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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/11/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. AL La LE, all'esito dell'udienza del 24 ottobre
2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate da entrambe le parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 60/2020 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Palizzi, alla Via Parte_1 C.F._1
PE IN, presso lo studio dell'avv. Sebastiano RODÀ, dal quale è rappresentato e difeso giusta delega in atti, pec: Email_1
- Ricorrente -
CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via Gebbione n.
9-G, presso lo studio dell'avvocato Antonella SMIRIGLIA FAVA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_2
- Convenuto -
OGGETTO: mansioni superiori – differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'avvocato per il ricorrente: “Previa applicazione dell'articolo 2909 del Codice Civile in relazione Pt_1 alla sentenza definitiva numero 90/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, nell'ambito del procedimento RG 858/2014: - accertare e dichiarare che le mansioni che ricorrenti ha effettivamente svolto alle dipendenze del fino al 27/05/2013 (mese ed anno di assegnazione del dipendente all'ufficio Controparte_1
Pag. 1 a 13 di segreteria) non rientrano in quelle proprie del suo profilo di appartenenza;
- accertare dichiarare che le canzoni che il ricorrente ha effettivamente svolto dal mese di aprile 2009 fino al 27/05/2013 alle dipendenze del Comune di Palizzi, si inquadrano nella categoria professionale D- e conseguentemente statuire che compete al ricorrente il diritto a percepire le relative differenze retributive, oltre interessi rivalutazioni ed il conseguente riconoscimento contributivo;
- per l'effetto condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 pagare al Signor le differenze retributive dal mese di aprile 2009 fino al 27 maggio 2013 tra la categoria Pt_1
D1 e C1 che ad oggi ammontano ad euro €7.706, 34, oltre interessi e rivalutazioni il conseguente riconoscimento contributivo;
- con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio”.
L'avvocato Smiriglia Fava per il convenuto: “Da ritenersi formulate in via gradata e con riserva CP_1 di gravame:
1. Ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese per i motivi e le ragioni già esposte al punto n. 1 della comparsa di costituzione e risposta e sopra esposte 2. Ritenere e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione per mancato esercizio del diritto nel termine semestrale, per le ragioni esposte al punto n. 2 della comparsa di costituzione e risposta e sopra esplicitate 3. Ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile e/o rigettare il ricorso ed ogni declaratoria e domanda proposta nei confronti del anche per le ragioni Controparte_1 di cui al punto n. 3 della comparsa di costituzione
4. Rigettare le richieste istruttorie in quanto superflue ed irrilevanti come precisato al punto n. 4 5. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13 gennaio 2020, premesso di aver lavorato per il Parte_1
Palizzi con la qualifica di Istruttore – ex V livello – inquadrato nella categoria CP_1 professionale C4 fino al dicembre 2003 e successivamente C5, ha esposto che con ricorso iscritto al n. R.G. 1521/2009 ha chiesto che venisse accertato e dichiarato che le mansioni da lui svolte
“dal mese di gennaio 2003 a tutt'oggi” non rientravano in quelle proprie del suo profilo di appartenenza ma che viceversa venissero inquadrate nella categoria professionale D – profilo economico D3; che sin da allora ha precisato che egli ha svolto le predette mansioni in forza della determina n. 43 del 3 febbraio 2003, con la quale è stato assegnato all'Ufficio Affari Generali in sostituzione di altro dipendente inquadrato nella categoria professionale D – profilo economico
D3, con conseguente assegnazione di medesime mansioni;
che avverso il rigetto di tale ricorso pronunciato con sentenza 389/2014 da parte del giudice di prime cure, egli ha proposto appello, incardinato nel n. R.G. 858/2014, e conclusosi con sentenza 90/2018 della Corte d'Appello di
Reggio Calabria;
che tale sentenza, passata in giudicato, ha accolto la domanda, condannando il
Comune a pagargli le connesse differenze retributive per il periodo gennaio 2003/marzo 2009,
Pag. 2 a 13 respingendo invece il ricorso per il periodo dal mese di marzo del 200 al mese di maggio 2013, sulla scorta della seguente motivazione: “non può invece accedersi alla richiesta dell'appellante di calcolare le differenze retributive fino al 2013 poiché deve farsi riferimento alla domanda così come delimitata originariamente, avendo nel ricorso chiesto le differenze dal 2003 fino a tutt'oggi
(dunque fino al deposito del ricorso, nel marzo 2009)”; che invero egli merita il riconoscimento delle differenze retributive dal mese di marzo 2009 al 27 maggio 2013 per avere svolto mansioni superiori, così come accertato definitivamente dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria;
che la quantificazione delle somme richieste trova conferma nel parere RAL 1793 del 7/10/2015 dell' ; che nel caso in esame deve trovare applicazione l'art. 2909 c.c., in ragione del CP_2 giudicato formatosi sulla sentenza 90/2018; che egli ha effettivamente prestato le mansioni superiori in forza del provvedimento sindacale n. 331 del 2003 e della determina dirigenziale n.
