Decreto 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, decreto 15/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente rel. dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott. Pietro Carè Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza fissata ai sensi dell'art. 35- bis, comma 11, del D.lgs 25/2008, sentito il giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3738/2020 promossa da nato a [...] il [...] Parte_1
(alias 05.01.1995), (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._1 in Crotone (Kr) al Vico Municipio n. 8, presso lo studio dell'avv. Piero Lucà, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce del presente atto,
- ricorrente -
Contro
[...]
Controparte_1
[...]
- resistente - nonché con l'intervento del Pubblico , CP_1 avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e umanitaria ex artt. 35 bis D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c..
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato il 28.10.2020, cittadino del Parte_1
Bangladesh, ha impugnato il provvedimento n. KR0029614 emesso il
19.08.2020 e notificato a mani il 29.09.2020 con il quale la
[...]
di Crotone, Controparte_1 ha rigettato la sua istanza, negandogli il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.
Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale e nel merito, di accertare e riconoscere il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato e/o riconoscere il diritto alla protezione sussidiaria. In via alternativa e subordinata, di accertare e riconoscere il diritto alla protezione speciale, secondo i canoni del d.l.113/2020 e, in via ulteriormente subordinata, di accertare e riconoscere il diritto al permesso per calamità di cui all'art. 20 bis del d.lgs. 286/98 e s.m.i.
Durante lo svolgimento dell'attività istruttoria, il Giudice, su richiesta della difesa, aveva disposto l'audizione del ricorrente al fine di valutare la sua integrazione, all'udienza del 16.02.2023, ma alla suddetta udienza, la difesa ha rinunciato all'audizione. Il Giudice, pertanto, ha riservato la decisione al
Collegio che ha così deciso nella Camera di Consiglio odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari
Nel caso di specie, nonostante l'esaustività dell'audizione effettuata in sede amministrativa, il giudice aveva ritenuto di dover convocare personalmente il ricorrente per approfondire le ragioni della sua istanza ed eventualmente superare il giudizio negativo espresso nel provvedimento impugnato.
L'audizione rappresenta un momento centrale per valutare la credibilità e la coerenza del racconto. È uno strumento sicuramente indispensabile per superare incongruenze e contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del ricorrente evidenziate nel provvedimento di rigetto della CP_1
e poste alla base del giudizio di inattendibilità del racconto.
[...]
L'interessato, convocato per l'udienza del 16.02.2023, non è però comparso. Il suo difensore ha comunicato la rinuncia.
Naturalmente, la sostanziale rinuncia dell'istante a chiarire personalmente, mediante la comparizione all'udienza, la propria vicenda personale non può che lasciare irrisolti, se non rafforzare, i dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese davanti alla Commissione. Tale comportamento, sicuramente, denota una mancanza di interesse del ricorrente riguardo all'esito della propria istanza, quantomeno in relazione alle forme di protezione maggiore.
2. Gli elementi di prova offerti dal richiedente a. Il racconto
Secondo quanto riferito dal ricorrente, costui è nato a [...], nel distretto di Madaripur dove ha sempre vissuto. Appartiene all'etnia bangla e professa la religione musulmana. La sua famiglia è composta dai genitori, due fratelli e tre sorelle che vivono su un terreno di proprietà del Comune, dopo che un'esondazione ha distrutto la casa in cui vivevano. Ha frequentato la scuola per sette anni e, in Pakistan, faceva l'imbianchino. Ha lasciato il paese per problemi economici e, il padre, per pagargli il viaggio, ha contratto dei debiti pari a 100.000 taka circa. I creditori pretendono la restituzione di quanto prestato e, il ricorrente teme che possano rifarsi sui genitori, in caso di mancato pagamento.
Pag. 2 di 23 I documenti
Il ricorrente, a sostegno della propria istanza, ha prodotto: tre video mostrati attraverso il proprio smartphone.
3. Gli elementi acquisiti d'ufficio - Le informazioni sul Paese di origine La Repubblica Popolare del Bangladesh è situata nell'Asia meridionale e confina quasi interamente con l'India, fatta eccezione per una piccola frontiera a sud-est con il Myanmar (Birmania) e una costa lungo il Golfo del
Bengala a sud. La capitale è Dacca. Il Paese copre una superficie di 148.460 km2.
La maggior parte del paese è situata sui delta di grandi fiumi che scorrono dall'Himalaya: il Gange si unisce al (canale principale del Per_1
) e successivamente si unisce al per sfociare infine nel Persona_2 Per_3
Golfo del Bengala.
Il Bangladesh è suddiviso in otto divisioni (Barishal, Chattogram, Dhaka,
Khulna, Mymensingh, , 64 distretti (zila) e 490 Per_4 Per_5 Per_6 sottodistretti (upazila othana). Ci sono 11 corporazioni cittadine, 318 altre corporazioni municipali e, nelle zone rurali, circa 4. 500 consigli locali
(union parishad). Si stima che in Bangladesh ci siano 86.000 villaggi. Un dato nome potrebbe riferirsi a più di un'entità geografica;
ad esempio, la città di Chittagong è situata nel Distretto di Chittagong, il quale si trova nella
Divisione di Chittagong. La zona delle Colline di Chittagong (Chittagong
Hill Tracts, CHT), include tre dei distretti presenti nella Divisione di
Chittagong1.
Tropicale; inverno mite (da ottobre a marzo); estate calda e umida (da marzo a giugno); monsone piovoso umido e caldo (da giugno a ottobre)2.
Il Bangladesh, considerato il più grande delta del mondo, è un Paese fluviale altamente vulnerabile ai rischi climatici, meteorologici e geofisici a causa della sua topografia e della sua posizione geografica. La topografia del
Bangladesh può essere descritta come bassa e pianeggiante, con più della metà del territorio con un'altitudine inferiore ai 6 metri sul livello medio del mare e attraversata dai principali sistemi di drenaggio dei fiumi
, Gange e Il Golfo del Bengala a sud, la catena indo- Persona_2 Per_3 birmana a est e la pista del a nord-ovest contribuiscono alla Pt_3 persistenza dei rischi naturali in Bangladesh da secoli.
