel riconoscere l'utilizzabilità della targa prova anche su veicoli immatricolati. Aggiunge che la targa prova
PSB1982 era stata utilizzata sul veicolo tg. CR546WT per ragioni di vendita.
Con memorie la in bonis afferma che il CP_3 CP_7 dichiarava ai Carabinieri di aver ricevuto in prestito e a mero titolo di cortesia l'auto dallo per utilizzarla per CP_6 fini personali e non per finalità connesse all'acquisto/vendita dell'autovettura e che lo , nella CP_6
propria difesa, riferisce, invece, di aver ricevuto presso gli uffici vendita auto il quale, in qualità di Controparte_7
potenziale acquirente, chiese di effettuare un giro di prova.
Afferma, altresì, che quale che sia la versione, vi è un dato
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comune, ossia l'utilizzo improprio del veicolo con targa di prova poiché in entrambe le versioni il utilizzava il CP_7 veicolo per finalità personali, non potendosi ritenere che il giro di prova si potesse protrarre fino a notte e ben oltre la normale durata di un controllo tecnico sul veicolo.
Evidenzia che la qualità di eredi e/o prossimi congiunti di va dimostrata attraverso Parte_3
l'allegazione di documentazione idonea a produrre efficacia legale nel nostro paese attraverso le vigenti procedure di legalizzazione (apostille), così come per la procura speciale.
Si sofferma sulla normativa riguardante l'utilizzo della targa di prova.
In diritto
Occorre premettere che sono manifestamente infondati e vanno disattesi i disconoscimenti ex art. 2712 e 2719 c.c. formulate dalle compagnie convenute.
In proposito si ricordi che “in tema di prova documentale,
l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere
"espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere
- 13 -
specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato” (cfr. C. 16232/2004), nonché che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. C.
29993/2017).
Ebbene, non può non darsi rilievo alla circostanza che la
Generali FGVS, si limita ad affermare quanto segue: “si disconosce ex artt. 2712 c.c., 214 e 215 c.p.c. qualsivoglia documento all'uopo prodotto dalle controparti in copia fotostatica”, senza né chiarire quale documento si ritiene non conforme all'originale né quale sia il profilo di difformità. La in bonis, parimenti, pur CP_3
soffermandosi su tale aspetto in maniera ancor più incisiva
(richiamando anche una ben risalente pronuncia giurisprudenziale, senza, tuttavia, tener conto del necessario onere di specificità richiesto dalla Suprema
Corte), si limita alla seguente difesa: “Si impugna e contesta altresì ex art. 2712 e 2719 cod. civ. tutta la documentazione prodotta in copia sine fede in quanto mera cartula ininfluente e tale da lasciare sguarnita di qualsivoglia valore probatorio la domanda attorea,
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impugnandosi, altresì, ogni documento tardivamente prodotto a vano tentativo di suffragare la infondata pretesa attorea”. Anche in tal caso, tuttavia, il disconoscimento è generico, senza alcun riferimento allo specifico documento impugnato e al profilo di contestazione.
Del pari risultano manifestamente infondate anche le eccezioni di prescrizione. Anche volendo far riferimento alla sola prescrizione biennale, invero, le eccipienti non hanno considerato che in atti vi sono le costituzioni in mora avvenute la prima il 20.01.2021 (e il decesso è del febbraio
2019) e la seconda il 19.01.2023 (con giudizio iniziato ad aprile 2023).
Tanto premesso e partendo dal presupposto che, nonostante le argomentazioni difensive della CP_3
FGVS sul punto, , nella propria qualità e Parte_1
non hanno presentato alcuna domanda CP_8
iure hereditatis, le richieste risarcitorie vanno disattese.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, come si può constatare dalla lettura degli scritti difensivi, le parti istanti invocano i pregiudizi conseguenti alla perdita del congiunto e, dunque, alle sofferenze derivanti dalla perdita del rapporto parentale. Orbene, in caso di perdita del rapporto parentale il danno-conseguenza risarcibile è inquadrabile (in assenza di ripercussioni sulla salute medicalmente accertabili) nel dolore subito dai superstiti legati al defunto da una stabile relazione affettiva, con
- 15 -
possibili ripercussioni sulle abitudini di vita. Detto in altri termini, nell'eventualità di perdita del congiunto il risarcimento è finalizzato a compensare il pregiudizio conseguente e riguardante l'aspetto interiore (c.d. sofferenza morale) e l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale) aspetti che, si badi bene, vanno entrambi provati.
