Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio civile iscritto al n. 7121/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 24.9.2024 tra:
in persona del legale rapp.te p.t. Sig. con Controparte_1 Controparte_2 sede in Roma alla Via Angiolo Cabrini 28/A, c.f. e p.i.: difesa e rappresentata P.IVA_1 dall'Avv. Antoniano Di Credico (c.f.: ), elett.te dom.ta presso e C.F._1 nello studio legale Di Credico sito in Via del Tempio 1, giusta mandato a margine dell'atto di citazione del primo grado di giudizio, allegato separatamente nella busta telematica
- APPELLANTE -
CONTRO
con sede sociale e direzione generale in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A, Controparte_3
20154 Milano (cod. fisc. e P. Iva , capitale sociale Euro 20.994.799.961,81 P.IVA_2 interamente versato, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, (nella quale sono fuse per incorporazione le seguenti società: Controparte_4 Controparte_5
(già ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e
[...] Controparte_8 Controparte_9
- con effetti giuridici dal Controparte_10
01.11.2010 - per atto pubblico di fusione notaio di Torino del 19.10.2010 Persona_1
Rep. 19430/12674 - registrato in pari data a Torino 1 al n. 6755 serie IT ed iscritto al Reg.
Imprese di Roma in data 22.10.2010, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Stefano
D'Ercole (C.F. ; PEC: ; CodiceFiscale_2 Email_1 fax 066864800), giusta procura generale rilasciata dal Direttore Generale e legale rappresentante dott. , a rogito notaio di Bologna del Persona_2 Per_3
29.10.2010 rep. 115840/33105 reg. a Bologna 1 il 29.10.2010 al n. 14904 serie 1T ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via In Arcione 71.
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 17175/19.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, (da ora Controparte_11 semplicemente , ha impugnato la sentenza n. 17175/19 con cui il Tribunale ha CP_1 respinto le domande di nullità e di ripetizione di indebito relativamente a ben n. 7 rapporti di c/c e di apertura di credito accesi nel corso degli anni con la banca convenuta, nonché quella risarcitoria per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2697 CC, 1284 CC.,
115 II CO CPC E 117. In particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che pag. 2/8 essa appellante non avesse adempiuto all'onere probatorio di produrre tutta la documentazione necessaria e, in particolare, i contratti stipulati con la controparte e tutti gli e/c dall'inizio dei rapporti medesimi fino alla loro estinzione, sicchè non sarebbe stato possibile verificare profili di nullità delle clausole e ricostruire in modo esaustivo il saldo dare/avere tra le parti.
2. Violazione dell'art. 210 c.p.c. Il Primo giudice, infatti, avrebbe errato nel disattendere la richiesta di ordine di esibizione atteso che esso non sarebbe affatto condizionato alla preventiva richiesta di cui all'art. 119 TUB, ben potendo essere la istanza formulata per la prima volta in udienza, purchè nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
3. OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ESISTENZA DI
AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE. Il Tribunale, nel definire la controversia sul presupposto del mancato adempimento della società al proprio onere probatorio, nulla avrebbe specificato in ordine alla effettiva esistenza di affidamenti in conto corrente che, al contrario, risulterebbero provati dalla documentazione prodotta in giudizio.
4. OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'USURA EX ART. 644 CP.
5. OMESSA E ERRONEA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ANATOCISMO.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza impugnata
Nel merito:
-accertare e dichiarare l'illegittimità, per i motivi di cui sopra, del saldo riportato negli ultimi estratti conto che saranno prodotti in giudizio;
-accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione, nonché della variazione, nei rapporti bancari de quibus degli interessi ultralegali;
-dichiarare come dovuti i soli interessi che risulteranno di giustizia;
-accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla banca convenuta in ordine alla capitalizzazione annuale e trimestrale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli pag. 3/8 interessi;
-accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla banca in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati all'attrice in conseguenza di tali prassi;
-accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, non dovute le commissioni di massimo scoperto, le commissioni semplici e le spese di tenuta dei conti, nonché tutti gli altri oneri addebitati illecitamente sui conti di cui sopra;
-accertare se la ha applicato alla correntista sui conti di cui sopra interessi CP_3 usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla banca su tali conti alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
-alla luce di quanto esposto e di tutto quanto sopra, rideterminare l'esatto saldo del conto corrente n. 40080804 e del conto anticipi n. 10249296 ad esso collegato;
-alla luce di quanto esposto e di tutto quanto sopra, in ordine al c/c n. 400990849, già n.
