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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 08/10/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3364/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3364/2022 tra
Parte_1 ATTORE e
[...]
Controparte_1
[...]
CP_2
CONVENUTI
E nella causa riunita 3365/2022
[...]
CONVENUTI Controparte_3
e
TERZO CHIAMATO CP_4
Oggi 8 ottobre 2025 a seguito di udienza cartolare del 18/9/2025
Viste la precisazione delle conclusioni formulate dalle parti nelle note di trattazione scritte
Letti gli atti e i documenti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata
Il Giudice
dott. Donata Romano
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donata Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3364/2022 promossa da:
CONDOMINIO RESIDENZA PRIMAVERA ATTORE contro
[...]
Controparte_1
[...]
CP_2
CONVENUTI
E nella causa riunita 3365/2022
[...]
CONVENUTI Controparte_3
e
TERZO CHIAMATO CP_4
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente causa, cui è stata riunita la r.g. 3365/2022, muove dalla domanda svolta dal
[...] nei confronti dei convenuti di ottenere l'accertamento di abuso edilizio e catastale Parte_1 nonché la dichiarazione di invalidità dell'acquisto effettuato da quest'ultimi di una porzione di fabbricato del in Reggio Emilia via Veronesi, 4/6 come magazzino ufficio, classificato Parte_1 invece come bene comune non censibile. L'attore chiede, altresì, di condannare in alternativa i convenuti a sanare il detto abuso edilizio che impedirebbe il godimento del Bonus 110% nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione o alla condanna del risarcimento del danno per impedimento all'ottenimento del bonus edilizio.
La parte convenuta si costituisce chiedendo il rigetto delle domande attoree dichiarando che non sussiste alcun abuso edilizio e quindi nessuna relativa invalidità dell'acquisto della porzione di pagina 2 di 3 fabbricato in oggetto da parte dei convenuti.
La causa, dopo il deposito delle memorie delle parti, veniva istruita mediante CTU per accertare la regolarità catastale e urbanistica dell'immobile e la proprietà dello stesso al momento della vendita ai convenuti.
La CTU viene regolarmente effettuata e l'esito delle indagini svolte in modo approfondito ed esaustivo e supportate da relativa documentazione ipo-catastale e urbanistica aggiornata ha stabilito senza margine di dubbio che la porzione del fabbricato del sito in Reggio Parte_1 Parte_1 Emilia via Veronesi n. 4/6 censita presso NCEU del detto Comune al foglio 65 con il Map. 314 sub 16 non costituisce abuso edilizio e che nel rogito di acquisto da parte dei convenuti risulta correttamente descritto e indicato nella sua destinazione da parte del dante causa legittimo proprietario della stessa al momento dell'alienazione. Nessun danno o pregiudizio pertanto è stato arrecato dal Condominio attore con tale compravendita.
Conseguentemente le domande della parte attrice vanno integralmente rigettate perché infondate in fatto e in diritto. Le spese di lite seguono la soccombenza comprese le spese di CTP e le spese di CTU che rimarranno tutte a esclusivo carico della parte attrice e che si liquidano quest'ultime in € 2.973,77 oltre Cassa Ingegneri per compenso professionale e € 526,99 oltre IVA per esborsi, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA tutte le domande della parte attrice
CONDANNA il alla rifusione delle spese di lite a favore dei Parte_1 convenuti in solido tra loro che liquida in € 4.600 per compensi € 1.903,20 per spese di CTP oltre al pagamento a favore del CTU dei compensi e rimborsi dovuti come liquidati in parte motiva.
Reggio Emilia , 8 ottobre 2025
Il Giudice dott. Donata Romano
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3364/2022 tra
Parte_1 ATTORE e
[...]
Controparte_1
[...]
CP_2
CONVENUTI
E nella causa riunita 3365/2022
[...]
CONVENUTI Controparte_3
e
TERZO CHIAMATO CP_4
Oggi 8 ottobre 2025 a seguito di udienza cartolare del 18/9/2025
Viste la precisazione delle conclusioni formulate dalle parti nelle note di trattazione scritte
Letti gli atti e i documenti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata
Il Giudice
dott. Donata Romano
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donata Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3364/2022 promossa da:
CONDOMINIO RESIDENZA PRIMAVERA ATTORE contro
[...]
Controparte_1
[...]
CP_2
CONVENUTI
E nella causa riunita 3365/2022
[...]
CONVENUTI Controparte_3
e
TERZO CHIAMATO CP_4
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente causa, cui è stata riunita la r.g. 3365/2022, muove dalla domanda svolta dal
[...] nei confronti dei convenuti di ottenere l'accertamento di abuso edilizio e catastale Parte_1 nonché la dichiarazione di invalidità dell'acquisto effettuato da quest'ultimi di una porzione di fabbricato del in Reggio Emilia via Veronesi, 4/6 come magazzino ufficio, classificato Parte_1 invece come bene comune non censibile. L'attore chiede, altresì, di condannare in alternativa i convenuti a sanare il detto abuso edilizio che impedirebbe il godimento del Bonus 110% nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione o alla condanna del risarcimento del danno per impedimento all'ottenimento del bonus edilizio.
La parte convenuta si costituisce chiedendo il rigetto delle domande attoree dichiarando che non sussiste alcun abuso edilizio e quindi nessuna relativa invalidità dell'acquisto della porzione di pagina 2 di 3 fabbricato in oggetto da parte dei convenuti.
La causa, dopo il deposito delle memorie delle parti, veniva istruita mediante CTU per accertare la regolarità catastale e urbanistica dell'immobile e la proprietà dello stesso al momento della vendita ai convenuti.
La CTU viene regolarmente effettuata e l'esito delle indagini svolte in modo approfondito ed esaustivo e supportate da relativa documentazione ipo-catastale e urbanistica aggiornata ha stabilito senza margine di dubbio che la porzione del fabbricato del sito in Reggio Parte_1 Parte_1 Emilia via Veronesi n. 4/6 censita presso NCEU del detto Comune al foglio 65 con il Map. 314 sub 16 non costituisce abuso edilizio e che nel rogito di acquisto da parte dei convenuti risulta correttamente descritto e indicato nella sua destinazione da parte del dante causa legittimo proprietario della stessa al momento dell'alienazione. Nessun danno o pregiudizio pertanto è stato arrecato dal Condominio attore con tale compravendita.
Conseguentemente le domande della parte attrice vanno integralmente rigettate perché infondate in fatto e in diritto. Le spese di lite seguono la soccombenza comprese le spese di CTP e le spese di CTU che rimarranno tutte a esclusivo carico della parte attrice e che si liquidano quest'ultime in € 2.973,77 oltre Cassa Ingegneri per compenso professionale e € 526,99 oltre IVA per esborsi, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA tutte le domande della parte attrice
CONDANNA il alla rifusione delle spese di lite a favore dei Parte_1 convenuti in solido tra loro che liquida in € 4.600 per compensi € 1.903,20 per spese di CTP oltre al pagamento a favore del CTU dei compensi e rimborsi dovuti come liquidati in parte motiva.
Reggio Emilia , 8 ottobre 2025
Il Giudice dott. Donata Romano
pagina 3 di 3