Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 1230 / 2023
SENTENZA
N.
Reg. cron. n. REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Sezione Unica Leasing
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Marianna Serrao ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1230 /2023 R.G., avente ad oggetto “Leasing” , promosso da (P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore , Sig. Pt_1 P.IVA_1
, con sede in Ozzero (Mi), Via del Commercio n. 4, nonché, in proprio, Parte_2
(Cod. Fisc. ), residente in [...] C.F._1 Curioni n. 15 e (Cod. Fisc. , residente in Parte_2 C.F._2 Abbiategrasso (Mi), Cascina Nuova Bassana – Strada Prabalò snc, nella loro qualità di fideiussori, tutti rappresentati, assistiti e difesi, giusta procura in calce al presente atto, rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dagli Avv.ti Francesco Fiocchi (Cod. Fisc.
-) C.F._3 ed Emanuela Costa (Cod. Fisc. –, entrambi del Foro di C.F._4 Milano, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, Via Podgora n. 15
ATTORI OPPONENTI
contro
Controparte_1
(P.IVA ),
[...] P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in , Via Aldo Moro, 11/13, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giordano Balossi del foro di Milano (C.F. ; con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Federica Occhioni C.F._5 (C.F. ) sito in – 53100, Via C. Angiolieri, 37 CodiceFiscale_6 CP_1 CONVENUTA OPPOSTA
Con ordinanza del 28.11.2024 la causa era rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria: nel merito, per tutti i motivi esposti in atti:
- in via principale: revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo, invalido e/o comunque inefficace il qui opposto decreto ingiuntivo n. 347/2023 del 11.04.2023 - R.G. n. 852/2023, con assunzione di ogni ulteriore, conseguente, provvedimento di rito;
Pagina 1
[...]
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, in relazione ai contratti di locazione finanziaria n. 1418920/001 del 03.11.2011 e n. 1418941/001 del 26.01.2012;
- ordinare a , alle Controparte_1 Controparte_1 imprese - qualora non vi avesse già provveduto - di effettuare la corretta CP_1 segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 11.02.1991 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni e, per l'effetto, di cancellare l'eventuale segnalazione a sofferenza che l'Istituto di credito possa avere effettuato a danno di e dei Sig.ri e Pt_1 Parte_3 Parte_2 anteriormente alla notifica dell'atto introduttivo.
In via istruttoria, si chiede:
- di essere ammessi a prova diretta per testi sui capitoli di prova da n. 1 a n. 4, così come dedotti e articolati nella memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata nell'interesse di nonché dei Signori e , mediante Pt_1 Parte_3 Parte_2
l'audizione del teste ivi citato Dott. (da intendersi qui, ad ogni effetto, Testimone_1 testualmente ritrascritti e integralmente richiamati);
- di voler disporre apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio di natura contabile, finalizzata a determinare l'ammontare effettivo e complessivo delle somme man mano indebitamente richieste e percepite dalla in danno di sulla base di CP_1 Pt_1 clausole contrattuali illegittime (in particolare, per superamento del tasso soglia usura e/o indeterminatezza/indeterminabilità dei parametri di calcolo del tasso di indicizzazione), nonché a verificare/determinare, nella specie, la sussistenza di una residua debenza, considerando a tal fine anche tutte le somme a suo tempo versate in esecuzione dell'accordo transattivo del 19.09.2018, intervenuto a definizione delle pretese creditorie azionate con il precedente ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n29054/2017 (in relazione alle quali, in questa sede, è stata formulata eccezione di
“duplicazione”).