653100, già n. 129755, ed ai conti anticipi nn. 65327694, 9034293, 9255893, 30133692 ad esso collegati, condannare la a pagare all'attrice, le somme di cui la CP_3 [...] risulterà creditrice all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dall'espletanda CP_1 istruttoria, che allo stato è possibile che dimostri l'illegittima applicazione di voci di debito quantificabile in misura estremamente prudenziale in € 196.025,56, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi legali;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
In via istruttoria, si chiede sin d'ora, a) ordinare alla banca convenuta di esibire tutti gli estratti conto dei rapporti de quibus relativi agli ultimi 10 anni a partire dalla notifica della domanda giudiziale;
b) disporre CTU tecnico contabile.”
Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo CP_3 dire, inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita così provvedere:
pag. 4/8 - in via preliminare, nel merito, dichiarare l'appello inammissibile ex art.342, co. 1 c.p.c., con ogni conseguente statuizione e comunque con conferma della sentenza n. 17175/2019 del Tribunale di Roma;
- sempre nel merito, in via gradata, rigettare comunque l'appello in quanto infondato e fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 17175/2019 del Tribunale di Roma.
Con condanna dell'appellante alle spese e compensi del presente grado di giudizio, nonché alla condanna dalla stessa ex art.13, comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.
Alla udienza a trattazione scritta del 24.9.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisine concedendo alle parti i termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
L'appello è ammissibile essendo stato proposto nel rispetto del disposto dell'art. 342 c.p.c., avendo la difesa appellante specificatamente indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno del gravame.
Nel merito:
occorre premettere che sono condivisibili le premesse del Tribunale nella parte in cui ha richiamato il principio per il quale, nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici, usurari, incombe allo stesso l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa rispetto alle quali l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti;
pertanto, dovrà produrre il contratto di conto corrente, gli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale.
Detto principio è ormai ampiamente consolidato nella Giurisprudenza di Legittimità. E' sufficiente ricordare quanto anche di recente statuito dalla S.C. (Cass.
7.12.2022 n. 35979), secondo cui “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dalla banca di danaro che afferma essere stato a costei indebitamente dato nel corso dell'intera durata del rapporto sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi e al massimo scoperto, di applicazione di interessi superiori a quelle del tasso soglia dell'usura presunta, per come determinato in base alle disposizione della L. 108/96, nonché di addebiti di danaro non pag. 5/8 previsti dal contratto, è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente riferiti all'intera durata del rapporto…).
Rileva tuttavia la Corte che, se detto principio è certamente applicabile anche nella fattispecie in esame, è pur vero che solo parte degli estratti conto è stata prodotta e che alcuni dei contratti oggetto di giudizio sono stati ugualmente acquisiti al processo in quanto depositati dalla stessa convenuta. CP_4
Tale documentazione era pertanto pienamente utilizzabile dal Giudice di prime cure per verificare la fondatezza delle domande proposte, pur se limitatamente ai soli rapporti documentati.
Sotto tale profilo, pertanto, la censura è meritevole di accoglimento.
Fatta questa doverosa premessa, va altrettanto evidenziato che i rapporti posti alla attenzione del Tribunale prima e della Corte ora, sono ben sette e, in particolare riguardano:
a) il c/c n. 40080804, acceso presso la filiale di Roma Viale Liegi, in data CP_3
23/03/2004 e “ristampato” il 20/01/2011;
b) il c/c anticipi n. 10249296 acceso il 25/05/2004 ed estinto il 18/11/2013;
c) il c/c 400990849 precedentemente numerato 65310058 ed aperto il 14/06/1989 con rinumerazione automatica avvenuta in data 01/11/2008 a seguito della fusione societaria il c/c è stato estinto in data 31/01/2011; Controparte_5
d) il c/c 65327694 acceso il 13/01/1997 ed estinto il 01/04/1999;
e) il c/c 9034293, successivamente rinumerato automaticamente 400808746, aperto il
20/10/1998. La rinumerazione automatica è avvenuta in data 01/11/2008 a seguito della fusione societaria il c/c è stato estinto in data 31/01/2011; Controparte_5 CP_3
f) il c/c 30133692 acceso il 14/06/1989 ed estinto il 10/11/1997;
g) il c/c 9255893 aperto il 17/10/2007 ed estinto il 31/01/2011.