43 del 3 febbraio 2003, con la quale si è affidato al ricorrente il compito di predisporre pareri, proposte, provvedimenti e contratti, nonché il potere di firma di tutti i documenti aventi efficacia verso l'esterno , ed ancora nella determina dirigenziale n. 16 del 16 gennaio 2006, con la quale il ricorrente lo ha confermato nell'incarico di responsabile dei servizi demografici;
e che dunque egli dal 2003 sino al 27 maggio 2013 ha svolto attività amministrativa, analiticamente riportata in ricorso, non rientranti nella sua categoria di appartenenza, profilo professionale D3. Ha invocato l'art. 52 d.lgs. 165/2001 ed ha rassegnato le conclusioni già trascritte.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è tempestivamente costituito il CP_1 convenuto, ed ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del diritto invocato, sia in merito al richiesto inquadramento, sia in ordine alle differenze retributive, ha dedotto l'irrilevanza della sentenza n. 90/2018 della Corte d'Appello di Reggio Calabria argomentando che non può essere utilizzata come prova nel giudizio de quo in quanto relativa ad un arco temporale differente;
ha inoltre eccepito l'inammissibilità della pretesa per il decorso del termine semestrale ex art. 2113
c.c.; nel merito, ha contestato la fondatezza della richiesta, rilevando che il ricorrente non era dotato delle elevate conoscenze plurispecialistiche necessarie per le mansioni di cui alla categoria
D, ed ha affermato l'irrilevanza della documentazione prodotta, in quanto limitata a disciplinare il rapporto in essere tra le parti solo nel periodo 2003-2009. Ha quindi concluso come in atti.
La causa è stata ritenuta di natura documentale e pertanto, respinte le istanze istruttorie, all'esito dell'odierna udienza, lette le note di trattazione depositate da entrambe le parti, è stata decisa.
Pag. 3 a 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La parte ricorrente, dipendente del Comune , rivendica l'accertamento Parte_2 dell'esercizio di mansioni superiori di cui alla categoria D per il periodo dal mese di aprile 2009 al mese di maggio 2013, ed agisce per ottenere le conseguenti differenze retributive.
La domanda è fondata.
§ 2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata dalla parte convenuta in ordine all'intervenuta prescrizione decennale per la qualifica superiore e quella del quinquennio antecedente la notifica del ricorso per quanto concerne le differenze retributive.
Illustra in merito il che il diritto invocato, relativo al periodo 1° aprile 2009- 27 CP_1 maggio 2023, si è definitivamente estinto, poiché la notifica del presente ricorso, perfezionatasi nei suoi confronti in data 22 giugno 2020, è avvenuta oltre il termine decennale di cui all'art. 2946 comma 2 c.c., applicabile alla qualifica, ed oltre il termine di cinque anni di cui all'art. 2947 per quanto concerne le pretese differenze stipendiali.
L'eccezione è fondata nei soli limiti appresso indicati.
È vero che la rivendicazione del diritto all'inquadramento e quello alle differenze retributive devono essere esercitati rispettivamente nel termine di dieci e di cinque anni. A tal riguardo è utile precisare che il primo è soggetto alla disciplina dell'art. 2946 c.c., che pone la regola ordinaria decennale, mentre l'altro è soggetto all'art. 2948 comma 1, 4). In tal senso, diversamente da quanto opinato dall'ente convenuto, è questa disciplina che trova applicazione, posto che la prescrizione quinquennale colpisce ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, nella cui nozione trovano certamente alveo le spettanze stipendiali dovute ai dipendenti. Per tale ragione, il richiamo all'art. 2947 operato dalla convenuta è errato, non vertendo la domanda in esame al ristoro di un danno ingiusto quanto al corretto adempimento datoriale di poste retributive dovute per mansioni superiori.
