Sentenza 9 maggio 2023
Massime • 2
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, avendo ritenuto la ricorrenza di un fatto diverso e più grave rispetto a quello contestato, abbia annullato, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., la sentenza assolutoria di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero, sussistendo un concreto interesse dell'imputato ad impugnare in ragione della situazione peggiorativa che consegue alla sentenza di annullamento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, per effetto dell'annullamento ex art. 521 cod. proc. pen. della sentenza assolutoria di primo grado, il processo regredisce alla fase delle indagini, nella quale l'imputato è posto, di certo, in condizione di difendersi, circostanza che, tuttavia, non elimina il pregiudizio a lui derivante dall'intervenuta caducazione della prima decisione, a lui favorevole).
Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è sufficiente la sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, occorrendo la prova, sia pure con modalità sommaria, dell'"an debeatur", atteso che è rinviata al separato giudizio civile la sola determinazione quantitativa del danno. (Fattispecie relativa alla costituzione di parte civile di associazioni rappresentative di interessi collettivi, in cui la Corte ha precisato che la prova della sussistenza del danno, che può sostanzialmente presumersi nel caso in cui la parte civile sia la persona offesa dal reato, deve essere, invece, specificamente fornita allorquando il rapporto tra azione e danno è indiretto, com'è, di regola, nel caso in cui la pretesa civilistica sia avanzata dal danneggiato).
Commentari • 2
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza emessa il 28 settembre 2020, all'esito del dibattimento, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati oggi ricorrenti per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione per il mercato di merce recante marchi o segni distintivi di note maison contraffatti e ricettazione e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato: - Raffaele A. alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - Pietro N. alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; - Mustapha An. alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2023, n. 31574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31574 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi delle parti civili "A.L.I.L.A.C.C.O. S.O.S. IMPRESA" e MUTUA CONSUMATORI CAMPANIA;
il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse di EL TT ed US PO;
l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di FA MA e OM EL;
l'annullamento con rinvio al giudice di primo grado limitatamente al capo 9) ed il rigetto nel resto per la posizione di FR UL. L'Avv. Agostino La Rana, in difesa delle parti civili, insiste per l'accoglimento dei ricorsi;
l'Avv. Vittorio Giaquinto, in difesa di ES SS, SI SS e TT EL, si riporta ai motivi di ricorso;
l'Avv. Sergio Mazzone, in difesa di FA MA, insiste nell'accoglimento del ricorso;
l'Avv. RI Mangazzo, in difesa di US PO, insiste per l'accoglimento del ricorso;
l'Avv. Luigi Vittorio CC, in difesa di FR UL, insiste per l'accoglimento del ricorso;
l'avvocato Alfonso Baldascino, in difesa di FR UL, insiste per l'accoglimento del ricorso;
l'Avv. Mirella Baldascino, in difesa di OM EL, insiste per l'accoglimento del ricorso;
l'Avv. Roberto AR, in difesa di Roberto RG, insiste per il rigetto del ricorso delle parti civili e si associa allarichiesta del Sostituto Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Napoli decidendo con le forme del rito ordinario: -disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero in relazione alla posizione di EL TT rilevando che la condotta associativa emersa era diversa da quella contestata;
2 - preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità effettuata da US PO, confermava la condanna dello stesso, infliggendogli la pena di anni sei, mesi sei di reclusione per i reati allo stesso contestati (concorso esterno nel "clan dei casalesi", articolazione della mafia storica nota come "camorra", illecita concorrenza ed intestazione fittizia funzionale all'elusione delle misure di prevenzione, questi ultimi aggravati dalla finalità di agevolare il "clan dei casalesi"); -dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di FA MA, limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti ed alla loro estensione;
rilevava, tuttavia, l'illegalità della pena allo stesso inflitta e la rideterminava in anni quattro di reclusione ed euro 25.000 di multa;
-confermava la condanna di FR UL per i reati allo stesso ascritti (concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione ed illecita concorrenza); -rigettava l'appello proposto dai procuratori speciali delle parti civili "A.L.I.L.A.C.C.O. S.O.S. Impresa Confesercenti" e "Associazione mutua consumatori Campania", condannandoli al pagamento delle spese processuali 2. Avverso tale sentenza, nell'interesse di UL FR proponeva ricorso per cassazione l'Avv. Alfonso Baldascino, che deduceva: 2.1. violazione di legge: con la sentenza impugnata sarebbe stato illegittimamente corretto - solo in motivazione peraltro - il dispositivo della sentenza di primo grado, nel quale non era stata riportata la condanna del ricorrente per la condotta descritta al capo 9) della rubrica;
2.2. violazione di legge (art. 513-bis cod. perì.) e vizio di motivazione in relazione alla conferma della affermazione di responsabilità per il reato di illecita concorrenza: non sarebbe stata dimostrata l'attività violenta o minacciosa necessaria per integrare il reato. Si deduceva che non sarebbe stato provato che FR UL fosse il "braccio destro" di MA nella gestione illecita delle apparecchiature per il gioco e che non vi fossero riscontri alle dichiarazioni rese da AT e Laiso;