Ebbene, nel caso di specie non si ritiene che gli istanti abbiano adeguatamente fornito alcuna prova idonea.
Sul punto occorre chiarire che “in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla
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coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (cfr. C.
5769/2024).
Da tale principio emerge che, dunque, per quanto riguarda il danno dinamico-relazionale è il danneggiato che deve fornire la prova “dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva” e nessun elemento probatorio, a tal fine, è stato offerto (né sono state presentate apposite istanze istruttorie).
In relazione alla sofferenza morale, è vero che, come evidenziato dalla Suprema Corte, vi è presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio se i danneggiati sono coniuge, figli, genitori e fratelli ma è anche altrettanto vero che, nel caso di specie, da una parte si può ritenere superata tale presunzione in riferimento alla posizione paterna (in virtù di quanto eccepito dalla stessa compagnia assicurativa) e, dall'altra, non può dirsi adeguatamente dimostrato proprio il rapporto familiare.
In riferimento al padre del defunto, invero, non può non tenersi conto della circostanza che, a prescindere dall'incertezza in merito alla sussistenza effettiva del richiamato rapporto parentale (fondandosi, il medesimo, esclusivamente su un'autodichiarazione dallo stesso fornita) l'atto con cui è avvenuto il riconoscimento di paternità è datato 20.01.2020, ossia quasi un anno dopo il decesso. Ebbene, tale aspetto va necessariamente valutato e qualificato come elemento idoneo a superare la
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presunzione richiamata ed è tale da poter dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro quantomeno indifferenti, con conseguente insussistenza della sofferenza morale derivante dalla perdita. Né sono stati offerti altri elementi probatori (o presentato istanze istruttorie orali) volte a dimostrare che, nonostante tale riconoscimento solo postumo, vi era tra e Controparte_1
un rapporto affettivo tale da potersi Persona_4
ritenere sussistente una profonda sofferenza conseguente al decesso.
In merito alla posizione degli altri istanti, invece, specie in presenza delle relative eccezioni, non si può ritenere validamente provato il rapporto parentale. A fondamento di quest'ultimo, infatti, è posta esclusivamente la pronuncia del Tribunale Distrettuale di Sédhiou. Ciononostante, a risultare carente è la necessaria procedura di legalizzazione richiesta dall'art. 33 comma 2 D.P.R.
445/2000. Se, infatti, è vero che non si necessita dell'apostille è anche altrettanto vero che, però, le firme sugli atti e i documenti formati (e non meramente rilasciati) da autorità estere per essere fatti valere nello
Stato italiano necessitano di essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e non si evincono elementi che possono indurre a ritenere che tale procedura di legalizzazione sia avvenuta.
Diversamente da quanto sostenuto dall'istante, tra l'altro, la sentenza non è munita di timbro consolare (italiano) ma
- 18 -
gli unici timbri che sono ivi rinvenibili sono quelli del
Giudice di Pace (relativamente alla traduzione) e del
Tribunale di Sédhiou.
Ne consegue che non può dirsi dimostrato il rapporto parentale. Ciò non esclude, si badi bene, che possa ugualmente sussistere un legame affettivo ma, in mancanza di prova certa del rapporto parentale, viene meno quella presunzione richiamata, sicché era onere degli istanti dimostrare non solo il suddetto legame ma anche le conseguenti notevoli sofferenze interiori derivanti dal decesso e nessun elemento probatorio è stato offerto (né sono state presentate, sul punto, istanze istruttorie).
Neppure possono riconoscersi i danni patrimoniali. Questi ultimi sono stati inquadrati nelle spese sostenute per il funerale e per la sepoltura e quantificati in € 6.000,00.
