Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/02/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 4358/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 4358/2020 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Francesco Napolitano, presso il cui studio, sito in Napoli, al Viale Augusto n. 162, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione Controparte_1
introduttivo del primo grado di giudizio, dall'avv. Maria Pirozzi, presso il cui studio, sito in Giugliano in Campania, alla via Vicinale Campanile n. 27, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 10.10.2024, la parte appellante concludeva in
1
conformità dei propri scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli, la compagnia Parte_1
e al fine di ottenere il risarcimento per i danni materiali riportati
[...] Controparte_3
dal proprio motociclo (Kymco tg. DZ83212) a seguito del sinistro verificatosi in data
3.10.2013 in Melito di Napoli, alla via Pertini.
In particolare, deduceva che il predetto motociclo, assicurato per la RCA da
[...]
giunto nei pressi della pizzeria "Danza e Pizza", era stato da Parte_1
tergo tamponato dall'autovettura Smart tg. EK255YF di proprietà di , Controparte_3
assicurata per la RCA dalla A causa dell'avvenuto Controparte_4
tamponamento i due occupanti il motociclo erano caduti a terra ed il veicolo aveva riportato danni sia alla parte posteriore che a quella laterale destra, (“precisamente al parafango, alle modanature, alla fanaleria, alla marmitta, allo scudo ecc.”), danni documentati dalle foto prodotte e dal preventivo di spesa allegato in atti. Premesso che la responsabilità del sinistro andava attribuita alla condotta di guida del conducente della
Smart, chiedeva che la compagnia assicurativa convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali da lei subiti e pari ad € 5.000,00 o alla diversa somma ritenuta congrua dal giudice adito, il tutto nei limiti dell'importo di € 5.200,00.
Il giudizio veniva istruito mediante escussione di un teste indicato da parte attrice e l'espletamento di una C.T.U. cinematica.
Con sentenza n. 8879/2019, pubblicata in data 20.12.2019, il Giudice di Pace accoglieva la domanda condannando i convenuti in solido a risarcire della somma Controparte_1
di € 1.972,82 oltre interessi e spese processuali.
Avverso detta pronuncia la compagnia proponeva Parte_1
tempestivo appello con cui censurava la decisione assunta dal giudice di prime cure, che aveva erroneamente aderito alla ricostruzione della vicenda rappresentata dall'attrice benché vi fossero plurime circostanze che avrebbero dovuto indurlo a ritenere
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assolutamente dubbio e sospetto il compendio probatorio acquisito e, quindi, non provato il sinistro de quo. In particolare:
▪ la sentenza doveva ritenersi nulla in quanto priva della compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione;
▪ la prova testimoniale era stata assolutamente generica e lacunosa, ragione per cui, dalle dichiarazioni rese dal teste – risultato peraltro coinvolto in ben 24 Testimone_1
sinistri come da risultanze della Banca Dati Ivass e, quindi, certamente inattendibile - non era in alcun modo possibile ricavare elementi chiari e precisi, che fossero utili a ricostruire la dinamica del sinistro;
il veicolo attoreo, da quanto emerso dalla Scheda
Ania BDS Ivass, era risultato coinvolto in altro sinistro del 19.7.2013, ragione per cui non poteva escludersi che i danni lamentati potessero essere collegati a tale precedente evento;
dal canto suo, risultava coinvolto in ben 41 precedenti Controparte_3
sinistri;
▪ la C.T.U. espletata nel corso del giudizio doveva ritenersi nulla in quanto l'ausiliario aveva omesso di rispondere ai rilievi critici sollevati dal proprio tecnico fiduciario;
▪ inoltre, la condanna alle spese non risultava effettuata nel rispetto dei parametri normativi previsti dall'ordinamento.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché, in riforma della sentenza appellata, fosse rigettata la domanda proposta dall'attrice, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata la quale, contestando la fondatezza Controparte_1
dei motivi di gravame, insisteva affinché l'appello fosse rigettato.
Rigettata dal precedente giudicante titolare del ruolo la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, dopo vari rinvii volti all'acquisizione e, successivamente, alla ricostruzione del fascicolo di primo grado, la causa veniva poi riservata in decisione con ordinanza del 14.10.2024.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va dichiarata la contumacia di , regolarmente citato e non costituito. Controparte_3
In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329,
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346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
In via ulteriormente preliminare va affermata l'ammissibilità dell'appello.
A tal riguardo giova ricordare che il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal Giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione (cfr. Cass. n. 12608/2015).
Va altresì osservato che la difesa dell'appellata ha omesso, nell'ambito Controparte_1
della presente fase di appello, di depositare il proprio fascicolo di parte relativo al primo grado di giudizio. Sul punto giova osservare che “nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d'ufficio, anche dei fascicoli di parte” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 8528 del 12/04/2006, Rv. 589201 - 01).
