Articolo 6 della Legge 16 marzo 1987, n. 118
Articolo 5Articolo 7
Versione
12 aprile 1987
>
Versione
5 marzo 1992
Art. 6. 1. Il consiglio di amministrazione e' convocato a Roma dal direttore della Scuola, nella sua qualita' di presidente, almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta dal (( Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica)) , dal Ministro per i beni culturali e ambientali o dalla maggioranza dei consiglieri.
2. Per la validita' delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Entrata in vigore il 5 marzo 1992