si deduceva, in particolare, che non sarebbero state considerate né le scuse offerte da AT a UL, né il contenuto della telefonata del 2 settembre 2009, nel corso della quale AT faceva riferimento ad "un signore" che non sarebbe identificabile in FR UL;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi posti alla base della conferma della affermazione di responsabilità per il reato previsto dall'art. 513-bis cod. pen.; 2.4. vizio di motivazione in ordine al concorso del reato previsto dall'art. 513-bis cod. pen. con il reato di estorsione: non sarebbero state indicate le condotte che avrebbero integrato entrambi i reati;
inoltre si deduceva che avevano scarsa capacità dimostrativa 3 sia l'utilizzo dell'espressione "amici di Casale", che lo spegnimento delle macchinette;
si deduceva inoltre che AT non aveva dichiarato di essere stato costretto a sostituire le slot machine. 2.5.violazione di legge (artt. 110, 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla conferma della affermazione di responsabilità per il reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa: la vicinanza del ricorrente a MA UL sarebbe dovuta ad un rapporto di lavoro, mentre non sarebbe riconoscibile alcun suo contributo alla vita associativa;
le prove raccolte sarebbero state interpretate illegittimamente tenuto conto che l'espressione "a quegli altri due te li sei fatti" si riferirebbe ad un intervento tecnico. La motivazione sarebbe carente anche con riguardo all'elemento psicologico del reato;
si allegava, al riguardo, che sarebbero stati travisati i contenuti di alcune intercettazioni, che interpretate correttamente, avrebbero indicato il ruolo di "tecnico" di FR UL (il riferimento è alle telefonate indicate progr. nn. 2220 e 2230 riportate alla pag. 125 della sentenza di primo grado ed alle telefonate di cui ai porgr. nn. 46, del 5 ottobre 2010 e 121, del 7 ottobre 2010). Infine, si deduceva che sarebbero state interpretate illegittimamente le dichiarazioni di US PO e quelle di AL Laiso. In sintesi: si deduceva che dal compendio probatorio raccolto emergerebbe che l'unico gestore della "PA s.r.1" sarebbe MA UL, mentre il ricorrente sarebbe solo un operaio con mansioni tecniche;
2.6. violazione di legge (art. 416-bis.1 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante agevolativa: le emergenze processuali escluderebbero che il ricorrente avesse utilizzato l'espressione "amici di Casale", nel senso inteso dei giudici di merito;
peraltro UL FR non era mai stato "gestore" delle macchinette quindi non aveva né interesse a spegnerle, né ad intimorire AT;
in sintesi: si deduceva che sul riconoscimento dell'aggravante si registrerebbe un vuoto probatorio emergente sia dalla sentenza di primo grado che da quella impugnata. 3. Nell'interesse di UL FR ricorreva per cassazione anche l'Avv. Vittorio CC, che deduceva: 3.1. vizio di motivazione (art. 603 cod. proc. pen.) in ordine rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale: si deduceva, da un lato, chela Corte d'appello non avrebbe acquisito - ritenendole "documenti" - le informazioni testimoniali acquisite in sede di indagini difensive (in relazione alle quali era stata comunque chiesta, e rigettata, la rinnovazione del dibattimento) e, dall'altro, che la motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione sarebbe carente. Segnatamente: (a) sarebbe stata decisiva l'escussione di chi aveva assistito all'incontro tra AT e UL circa le ammissioni di AT, e le scuse che lo stesso avrebbe offerto al UL;
(b) con riferimento alla 4 delimitazione temporale dell'impegno lavorativo con le slot machine, sarebbe stato decisivo assumere i testi richiesti, che avrebbero chiarito tempi, modalità ed orari dell'occupazione principale di UL;
(c) con riferimento alle presenze presso il bar di AT il 2 settembre 2009, sarebbe stato decisivo assumere le prove richieste, per chiarire quali fossero le prassi relative allo svolgimento dei mercati ambulanti, che sarebbero incompatibili con l'allontanamento del ricorrente per consumare l'estorsione; 3.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa: la motivazione sarebbe carente in quanto non avrebbe valutato l'incidenza della ritrattazione sulla credibilità della testimonianza, né l'irrilevanza della telefonata del 13 ottobre 2010 come conferma delle sussistenza di un'estorsione risalente al 2 settembre 2009; inoltre la motivazione sarebbe carente anche con riguardo alla interpretazione del contenuto della telefonata di UL alla "Wozzup": questa - come sostenuto dalla difesa - avrebbe dovuto essere intesa come una richiesta di informazioni e non come una comunicazione di interruzione del servizio. In sintesi: si deduceva che la progressione dichiarativa di AT sarebbe ostativa ad una valutazione di credibilità dei contenuti accusatori da essa provenienti, che sarebbero stati illegittimamente posti a fondamento dell'accertamento di responsabilità; la sentenza impugnata avrebbe, inoltre, offerto una motivazione carente sia circa la rilevanza della ritrattazione, che di quella relativa agli elementi di ipotetica conferma del narrato;
3.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle dichiarazioni di RI IA, nonché delle dichiarazioni spontanee rese da FR UL e UL MA: si deduceva che (a) dalla testimonianza di IA sarebbero emersi decisivi elementi a discarico;
(b) non sarebbero state considerate né le dichiarazioni di MA UL, né quelle del ricorrente, nonostante le stesse fossero rilevanti per la ricostruzione dei fatti in contestazione;