Pag. 3 di 23 Il Paese è da tempo esposto a vari rischi climatologici (ad esempio, siccità), idrometeorologici (ad esempio, cicloni, mareggiate, inondazioni) e geofisici
(ad esempio, frane ed erosione). La sua costa meridionale a forma di imbuto la rende suscettibile ai cicloni e alle mareggiate, ai livelli medio-alti di salinità del suolo e all'innalzamento del livello del mare. Anche la pista di
, sul versante settentrionale e nordorientale del Bangladesh, è soggetta Pt_3
a frequenti siccità. Essendo il più grande delta del mondo, con i sistemi fluviali , Gange e che scorrono verso la Baia del Persona_2 Per_3
Bengala, un'enorme porzione della superficie del Bangladesh è soggetta a frequenti inondazioni, soprattutto improvvise, e all'erosione fluviale. Inoltre, le zone orientali del Bangladesh, che comprendono le divisioni di e Per_6
Chattogram, sono soggette a terremoti, frane e inondazioni improvvise.
Il Bangladesh per sostenere il suo sviluppo potenziale deve affrontare sfide significative poste dal cambiamento del clima, con rischi per la vita, le infrastrutture e l'economia. A causa del cambiamento climatico, il
Bangladesh sta già sperimentando l'aumento delle temperature, l'erraticità delle precipitazioni irregolari, l'innalzamento del livello del mare e l'intrusione di salinità ad un ritmo accelerato, causando disastri più intensi.
La maggior parte della popolazione del Bangladesh si basa su attività agricole per il proprio sostentamento e dipende in larga misura dalle risorse idriche. Questi stessi settori sono altamente esposti ai rischi climatici e geofisici e dispongono di misure di resilienza limitate e infrastrutture deboli.
Una vasta area del Bangladesh si trova all'estuario di tre grandi fiumi:
, Gange e Gange e Durante le forti Persona_2 Per_3 Per_3 inondazioni fluviali del 1992 e del 1998, più della metà del territorio nazionale è stata inondato. L'alluvione del 2017 ha colpito 3.917.184 persone in 24 distretti e ha danneggiato 309.542 ettari di terreno coltivato. Il
Bangladesh è il settimo Paese più colpito dai rischi naturali nel periodo
2000-2019. Sebbene non sia comune, il Bangladesh sperimenta spesso devastanti inondazioni improvvise durante le stagioni monsoniche e pre- monsoniche. Le forti piogge e l'afflusso d'acqua dalle colline del Meghalaya, in India, inondano vaste aree coltivate nelle Haors e nelle zone basse del
Bangladesh nord-orientale. Queste alluvioni improvvise interessano sei distretti: Moulavibazar, Sunamganj, Habiganj, Netrokona e Per_6
Kishoreganj. All'interno della confluenza dei suoi tre potenti fiumi, nonché degli affluenti e dei torrenti che si diramano, il Bangladesh ha sperimentato l'erosione degli argini. Il fiume Padma-Jamuna da solo erode circa 3.000 ettari di terreno a ogni monsone, o circa 5.000-6.000 ettari all'anno.
L'erosione in Bangladesh è dovuta alla siccità e alle attività antropiche.
Pag. 4 di 23 L'erosione nella zona costiera può essere elevata, con 286 metri all'anno a
Bhola, in Bangladesh3.
Popolazione. Il Bangladesh è uno dei paesi più densamente popolati del mondo con una popolazione stimata di circa 167,184,465 milioni di abitanti
(al 2023)4. Il gruppo etnico maggioritario è il almeno 98,9%, altri Per_7 gruppi etnici indigeni 1,1% (stima 2011). Il 61% della popolazione vive nelle aree rurali, in particolare nelle aree del delta soggette a inondazioni. Dhaka, la capitale, ha oltre 21 milioni di persone.5
Lingua. Il governo del Bangladesh riconosce 27 gruppi etnici indigeni ai sensi della legge del 2010 sull'istituzione culturale per i piccoli gruppi antropologici;
altre fonti stimano che vi siano circa 75 gruppi etnici. I critici del censimento del 2011 affermano che tale censimento sottovaluta le dimensioni della popolazione etnica del Bangladesh.
Il Bangladesh rimane un Paese che presenta diversità culturali, etniche, religiose e linguistiche. Si stima che in Bangladesh vivano 1,5 milioni di indigeni (1,10% della popolazione totale) (stima 2011), anche se i rappresentanti delle comunità sostengono che il numero è più vicino ai 3 milioni. Le minoranze religiose costituiscono una piccola percentuale della popolazione, tra cui induisti (8,5%), buddisti (0,6%) e cristiani (0,3%). I
IT e le comunità socialmente escluse sono circa 6,5 milioni (3-4% della popolazione totale).
La lingua ufficiale è il Bangla 98,8% (noto anche come bengalese)6.
Molte delle comunità indigene ( nella zona delle colline di Chittagong Per_8
e nel nord del Paese hanno una propria lingua o un proprio dialetto. Secondo
Ethnologue esistono 36 di queste lingue7. Vi sono circa 250.000-300.000
Bihari in Bangladesh, la cui lingua principale è l'urdu8. L'inglese è ampiamente utilizzato per fini ufficiali9.
Pag. 5 di 23 Religione. La Costituzione stabilisce, ai sensi dell'articolo 2A, che «[l]a religione di Stato della Repubblica è l'Islam, tuttavia lo Stato deve garantire pari status e pari diritti nella pratica alle religioni indù, buddista, cristiana e di altro tipo10. Proibisce inoltre la discriminazione religiosa e prevede l'uguaglianza per tutte le religioni11.
I membri di gruppi minoritari, inclusi indù, cristiani, buddisti e musulmani sciiti e ahmadiyya, subiscono vessazioni e violenze, compresa la violenza della folla contro i loro luoghi di culto.
Coloro che hanno una visione laica o anticonformista possono affrontare il vituperio della società e gli attacchi dei gruppi islamisti intransigenti12.
L'Islam è designato come religione ufficiale, anche se la Costituzione indica il secolarismo come principio fondamentale. Sebbene le minoranze religiose abbiano il diritto di praticare liberamente il proprio culto, occasionalmente devono affrontare ripercussioni legali per proselitismo o presunta blasfemia.
I membri di gruppi minoritari - tra cui indù, cristiani, buddisti e musulmani sciiti e - subiscono molestie e violenze, tra cui occasionali Per_9 violenze di massa contro le loro case di culto. La violenza contro le minoranze religiose può essere deliberatamente provocata sui social media.
Nel luglio 2022, ad esempio, case e attività commerciali di proprietà indù sono state vandalizzate insieme a un tempio nel villaggio di Sahapara, in apparente risposta a un post su Facebook che denigrava l'Islam13.