Ciononostante, occorre constatare come in citazione si legge che “al signor dovranno essere Parte_1
rimborsate le spese sostenute per il funerale e la degna sepoltura del de cuius, che ammontano ad € 6.000,00, come da fattura depositata in atti” (non a caso la richiamata fattura è intestata all'Avv. ). Da quanto Parte_1 sopra si evince, dunque, che sarebbe l'Avv. Pt_1
e non i rappresentati ad aver sostenuto le
[...]
richiamate spese ed è l'Avv. a chiederne il Parte_1
ristoro. Tale aspetto impedisce ogni liquidazione in quanto l'Avv. , nel presente giudizio, non agisce in Parte_1
- 19 -
proprio ma solo ed esclusivamente “nella qualità di procuratore speciale dei signori Controparte_1
, Parte_2 Persona_2 Persona_3
e ”. Persona_1 Controparte_2
Sulle spese
Considerando la peculiarità del caso concreto e la manifesta infondatezza delle eccezioni di prescrizione e dei disconoscimenti ex artt. 2712 e 2719 c.c., si ritiene equo compensare le spese del giudizio tra le parti costituite.
Nulla sulle spese nei confronti di in Controparte_7 quanto non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta le domande;
• Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite;
• Nulla sulle spese nei confronti di . Controparte_7
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 09.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 3362/2023;
avente a oggetto: “morte”;
TRA
(C.F. ), nella Parte_1 C.F._1
qualità di procuratore speciale di CP_1
,
[...] Persona_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di genitore esercente la
[...] responsabilità genitoriale di , Persona_2 Per_3
e tutti nella qualità di
[...] Controparte_2 prossimi congiunti di rappresentato Persona_4
e difeso dagli Avv.ti Pierpaolo Galasso (C.F.
) e ON TU (C.F.: C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso C.F._3
il loro studio sito in Roma al Viale Mazzini n. 4;
attore
E
(C.F. e P.IVA Controparte_3 P.IVA_1
), in persona dei legali rappresentanti pro P.IVA_2
tempore, dott. e dott. , Controparte_4 CP_5
Impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi
LO (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via San
MA D'NO n. 15;
convenuto
E
(C.F. ), rapp.to e CP_6 C.F._5
difeso dall'avv. Pasquale Daniele delle Femmine (C.F.
), e presso lo stesso elett.te dom.to in C.F._6
Caserta alla Via S. Commaia n. 10;
convenuto
E
(C.F. , Controparte_7 C.F._7 residente in [...];
convenuto contumace
E
(C.F. ), CP_8 C.F._8
rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Galasso (C.F.
- 2 -
) ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 il suo studio sito in Roma al Viale XXI Aprile n. 21;
terza – attrice in riconvenzionale
E
(C.F. e P.IVA Controparte_3 P.IVA_1
) in persona dei rappresentanti legali p.t. P.IVA_3
Dott. e Dott. , Controparte_9 CP_10
rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Magaldi (C.F.
) e con questi domiciliata presso il C.F._9 suo studio sito in Napoli alla Piazza Carità n. 32;
terza
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione , nella qualità di Parte_1 procuratore speciale di Controparte_1 [...]
, , quest'ultima in proprio Persona_1 Parte_2
e nella qualità di genitore esercente la responsabilità
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genitoriale di , e Persona_2 Persona_3 CP_2
, chiedeva la condanna di ,
[...] CP_6 CP_7
e della società , quale impresa
[...] Controparte_3
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, di € 1.451.391,60 per i danni conseguenti al decesso di in Persona_4
virtù del sinistro descritto.
Si costituiva la società quale impresa Controparte_3
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada eccependo la carenza di legittimazione attiva e chiedendo il rigetto.
Si costituiva anche chiedendo il rigetto ed CP_6 eccependo la carenza di legittimazione passiva.
Con provvedimento del 30.11.2023 questo giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della compagnia assicurativa (C.F. Controparte_3
e P.IVA e di P.IVA_1 P.IVA_2 CP_8
.
[...]
Si costituiva la eccependo la carenza di Controparte_3 legittimazione passiva e chiedendo il rigetto.
Si costituiva anche chiedendo la CP_8 condanna di e di , nella qualità CP_6 Controparte_3
di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzie Vittime della Strada, di €
205.940,70.