In ogni caso, con integrale rifusione delle spese e competenze di lite”
Per parte convenuta opposta”Voglia l'Ill.mo Giudice Designato del Tribunale di Siena adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: NEL MERITO:
- rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 347/2023, Rg. 852/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 07 aprile 2023, depositato in cancelleria in data 11 aprile 2023, intimante di pagare in relazione ai contratti di leasing de quibus ai medesimi e Sigg.ri e Parte_1 Parte_3 Pt_2
, quest'ultimi nei limiti della fideiussione prestata per il contratto di locazione
[...] finanziaria n. 1418941, in solido tra loro, la somma di Euro 170.517,25, oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate in Euro 2.242,00 per compenso ed Euro 406,50 per spese oltre oneri, munendolo di formula esecutiva;
- in subordine, condannare ed i Sigg.ri e , quest'ultimi Parte_1 Parte_3 Parte_2 nei limiti della fideiussione prestata per il contratto di locazione finanziaria n. 1418941, al pagamento, in solido tra loro, dell'importo di Euro 170.517,25, oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate in Euro 2.242,00 per compenso ed Euro 406,50 per spese oltre oneri, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
IN OGNI CASO:
- rigettare integralmente le avversarie generiche eccezioni e domande svolte da parte
Pagina 2 opponente sia in via preliminare che nel merito, nei confronti di Controparte_2
o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte
[...] infondate in fatto e diritto per le causali di cui in atti. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' omesso il dettagliato svolgimento del processo così come consentito dall'art. 132 c.p.c
Con atto di citazione ritualmente notificato la società , in e Pt_1 Parte_3
nella loro qualità di fideiussori, hanno proposto opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 347/2023 del 11.04.2023 con il quale il Tribunale di Siena ha ingiunto il pagamento, in favore di , della Controparte_1 somma complessiva di Euro 170.517,25, di cui Euro 15.795,91, a carico di in Pt_1 forza di contratto di locazione finanziaria n. 1418920/001 del 03.11.2011, e di Euro 154.721,34, a carico di e dei Sig.ri e in via solidale Pt_1 Parte_3 Parte_2 tra loro, in forza di contratto di locazione finanziaria n. 1418941/001 del 26.01.2012.
Gli opponenti hanno in primo luogo contestato il comportamento tenuto dalla CP_3 nei loro confronti, avendo richiesto l'ingiunzione in un momento in cui tra le parti risultava già sostanzialmente raggiunto un accordo transattivo in ordine al quantum debeatur e alle tempistiche di pagamento, peraltro secondo le indicazioni ricevute dalla stessa a mezzo di proprio funzionario. CP_1 In rito, hanno eccepito il mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 28/2010 a carico dell'opposta come chiarito dalle IO IT della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020 .
Nel merito, a fondamento dell'opposizione , hanno assunto : - Che in relazione al contratto n. 01418920/001, non sussisteva attualmente alcun debito a carico di Pt_1
essendo stati già integralmente eseguiti tutti i pagamenti dovuti per canoni e
[...] interessi in relazione alla prevista durata contrattuale (95 mesi); - che in relazione ad entrambi i contratti di leasing sopra citati, le clausole ivi (unilateralmente) apposte da Cont con riferimento al tasso di indicizzazione, alle spese e agli interessi applicati presentavano numerose irregolarità, incongruenze e lacune, di gravità tale da renderle assolutamente nulle a termini di legge;
Che doveva ritenersi la nullità della clausola contrattuale relativa al tasso di indicizzazione per assoluta indeterminatezza e/o indeterminabilità dei parametri di calcolo che non consentiva di comprendere adeguatamente il costo complessivo del finanziamento e di predeterminare con esattezza il contenuto dell'obbligazione stipulata;
che comunque anche nella denegata ipotesi in cui detta clausola dovesse essere ritenuta valida ed efficace, occorreva comunque verificare se le operazioni di calcolo degli adeguamenti disposte unilateralmente dalla siano state, o meno, correttamente eseguite. CP_1 Eccepiva ancora la nullità delle clausole contrattuali relative alle spese e agli interessi per superamento del tasso soglia “usura” assumendo che dall'esame delle Cont condizioni economiche previste nei contratti di leasing sottoscritti tra
[...] e si evinceva che il tasso di interesse corrispettivo Controparte_1 Pt_1 contrattualizzato era, rispettivamente, come sopra accennato, del 6,1890% nel contratto n. 01418920/001 del 3 novembre 2011 e del 6,145% nel contratto n. 1418941/001 del 26 gennaio 2012; che in entrambi i contratti erano indicate numerose voci spese strettamente collegate con l'erogazione del credito (quali, ad esempio, spese per l'istruttoria della pratica, spese di incasso, spese per la chiusura della pratica, spese di gestione e calcolo indicizzazione, spese di invio delle comunicazioni periodiche, ecc...), che avrebbero dovuto essere considerate ai fini del calcolo del tasso effettivo applicato (TAEG/ISC) dall'Istituto di credito al rapporto;
che inoltre con riferimento al contratto n. 1418941/001 (relativo al bene
Pagina 3 immobile), l'art. 6 delle condizioni particolari prevedeva l'obbligo, per l'Utilizzatore, di sottoscrizione di una Polizza assicurativa, contestuale alla sottoscrizione del contratto di leasing, denominata “Polizza Immobiliare n. 2010/10/ 2200936”con previsione CP_1 di una serie di spese e oneri che non potevano non essere considerati ai fini della determinazione del tasso di interesse effettivamente applicato, essendo gli stessi intimamente collegati al costo del finanziamento. Si costituiva che chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto CP_2 evidenziando come la controparte non avesse contestato minimamente le singole pattuizioni contrattuali né le voci riportate negli estratti conti analitici già riversati in atti in uno con il fascicolo monitorio;
che le proposte transattive intercorse non erano comunque sfociate in alcun accordo supportato da delibera della e che nessuna CP_1 discrepanza risultava dall'estratto conto analitico con riferimento al primo contratto di leasing.