Ebbene, opina il Tribunale che le singole censure mosse dall'appellante e tese a porre in evidenza l'erroneità o lacunosità della pronuncia gravata in relazione alle specifiche questioni trattate, consente di ritenere l'impugnazione correttamente proposta nel rispetto dei vincoli di legge sanciti dall'art. 342 c.p.c..
Passando al merito, l'appello è fondato dovendosi ritenere condivisibili le argomentazioni prospettate dalla in ordine alla scarsa attendibilità che può Parte_1
essere riconosciuta all'unico teste escusso e, quindi, che le emergenze istruttorie non abbiano dimostrato in maniera convincente, sia l'effettivo verificarsi del sinistro de quo, sia la sua ascrivibilità eziologica all'autovettura di proprietà dell'appellato contumace
. Controparte_3
In primo luogo, il teste escusso, , marito di , ha Testimone_1 Controparte_1
raccontato di aver assistito al sinistro allorché si trovava per strada ad attendere due suoi amici, e i quali gli avrebbero dovuto portare il Controparte_5 Controparte_6
motociclo di proprietà della moglie. Ha raccontato che, quando lo scooter si trovava ad una distanza dalla sua posizione di cinque o sei metri, era stato tamponato da dietro da una Smart.
Adesso, emergono da tale narrazione plurimi elementi di criticità che non possono non indurre a nutrire seri dubbi circa la veridicità della deposizione.
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In primo luogo, non è stata in alcun modo chiarita dal teste - né tantomeno dall'attrice nei propri scritti difensivi - la ragione per cui lo scooter di proprietà della moglie fosse nella disponibilità di altri soggetti. Oltre ad apparire chiaramente inverosimile la situazione descritta dal teste - il quale si sarebbe trovato ad assistere al sinistro a pochi metri di distanza non appena i suoi amici gli stavano, per ragioni rimaste sconosciute, consegnando lo scooter della moglie -, non si comprende il motivo per cui tali significative circostanze siano state inspiegabilmente taciute nell'atto introduttivo del giudizio, ove al contrario, non si faceva in alcun modo riferimento al fatto che al sinistro avesse assistito il coniuge della e che a bordo dello scooter vi fossero due amici CP_1
del primo, nemmeno identificati nel corpo dell'atto.
L'attendibilità del teste risulta ulteriormente posta in discussione anche alla luce delle risultanze documentali allegate dalla nel corso del giudizio di primo Parte_1
grado (cfr. ispezione presso l'Archivio Integrato Antifrode dell'IVASS), da cui si evince che il , dal 2001 al 2015, risulterebbe essere stato coinvolto, talora come Tes_1
danneggiato e talora come responsabile, in ben 24 sinistri stradali.
Analogamente, anche il responsabile civile , risulta coinvolto in ben Controparte_3
31 sinistri.
L'omesso deposito, da parte della difesa dell'appellata , del proprio Controparte_1
fascicolo relativo al giudizio di primo grado, non ha poi consentito al Tribunale nemmeno di verificare le risultanze del modulo CAI.
Alla luce delle criticità evidenziate, non può dirsi dimostrato il fatto storico del sinistro e, quindi, evidentemente nemmeno la riconducibilità a questo dei danni materiali riportati dal motociclo dell'appellata.
L'appello va quindi accolto e, per l'effetto, va rigettata la domanda risarcitoria proposta da . Controparte_1
Infine, va accolta la domanda avanzata dalla parte appellante avente ad oggetto la restituzione delle somme corrisposte all'appellata (a titolo di risarcimento) ed al suo procuratore (a titolo di spese di lite) in esecuzione della sentenza di primo grado.
Trattasi di circostanze allegate dall'appellante negli scritti conclusionali e non contestate dalla controparte, che possono allora ritenersi dimostrate.
Invero, essendo stata riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui la
[...]
veniva condannata a risarcire la predetta attrice (odierna appellata), la Parte_1
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compagnia ha quindi diritto alla restituzione degli importi corrisposti per effetto della sentenza appellata, oltre interessi legali decorrenti dalla data dell'avvenuto pagamento al saldo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
; vengono liquidate d'ufficio come in dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata, rigetta l'azione risarcitoria proposta da;
Controparte_1
• condanna e l'avv. Maria Pirozzi, in qualità di procuratore Controparte_1
antistatario delle spese, alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
• condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite della prima fase di giudizio, che vengono liquidate in €
[...]
1.265,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato;
• condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali del giudizio di appello, che si liquidano in € 200,00 per
[...]
esborsi ed € 1.700,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato;
• pone definitivamente a carico di le spese della C.T.U. espletata in Controparte_1
primo grado.
Così deciso in Aversa in data 15.2.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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