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Sul fatto
Parte attorea premette che il 03.02.2019, alle ore 01:00 circa, si trovava a percorrere, in Parte_3 sella al proprio velocipede e in compagnia di la Parte_4
SS 7-bis, sita in Teverola e che i velocipedi percorrevano la suddetta via con direzione Santa Maria Capua Vetere quando, giunti all'altezza del km+9, venivano investiti dall'autovettura BMW X3 tg. CR546WT, di proprietà di
, condotta da e non CP_6 Controparte_7 assicurata la quale, nel percorrere la predetta via nella medesima direzione di marcia dei velocipedi, non si avvedeva della loro presenza sul margine destro della carreggiata e li travolgeva da tergo. Premette, altresì, che il conduceva l'autovettura a una velocità superiore CP_7
al limite consentito (74 Km/h con limite di velocità pari a
50 Km/h) e con patente di guida scaduta, nonché che il medesimo ometteva di prestare soccorso e si dava alla fuga. Afferma che in conseguenza dell'investimento e subivano gravissime Parte_5 Parte_4 lesioni personali che ne provocavano la morte e che nei confronti di veniva aperto procedimento Controparte_7 penale che portava alla sentenza di condanna a 6 anni di reclusione. Rappresenta che la ricostruzione fattuale trova riscontro nella consulenza cinematica resa nel procedimento penale a carico del , dalle CP_7
dichiarazioni rese dai testimoni ( , CP_6 [...]
e ) e dalle dichiarazioni confessorie Tes_1 Tes_2
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rese dallo stesso . Rappresenta, altresì, che il CP_7 decesso ha determinato una lesione del rapporto parentale per i suoi stretti congiunti. Si sofferma sul danno e sulla quantificazione.
La quale impresa designata per la Regione Controparte_3
Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (da ora CP_3
FGVS) eccepisce la carenza di legittimazione passiva in quanto il veicolo presunto investitore al momento del sinistro circolava con targa di prova PSB1982 assicurata con in bonis. Eccepisce, altresì, il Controparte_3 massimale minimo di legge e l'improponibilità. Afferma che la documentazione comprovante la qualità di eredi e/o prossimi congiunti di essendo Parte_3
proveniente da paesi extracomunitari (Senegal e Gambia) e redatta in lingue straniere, per acquisire rilevanza ai fini decisori deve essere legalizzata secondo le normative vigenti, apostillata e tradotta mentre vi sarebbe l'assenza, in atti, della chiesta legalizzazione. Afferma, altresì, che va fornita la prova rigorosa dell'esistenza di un solido rapporto affettivo con la vittima del sinistro stradale, oltre che di convivenza con lo stesso e che, per quanto riguarda
(qualificatosi come padre del de Persona_5
cuius) la legittimazione attiva dello stesso sembrerebbe fondata esclusivamente su una presunta autocertificazione di riconoscimento di paternità datata 20.01.2020 e, dunque, successiva di quasi un anno rispetto alla morte di
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con la conseguenza che la Parte_3 legittimazione sarebbe esclusa. Rappresenta che dalla lettura dei documenti è probabile che i parenti della vittima non avessero con il de cuius un effettivo legame affettivo, né tantomeno che gli stessi convivessero con il defunto. Rappresenta, altresì, che non è possibile desumere i luoghi di rilascio delle procure speciali in favore dell'Avv. e che le stesse procure Parte_1
speciali sembrerebbero non essere state redatte dinanzi ad un notaio. Deduce che va dimostrata la legittimazione passiva di , con riferimento alla proprietà del CP_6 veicolo. Disconosce la documentazione. Eccepisce la prescrizione e il concorso di colpa del de cuius per mancato rispetto delle norme del codice della strada e di quelle più elementari dell'ordinaria prudenza e buon senso. Precisa che il ciclista investito procedeva, di notte e in condizioni climatiche ostili (per la nebbia), in una strada extraurbana scarsamente illuminata e priva di banchine laterali fruibili
(in quanto interamente occupate dalla sterpaglia), senza dispositivi di illuminazione delle biciclette e senza un vestiario appropriato (giubbotto o bretelle retroriflettenti).