3.4. violazione di legge (art. 62-bis, 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio, che sarebbe stato determinato senza considerare il comportamento dell'imputato, la sua incensuratezza e la mancanza di pervicacia nella azione criminosa. 4. Ricorreva per cassazione il difensore di EL TT, che deduceva: 4.1, violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe illegittima l'ordinanza con la quale la Corte di appello, decidendo sul ricorso del pubblico ministero contro l'assoluzione di EL TT dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa, aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., ritenendo che il fatto associativo, alla luce delle dichiarazioni di IA, fosse "diverso" da come contestato;
il ricorrente deduceva che le dichiarazioni di IA fossero inattendibili e che il narrato di UC fosse generico, sicché gli elementi sulla 5 base dei quali era stata disposta la trasmissione sarebbero insufficienti a determinare l'apertura di un nuovo procedimento per fatto diverso. 5. Ricorreva per cassazione il difensore di PO US che deduceva: 5.1. vizio di motivazione (art. 129 cod. proc. pen): sebbene il ricorrente, all'udienza del 19 aprile 2021, avesse rinunciato a tutti i motivi di appello, tranne a quello relativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, tale rinuncia non legittimava la mancata valutazione dei parametri previsti dall'art. 129 cod. proc. pen;
segnatamente, si deduceva che non sarebbero state valutate le dichiarazioni di IA, secondo cui anche PO pagava una quota al clan per la distribuzione delle macchinette, né quelle del ricorrente, che aveva spiegato che aveva agito nell'intento di proseguire la sua attività e di limitare i danni economici derivanti dalle pressioni del clan, chiarendo che i suoi rapporti con AN SS sarebbero stati finalizzati esclusivamente a limitare il danno, ma non gli portavano nessun vantaggio patrimoniale;
5.2. violazione di legge (artt. 62-bis cod. pen., 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: si contestava (a) in primo luogo la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione;
si deduceva che la motivazione sul punto sarebbe carente sia in ordine alla valutazione della gravità dei reati, sia in ordine al profilo soggettivo del ricorrente, dato che non sarebbero stati valorizzati il comportamento successivo ai fatti contestati, la condotta collaborativa e la marginalità del contributo prestato;
(b) tali emergenze renderebbero illegittima anche la definizione dell'aumento per la continuazione, che sarebbe eccessivo. 6. Ricorreva per cassazione il difensore di FA MA, che deduceva che la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità, mentre l'atto di impugnazione presenterebbe tutti i requisiti di legge per superare la soglia di ammissibilità, dato che con lo stesso sarebbero state contestate dettagliatamente u7uyu le parti della sentenza relative alla sussistenza delle circostanze. 7. Ricorreva per cassazione il difensore di OM AB che censurava la motivazione della sentenza impugnata ritenendola carente e generica. 8. Ricorreva per cassazione l'Avv. Alessandro Motta, procuratore speciale della "A.I.i.l.a.c.c.o S.O.S. Impresa" che deduceva: sarebbe illegittimo il rigetto dell'appello avanzato dalla parte civile contro il diniego di risarcimento del danno deciso dal Tribunale;
con l'atto di appello sarebbe stata documentata l'attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità organizzata svolta dalla società ricorrente, attività che sarebbe stata vanificata dalla commissione di delitti accertati, sicché sia la legittimazione alla 6 costituzione di parte civile, che il danno posto alla base della richiesta di risarcimento risulterebbero provati;
la Corte di appello avrebbe fornito sul punto una motivazione carente. 9. Ricorreva per Cassazione il difensore della parte civile "Mutua consumatori Campania", che deduceva: 9.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'appello proposto dalla società ricorrente nei confronti della decisione del Tribunale di non condannare gli imputati al risarcimento del danno: si deduceva che per la condanna sarebbe sufficiente provare la sussistenza di danni da reato, mentre ogni accertamento relativo alla quantificazione degli stessi sarebbe rimesso al giudice civile;
9.2.violazione di legge: la parte civile soccombente in appello, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sarebbe stata illegittimamente condannata alla rifusione delle spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di FR UL dall'avvocato Alfonso Baldascino è fondato nei termini che di seguito si esporranno. 1.1. È fondato il primo motivo di ricorso che deduce l'illegittimità della correzione, effettuata solo con la motivazione della sentenza impugnata, di un dispositivo - quello della sentenza di primo grado - in cui non veniva riportata la condanna per la condotta descritta al capo 9) della rubrica. Il collegio riafferma che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo può essere derogata a condizione che questo sia viziato da un errore materiale obiettivamente rilevabile e che da esso, quale espressione della volontà decisoria del giudice, non derivi un risultato più favorevole per l'imputato (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep.2023, Almanza, Rv. 284057 - 04). Nel caso in esame il dispositivo della sentenza di primo grado non conteneva la condanna del ricorrente per il capo 9) è sicuramente "favorevole" all'imputato e non è correggibile da parte dei giudici di appello con una decisione di "condanna" (contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata a pag. 12). La sentenza di appello deve dunque essere annullata senza rinvio nei confronti di UL FR limitatamente al reato di cui al capo 9) per difetto di decisione;