Non si sono verificati attacchi di rilievo contro le minoranze religiose motivati dall'estremismo violento transnazionale. Tuttavia, sono stati segnalati attacchi a proprietà e templi indù e buddisti per motivi politici ed economici. Le ONG hanno riferito che le minoranze di origine nazionale, razziale ed etnica hanno subito discriminazioni. Ad esempio, alcuni IT
(indù di casta inferiore) hanno sofferto di un accesso limitato alla terra, ad alloggi adeguati, all'istruzione e all'occupazione.
A luglio (2022, ndr), una comunità prevalentemente indù nel distretto sudoccidentale di Narail è stata bersaglio di attacchi a sfondo religioso e atti di vandalismo da parte di individui musulmani, dopo che un post su
Facebook ritenuto offensivo nei confronti dell'Islam è diventato virale. La folla ha preso di mira un tempio, dei negozi e diverse abitazioni per
10 Bangladesh, The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, 1972 (amended 2011), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-367.html
11 USDOS – US Department of State “International Religious Freedom Report for 2015”, https://2009-
2017.state. .htm#wrapper Email_1
12 Freedom House, Freedom in the World 2020 – Bangladesh, https://freedomhouse.org/country/bangladesh/freedom-world/2021
13 Freedom House, Freedom in the World 2023 – Bangladesh, 10 marzo 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2088488.html
Pag. 6 di 23 rappresaglia, aggiungendosi a una serie di attacchi a sfondo religioso contro gli indù nel Paese. Non sono stati segnalati arresti sulla scena, nonostante la chiara presenza delle forze di sicurezza. I gruppi religiosi di minoranza hanno affermato che il governo non ha punito adeguatamente gli autori delle violenze anti-indù avvenute nell'ottobre 2021 in occasione del . Per_10
Uno degli attacchi più gravi è stato quello al tempio indù di Comilla.
Nonostante il governo abbia arrestato diverse persone per l'attacco, ad agosto la polizia aveva presentato le accuse solo in due dei 12 casi archiviati.
Il presidente dell'unità distrettuale di Comilla del Bangladesh Hindu
Buddhist Christian Unity Council, ha affermato che "se non CP_3 verrà fatta giustizia, questi incidenti si ripeteranno". A luglio, CP_4 ha riferito che solo poche accuse erano state formulate a causa delle violenze avvenute in tutto il Paese nell'ottobre precedente, mentre molte indagini continuavano. Il quartier generale della polizia del Bangladesh ha dichiarato che la polizia ha archiviato almeno 142 casi;
le indagini su 105 casi sono terminate, mentre 37 casi sono ancora in corso14.
Economia. Le informazioni fornite dalla Banca Mondiale mostrano che il
Bangladesh ha conseguito una forte crescita economica negli ultimi anni. Il
Bangladesh ha una solida esperienza di crescita e sviluppo, anche in tempi di elevata incertezza globale. Un solido dividendo demografico, forti esportazioni di abbigliamento confezionato (ready-made garment, (RMG), afflussi resilienti di rimesse e condizioni macroeconomiche stabili hanno sostenuto una rapida crescita economica negli ultimi due decenni. Il
Bangladesh racconta una storia straordinaria di riduzione della povertà e sviluppo. Da una delle nazioni più povere alla nascita nel 1971, il
Bangladesh ha raggiunto lo status di reddito medio-basso nel 2015. È sulla buona strada per uscire dall'elenco dei Paesi meno sviluppati (Least
Developed Countries (LDC) delle Nazioni Unite nel 2026. La povertà è scesa dal 41,9% nel 1991 al 13,5%. percento nel 2016, sulla base della soglia di povertà internazionale di $ 2,15 al giorno (utilizzando il tasso di cambio della parità di potere d'acquisto del 2017). Inoltre, i risultati dello sviluppo umano sono migliorati in molte dimensioni.
Conflittualità politica. La costituzione del Bangladesh prevede una forma di governo parlamentare che consolida la maggior parte del potere nell'Ufficio del Primo Ministro. Nelle elezioni parlamentari del dicembre 2018, Pt_4
e il suo partito Awami League hanno vinto il terzo mandato
[...] quinquennale consecutivo che l'ha mantenuta in carica come primo ministro.
Pag. 7 di 23 Questa elezione non è stata considerata libera ed equa dagli osservatori a causa di irregolarità segnalate, tra cui urne elettorali riempite di schede fasulle e l'intimidazione degli agenti elettorali e degli elettori dell'opposizione. Le forze di sicurezza che comprendono la polizia nazionale, le guardie di frontiera e le unità antiterrorismo come il battaglione di azione rapida, mantengono la sicurezza interna e delle frontiere. I militari hanno alcune responsabilità di sicurezza interna. Le forze di sicurezza riferiscono al e i militari al Ministero della Difesa. Le autorità civili Controparte_1 hanno mantenuto un controllo effettivo sulle forze di sicurezza. È stato riferito che membri delle forze di sicurezza hanno commesso numerosi abusi.
Questioni significative in materia di diritti umani includono segnalazioni credibili di uccisioni illegali o arbitrarie, incluse esecuzioni extragiudiziali;
sparizione forzata;
torture o trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti da parte del governo;
condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita;
arresti o detenzioni arbitrarie;
prigionieri politici o detenuti;
repressione transnazionale contro individui in un altro paese;
seri problemi con l'indipendenza della magistratura;
interferenza arbitraria o illecita con la privacy;
punizione di membri della famiglia per reati presumibilmente commessi da un parente;
gravi restrizioni alla libertà di espressione e ai media, tra cui violenze o minacce di violenza contro i giornalisti, arresti o procedimenti giudiziari ingiustificati nei confronti di giornalisti, censura e applicazione o minaccia di applicazione di leggi penali sulla diffamazione per limitare l'espressione; gravi restrizioni alla libertà sul web;
interferenza sostanziale con la libertà di riunione pacifica e la libertà di associazione, comprese leggi eccessivamente restrittive sull'organizzazione, il finanziamento o il funzionamento di organizzazioni non governative e organizzazioni della società civile;
restrizioni alla libertà di movimento dei rifugiati;
gravi e irragionevoli restrizioni alla partecipazione politica;
grave corruzione del governo;
gravi restrizioni governative o molestie nei confronti di organizzazioni nazionali e internazionali per i diritti umani;
mancanza di indagini e responsabilità per la violenza di genere, compresa la violenza domestica e da parte del partner, la violenza sessuale, la violenza sul posto di lavoro, i matrimoni infantili, precoci e forzati e altre forme di tale violenza;
reati che comportano violenza o minacce di violenza nei confronti di membri di minoranze etniche o di popolazioni indigene;
reati che comportano violenza o minacce di violenza nei confronti di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer o intersessuali;
leggi che criminalizzano la condotta sessuale omosessuale consensuale tra adulti;
restrizioni significative ai sindacati indipendenti ed ai diritti dei lavoratori alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva;
e l'esistenza delle peggiori
Pag. 8 di 23 forme di lavoro minorile. Sono numerose le segnalazioni di diffusa impunità per gli abusi e la corruzione delle forze di sicurezza. Il governo ha adottato poche misure per identificare, indagare, perseguire e punire funzionari o membri delle forze di sicurezza che hanno commesso violazioni dei diritti umani o sono stati coinvolti nella corruzione15.