Nega il diritto al risarcimento del danno iure hereditatis.
Evidenzia che in mancanza di elementi probatori in grado di dimostrare la particolare intensità e solidità del legame affettivo con la vittima e la gravità delle conseguenze pregiudizievoli subite, nessuna somma potrà essere riconosciuta o, in subordine, i valori devono essere quelli
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minimi. Si oppone al risarcimento del danno esistenziale e del danno patrimoniale da lucro cessante. Riferisce che ai fini del risarcimento va considerato il reale valore del denaro nell'economia del Paese ove vivono i presunti danneggiati, per cui sarà necessario utilizzare parametri di liquidazione rapportati alle condizioni di vita del Senegal
e/o del Gambia.
premette che nel periodo di accadimento del CP_6
sinistro egli svolgeva attività di commerciante autorizzato di veicoli a motore e rimorchi e che il veicolo BMW X3 tg.
CR546WT, acquistato il 17.01.2019, rientrava tra i veicoli a disposizione dello stesso finalizzati alla vendita a terzi soggetti, sicché veniva autorizzato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti alla circolazione con targa di prova PSB1982 fino al 16.11.2019 per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali, costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento.
Premette, altresì, che, conseguentemente, provvedeva a stipulare con la polizza assicurativa Controparte_3
n. 285562357 sulla targa di prova PSB1982. Afferma che il
03.02.2019 si recava, in qualità di acquirente, CP_7
il quale chiese di effettuare un giro di prova per un
[...] breve lasso temporale ma che, tuttavia, il , CP_7
nonostante i continui solleciti a mezzo telefonico, protrasse la circolazione con il su indicato mezzo ben oltre la normale durata di un controllo tecnico su veicolo fino a giungere al momento del sinistro. Ribadisce che non era
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presente, né provocava l'evento e concedeva l'autovettura, ai fini di vendita della stessa, al Controparte_7 meramente per un giro di prova e che , in Controparte_7
completa inosservanza di quanto concordato, ometteva la restituzione dell'autovettura protraendo l'utilizzo della stessa ben oltre la tempistica concordata.
di fatto aderisce alla posizione attorea. CP_8
Afferma che il danno non patrimoniale da perdita del congiunto dovrà essere quantificato in € 205.940,70.
La società per la copertura assicurativa Controparte_3 della targa di prova (da ora in bonis) premette che CP_3 non risulta provata l'esposizione della targa di prova e che all'interno del veicolo presunto danneggiante non è stata rinvenuta la targa prova che, invece, veniva trovata dai carabinieri, il giorno successivo, presso l'abitazione dei genitori del . Premette, altresì, che tanto CP_7
l'autorizzazione quanto la targa di prova devono trovarsi a bordo del veicolo (e la seconda deve anche essere esposta)
e che la mancanza di uno dei due documenti a bordo del veicolo integra gli estremi dell'illecito di circolazione con veicolo privo della copertura assicurativa. Afferma che, comunque, l'impiego della targa di prova, ove provato, non possa considerarsi legittimo in quanto la stessa poteva essere utilizzata solo con riferimento a un veicolo non ancora immatricolato e che la finalità della targa prova è quella di consentire la provvisoria circolazione di un
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veicolo non ancora immatricolato e non quella di sostituire l'assicurazione di un mezzo già esistente e già immatricolato con quella del professionista titolare della speciale autorizzazione amministrativa. Eccepisce la carenza di legittimazione passiva. Aderisce alle eccezioni e difese, esclusa quella relativa alla carenza di legittimazione passiva, sollevate dalla FGVS. Si sofferma sui CP_3
danni e sulla quantificazione, nonché sul massimale di polizza e sulla documentazione depositata in fotocopia.