il relativo aumento di pena per la continuazione deve essere eliminato e gli atti devono trasmessi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il giudizio. 1.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta la conferma della responsabilità per il reato previsto dall'articolo 513-bis cod. pen. non superano la soglia di 7 ammissibilità, in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività estranea alla competenza della Cassazione. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto, con motivi che reiterano le doglianze proposte con la prima impugnazione, la Corte di appello ha effettuato una accurata valutazione della progressione dichiarativa di AT, che aveva dichiarato di essere stato costretto da FR UL ad installare presso il suo bar slot machine della società PA, controllata dalla fazione SS del clan dei Casalesi, in sostituzione delle apparecchiature fino a quel momento utilizzate. In particolare veniva evidenziato che AT, dopo una iniziale reticenza, aveva riferito che, mentre si trovava nel suo bar, era stato personalmente avvicinato da UL, che gli aveva intimato di "spegnere" le macchinette della società "Wozzup", perché gli "amici di Casale" si erano sganciati da tale società; da allora UL aveva cominciato a frequentare quotidianamente il bar ed a spegnere le macchinette, finché AT non aveva accettato la sostituzione con le macchinette portategli dallo stesso ricorrente. Le iniziali dichiarazioni sono state oggetto di un costante ridimensionamento nel corso della progressione processuale, fino alla ritrattazione avvenuta in dibattimento. I giudici hanno tuttavia ritenuto più credibili le dichiarazioni rese in fase investigativa tenuto conto le stesse trovavano convincente conferma nei contenuti delle intercettazioni ed, in particolare in quella del 13 ottobre 2010. La conferma delle credibilità delle prime dichiarazioni si traeva, secondo persuasive e logiche valutazioni di merito, anche dalla loro genesi: AT non si era, infatti, recato volontariamente a sporgere denuncia, ma era stato chiamato dalla polizia giudiziaria ed aveva mostrato inizialmente forti reticenze. Con motivazione che non si presta ad alcuna censura e che non presenta alcuna frattura logica la Corte riteneva che non vi era alcun movente che potesse sostenere l'ipotesi che le dichiarazioni di AT fossero calunniose;
la tempistica e l'andamento della progressione dichiarativa dimostrava, al contrario, che la successiva ritrattazione dibattimentale era generata dalla paura di ritorsioni correlata alla capacità criminale dell'associazione cui era collegato UL. Il che spiegava perché AT, avendo incontrato UL all'interno di un supermercato, si fosse scusato per le sue dichiarazioni giudiziali affermando che non erano veritiere. 8 La Corte non metteva in dubbio che ciò fosse accaduto, ma riteneva - con valutazione logica ed ineccepibile - che l'evenienza fosse spiegabile con il timore di più gravi ritorsioni. 1.3. È manifestamente infondato il motivo che contesta la carenza di motivazione in ordine al concorso tra il reato di illecita concorrenza e quello di estorsione. Il collegio riafferma che il delitto di estorsione può concorrere con quello di illecita concorrenza con violenza o minaccia, trattandosi di fattispecie differenti, la cui diversità si misura valutando le modalità con cui si esprime l'azione violenta: integra il delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell'impresa; si configura, invece, il delitto di estorsione nel caso in cui l'azione violenta si risolva in coazione fisica e psichica dell'imprenditore e non si traduca in • una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente (Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagni, Rv. 278735 - 01 Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, Rv. 268640 - 01). La Corte territoriale, con motivazione che non si presta a censure, conformandosi a tale principio di diritto, confermava quanto già deciso dal Tribunale e rilevava che la condotta emersa, ovvero l'azione coercitiva nei confronti di AT per l'installazione delle slot machine della società "PA s.r.l.", agita dapprima con la minaccia consistita nel fare riferimento agli "amici di Casale" e, poi, con lo spegnimento quotidiano delle macchinette, integrasse sia la fattispecie estorsiva che quella dell'art. 513-bis cod. pen. inverando un caso di concorso formale (pag. 23 della sentenza impugnata). 1.4. Il quinto motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto invoca una valutazione alternativa delle capacità dimostrativa delle prove in ordine alla sussistenza del concorso esterno in associazione mafiosa. In tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'a ffectio societatis, fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e, quindi, si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. La Corte, rilevando come la efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisca elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, ha specificato che non è sufficiente una valutazione ex ante del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento ex post, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi 9 formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671 - 01). In coerenza con tale consolidata giurisprudenza, la Corte di appello riteneva che UL avesse fornito un contributo significativo all'associazione, come emergeva con chiarezza dalla conversazione del 13 ottobre 2010 tra MA e UL, nel corso della quale quest'ultimo diceva a MA che stava andando da AT e MA replicava "a quegli altri due te li sei fatti?", riferendosi a condotte estorsive seriali, ovvero raccolta di tangenti presso gli esercizi commerciali. A ciò si aggiungeva che la condotta ai danni di AT era stata reiterata e non si era risolta in una sola azione. Tale ricostruzione dei fatti secondo la valutazione conforme dei giudici di merito faceva emergere con chiarezza il significativo contributo offerto dal ricorrente al rafforzamento di un particolare settore delle attività della associazione mafiosa, ovvero quello relativo all'installazione - imposta gli esercenti con la forza - delle slot machine controllate dal consorzio criminale (pag. 25 della sentenza impugnata). 