Diritti umani. La legge proibisce solo lo stupro di ragazze e donne da parte di uomini e l'abuso fisico coniugale, ma la legge esclude lo stupro coniugale se la ragazza o la donna ha più di 13 anni. La condanna per stupro è punibile con l'ergastolo o la pena di morte. Le organizzazioni per i diritti umani hanno scoperto che lo stupro rimane un problema serio nel paese. L'organizzazione per i diritti umani locale ASK ha riferito che 936 donne sono state stuprate, con 4 morti dopo lo stupro. Ci sono state accuse di stupratori che ricattavano i sopravvissuti minacciando di pubblicare il video dello stupro sui social media. I gruppi per i diritti hanno riferito che la violenza contro le donne in tutte le sue forme è aumentata durante la pandemia. ASK ha segnalato 479 casi di violenza contro le donne, stupro escluso, con molte migliaia di altri casi non denunciati. Le ONG si sono mobilitate per affrontare l'aumento della violenza di genere durante la pandemia. Ci sono state molte denunce di violenze sessuali commesse nell'impunità. A settembre la polizia ha arrestato cinque persone con l'accusa di favoreggiamento e stupro di una studentessa a
Natore. Tre accusati avrebbero violentato la studentessa puntandole un coltello al collo e registrando il crimine. Secondo fonti di notizie, l'imputato ha successivamente chiesto denaro e ha minacciato di pubblicare il video sui social media. A luglio una donna indù sarebbe stata violentata, uccisa e il suo corpo lasciato in una risaia nel distretto di Dinajpur. Sua figlia di 10 anni è stata trovata priva di sensi vicino al corpo della vittima. Secondo la famiglia della vittima, la donna è stata stuprata in gruppo. Gli autori non sono stati identificati. Secondo le linee guida per la gestione dei casi di stupro, l'ufficiale responsabile di una stazione di polizia deve registrare qualsiasi informazione relativa allo stupro o all'aggressione sessuale indipendentemente dal luogo dell'evento. I test chimici e del DNA devono essere condotti entro 48 ore dalla segnalazione dell'incidente. Le linee guida stabiliscono inoltre che ogni stazione di polizia deve avere un agente di polizia donna a disposizione dei sopravvissuti a stupro o violenza sessuale durante la registrazione del caso da parte dell'ufficiale di turno. Le dichiarazioni del sopravvissuto devono essere registrate in presenza di un
Pag. 9 di 23 avvocato, assistente sociale, addetto alla protezione o qualsiasi altra persona che il sopravvissuto ritenga opportuno. I sopravvissuti con disabilità dovrebbero disporre di servizi di interpretazione sostenuti dal governo, se necessario,
Secondo gli osservatori dei diritti umani, molte sopravvissute non hanno denunciato gli stupri a causa della mancanza di accesso ai servizi legali, dello stigma sociale, della paura di ulteriori molestie e dell'obbligo legale di produrre testimoni. Spetta alla sopravvissuta allo stupro dimostrare che si è verificato uno stupro, utilizzando prove mediche.
Altre forme di violenza di genere: alcuni media e ONG hanno riferito di violenze contro le donne legate a controversie riguardanti le doti, nonostante le richieste di dote fossero illegali. Per legge, un individuo condannato per aver chiesto o dato una dote può essere incarcerato fino a cinque anni, multato o entrambi. ASK ha riscontrato 174 episodi di violenza legata alla dote contro le donne, con 79 donne uccise a causa di dispute sulla dote.
ASK ha riferito che ci sono stati sei episodi di fatwa usati per prendere di mira le donne. Una sentenza della divisione d'appello della Corte suprema consente l'uso di fatwa (editti religiosi) solo per risolvere questioni religiose;
le fatwa non possono essere invocate per giustificare la punizione, né possono sostituire la legge secolare. La tradizione islamica impone che solo quegli studiosi religiosi con esperienza nella legge islamica possano dichiarare una fatwa. Nonostante queste restrizioni, i leader religiosi dei villaggi a volte facevano tali dichiarazioni. Le dichiarazioni hanno portato a punizioni extragiudiziali, spesso contro le donne, per presunte trasgressioni morali.
Si sono verificati episodi di vigilantismo contro le donne, a volte guidati da leader religiosi che applicavano le fatwa. Gli incidenti includevano frustate, percosse e altre forme di violenza fisica.
Gli aggressori hanno gettato acido in faccia ai sopravvissuti, di solito donne, lasciandoli sfigurati e spesso ciechi. Gli attacchi di acido erano spesso correlati al rifiuto di una donna di accettare una proposta di matrimonio o erano correlati a controversie sulla terra o su altri soldi. Sono stati segnalati un totale di 13 attacchi con l'acido16.
4. La valutazione degli elementi
4.1 Criteri di valutazione
Pag. 10 di 23 Come noto, in ordine alla valutazione della domanda di protezione internazionale ed alle regole probatorie applicate, l'art. 3, comma 2, D.Lgs.
251/2007, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare: tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda;
le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.
L'esame della domanda è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda (art. 3 comma 1 che recepisce l'art. 4 comma 1 Direttiva 2004/93). La norma specifica, inoltre, che “il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”.
Inoltre, in base all'art. 3, comma 5, del citato decreto, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
il richiedente sia in generale attendibile.
In merito la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 2.12.2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13, ha affermato al punto 70 che: “ l'obbligo previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/83 di
Pag. 11 di 23 presentare tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale «quanto prima» è temperato dal dovere imposto alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85 e dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/83, di condurre il colloquio tenendo conto della situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda, segnatamente della vulnerabilità del richiedente e di procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di ciascun richiedente”.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di soffermarsi sulla portata del citato art. 3.