Con le memorie parte attorea ritiene che il risarcimento sia a carico di FGVS in quanto il d.l. 121/2021 (che CP_3 ha capovolto il principio secondo cui un veicolo, se è già munito di targa, non possa circolare con targa prova) è successivo al sinistro. Invoca l'art. 2947 comma 3 c.c. Si sofferma sull'interruzione della prescrizione. Afferma che, con riferimento alla posizione di in bonis, Controparte_3
fino alla costituzione in giudizio di FGVS non vi CP_3
era conoscenza della circostanza secondo cui il veicolo investitore circolasse con targa prova in quanto all'interno del veicolo presunto danneggiante non veniva rinvenuta la targa prova. Rappresenta che la dinamica dell'evento dannoso si sostanzia in un investimento da tergo del velocipede e che il CT del PM ha accertato che il CP_7
viaggiava a una velocità di circa 76 km/h su un tratto di strada in cui il limite è di 50 km/h. Rappresenta, altresì, che il si trovava su un tratto di strada poco CP_7
illuminato, senza marciapiedi, in piena notte, con (a suo
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dire) una nebbia che aggravava la condizione ma non si è posto il problema di guidare con prudenza o di adeguare la sua guida e la velocità alle condizioni della strada.
Evidenzia che le controparti confondono la “legalizzazione” con la “apostille” che è un timbro speciale per gli atti pubblici, il quale attesta la loro autenticità per un paese estero e sostituisce la procedura di legalizzazione consolare ma è valido in tutti i paesi che hanno ratificato la
Convenzione dell'Aja del 05.10.1961, mentre, nel caso di specie, sono stati prodotti documenti provenienti dal
Senegal e dal Gambia e il Senegal è entrato nella
Convenzione dell'Aja il 23.03.2023 (per cui solo da quella data i documenti del Senegal possono essere apostillati mentre per i documenti antecedenti a quella data il procedimento corretto per attestare l'autenticità della documentazione è la legalizzazione) mentre per quanto riguarda il Gambia tale Stato non ha mai aderito alla
Convenzione dell'Aja. Aggiunge che poiché i documenti prodotti in giudizio (ivi compresa la procura speciale) sono antecedenti al 23.03.2023 è corretto che questi non siano muniti della c.d. “apostille” ma abbiano seguito il procedimento della legalizzazione consolare. Aggiunge, altresì, che i documenti sono stati legalizzati con tanto di timbro consolare e traduzione giurata allegata.
Con memoria la FGVS invoca la parallela CP_3
sentenza del Tribunale di Napoli Nord che ha riconosciuto il concorso di colpa dell'altro deceduto nella Parte_4
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misura del 30%. Afferma che ha impegnato per il medesimo sinistro l'importo di € 619.263,40 di cui si deve tenere conto. Riferisce che la l. 156/2021 (di conversione del d.l. 121/2021) ha reso legittimo l'utilizzo della targa prova per i veicoli già immatricolati, con superamento dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità cristallizzato nella sentenza n. 28433/2020. Riferisce, altresì, che, comunque, il Dipartimento di Pubblica
Sicurezza del Ministero dell'Interno, con nota del
30.05.2018, evidenziava la complessità della questione e dava atto della posizione assunta sull'argomento dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale conformemente al proprio indirizzo interpretativo di cui alla nota prot. 4699/M363 del 04.02.2004, si è mostrato possibilista nel riconoscere l'utilizzabilità della targa prova anche su veicoli immatricolati. Aggiunge che la targa prova
PSB1982 era stata utilizzata sul veicolo tg. CR546WT per ragioni di vendita.
Con memorie la in bonis afferma che il CP_3 CP_7 dichiarava ai Carabinieri di aver ricevuto in prestito e a mero titolo di cortesia l'auto dallo per utilizzarla per CP_6 fini personali e non per finalità connesse all'acquisto/vendita dell'autovettura e che lo , nella CP_6
propria difesa, riferisce, invece, di aver ricevuto presso gli uffici vendita auto il quale, in qualità di Controparte_7
potenziale acquirente, chiese di effettuare un giro di prova.
Afferma, altresì, che quale che sia la versione, vi è un dato
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comune, ossia l'utilizzo improprio del veicolo con targa di prova poiché in entrambe le versioni il utilizzava il CP_7 veicolo per finalità personali, non potendosi ritenere che il giro di prova si potesse protrarre fino a notte e ben oltre la normale durata di un controllo tecnico sul veicolo.