1.5. Il motivo che contesta la sussistenza dell'aggravante agevolativa è manifestamente infondato. Sul punto il collegio ribadisce che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, • sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01). Nel caso in esame, in coerenza con tali linee ermeneutiche, emergeva chiaramente il riferimento agli "amici di Casale", ovvero al "clan dei Casalesi" che rendeva configurabile l'aggravante anche sotto il profilo del metodo. Inoltre i delitti contestati - ovvero l'estorsione e l'illecita concorrenza - si configurano come sicuramente diretti ad imporre negli esercizi commerciali le macchinette della società controllata dall'associazione mafiosa - la PA - il che indica con chiarezza la consapevole direzione agevolativa della condotta (pag. 26 della sentenza impugnata). 2. E' inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di FR UL da Vittorio CC. 2.1. E' manifestamente infondato il primo motivo, con il quale si deduce (a) l'illegittimità del rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento e (b) la mancata acquisizione delle informazioni testimoniali raccolte in sede le indagini difensive. 2.1.1. Con riguardo alla rinnovazione del dibattimento, il collegio ribadisce che la rinnovazione delle prove nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non 10 poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). A ciò si aggiunge che per "prova decisiva" sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R. Rv. 278670 - OSez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323; Sez.2, n. 16354 del 28/04/2006, Maio, Rv. 234752). La prova richiesta deve comunque superare il vaglio della rilevanza in relazione al compendio probatorio disponibile: si tratta di una valutazione che rientra tra gli apprezzamenti tipici della giurisdizione di merito che, se espressi con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, si presenta insindacabile in sede di legittimità. Nel caso in esame, la Corte di appello, con motivazione aderente alle emergenze processuali, rilevava che la rinnovazione richiesta non era funzionale all'accertamento dei fatti, tenuto in considerazione che la circostanza che il AT si fosse scusato con UL per le sue dichiarazioni accusatorie era in linea con il comportamento processuale tenuto dallo stesso ed era ampiamente giustificato dal timore di severe ritorsioni da parte del clan dei casalesi. 2.1.2. Con riguardo invece alla censure relative la mancata acquisizione delle informazioni acquisite in sede di indagini difensive il collegio rileva che si tratta di elementi di prova dichiarativa a formazione unilaterale e non di documenti;
e che, come tali, non possono entrare nel fascicolo del dibattimento. Così come non è possibile far entrare nel fascicolo del dibattimento le dichiarazioni testimoniali assunte dalla pubblica accusa, allo stesso modo non è possibile assegnare dignità probatoria alle dichiarazioni acquisite in via unilaterale dal difensore. Si riafferma cioè che Il diritto del difensore di svolgere indagini difensive, pur esercitabile in ogni stato e grado del procedimento, deve tuttavia essere coordinato, affinché i risultati di dette indagini possano trovare ingresso nel processo, con i criteri ed i limiti specificamente previsti dal codice per la formazione della prova (Sez. 1, Sentenza n. 19753 del 30/03/2021, Lo Monaco, Rv. 281365 - 01). 2.3. Le doglianze avanzate con il terzo motivo di ricorso nei confronti della valutazione della credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, senza l'indicazione di manifeste illogicità, o discordanze decisive tra la prova raccolta e le valutazioni dei giudici di merito. Il collegio rileva come, già in occasione dell'esame del ricorso avanzato dal codifensore, era emerso che le critiche rivolte nei confronti della valutazione della 11 progressione dichiarativa della persona offesa fossero manifestamente infondate, tenuto conto che la Corte territoriale aveva effettuato una accuratissima valutazione delle dichiarazioni di AT, analizzando sia il momento genetico che le dichiarazioni dibattimentali, giungendo così ad una valutazione di sostanziale credibilità delle prime dichiarazioni che veniva validata, invece che sconfessata, dal percorso di ridimensionamento delle accuse, logicamente generato dal timore di severe ritorsioni da parte del clan dei Casalesi. 2.4.Non supera la soglia di ammissibilità neanche il motivo di ricorso che contesta la mancata valutazione delle dichiarazioni di IA e degli imputati UL e MA. Anche in questo caso il ricorrente invoca una lettura alternativa delle emergenze processuali non ammessa in sede di legittimità. Peraltro il ricorrente si limita a denunciare un travisamento per omissione di tali dichiarazioni, senza individuare i passaggi in ipotesi decisivi, che deduce non sarebbero stati considerati. Sotto questo profilo il ricorso si presenta generico, in quanto non effettua la c.d. "prova di resistenza", allegando la decisività delle omissioni denunciate. 2.5. Con l'ultimo motivo di ricorso si contestava il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il collegio ribadisce che, in punto di quantificazione della pena, i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità che deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. e rileva che, nel caso in esame, la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio risulta ineccepibile in quanto priva di illogicità manifeste ed aderente alle emergenze processuali La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, I risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti 12 gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello rilevava che non vi erano elementi positivi per concedere le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della irrilevanza della incensuratezza, della pregnanza del contributo fornito da UL alla azione criminosa, che si è espressa con una condotta che non si era esaurita in un unico segmento, essendosi egli più volte recato da AT, dapprima per imporgli la sostituzione macchinette e, dopo, per ritirare gli incassi. Veniva rilevato, altresì, che la pena-base veniva identificata nel minimo edittale (pag. 26 della sentenza impugnata). La sentenza non si presta, sul punto, ad alcuna censura. 