Tale norma – si legge espressamente in Cass. 4.4.2013, n. 8282 –
“costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese”.(cfr. anche Cass. 16202/2012).
In merito alla valutazione di credibilità, come noto le direttive europee lasciano alla discrezionalità degli Stati membri la fissazione delle regole procedurali di assunzione e valutazione della prova, fermi i principi di effettività e di equivalenza (cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Nils Wahl presentate il 5 ottobre 2017 nella causa (Causa C-473/1617).
Pag. 12 di 23 La prassi europea ha, peraltro, elaborato degli “indici di credibilità” che unitariamente intesi portano a definire una storia credibile quando il richiedente ha presentato una domanda coerente e plausibile, non in contraddizione con fatti generalmente noti18.
Tali indici sono comunemente classificati in due grandi categorie: credibilità interna e credibilità esterna.
La prima è la valutazione della testimonianza di una persona basata esclusivamente sulle sue stesse dichiarazioni e altre prove presentate dallo stesso richiedente e ne fanno parte gli indicatori di:
1. Sufficienza di dettagli e specificità;
2. Consistenza interna;
3. Plausibilità.
La seconda si riferisce a un confronto tra le dichiarazioni del richiedente e altre prove e altre fonti di informazione e ne fanno parte gli indicatori di: a)
Coerenza con le informazioni fornite da altri testimoni, da documenti offerti o altre prove acquisite;
b) Coerenza con le informazioni esterne disponibili (cd.
COI).
Infine, occorre ricordare che lo standard probatorio nella materia della protezione internazionale non è quello dell'al di là di ogni ragionevole dubbio”, bensì del “più probabile che non”. E che nel caso di persistenza del dubbio, il decisore può ricorrere al concetto di “beneficio del dubbio” accettando come credibili degli elementi del racconto sul quale permangono dei margini di incertezza sulla credibilità.
È bene precisare però che il beneficio del dubbio non è un diritto del beneficiario che valga ad attenuare il suo onere probatorio, né un obbligo per lo Stato di smentire con argomentazioni contrarie le ragioni addotte dall'istante, dovendo il richiedente provare, sia pure per presunzioni, il concreto pericolo cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, con preciso riferimento all'attualità ed effettività del rischio (Cass. 27310/2008 cit. e giurisprudenza ivi citata).
La valutazione deve essere effettuata su base individuale, deve cioè tenere conto della situazione individuale e delle circostanze personali in cui si trova il richiedente protezione internazionale al momento della decisione.
giurisprudenza ivi citata). Pertanto, i giudici nazionali devono garantire che gli indizi prodotti siano effettivamente sufficientemente gravi, precisi e concordanti da autorizzare la conclusione tratta dagli stessi. Detti giudici devono preservare il proprio libero apprezzamento quanto al fatto che una simile prova sia stata o meno fornita in modo giuridicamente sufficiente, fino al momento in cui, avendo preso conoscenza di tutti gli elementi prodotti dalle parti e degli argomenti scambiati dalle stesse, si ritengano in grado, alla luce dell'insieme delle circostanze pertinenti del caso al loro esame, di formare il proprio convincimento definitivo al riguardo.” 18 Cfr. l report sui sistemi di valutazione probatoria adottati i tre Stati Membri “Al di là della CP_5 prova” su http://www.unhcr.org/protection/operations/51a8a08a9/full-report-beyond-proof-credibility- assessment-eu-asylum-systems.html; nonché Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, reperibile sul sito dell' it. CP_5
Pag. 13 di 23 Con particolare riguardo al caso di specie si osserva quanto segue.
6. Il giudizio della
[...]
ha deciso con provvedimento negativo, di non Controparte_1 riconoscere la protezione internazionale.
Ha ritenuto credibili le dichiarazioni rilasciate in merito alla cittadinanza bengalese e alla provenienza, tenendo conto della lingua usata durante l'audizione. Non credibile la storia della povertà del padre e del prestito, in quanto, troppo generico. Infine, non credibile il timore di ritornare in paese.
7. Il giudizio del Collegio
Il Collegio ritiene che il giudizio della in relazione Controparte_1 alla protezione maggiore, sia da condividere.
Come detto, l'esame della domanda, parte dall'esame di tutti i fatti pertinenti, che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione, in merito alla domanda, con le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
va quindi valutata la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.
Nel fare tale valutazione, deve aversi riguardo al fatto che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
abbia prodotto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso;
abbia reso dichiarazioni coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone, relative al suo caso;
egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla.
Il richiedente deve quindi risultare in generale attendibile.
In questo caso specifico, non è stato possibile valutare la credibilità del ricorrente, in quanto, pur essendo stato convocato, su richiesta della difesa, al fine di rendere l'audizione, all'udienza del 16.02.2023, non si è presentato. La difesa ha comunicato, pertanto, la rinuncia all'audizione.
Ad avviso del Collegio, peraltro, l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, nel prevedere che "ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati..." deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei
Pag. 14 di 23 presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte.(Così Cass. 31480/18).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte può quindi concludersi nel senso che il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante. Egli in particolare non ha dimostrato che in caso di rientro in patria rischierebbe di essere esposto al rischio di subire una grave violazione dei diritti umani di cui costituisce indizio, secondo l'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 251 del 2007, la minaccia ricevuta in passato, la quale fa presumere la violazione futura in caso di rientro (Sez. 6-1, n. 16201/2015, Rv. 636626-01). Per_11
8. Sulla protezione internazionale Come detto al precedente paragrafo 2, solo se il giudizio sulla valutazione della credibilità è positivo può passarsi alla seconda fase, quella della valutazione giuridica degli elementi acquisiti che consiste nello stabilire se i fatti e le circostanze rappresentano un timore fondato (cfr. CGUE, sentenza del 5 settembre 2012, Grande Sezione, cause riunite C-71/11 e C-99/11,
Bundesrepublik Deutschland c. Y e Z, EU:C: , in cui si legge: “In P.IVA_1 realtà, tale «esame» ha luogo in due fasi distinte. La prima fase riguarda l'accertamento delle circostanze di fatto che possono costituire elementi di prova a sostegno della domanda, mentre la seconda fase riguarda la valutazione giuridica di tali elementi, che consiste nel decidere se, alla luce dei fatti che caratterizzano una fattispecie, siano soddisfatti i requisiti sostanziali previsti dagli articoli 9 e 10 o 15 della direttiva 2004/83 per il riconoscimento di una protezione internazionale”).