Evidenzia che la qualità di eredi e/o prossimi congiunti di va dimostrata attraverso Parte_3
l'allegazione di documentazione idonea a produrre efficacia legale nel nostro paese attraverso le vigenti procedure di legalizzazione (apostille), così come per la procura speciale.
Si sofferma sulla normativa riguardante l'utilizzo della targa di prova.
In diritto
Occorre premettere che sono manifestamente infondati e vanno disattesi i disconoscimenti ex art. 2712 e 2719 c.c. formulate dalle compagnie convenute.
In proposito si ricordi che “in tema di prova documentale,
l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere
"espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere
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specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato” (cfr. C. 16232/2004), nonché che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. C.
29993/2017).
Ebbene, non può non darsi rilievo alla circostanza che la
Generali FGVS, si limita ad affermare quanto segue: “si disconosce ex artt. 2712 c.c., 214 e 215 c.p.c. qualsivoglia documento all'uopo prodotto dalle controparti in copia fotostatica”, senza né chiarire quale documento si ritiene non conforme all'originale né quale sia il profilo di difformità. La in bonis, parimenti, pur CP_3
soffermandosi su tale aspetto in maniera ancor più incisiva
(richiamando anche una ben risalente pronuncia giurisprudenziale, senza, tuttavia, tener conto del necessario onere di specificità richiesto dalla Suprema
Corte), si limita alla seguente difesa: “Si impugna e contesta altresì ex art. 2712 e 2719 cod. civ. tutta la documentazione prodotta in copia sine fede in quanto mera cartula ininfluente e tale da lasciare sguarnita di qualsivoglia valore probatorio la domanda attorea,
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impugnandosi, altresì, ogni documento tardivamente prodotto a vano tentativo di suffragare la infondata pretesa attorea”. Anche in tal caso, tuttavia, il disconoscimento è generico, senza alcun riferimento allo specifico documento impugnato e al profilo di contestazione.
Del pari risultano manifestamente infondate anche le eccezioni di prescrizione. Anche volendo far riferimento alla sola prescrizione biennale, invero, le eccipienti non hanno considerato che in atti vi sono le costituzioni in mora avvenute la prima il 20.01.2021 (e il decesso è del febbraio
2019) e la seconda il 19.01.2023 (con giudizio iniziato ad aprile 2023).
Tanto premesso e partendo dal presupposto che, nonostante le argomentazioni difensive della CP_3
FGVS sul punto, , nella propria qualità e Parte_1
non hanno presentato alcuna domanda CP_8
iure hereditatis, le richieste risarcitorie vanno disattese.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, come si può constatare dalla lettura degli scritti difensivi, le parti istanti invocano i pregiudizi conseguenti alla perdita del congiunto e, dunque, alle sofferenze derivanti dalla perdita del rapporto parentale. Orbene, in caso di perdita del rapporto parentale il danno-conseguenza risarcibile è inquadrabile (in assenza di ripercussioni sulla salute medicalmente accertabili) nel dolore subito dai superstiti legati al defunto da una stabile relazione affettiva, con
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possibili ripercussioni sulle abitudini di vita. Detto in altri termini, nell'eventualità di perdita del congiunto il risarcimento è finalizzato a compensare il pregiudizio conseguente e riguardante l'aspetto interiore (c.d. sofferenza morale) e l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale) aspetti che, si badi bene, vanno entrambi provati.
Ebbene, nel caso di specie non si ritiene che gli istanti abbiano adeguatamente fornito alcuna prova idonea.
Sul punto occorre chiarire che “in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla
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coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (cfr. C.
5769/2024).
Da tale principio emerge che, dunque, per quanto riguarda il danno dinamico-relazionale è il danneggiato che deve fornire la prova “dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva” e nessun elemento probatorio, a tal fine, è stato offerto (né sono state presentate apposite istanze istruttorie).
In relazione alla sofferenza morale, è vero che, come evidenziato dalla Suprema Corte, vi è presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio se i danneggiati sono coniuge, figli, genitori e fratelli ma è anche altrettanto vero che, nel caso di specie, da una parte si può ritenere superata tale presunzione in riferimento alla posizione paterna (in virtù di quanto eccepito dalla stessa compagnia assicurativa) e, dall'altra, non può dirsi adeguatamente dimostrato proprio il rapporto familiare.