4.11 ricorso proposto nell'interesse di EL TT è inammissibile. Il collegio è consapevole che secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità difetta di interesse a proporre ricorso per cassazione il soggetto, già indagato • per altro reato, nei cui confronti sia stata disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda per un reato mai formalmente contestato, trattandosi di provvedimento oggettivamente non impugnabile, non lesivo le prerogative dell'indagato, che potrà svolgere, senza alcuna limitazione, le proprie difese nelle sedi opportune (Sez. 2, n. 34192 del 09/06/2022, Zappia, Rv. 283788 - 01; Sez. 5, n. 42850 del 08/07/2014, De Moro, Rv. 260764). Si ritiene, tuttavia, di aderire all'orientamento secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, ritenuto, ex art. 521 cod. proc. pen., la ricorrenza di un fatto diverso e più grave rispetto a quello contestato, annulli la sentenza assolutoria di primo grado e ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero, sussistendo un concreto interesse dell'imputato ad impugnare in ragione della situazione peggiorativa che consegue alla sentenza di annullamento. La Corte ha altresì chiarito che a fronte di una sentenza di primo grado dagli esiti liberatori, la dichiarazione di nullità della stessa ex art. 521 cod. proc. pen. preclude il passaggio in giudicato di tale decisione (Sez. 2, n. 455 del 03/12/2021, dep. 2022, Fontanella, Rv. 282514 - 01; Sez. 4, n. 11228 del 04/03/2015, Forti, Rv. 262715; Sez. 2, n. 2069 del 17/10/2018, dep. 2019, De Salvo, Rv. 274735 - 01). Premesso che l'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la cui lettura non può essere disgiunta dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione proposta "da chi non è legittimato o non ha interesse", deve ritenersi, in accordo con quanto ritenuto dall'orientamento giurisprudenziale che si condivide, che il ricorrente, assolto in primo grado, ha un interesse concreto ed attuale a vedere confermato tale esito decisorio con una pronuncia di merito del giudice d'appello. Per effetto della 13 statuizione della decisione impugnata, il processo, infatti, regredisce alla fase delle indagini, dove l'imputato potrà difendersi, il che tuttavia non elimina il pregiudizio derivante dal fatto che la prima decisione, favorevole allo stesso, è stata eliminata. Tanto premesso, nel caso in esame, nel merito la decisione impugnata è incensurabile, in quanto la Corte d'appello trasmetteva gli atti al pubblico ministero perché riteneva che gli elementi emersi indicassero che TT fosse un'"interfaccia con il mondo politico imprenditoriale" e, dunque, avesse un ipotetico ruolo nell'ambito dell'associazione non contestato nel capo di imputazione, sicché un'eventuale condanna per tale condotta avrebbe violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza. La Corte d'appello effettuava tale valutazione principalmente sulla base delle dichiarazioni di IA, collaboratore del quale il ricorrente contestava radicalmente l'attendibilità intrinseca, che si ripercuoterebbe sulla credibilità dei contenuti accusatori posti alla base del provvedimento impugnato Le deduzioni difensive, invero, non incidono sulla legittimità della decisione impugnata in quanto la regressione "totale" del procedimento consente al ricorrente di esercitare il suo diritto di difesa nel corso della futura progressione processuale (anche attraverso il confronto con il pubblico ministero nella fase investigativa), fermo restando che - allo stato - quanto dedotto è inidoneo a demolire la capacità dimostrativa delle dichiarazioni di IA. 5.11 ricorso proposto nell'interesse di US PO è inammissibile. 5.1. Il primo motivo, con il quale si invoca la mancata applicazione dell'art. 129 cod, pen. non è consentito, tenuto conto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità. 15.2. Anche le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio, con le quali si contesta sia la mancata concessione delle attenuanti generiche, che la definizione degli aumenti per la continuazione, sono manifestamente infondate. La Corte di appello, con motivazione ineccepibile, identificava la pena base nel minimo edittale, tenuto conto della sostanziale incensuratezza del ricorrente, gravato da un unico e lontano precedente;
concedeva le circostanze attenuanti generiche in misura inferiore al massimo consentito, in ragione della gravità delle condotte contestate e conteneva l'aumento per la continuazione, che veniva lievemente ridotto rispetto a quello stabilito in primo grado: si tratta di una motivazione, accurata e coerente con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, non si presta ad alcuna censura (pag. 6 della sentenza impugnata). 