Sulla scorta di tale precisazione occorre affermare che il caso in esame è regolato dagli artt.
2943 e 2945 cod. civ.
L'art. 2943, che disciplina l'interruzione della prescrizione, indica che essa è interrotta dalla notificazione di un atto con il quale si inizia un giudizio, sia esso di cognizione, o conservativo o esecutivo, ed al comma 2 specifica che ciò avviene anche per mezzo della domanda proposta nel corso del giudizio. L'art. 2945, nel regolare gli effetti e la durata dell'interruzione, afferma che, ove la prescrizione si è interrotta per le predette circostanze, essa non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Pag. 4 a 13 Ebbene, dalla consultazione degli atti e documenti di causa, e per quanto contraddetto tra le parti, si apprende che tra esse è intercorso un precedente giudizio avente ad oggetto il medesimo petitum e la medesima causa petendi.
Ed invero, con ricorso depositato il 25 marzo 2009 ed iscritto al n. 1521/2009 R.G. il lavoratore aveva chiesto di accertare e dichiarare che aveva svolto le mansioni superiori di cui alla categoria D dal “mese di gennaio 2003 a tutt'oggi”.
Avverso la sentenza di codesto Tribunale n. 389/2014, di rigetto integrale della domanda, il lavoratore ha proposto appello in data 14 agosto 2014, chiedendo il riconoscimento dei diritti de quo “dal mese di gennaio 2003 al mese di maggio 2013”.
Ebbene, ritiene il Tribunale che con l'atto di appello del 14 agosto 2014 la parte ricorrente ha utilmente interrotto il corso della prescrizione, poiché nel gravame instaurato ha espressamente indicato, nel periodo temporale oggetto di domanda, anche quello intercorrente tra aprile 2009 e maggio del 2013.
Inoltre, considerato che la notifica dell'appello al si è perfezionata il 30 Parte_3 settembre 2014, è da tale data che la domanda è stata portata a conoscenza del datore.
Di talchè, in ossequio alle premesse di cui agli artt. 2943 comma 2 e 2945 comma 2, deve ritenersi che con tale atto egli ha interrotto la prescrizione dei diritti invocati, la quale ha iniziato nuovamente a decorrere solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza della Corte territoriale n. 90/2018. Rispetto a tale ultimo evento processuale, la notifica del presente giudizio, pervenuta al convenuto in data 22 giugno 2020, è dunque impeditiva di qualsivoglia estinzione dei diritti.
Ne consegue che non è maturata la prescrizione in merito all'attribuzione della qualifica superiore, mentre quella quinquennale, relativa alle differenze retributive, si è compiuta unicamente per il periodo dal 1° aprile 2009 al 30 settembre 2009, e che dunque la frazione temporale successiva, ovvero quella dal 1° ottobre 2009 al 27 maggio 2014 deve essere oggetto di esame.
Va altresì specificato che l'approdo raggiunto esclude che possa avere rilevanza, ai fini che qui interessano, l'integrazione dei quesiti della richiesta prova per testi effettuata nell'ambito del procedimento n. R.G.1521/2009 in data 7 gennaio 2011, con la quale il ricorrente ha formulato ulteriori capitoli di prova nei quali tutti si rinviene la precisazione “da gennaio 2003 a tutt'oggi”. Ed infatti, tale indicazione non può essere valutata come domanda interruttiva della prescrizione ex
Pag. 5 a 13 art. 2943 comma 2, poiché invero meramente ripetitiva delle conclusioni di cui al rispettivo ricorso introduttivo, e comunque non idonea a modificarle.
In merito, occorre ulteriormente precisare che, ai fini della disciplina dell'interruzione della prescrizione, ciò che rileva è la precisione con la quale la domanda viene formulata, e la sua ammissibilità, mentre nessuna importanza assumono le risultanze processuali.
Ed infatti, perché la prescrizione sia interrotta è necessario che la domanda giudiziale sia portata a conoscenza della controparte, così come richiesto dall'art. 2943, mentre a nulla rileva l'accoglimento o meno delle pretese.
