Articolo 1 della Legge 10 marzo 1964, n. 160
Versione
25 aprile 1964
Art. 1. Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1962, n. 1351 , concernente il prelevamento di L. 2.400.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1962-63.

Entrata in vigore il 25 aprile 1964