6. Il ricorso proposto nell'interesse di FA MA è inammissibile in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello valutava, con motivazione ineccepibile, l'inammissibilità della prima impugnazione per difetto di specificità, rilevando 14 che la stessa mancava della necessaria coerenza con la motivazione della sentenza impugnata. Sul punto il collegio ribadisce che secondo l'orientamento della Corte di cassazione, che il collegio condivide, per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 6, n. 13261 del 6.2.2003, Valle, Rv 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Falcioni, Rv. 241477; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T. Rv. 248037, Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528). Peraltro, in materia, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Nel caso in esame, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, la prima impugnazione difettava di specificità in quanto (a) con l'atto di impugnazione non si deducevano le ragioni in base alle quali la concessione dell'attenuante della collaborazione avrebbe dovuto essere applicata nella massima estensione, (b) con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, D.p.r. n. 309\90, l'impugnazione consisteva in un'enunciazione di massime giurisprudenziali, senza l'indicazione di elementi concreti sulla base dei quali avrebbe dovuto essere concessa l'attenuante, (c) anche il motivo con il quale si invocava il riconoscimento delle attenuanti generiche risultava affetto da genericità in quanto, al di là della mera enunciazione del motivo, ancora una volta non veniva indicata la ragione concreta, correlata ad elementi di prova raccolti nel corso del processo, che avrebbe dovuto condurre alla riduzione della sanzione. Va detto che nonostante l'inammissibilità dell'impugnazione - che ostava alla rilevazione dell'estinzione per prescrizione dei reati in contestati al capo 20), la Corte d'appello, facendo corretta applicazione dei principi di diritto che regolano la legalità della pena, rilevava come l'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 imponeva la rideterminazione del trattamento sanzionatorio: la rideterminazione avveniva 15 ex officio, in linea con le indicazioni della più autorevole giurisprudenza di legittimità (sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli). 7. Il ricorso proposto nell'interesse OM EL non supera la soglia di inammissibilità in quanto è del tutto generico. Si richiama, sul punto, la giurisprudenza citata nel precedente § 6, rilevando come l'atto di impugnazione sia del tutto privo dei requisiti richiesti per incardinare il rapporto processuale: lo stesso non allega infatti alcuna censura specifica nei confronti del percorso argomentativo posto a fondamento della conferma di responsabilità che, genericamente, si contesta. 8. I ricorsi proposti dalle parti civili, enti rappresentativi di interessi collettivi "A.
1.1.1.a.c.c.o. S.o.s. Impresa" e "Mutua Consumatori Campania" nei confronti del rigetto della richiesta di condanna generica al risarcimento dei danni sono infondati. 8.1.11 collegio intende dare continuità alla giurisprudenza secondo cui ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è sufficiente la sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, occorrendo la prova, sia pure con modalità sommaria, dell an debeatur, essendo rinviata al separato giudizio civile soltanto la determinazione quantitativa del danno (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Giovine Rv. 279418 - 14). Si tratta di un orientamento che si pone in consapevole contrasto con quello secondo cui ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera declaratoria juris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla "misura", sia alla stessa "esistenza" del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (tra le altre: Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270386 - 01; Sez. 6, n. 9266 del 26/04/1994, Mondino ed altro, Rv. 199071). 8.2. L'adesione al primo degli orientamenti indicati si fonda sulla rilevazione della differenza tra i presupposti della "legittimazione alla costituzione di parte civile" rispetto ai presupposti per la "liquidazione del danno" che la parte civile allega di avere patito. Deve essere chiarito, infatti, che "altro" è la legittimazione alla costituzione di parte civile delle,person&offesas o del danneggiato. Ed "altro" è la prova del danno patito, che la parte legittimata a far valere il suo interesse nel processo penale deve dimostrare avvalendosi degli ordinari strumenti di prova. Il concreto danno generato dalla condotta illecita non è infatti presunto, né può intendersi dimostrato con il semplice riconoscimento della ipotetica, astratta, lesione 16 prospettata all'atto della costituzione, ma deve essere provato secondo le consuete regole civilistiche regolanti la materia e dettate, più in particolare, dagli artt. 2043 e 1223 cod. civ., così come richiamate dall'art. 185 cod. pen.. La "sussistenza" del danno che è prossima all'immanenza quando la parte civile è la persona offesa, ovvero la persona fisica direttamente lesa dall'azione criminosa tipica, deve essere invece specificamente provata quando il rapporto tra azione e danno è indiretto, come avviene, di regola, nei casi in cui la pretesa civilistica sia avanzata dal danneggiato, che può essere anche una associazione rappresentativa di interessi collettivi. Ciò fermo restando che l'ammontare del risarcimento e, dunque, la gravità della lesione deve essere sempre oggetto di specifica prova. In materia la seconda sezione penale ha già affermato che «è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione, anche non riconosciuta, che avanzi, iure proprio, la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello Statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione», con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura, in astratto, come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente (Sez.2, n. 1215 , 10 dicembre 2018, dep. 2019, Gianlombardo, non mass., che richiama Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., RC., Espenhahn, Rv. 261110). Infatti la legittimazione all'azione civile nel processo penale, al pari della legittimazione ad agire nel processo civile, va verificata «in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio», dunque indipendentemente dall'effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni;