Pertanto, la statuizione della sentenza n. 80/2018 della Corte d'Appello di Reggio Calabria secondo la quale “non può incedersi alla richiesta dell'appellante di calcolare le differenze retributive fino al
2013, poiché devesi fare riferimento alla domanda così come delimitata originariamente, avendo nel ricorso richiesto le differenze dal 2003 fino a tutt'oggi (dunque fino al deposito del ricorso, nel marzo del 2009)” ha efficacia solo sul merito della domanda, non potendo naturalmente essa incidere sulla disciplina legale della prescrizione, che ha trovato compimento per come ricostruito.
§ 3. Quanto sino ad ora affermato conduce ad esaminare l'efficacia di giudicato della sentenza 80/2018 della Corte d'Appello di Reggio Calabria, con la quale è stata accertato che il ricorrente ha svolto per il convenuto le mansioni superiori di cui alla categoria D del CP_1
CCNL applicabile, con conseguente condanna al pagamento delle spettanze retributive, per il periodo da gennaio 2003 a marzo 2009.
Non è in discussione tra le parti che tale sentenza sia divenuta cosa giudicata, essendo tra loro dibattuta solo l'efficacia in questo giudizio.
Ebbene, in tale pronuncia la Corte d'Appello ha tanto statuito: “ciò premesso, l'effettivo espletamento delle mansioni superiori da parte del ricorrente, con il carattere di prevalenza a cui ha fatto riferimento il primo giudice (senza però fare buon governo di quella regola di giudizio), risulta univocamente dalle seguenti circostanze, puntualmente evidenziate nell'atto di gravame: con il provvedimento sindacale n 331 del 23.01.2003 veniva assegnato all'Ufficio Affari Generali stante la vacanza del posto in organico in sostituzione del Pt_1 dipendente ER TT (categoria professionale D – profilo economico D3) collocato a riposo. In stretta correlazione con il precedente provvedimento sindacale, con la determina n 43 del 3.02.2003 a firma del responsabile del servizio il ricorrente è stato individuato quale responsabile dei servizi demografici, CP_3 al cui interno sono ricompresi il servizio elettorale, stato civile, anagrafe, leva, statistica, censimenti e commercio, prevedendo che avrebbe curato tutte le attività istruttorie e preparatorie anche con la predisposizione di pareri, Pt_1 proposte, provvedimenti e contratti con conseguente firma di tutti i documenti anche rivolti all'esterno, precedenti e
Pag. 6 a 13 successivi al provvedimento finale di competenza del sottoscritto (incarico confermato con determina n 16 del
16.01.2006)… come riportato pedissequamente nel ricorso introduttivo, senza avere in punto di fatto contestazione alcuna dell'ente resistente, a seguito dell'anzidetta assegnazione nella qualità di responsabile dei servizi Pt_1 demografici, ha svolto a decorrere dal 23 gennaio 2003: attività di natura amministrativa, consistente nell'istruttoria, predisposizione e formazione di atti, documenti e provvedimenti anche con rilevanza verso l'esterno, elaborazione dati, nonché attività di studio e ricerca ed in particolare i seguenti compiti: ufficiale di stato civile e di anagrafe, formazione, tenuta ed aggiornamento di tutti gli atti e registri anagrafici, rilascio certificati anagrafici, formazione e trascrizione dei vari atti di stato civile, rilascio e firma di tutta la documentazione inerente tale servizio;
redazione, rilascio carte di identità, tenuta del servizio elettorale, liste elettorali, schede, fascicoli, revisioni dinamiche e semestrali, variazioni delle liste con le innovazioni;
gestione tessere elettorali, rilascio licenze commerciali, gestione dell'intero software utilizzato dall'ufficio demografico con aggiornamento dati… rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale e migratorio della popolazione: movimento demografico e migratorio….sia in ambito nazionale che con l'estero, con adempimenti mensili e annuali e procede alle rilevazioni mensili e periodiche per l' ed alle rilevazioni periodiche indagini sulle forze lavoro, sulla salute, sui Parte_4 consumi delle famiglie e con cadenza decennale ai censimenti dell'agricoltura, della popolazione, degli edifici, delle abitazioni, dell'industria e dei servizi… Infine…. responsabile per la sicurezza degli accessi al CSND…Tutte queste circostanze, riversate nei capitoli di prova testimoniale, sono state confermate dai tre testi escussi”.