Tali considerazioni riguardano sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato - definito tale dall'art. 2 del d.lgs. 251/2007, il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10 - , sia la domanda di ammissione alla protezione sussidiaria sub art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251 – che viene riconosciuta nel caso in cui sussistano fondati motivi di ritenere che il
Richiedente non possa o non voglia avvalersi della protezione del suo paese contro il rischio effettivo di subire, facendovi ritorno, un danno grave –
Pag. 15 di 23 dovendosi per tale intendere, la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante19.
L'intrinseca inattendibilità del racconto del ricorrente, infatti, quando si tratta di provare un rischio specifico legato alla particolare condizione personale del richiedente asilo, costituisce ragione sufficiente per negare la protezione di cui trattasi, dato che essa, come ancora recentemente chiarito (Cass. n. 16925 del 2018 e Cass. 31480 e 31481/18) deve ovviamente poggiare su specifiche e plausibili ragioni di fatto (cfr. Cass. 27438 del 2016), legate alla situazione concreta ed individuale del richiedente (cfr. Cass. 4455 del 2018, parag. 7).
Né tanto meno, come detto al paragrafo sulla credibilità esterna, è necessario attivare i poteri istruttori ufficiosi essendo stato, infatti, condivisibilmente affermato che ove vengano in questione le ipotesi del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e lett. b), d.lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, non vi è ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla sua vicenda personale;
in quei casi una indagine nel senso indicato sarebbe inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall'istante, siccome riferito a fatti non dimostrati, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione (così la cit. Cass. I sez. civ. 2954/2020).
Un discorso diverso deve essere fatto in merito alla richiesta di ammissione alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c), ossia con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato, quanto meno nelle ipotesi in cui la violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato è tale che la sola presenza sul territorio costituisce di per sé un rischio effettivo di subire un grave danno ai sensi del diritto internazionale
(secondo il concetto di “scala progressiva” elaborato dalla Corte di Giustizia nel noto caso Elgafaji - Causa C-465/07). In tali casi, infatti, è onere del giudice quello di valutare la sussistenza di tale rischio indipendentemente dal giudizio di credibilità della storia riferita, a meno che non si dubiti della stessa zona di provenienza del richiedente protezione (Cass. nr. 9655/19 e nr.
3016/19; nr. 2954/20).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha rappresentato di essere esposto a un simile rischio in caso di rimpatrio, né nessuna precisa allegazione risulta
Pag. 16 di 23 dall'esame degli atti di parte (nel ricorso si fa un generico riferimento alla condizione generale del Paese di provenienza del richiedente) in ordine alla pericolosità specifica della zona di provenienza del richiedente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 19/06/2017, (ud. 07/04/2017, dep. 19/06/2017),
n.15081).
È poi da escludersi, secondo le notizie disponibili, che il Paese di provenienza del ricorrente sia in questo momento interessato da una situazione di
“violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014
(causa C – 285 /12 – ), tale per cui la sua semplice presenza sul Per_12 territorio lo esporrebbe al rischio della vita o della sua persona (secondo le indicazioni contenute nella nota sentenza della Corte di Giustizia Ue,
17.2.2009 C- Causa C-465/07 secondo cui “1'esistenza di una Per_13 siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”. Laddove, tanto più il richiedente è in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (c.d. sliding scale).
Situazione di sicurezza
Alla luce delle predette fonti consultate, si può affermare che, nonostante si siano segnalati sporadici attacchi terroristici, comunque in calo rispetto agli anni precedenti, e scontri per motivi politici principalmente nei periodi elettorali, non vi sia una situazione tale per cui possa dirsi sussistente un rischio effettivo di grave danno nel senso di cui all'art. 14 lett. c) d.lgs.
251/2007, atteso che il Paese non è caratterizzato da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
In una nota informativa di “Acaps” si legge che circa il 60% delle violenze e degli incidenti di sicurezza dal 2017 si sono verificati dal 2022 al 20 aprile
2023. Dal 2021, il numero di scontri tra gruppi armati e bande e tra gruppi armati o bande e forze di sicurezza del Bangladesh è aumentato, raggiungendo il picco in meno di quattro mesi nel 2023. I dati dell'ACLED hanno anche rivelato una tendenza simile, ma sempre in aumento, per quanto
Pag. 17 di 23 riguarda la violenza contro i civili20.
In un report dell'Australian Institute of International Affairs si legge che mentre il traffico di armi, la sicurezza marittima e il terrorismo sono indubbiamente fondamentali per il quadro di sicurezza di Dhaka, le preoccupazioni politiche, economiche, sanitarie, ambientali ed energetiche sono in cima alla lista delle priorità, essendo il Bangladesh uno dei Paesi più vulnerabili alle catastrofi del mondo, è spesso colpito da cicloni, inondazioni, problemi di salinità dell'acqua e di erosione dei fiumi21.
Nel report 2022 di Human Rights Watch si legge che nel settembre 2021,
, 46 anni, leader tra i quasi un milione di rifugiati in Parte_5 Per_14
Bangladesh, che documenta i crimini dell'esercito di Myanmar contro i e si batte per i diritti dei rifugiati nei forum internazionali, è stato Per_14 ucciso da uomini armati non identificati nel campo di Kutupalong a Cox's
Bazar. Negli ultimi anni aveva subito minacce di morte per il suo lavoro. Nel mese successivo, le autorità del Bangladesh non hanno garantito la sicurezza nei campi e altri sette rifugiati sono stati uccisi in un attacco a un seminario islamico nel campo. Sempre a ottobre 2021, quattro persone sono morte quando la polizia ha aperto il fuoco per contenere una folla e almeno altre tre persone sono morte in una serie di violenze settarie contro la minoranza indù del Bangladesh. Sono stati segnalati più di 100 feriti22.
Nel 2022, a seguito delle sanzioni globali Magnitsky contro il Battaglione
d'azione rapida (RAB) del Bangladesh e alcuni dei suoi principali comandanti nel dicembre 2021, le esecuzioni extragiudiziali e le sparizioni forzate sono diminuite drasticamente, indicando che le autorità hanno la capacità di mettere sotto controllo gli abusi delle forze di sicurezza. Tuttavia, invece di compiere passi verso la riforma, le autorità hanno lanciato una campagna di minacce e intimidazioni contro i difensori dei diritti umani e le famiglie delle vittime di sparizioni forzate.