1. Occorre ricordare che nel giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l'opposto assume la veste sostanziale di attore, l'opponente assume la posizione di convenuto con diversa ripartizione dell'onere probatorio , nel senso precisato e ribadito dalle IO IT della Cassazione con la pronuncia n.13533/01 orientamento ormai più che consolidato . Nella predetta sentenza la Corte ha affermato che grava sul creditore che agisca per l'adempimento ( o anche per la risoluzione od il risarcimento del danno) l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento;
ovvero l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa . In particolare “in tema di contratto di leasing, in relazione ai crediti vantati per i canoni scaduti e rimasti insoluti, il concedente è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento dell'utilizzatore alle scadenze prefissate, restando onere di quest'ultimo dimostrare l'integrale pagamento delle somme dovute”(cfr. Cass., civ. sez. I, del 19 febbraio 2018, n. 3949) Parte opposta ha dimesso, in seno alla procedura monitoria, i documenti giustificativi del credito vantato e certificazione D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 50, così assolvendo all'onere probatorio sulla stessa gravante;
ha inoltre allegato l'inadempimento dell'impresa utilizzatrice, assolvendo altresì l'onere di allegazione su di essa gravante.
.Gli opponenti non hanno sostanzialmente negato la posizione debitoria ( se non con riferimento al primo contratto) ma hanno contestato il quantum effettivamente dovuto ritenendo necessaria l'epurazione dalla pretesa creditoria degli addebiti illegittimi
2.La causa non ha visto istruttoria e sarà decisa sulla base delle considerazioni che seguono .
2.1 L'eccezione di integrale pagamento delle somme dovute in relazione al contratto di leasing n. 01418920/001. Parte opponente ha sostenuto di avere integralmente corrisposto quanto dovuto Parte opposta ha eccepito che della somma complessiva di Euro 12.918,00, Euro 1.815,64 erano dovuti a titolo di canoni e spese maturati e fatturati insoluti, Euro 2.831,16 per interessi di mora sui predetti canoni ed Euro 8.271,20 a titolo di canoni anch'essi già maturati e non fatturati dalla data del blocco della fatturazione fino a naturale scadenza del contratto prevista al 01 novembre 2019, il tutto come risultava dal piano finanziario, dall'estratto conto analitico e dalla certificazione del credito ex art. 50 T.U.B. La documentazione prodotta ( docc 9, 10 e 11 del fascicolo monitorio) prova il titolo delle somme ancora dovute che non sono specificatamente contestate dall'opponente . Deve convenirsi con l'opposta che tali somme non sono incluse nell'accordo transattivo sottoscritto in data 19 settembre 2018 il quale inerisce unicamente allo scaduto
Pagina 4 maturato sino alla data di agosto 2018, con una moratoria (pagamento dei soli interessi) di 36 mesi a far data dal canone scadente a ottobre 2018 stante il tenore dei punti 4 e 5 dell'accordo transattivo e la mancata specifica contestazione da parte dell'opponente
2.2 La nullità della clausola contrattuale relativa al tasso di indicizzazione per assoluta indeterminatezza e/o indeterminabilità dei parametri di calcolo.