Osserva il Tribunale che rispetto a tali statuizioni si è formato il giudicato esterno, peraltro rilevabile d'ufficio, che opera allorquando le medesime parti siano protagoniste di processi diversi. In tal senso, il giudicato esterno esprime l'efficacia extraprocessuale della pronuncia, in quanto idoneo a vincolare future decisioni, sempre che, oltre l'identità delle parti, il rapporto giuridico dedotto in giudizio sia il medesimo. In particolare, è necessario che l'accertamento compiuto nel giudizio chiusosi con sentenza passata in giudicato sia collegato al successivo da un nesso causale inscindibile, ovvero che ne costituisce la premessa logica ineludibile (cfr., al riguardo, Cass. sent. n. 22922/2013, in motivazione).
Ebbene, tali elementi sono tutti presenti nel caso di specie, poiché è pacifica l'identità delle parti e la medesimezza del rapporto giuridico fondamentale, essendo dibattuto unicamente il momento in cui le mansioni superiori hanno cessato di essere esercitate.
In ragione di quanto premesso, resta incontrovertibile che sino a marzo 2009 il ricorrente abbia concretamente esercitato il mansionario proprio di cui alla superiore categoria D in luogo di quella formalmente assegnategli C. Allo stesso tempo, è cosa giudicata che ciò sia avvenuto in
Pag. 7 a 13 forza del provvedimento sindacale n. 331 del 23 gennaio 2020 e della determina n. 43 del 3 febbraio 2003 a firma del responsabile del servizio.
Questi provvedimenti, invero, rappresentano il fatto giuridico costitutivo posto alla base dell'odierna richiesta, relativa al riconoscimento della prosecuzione delle mansioni superiori dal
2009 al 27 maggio 2013, data di formale assegnazione all'Ufficio Segreteria. In tal senso, con la domanda in esame, il lavoratore ha indicato negli stessi provvedimenti menzionati i fatti generatori del diritto, rispetto ai quali si sono verificati gli effetti sostanziali della cosa giudicata.
In tal modo, il fatto costitutivo del diritto, in questo giudizio, è dato dalla predetta sentenza n. 80/2014 della Corte d'Appello e dalle relative ricognizioni, e ben può essere invocato ex art. 2909 c.c., che si è positivamente pronunciata sullo svolgimento di mansioni superiori in forza dei richiamati provvedimenti datoriali.
Pertanto, grava sulla parte convenuta l'onere della prova di fatti estintivi o modificativi, onere che, nel caso in esame, non è stato affatto assolto.
§ 4. La parte ricorrente ha infatti puntualmente allegato e provato di aver continuato a svolgere ininterrottamente le mansioni superiori di cui alla categoria D del ccnl applicabile precisando di aver svolto, dal 1° aprile sino al 27 maggio 2013 attività di natura amministrativa, consistente nell'istruttoria, nella predisposizione e formazione di atti, documenti e provvedimenti anche con rilevanza verso l'esterno; di essersi occupato di elaborazione dati, nonché attività di studio e ricerca. In particolare sostiene di aver svolto i seguenti compiti: ufficiale di Stato civile e di anagrafe, formazione, tenuta ad aggiornamento di tutti gli atti e registri anagrafici, rilascio certificati anagrafici, formazione e trascrizione dei vari atti di Stato civile, rilascio e firma di tutta la documentazione inerente tale servizio;
redazione, rilascio carta d'identità, tenuta del servizio elettorale, delle liste elettorali, delle schede fascicoli e delle revisioni dinamiche e semestrali, delle variazioni delle liste con le innovazioni, gestione delle tessere elettorali, rilascio delle licenze commerciali, gestione dell'intero software utilizzato dall'ufficio demografico con aggiornamento dati.
Rispetto a tali allegazioni, nulla ha puntualmente eccepito il convenuto, che non CP_1 ha neppure contestato il concreto esercizio delle predette attività per il periodo richiesto, confutando diversamente l'effettivo possesso delle competenze specialistiche necessarie per darvi corso.
In tal modo ha invero confermato le deduzioni attoree, che devono trovare accoglimento, oltre per quanto ricostruito, anche in forza del principio di non contestazione.