In conclusione, tre di questi rapporti risultano accesi tra il 2004 ed il 2007 e, dunque, allorchè per legge era stata prevista la forma scritta, mentre gli altri risultano accesi molto tempo prima di circa un ventennio ed oltre, quando la forma scritta non era prevista (D.lgs
385/1993 ma anche L. 154/1992).
La ha provveduto in ogni caso a depositare i seguenti contratti: CP_4
pag. 6/8 copia del contratto 9255893 sottoscritto in data 17.10.2007, copia del contratto
40080804 (recante data 23.3.2004) e n.4 affidamenti relativi a detto conto.
Quanto agli altri rapporti, alcun contratto risulta essere stato acquisito agli atti e, dunque, in relazione ad essi, stante la mancata prova da parte attorea, la domanda è stata giustamente respinta.
Né, può essere al riguardo accolto il secondo motivo di gravame inerente la mancata ammissione della istanza di ordine di esibizione.
E' infatti pacifico ormai che il correntista ha diritto di ottenere la documentazione relativa agli ultimi 10 anni ex art. 119 TUB e che tale istituto può essere esercitato anche in sede giudiziale, ma è prima necessario che sia stata formulata una specifica richiesta all'istituto di credito e che siano decorsi 90 giorni senza che quest'ultimo abbia adempiuto, dopo di che è possibile chiedere l'ordine di esibizione (Cass. Ord.
8.4.2014 n. 9214).
Nel caso di specie, non risulta essere documentata tale richiesta preventiva ex art. 119 TUB da parte della società attrice la quale, peraltro, come ricordato dalla difesa della banca, non è persona fisica ma persona giuridica dotata di una struttura organizzativa che le imponeva anche una maggiore diligenza nella conservazione di tutta la documentazione bancaria.
Non è possibile, del resto, fare ricorso allo strumento dell'art. 210 c.p.c. che costituisce chiaramente uno strumento residuale che non può sopperire alle carenze probatorie dell'attore.
Inoltre, è altrettanto pacifico che la azione di ripetizione dell'indebito è soggetta a prescrizione decennale per cui, in considerazione della data di chiusura dei rapporti, essa deve dirsi in ogni caso maturata con specifico riferimento ai seguenti rapporti: il c/c 65327694 acceso il 13/01/1997 ed estinto il 01/04/1999; il c/c 30133692 acceso il 14/06/1989 ed estinto il 10/11/1997.
il c/c 9034293, successivamente rinumerato automaticamente 400808746, aperto il
20/10/1998.
il c/c 30133692 acceso il 14/06/1989 ed estinto il 10/11/1997; pag. 7/8 Quanto agli altri rapporti, ovvero quelli nn. 9255893 sottoscritto in data 17.10.2007 e
40080804 (recante data 23.3.2004) e relativi n.4 affidamenti relativi a detto conto, non può al contrario non procedersi alla loro esatta ricostruzione mediante una espletata ctu. contabile come da separata ordinanza, sebbene prendendo le mosse dal primo degli estratti conto disponibile come pacificamente ammesso dalla S.C.
(Cass. Cit.
7.12.2022 n. 35979).
Si impone, pertanto, una parziale rimessione della causa sul ruolo per il conferimento dell'incarico come da separata ordinanza.
Quanto alla domanda risarcitoria per la presunta illecita segnalazione alla Centrale rischi, invece, non vi è stata specifica impugnazione per cui non si impone alcuna statuizione.
Le spese verranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla 17175/19 del Tribunale di Roma, così provvede: Controparte_1
rigetta l'appello con riferimento ai rapporti di c/c oggetto del giudizio fatta eccezione per quelli aventi nn. 9255893 sottoscritto in data 17.10.2007 e 40080804 (recante data
23.3.2004) e relativi n.4 affidamenti relativi a detto conto.
Dispone la parziale rimessione della causa sul ruolo per il conferimento dell'incarico al ctu. come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso alla camera di consiglio del 26.11.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 8/8