A partire da agosto 2022, tuttavia, sono aumentati gli attacchi contro i membri dell'opposizione politica, sollevando preoccupazioni per la violenza e la repressione in vista delle elezioni parlamentari di gennaio 202423.
20Acaps, Rising violence, insecurity, and protection concerns in Cox's Bazar refugee camps, 12 maggio
2023, https://www.acaps.org/fileadmin/Data_Product/Main_media/20230512_acaps_briefing_note_banglade sh_rising_violence_insecurity_and_protection_concerns_in_coxs_bazar_refugee_camps_0.pdf
21 Australian Institute of International Affairs, Bangladesh's Non-Traditional Security Complex, 3 marzo 2023, https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/bangladeshs-non-traditional- security-complex/
22 Human Rights Watch, Bangladesh report 2022, https://www.hrw.org/world-report/2022/country- chapters/bangladesh
23 Human Rights Watch, Bangladesh report 2023, https://www.hrw.org/world-report/2023/country- chapters/bangladesh
Pag. 18 di 23 Contr Il aveva lanciato una serie di manifestazioni in tutto il Paese per chiedere le dimissioni del governo dell'AL e lo svolgimento delle elezioni del
2024 sotto un governo ad interim. Tra dicembre 2022 e novembre 2023,
l'ACLED ha registrato oltre 420 manifestazioni che hanno coinvolto Contr sostenitori del Di queste, il 43% è sfociato nella violenza, con scontri tra Contr sostenitori del da una parte e sostenitori dell'AL e polizia dall'altra. Il 19 dicembre 2023, nella manifestazione più letale finora, i manifestanti hanno incendiato un treno vicino alla città di Dhaka, causando la morte di almeno quattro passeggeri24.
scrive ad aprile 2024 che il rischio di conflitto è moderato a CP_7 causa della presenza di gruppi di militanti e guerriglieri autoctoni in varie parti del Paese e dell'acuirsi delle tensioni tra i gruppi indigeni e il governo nell'area dei Chittagong Hills Tracts;
la crisi dei rifugiati di non Per_15 rappresenta ancora una minaccia di conflitto rilevante. Inoltre, la minaccia di terrorismo è elevata a causa del crescente radicalismo islamista e della presenza di gruppi terroristici e militanti transnazionali. Anche il tasso di criminalità è elevato e i viaggiatori stranieri corrono un rischio credibile di essere esposti a reati minori e opportunistici, soprattutto nelle grandi città.
Inoltre, episodi di disordini civili e sindacali si verificano con regolarità, in particolare a Dhaka e nelle principali città, e il rischio che scoppi la violenza durante queste mobilitazioni è valutato da moderato ad alto, soprattutto quando interviene il personale di sicurezza25.
Nell'ultimo anno (05/04/2023 – 05/04/2024), secondo i dati forniti da ACLED, sull'intero territorio del paese si sono verificati 1.394 “incidents with fatalities” (ovvero conflitti/attentati/disordini che abbiano in genere causato morti) che hanno causato la morte di 338 persone26.
9. Sulla protezione complementare.
Venendo alla domanda subordinata di riconoscimento della protezione umanitaria, come noto in materia vi sono stati due interventi normativi che hanno inciso, modificandoli, sia sul d.lgs nr. 286/1998, sia sul d.lgs. nr. 25 del
2008.
24 ACLED, The Violent Politics of Bangladesh's 2024 Elections, 4 gennaio 2024, https://acleddata.com/2024/01/04/the-violent-politics-of-bangladeshs-2024-elections/
25 Bangladesh, 15 aprile 2024, https://crisis24.garda.com/insights- CP_7 intelligence/intelligence/country-reports/bangladesh
26 ACLED Dashboard, consultato il 15/04/2024 con i filtri data (05/04/2023-05/04/2024), regione
Bangladesh, battles, filtra “violence against civilians, explosion/remote violence, riots”, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
Pag. 19 di 23 In particolare, il d.l. nr. 113 del 2018 ha disposto l'abrogazione della protezione c.d. umanitaria di cui agli art. 5, comma 6, TUI e 32, comma 3 ed introdotto alcune ipotesi di permesso di soggiorno per casi speciali, che solo in parte potevano tener luogo della vecchia protezione umanitaria, clausola aperta lasciata all'interpretazione degli operatori chiamati alla valutazione delle domande di asilo.
Successivamente è entrato in vigore il d.l. nr. 130 del 2020, pubblicato nella
GU del 21 ottobre del 2020 e convertito, con modifiche, con l. nr. 173 del
2020.
Tale ultimo testo normativo, ha inciso anch'esso sull'art. 5, comma 6, TUI introducendo nuovamente il riferimento al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Ha poi implementato le fattispecie di applicazione del non refoulement, incidendo sull'art. 19 che è oggi così riscritto:
1.In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
Pag. 20 di 23 1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Controparte_1 trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il
Questore, previo parere della per il riconoscimento Controparte_1 della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
A differenza del d.l. sicurezza, nella nuova normativa è espressamente disciplinato il diritto intertemporale dall'art. 15, il quale prevede: “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo
384, comma 2 del codice di procedura civile;
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b, c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali” Ne consegue che la domanda di protezione “umanitaria” formulata nel ricorso deve essere valutata alla stregua del nuovo parametro normativo (in questo senso anche Cass. Sez. Un. 24413/2021).
Ebbene, ciò posto in linea generale e venendo al caso di specie, il ricorrente ha fondato la sua istanza di protezione complementare sul rischio di violazione dei diritti umani in Bangladesh sulle attuali condizioni di sicurezza della sua zona di provenienza. Tuttavia, egli non ha allegato alcuna situazione di vulnerabilità personale che lo esporrebbe al rischio di grave violazione dei diritti umani in caso di rientro nel suo Paese di origine, né ha dimostrato la sussistenza di alcuno dei presupposti previsti dalla legge. Né tale riscontrata non individualizzazione dei motivi umanitari può esser surrogata dalla situazione generale del Paese, perché, altrimenti, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Stato d'origine in termini del tutto generali ed astratti
(Cass. n. 31481/18; Cass. n. 17072 del 2018; Cass. n. 22979 del 2018).