Pag. 8 a 13 § 5. Posto quanto sopra, respinta la difesa della parte convenuta sollevata ex art. 2113 comma
2 cc, in quanto inconferente nel caso in esame, nel merito va ricordato che la fattispecie in esame
è disciplinata dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, per la quale i rapporti di lavoro del pubblico impiego privatizzato devono svolgersi secondo le mansioni per le quali il prestatore è stato assunto.
La norma prevede che l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione, salvo il generale diritto del lavoratore a vedersi corrisposto il trattamento economico previsto per la qualifica superiore per tutta la durata del periodo di effettiva prestazione.
Nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, dunque, ove le mansioni superiori vengano di fatto svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ossia con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni, il lavoratore ha comunque diritto al corrispondente trattamento economico (cfr. Cass., sez. lav.,
12 aprile 2006, n. 8529).
Questa disposizione è espressione del principio di giusta retribuzione che informa il nostro ordinamento. In merito, il giudice nomofilattico ha peraltro fissato il seguente principio di diritto:
“In materia di pubblico impiego contrattualizzato -come si evince anche dall'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 29 del 1993, nel testo sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del
D.Lgs. n. 387 del 1998, ora riprodotto nell'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; che deve trovare integrale applicazione -senza sbarramenti temporali di alcun genere -pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni" (Cass.,
Sez. Un., sent. n. 25837/2007).
La legge prevede, inoltre, che lo svolgimento di mansioni superiori si realizza soltanto nell'ipotesi in cui l'attribuzione dei compiti propri di dette mansioni avviene in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e non all'insaputa o contro la volontà del datore.
Pag. 9 a 13 Costituisce insegnamento consolidato in giurisprudenza che “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche
e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio "trifasico" non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio. Con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico, può considerarsi svolgimento di mansioni soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, con la conseguenza che il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. lav., 19/06/2020, n.12039).
Ne deriva pertanto che spetta dunque al lavoratore allegare le mansioni proprie della qualifica formalmente attribuita, indicare in modo specifico, le attività poste in essere dai dipendenti appartenenti al più elevato grado professionale, astrattamente previste dalla contrattazione collettiva, e fornire elementi probatori validi ad attestare la coerenza delle stesse con i compiti prevalentemente svolti nel periodo dedotto in giudizio.
In tal senso, la parte ricorrente ha allegato di essere stato inquadrato, nel periodo di causa, nella categoria C del CCNL applicabile del 31.9.1999, cui appartengono i lavoratori che svolgono attività caratterizzate tra l'altro da “approfondite conoscenze mono specialistiche..contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a secifici processi produttivi/amministrativi, media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza 4delle soluzioni possibili, mere relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto”, la cui esemplificazione dei profili prevede lavoratori addetti all'attività istruttoria con raccolta ed elaborazione dei dati.
Il lavoratore ha tuttavia allegato di svolgere mansioni proprie di altra categoria, in specie categoria D, ed ha rivendicato di averle svolte in modo ordinario, prevalente e continuative. Ha dedotto pertanto di aver assolto in via esclusiva, continuativa ed ininterrotta ad attività proprie del seguente mansionario: “appartengono altresì in questa categoria: lavoratori che svolgono attività caratterizzate tra l'altro da elevate conoscenze plurispecialistico contenuto di tipo tecnico gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi amministrativi elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle
Pag. 10 a 13 soluzioni possibili relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa gestite anche tra unità organizzative diverse da quelle di appartenenza relazioni esterne con altre istituzioni di tipo diretto con rappresentanza anche istituzionale” Ehi tra i cui profili invia i semplificativa vi è quello del lavoratore che espleta attività di istruzione predisposizione redazioni di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi studio e ricerca con riferimento al settore di competenza”.
Posto in premessa quanto sino ad ora espresso, va dunque verificato l'assolvimento dell'onere della prova da parte della ricorrente.
In tal senso, in ragione dell'univocità della documentazione prodotta, dalla quale emerge il conferimento, per mezzo della determina dirigenziale n. 43 del 3 febbraio 2003 e della successiva conferma effettuata con la determina n. 16 del 16 gennaio 2006, della “responsabilità delle istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi relativi ai servizi democratici, quali quello elettorale, dello Stato civile, dell'anagrafe, della leva, della statistica, dei censimenti, della toponomastica, dei giudici popolari, del commercio” cui si è accompagnata “l'assegnazione di attività istruttoria e preparatoria anche per la predisposizione di pareri, proposte, provvedimenti e contratti con conseguente firma di tutti i documenti anche rivolti all'esterno delle attività in atti” la prova deve dirsi positivamente formata.
