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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/04/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Paolo Viarengo PRESIDENTE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 320/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Gianfranco Forestieri per procura allegata al ricorso in appello.
appellante
CONTRO
CP_1
appellata
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in data 19.11.2024
FATTO E DIRITTO
Con sentenza pubblicata in data 2.10.2024 il Tribunale di Massa, ritenuta la natura ritorsiva del licenziamento intimato in data 17.4.2023 dalla società alla dipendente , ne ha dichiarato la Parte_1 CP_1
nullità e ha ordinato alla società la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, condannandola al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 1236,83, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'importo mensile di € 1188,23 a far data dall'agosto 2024, oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza la società ha proposto appello con istanza di sospensione dell'esecutorietà della decisione.
All'udienza fissata per la discussione sulla sospensiva la Corte ha formulato proposta di conciliazione che veniva accettata dalle parti con richiesta di rinvio per provvedere alla formalizzazione dell'intesa conciliativa.
Alla successiva udienza fissata per la discussione del merito, nessuno è comparso e la Corte ha disposto il rinvio della causa, ex art. 348 c.p.c., ad altra udienza, poi sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel termine del 9.4.2025.
Nel termine indicato nessuna delle parti ha depositato note e la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 14.4.2025.
Ricorrono i presupposti per la cancellazione della causa, ai sensi degli artt. 309 e 127 ter c.p.c., attesa la mancata comparizione delle parti alla prima udienza e il mancato deposito di note, sostitutive dell'udienza di rinvio, nel successivo termine perentorio all'uopo fissato, a mente del quarto comma dell'art. 127 ter citato (“Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”).
Consegue la dichiarazione dell'estinzione del giudizio (Cass. 11434/2007,
Cass. 19124/2004, Cass. 2851/2004).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ultimo comma, c.p.c.
P. Q. M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
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Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.4.2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Paolo Viarengo
P. Q. M.
Genova,
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Paolo Viarengo
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