Espone l'opponente che in entrambi i contratti, nelle condizioni particolari, venivano previsti, dunque, un “indice di riferimento iniziale” pari al 1,57% e un “tasso parametro" pari all'E31 Euribor 360 3ml. ovvero di due distinti parametri e, in particolare, di un tasso d'interesse fisso e di un tasso d'interesse variabile così che era assolutamente impossibile individuare, univocamente e con certezza, quale fosse il parametro di indicizzazione del canone per la durata del contratto. L'eccezione non è condivisibile. Vale la pena richiamare innanzitutto Cass n. 12007 del 03/05/2024 ( sia pure con riferimento a contratto di mutuo) che , nella parte motiva precisa , in sintesi ,che le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento. Tanto premesso ciò che lamenta parte opponente è l'impossibilità di determinare il tasso d'indicizzazione ma trattasi di difesa che non trova concreto riscontro , alla luce delle indicazioni contenute nel contratto L'indicizzazione verrà effettuata, con riferimento all'indice di riferimento iniziale ed alle modalità di rilevazioni indicate nelle condizioni particolari, applicando la seguente formula: Canone indicizzato = Drx(Ti– Tr)xD/1200+Cp, dove Dr= debito residuo dopo il pagamento del canone periodico precedente a quello da adeguare;
Ti= valore assunto dal “parametro” rilevato secondo le
“modalità di rilevazione” per ciascuna scadenza da indicizzare;
Tr= tasso di riferimento (concordato per il presente contratto) pari al Tasso di riferimento indicato nelle condizioni particolari e rilevato alla data indicata nelle medesime;
D= distanza, espressa in mesi, fra la scadenza del canone da indicizzare e la scadenza del canone precedente;
Cp= importo del canone periodico indicato nelle condizioni particolari “. L'indeterminatezza o la maggiore onerosità del contratto ( peraltro poco rilevante in tale sede ) non è stata dimostrata sulla base dei dati contrattuali e la consulenza tecnica d'ufficio non è strumento suppletivo dell'onere probatorio gravante sulle parti .
2.2. La nullità delle clausole contrattuali relative alle spese e agli interessi per superamento del tasso soglia “usura”.
Secondo l'opponente sono stati applicati, ab origine , tassi superiori al tasso soglia “usura” stabilito, al momento della sottoscrizione, dai decreti in violazione della normativa di cui all'art. 644 c.p. e alla L. 108/96 e dall'esame delle condizioni
Pagina 5 economiche previste nei contratti di leasing sottoscritti tra Controparte_2 e si evincerebbe l'applicazione di una serie di costi legati al
[...] Pt_1 finanziamento e da considerare ai fini del calcolo dell'usura.
Non può non richiamarsi Cass Sez IT 19597/20 che ha deciso sulla questione riguardante la riferibilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, e su quella conseguente se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degli stessi, la comparazione vada compiuta con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui al comma primo dell'art. 2 della l. n. 108 del 1996, o se, viceversa, la mera rilevazione del relativo tasso medio da parte della Banca d'Italia, sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne l'avvenuto superamento nel caso concreto (e con quale modalità). La Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto,
“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, primo comma, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”.
“In tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati;
tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento”. Ha quindi fornito i parametri cui attenersi per il calcolo degli interessi usurari. Ma ha altresì enunciato altro principio ( confermato in Cass n. 26525 del 11/10/2024 )
“Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” Tale onere non è stato assolto da parte opponente che ha asserito il superamento del tasso soglia usura senza però confrontarsi con le indicazioni delle IO IT , neanche provando ad offrire un calcolo che potesse essere sottoposto a valutazione del giudice prima e di una consulenza d'ufficio dopo .
Pagina 6 2.3 Quanto infine al Taeg in relazione al superamento del tasso soglia non pare conferente
.Invero, è prinipio ormai consolidato che l'erronea indicazione dell' , in un Pt_4 contratto non disciplinato dall'art. 125 bis TUB, può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perché lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all fossero state veritiere, ma Pt_4 apparentemente superiori)", prova che , nella specie, non è stata neppure allegata . In tal senso, da ultimo Cass 39169/21 In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
3. La domanda di cancellazione o rettifica presso la Centrale Rischi è unicamente oggetto di conclusioni e non argomentata in alcuno degli scritti difensivi di parte opponente.
L'opposizione non può essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo .
4.Le spese processuali . Le ipotesi transattive non si sono concretizzate tra le parti e , se pure l'auspicio sarebbe stato in tal senso , considerati i rapporti pregressi tra le parti e la durata della mediazione delegata , tuttavia non può ravvisarsi un comportamento contrario a buona fede della Banca creditrice e l'opponente è da ritenersi soccombente nel presente giudizio . E d'altra parte la mancata comparizione dell'opposta per il tentativo di conciliazione è stata già “ sanzionata” con la mancata concessione della provvisoria esecuzione .
Le spese processuali dovranno gravare sulle parti opponenti liquidate come in dispositivo sulla base del valore delle domande , per fase introduttiva, di studio, istruttoria e decisoria ( le ultime due sugli importi minimi in considerazione dell'attività processuale svolta e della sostanziale identità degli atti di parte depositati)
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza e domanda così provvede;
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto
2) Pone a carico degli opponenti in solido tra loro il pagamento delle le spese processuali liquidate in € 9.141,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a. come per legge
3) Così deciso in Siena 11.2.2025 Il Giudice Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
Pagina 7 modificazioni e integrazioni.
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