In riferimento al padre del defunto, invero, non può non tenersi conto della circostanza che, a prescindere dall'incertezza in merito alla sussistenza effettiva del richiamato rapporto parentale (fondandosi, il medesimo, esclusivamente su un'autodichiarazione dallo stesso fornita) l'atto con cui è avvenuto il riconoscimento di paternità è datato 20.01.2020, ossia quasi un anno dopo il decesso. Ebbene, tale aspetto va necessariamente valutato e qualificato come elemento idoneo a superare la
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presunzione richiamata ed è tale da poter dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro quantomeno indifferenti, con conseguente insussistenza della sofferenza morale derivante dalla perdita. Né sono stati offerti altri elementi probatori (o presentato istanze istruttorie orali) volte a dimostrare che, nonostante tale riconoscimento solo postumo, vi era tra e Controparte_1
un rapporto affettivo tale da potersi Persona_4
ritenere sussistente una profonda sofferenza conseguente al decesso.
In merito alla posizione degli altri istanti, invece, specie in presenza delle relative eccezioni, non si può ritenere validamente provato il rapporto parentale. A fondamento di quest'ultimo, infatti, è posta esclusivamente la pronuncia del Tribunale Distrettuale di Sédhiou. Ciononostante, a risultare carente è la necessaria procedura di legalizzazione richiesta dall'art. 33 comma 2 D.P.R.
445/2000. Se, infatti, è vero che non si necessita dell'apostille è anche altrettanto vero che, però, le firme sugli atti e i documenti formati (e non meramente rilasciati) da autorità estere per essere fatti valere nello
Stato italiano necessitano di essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e non si evincono elementi che possono indurre a ritenere che tale procedura di legalizzazione sia avvenuta.
Diversamente da quanto sostenuto dall'istante, tra l'altro, la sentenza non è munita di timbro consolare (italiano) ma
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gli unici timbri che sono ivi rinvenibili sono quelli del
Giudice di Pace (relativamente alla traduzione) e del
Tribunale di Sédhiou.
Ne consegue che non può dirsi dimostrato il rapporto parentale. Ciò non esclude, si badi bene, che possa ugualmente sussistere un legame affettivo ma, in mancanza di prova certa del rapporto parentale, viene meno quella presunzione richiamata, sicché era onere degli istanti dimostrare non solo il suddetto legame ma anche le conseguenti notevoli sofferenze interiori derivanti dal decesso e nessun elemento probatorio è stato offerto (né sono state presentate, sul punto, istanze istruttorie).
Neppure possono riconoscersi i danni patrimoniali. Questi ultimi sono stati inquadrati nelle spese sostenute per il funerale e per la sepoltura e quantificati in € 6.000,00.
Ciononostante, occorre constatare come in citazione si legge che “al signor dovranno essere Parte_1
rimborsate le spese sostenute per il funerale e la degna sepoltura del de cuius, che ammontano ad € 6.000,00, come da fattura depositata in atti” (non a caso la richiamata fattura è intestata all'Avv. ). Da quanto Parte_1 sopra si evince, dunque, che sarebbe l'Avv. Pt_1
e non i rappresentati ad aver sostenuto le
[...]
richiamate spese ed è l'Avv. a chiederne il Parte_1
ristoro. Tale aspetto impedisce ogni liquidazione in quanto l'Avv. , nel presente giudizio, non agisce in Parte_1
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proprio ma solo ed esclusivamente “nella qualità di procuratore speciale dei signori Controparte_1
, Parte_2 Persona_2 Persona_3
e ”. Persona_1 Controparte_2
Sulle spese
Considerando la peculiarità del caso concreto e la manifesta infondatezza delle eccezioni di prescrizione e dei disconoscimenti ex artt. 2712 e 2719 c.c., si ritiene equo compensare le spese del giudizio tra le parti costituite.
Nulla sulle spese nei confronti di in Controparte_7 quanto non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta le domande;
• Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite;
• Nulla sulle spese nei confronti di . Controparte_7
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 09.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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