La produzione documentale depositata in atti risulta abbondante ed univoca, e peraltro relativa a tutto il periodo lavorativo intercorso tra le parti. L'esame dei documenti consegna un quadro ampio ed esaustivo, che conduce ad affermare che lo svolgimento di mansioni superiori da parte del ricorrente era fatto noto al convenuto, così come era noto alla stessa la vacanza di posto in organico. Questa affermazione trova fondamento tanto nelle delibere di attribuzione formale degli incarichi richiamati, quanto nei documenti prodotti dall'azienda datrice nei quali lo svolgimento delle mansioni reclamate è dato per assodato (cfr. determina del 16 gennaio 2006).
Né del resto le difese di parte convenuta hanno disconosciuto i predetti documenti o eccepito fatti estintivi o modificativi delle pretese in esame.
I documenti in atto investono la pienezza e concretezza delle mansioni assegnate, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, e si palesano quali univoci ed inequivoci rispetto alla persistenza dell'esercizio delle mansioni demandate.
Le mansioni svolte nel periodo 1° aprile 2009-27 maggio 2013 corrispondono non al profilo di inquadramento contrattuale, ma a quello immediatamente superiore di livello D.
Pag. 11 a 13 La prova in ordine all'esercizio di mansioni superiori è dunque positivamente formata ed integra i parametri necessari per l'attribuzione del relativo trattamento economico, nei limiti dell'intervenuta prescrizione per il periodo 1° aprile 2009-30 settembre 2009.
Può conclusivamente richiamarsi, e dunque darvi applicazione, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (v. Cass. n. 2102 del 2019; Cass. n.
18808 del 2013). Si è ulteriormente precisato che, in tema di impiego pubblico contrattualizzato, il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui
l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento” (cfr. Cass., Sez. lav., ord.
n. 25848/2022).
§ 6. Ciò posto, ed in applicazione dei principi fissati dalla legge e già richiamati, va dunque individuato il parametro normativo per la definizione delle differenze retributive spettanti.
A tal riguardo, la parte ricorrente ha allegato che il CCNL di categoria non ha subìto alcuna variazione dal 1.1.2009 al 31.12.2015, ha precisato che la differenza retributiva mensile tra le due categorie è pari ad €142,71, ed ha quindi chiesto l'importo di €7.760,34. Da tale importo occorre tuttavia detrarre la cifra di €856,26 corrispondente alle sei mensilità da aprile a settembre 2009
(142,71x6=856,26) incorse nella rilevata prescrizione, per una somma complessiva dovuta pari a
€6.904,08 (ovvero 7.760,34-856,08).
§ 7. Il ricorso, pertanto, è accolto nei limiti indicati.
Va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente al trattamento economico spettante alla categoria D del CCNL di riferimento per aver egli concretamente esercitato le relative mansioni superiori dal mese di aprile 2009 al 27 maggio 2013, e va conseguentemente condannato il al pagamento in suo favore delle differenze retributive dovute dal 1° ottobre Controparte_1
Pag. 12 a 13 2009 al 27 maggio 2013, per complessivi €6.904,08, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole mensilità fino al soddisfo, ed al conseguente riconoscimento contributivo.
§ 8. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, e, visto il DM 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, esse sono liquidate, attesa la natura lavoristica della materia trattata e lo scaglione di riferimento, in complessivi €3.100,00 di cui 2.695,00 per compensi ed €405,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- accerta e dichiara che ha concretamente esercitato le mansioni superiori Parte_1 di cui alla categoria D dal 1° aprile 2009 al 27 maggio 2013 e riconosce il diritto al relativo trattamento economico per il periodo dal 1°ottobre 2009 al maggio 2013;
2.- condanna, conseguentemente, il al pagamento in suo favore, a titolo Controparte_1 di differenze retributive, di complessivi €6.904,08, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole mensilità fino al soddisfo ed al conseguente riconoscimento contributivo;
3.- condanna il al pagamento delle spese di lite ed esse sono liquidate Controparte_1 in complessivi €3.100,00, di cui 2.695,00 per compensi ed €405,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Locri, 23 novembre 2025
Il Giudice
AL La LE
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