Ebbene, ad avviso del collegio i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi del novellato art 19 TUI che si fonda sul rispetto della vita privata e familiare tutelata dall'art. 8 CEDU sono i medesimi già valorizzati dalla giurisprudenza formatasi nel vigore della c.d. protezione umanitaria. In effetti, secondo la Corte Europea, il diritto al rispetto della vita privata - tutelato dall'art. 8 CEDU [...] - può soffrire ingerenze legittime da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti,
Pag. 21 di 23 quali, tra gli altri, l'applicazione ed il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero [...] non goda di uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale (cfr. CEDU, sent. 08.04.2008, ric. 21878/06, ca zi c. Regno Unito, par. 72 ss.) (richiamata, tra le altre da Cass. 31481/1 Per_16 del 15.11.2018).
Solo qualora il radicamento dello straniero sia effettivo e le condizioni del
Paese di origine siano lesive del nucleo minimo dei diritti della persona, con conseguente sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali, sarà ravvisabile una condizione di vulnerabilità effettiva, la quale, nel bilanciamento tra il diritto alla vita privata ex art 8 CEDU e l'interesse statuale all'applicazione e al rispetto delle leggi sull'immigrazione, impone al giudice la prevalenza del primo sul secondo (cfr. CEDU Sentenza del 3 giugno 2014, sez. 3,
contro
Slovacchia;
Sentenza del 3 Parte_6 ottobre 2014,
contro
Paesi Bassi). Pt_7
Nel caso in esame, il Collegio ritiene che tali condizioni siano state soddisfatte.
Ciò posto in linea generale, venendo al caso di specie, il ricorrente ha depositato la seguente documentazione: busta paga da luglio a dicembre
2023, contratto a tempo determinato dal 06.07.2023 al 05.07.2025 presso
Oishii snc di Luo Haizhen a Assemini, come lavapiatti, comunicazione obbligatoria dal 06.07.2023 al 05.07.2025, comunicazione di ospitalità dall'01.11.2022 all'01.06.2023 a Cagliari, CUD 2024, busta paga di gennaio, febbraio e ottobre 2024.
Se è vero che la nuova protezione speciale si configura per alcuni aspetti più ampia della precedente umanitaria, laddove consente di valorizzare l'integrazione sociale al di là di altri profili di vulnerabilità, tuttavia è necessario a maggior ragione che tale integrazione risulti da un insieme di elementi e da decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, che nel caso di specie sussistono.
Del resto, anche la Cassazione ha più volte chiarito la necessità che il ricorrente dia prova della realizzazione di un grado adeguato di integrazione sociale (Cass., VI, 13259/2019), intesa non solo come svolgimento di un'attività lavorativa, ma come presenza di un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano (conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, famiglia, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro…) che consenta di affermare che lo stesso si è “rifatto una vita” in Italia e che sarebbe ingiusto sradicarlo, tenuto
Pag. 22 di 23 conto, in ogni caso, anche delle condizioni di privazione dei diritti umani nel paese di origine, (perché la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona che ne integrano la dignità).
Analizzando l'intera documentazione allegata, possiamo affermare che il ricorrente si è effettivamente integrato nel nostro paese, sia dal punto di vista lavorativo che sociale. Basti pensare, infatti, alla continuità lavorativa, dimostrata dalle buste paga allegate e dal contratto a tempo determinato stipulato e, a quanto dichiarato, nel corso dell'audizione tenutasi davanti al
Giudice. Pertanto, un allontanamento dal nostro territorio, comporterebbe una violazione del rispetto della vita privata e dell'unità familiare di cui all'art. 8
CEDU e si configurerebbe come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il radicamento dello straniero nel paese di accoglienza, e dei quali l'istante risulterebbe privata in caso di rientro (Cass. n. 28316/2020).
La domanda di protezione speciale deve, pertanto, essere accolta.
***
Le spese di lite possono compensarsi integralmente attesa la natura della causa ed i motivi della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, così dispone: accogliendo parzialmente il ricorso, riconosce il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 32 co. 3 d.lgs. n.
25/2008, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito con l. n. 173/2020 a
Parte_1
Compensa le spese
Catanzaro, il 14.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Report “Bangladesh - Panoramica del Paese”, dicembre 2017, p. 18, CP_2 https://www.ecoi.net/en/file/local/1442015/4792_1535635338_it-bangladesh-final.pdf ; 2 CIA, The World Factbook, Bangladesh, 11 apr 2023, https://www.cia.gov/the-world- factbook/countries/bangladesh/ 3 Asian Development Bank e Government of Bangladesh, Bangladesh Climate and Disaster Risk Atlas:
Harzards, Volume I, ReliefWeb, dicembre 2021, https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh- climate-and-disaster-risk-atlas-hazards-volume-i-december-2021
4 CIA, The World Factbook, Bangladesh, 11 apr 2023, https://www.cia.gov/the-world- factbook/countries/bangladesh/
5 DFAT Country Information Report Bangladesh, 30 November 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2086697/country-information-report-bangladesh.pdf;
6 CIA, The World Factbook, Bangladesh, 11 apr 2023, https://www.cia.gov/the-world- factbook/countries/bangladesh/
7 Ethnologue Languages of the World, Bangladesh, https://www.ethnologue.com/country/BD/
8 MRG, World Directory of Minorities and Indigenous Peoples: Bangladesh – Biharis, https://minorityrights.org/minorities/biharis/
9 World Atlas, Which languages are spoken in Bangladesh? 1 August 2017, https://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-bangladesh.html
14 USDOS – US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Bangladesh, 20 marzo 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089131.html
15 USDOS – US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Bangladesh, 20
March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089426.html;
16 USDOS – US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Bangladesh, 20
March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089426.html 17 “A tal riguardo, in conformità al principio dell'autonomia procedurale e fatti salvi i principi di equivalenza e di effettività, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro fissare le modalità di assunzione della prova, i mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice nazionale competente o, ancora, i principi che presiedono alla valutazione, da parte di detto giudice, dell'efficacia probatoria degli elementi di prova sottoposti al suo esame nonché lo standard probatorio richiesto . Tuttavia, conformemente al principio di effettività, la Corte ha constatato che il regime probatorio non può essere applicato dal giudice nazionale in modo tale da risolversi, in pratica, nell'instaurazione di forme di presunzione ingiustificate, che siano tali da violare il regime probatorio stabilito in atti dell'Unione o da pregiudicare l'effettività stessa delle norme sostanziali previste da tali atti V., a tal fine, sentenza del 21 giugno 2017, W e a. (C-621/15, EU:C:2017:484, punto 25 e
19 Come noto le predette ipotesi riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare, mentre l'articolo 15, lettera c), riguarda il rischio di un danno più generale (così Corte di Giustizia 17 febbraio 2009 caso Egafaji).