questione, quest'ultima, attinente al giudizio di merito sulla fondatezza della domanda risarcitoria o restitutoria avanzata ai sensi dell'art. 185 cod. pen. Invero la giurisprudenza di legittimità civile, in materia, è ferma nel ritenere che la "legittimazione ad agire" è concetto diverso dalla titolarità del diritto al risarcimento, oggetto del processo: la prima si valuta sulla base della "prospettazione della parte" e mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato non appartiene all'attore; la titolarità del diritto sostanziale attiene invece • al "merito della causa", ovvero alla fondatezza della domanda, sicché i due regimi giuridici sono diversi (v. Sez. U. civ, 2951 del 16/2/2016, Bellini v. Anas s.p.a., Rv. 638371)» (Sez. 2, n. 1215\2018, cit). Tale distinzione tra i requisiti della legittimazione ad agire - che nel processo penale sono gli stessi richiesti per l'ammissione della costituzione di parte civile - ed il riconoscimento del diritto al risarcimento sono alla base anche dell'orientamento della Cassazione civile secondo cui «in materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - 17 compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine. Tale pregiudizio, però, in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento» (Sez. 6, n. 7594 del 28/03/2018, Rv. 648443). Nel perimetro tracciato da tali coordinate ermeneutiche si è chiarito che «a partire dalle pronunce delle Sezioni Unite dell' 11 novembre 2008 n. 26972 debba essere esclusa la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato, sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy o di equa riparazione per durata irragionevole del processo), sia infine che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, tra cui, ad es., il diritto all'immagine di una persona giuridica. Ciò in quanto con il superamento della teoria del c.d. danno evento, il danno risarcibile "nella sua attuale ontologia giuridica segnata dalla norma dell'art. 2043 c.c. non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione" (in questi termini Cass. civ. n. 16133 del 15.7.2014)» (Sez. 2, n. 1215\2018, cit.). Pertanto, mentre il diritto alla costituzione va verificato ex ante sulla base delle allegazioni della parte, la sussistenza del danno del quale si invoca il risarcimento deve essere oggetto di allegazione e prova nel corso del processo in cui la parte civile è stata ammessa e la sua sussistenza sarà valutata ex post. Come si è anticipato la prova del danno è tanto più onerosa per la parte costituita quanto più il danno si configura come "indiretto": la prova del danno patito da una persona immediatamente e direttamente offesa dall'azione delittuosa è sicuramente meno complessa della prova del pregiudizio patito da un terzo danneggiato, e diventa ancora più gravosa quando la parte civile costituita è un ente rappresentativo di interessi collettivi caso in cui - come si è chiarito - non deve essere provare solo l'offesa "astratta", che legittima la costituzione, ma anche il danno "concreto" patito dall'Ente. In conclusione si afferma che ai fini della condanna generica dell'imputato al risarcimento dei danni in favore degli enti rappresentativi di interessi collettivi costituiti parte civile, occorre che questi ultimi (sui quali - in quanto ai fini de quibus attori - grava ordinariamente l'onere della prova), forniscano la prova del danno lamentato;
soltanto nel caso in cui sia costituita parte civile la persona offesa dal reato, detto onere può ritenersi soddisfatto attraverso la mera prova della sussistenza del fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose in ordine al quale l'imputato abbia riportato condanna agli effetti penali 8.3. Nel caso in esame, gli oneri di specifica deduzione e di prova non sono stati soddisfatti dalle Associazioni ricorrenti costituite in quanto ipoteticamente terze danneggiate: il che rende legittimo l'epilogo decisorio della Corte d'appello. 18 I giudici di merito, in coerenza con le tracciate linee ermeneutiche, hanno rilevato che che «se fini della mera legittimazione a costituirsi parte civile è sufficiente prospettare la lesione di un proprio interesse istituzionale, cosa ben diversa è il diritto a conseguire effettivamente una pronuncia di condanna a sé favorevole, che presuppone la prova concreta che nel caso specifico un danno vi sia stato» (pag. 45 della sentenza impugnata). La Corte di appello ha rilevato, altresì, che l'assenza di prova non consentiva di risolvere la questione rimettendo i ricorrenti di fronte al giudice civile, giacché questo giudice, secondo l'impostazione che si condivide, è competente a determinare il quantum del danno da reato, il che presuppone che il danno sia provato nell' an. Deve dunque essere condivisa, in quanto coerente con le tracciate linee ermeneutiche, la valutazione dei giudici di merito secondo cui le parti civili A.I.i.l.a.c.c.o Sos impresa Confesercenti" e "Associazione mutua consumatori Campania", non avendo provato il danno concreto patito dai fatti delittuosi per cui è processo, non possono essere destinatarie di alcuna condanna, neanche generica, al risarcimento del danno.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di UL FR limitatamente al reato di cui al capo 9) per difetto di decisione, elimina il relativo aumento di pena in continuazione e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il giudizio. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi dell'imputato. Dichiara inammissibili i ricorsi di EL OM, TT EL, PO US e MA FA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di Mutua Consumatori Campania, in persona del leg. rappr. p.t. e di A.L.I.L.A.C.C.O. in persona del leg. rappr. p.t.. Così deciso in Roma, il giorno 9 maggio 2023 L'estensore Il Pregidenter