TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/01/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al R.G.L. n. 2058 /2024 promossa da:
- - ass. avv. GALANTE e L'AMICO, (parte ricorrente) Parte_1 C.F._1
contro
- - ass. dottor Controparte_1 P.IVA_1 Per_1
dottoresse , , e ex art. 417 bis c.p.c. (parte Per_2 Per_3 CP_2 Per_4 Per_5
resistente) all'udienza del 29/1/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Premesso che
- afferma di aver lavorato come docente in forza di ripetuti contratti a termine Parte_1 negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022 senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015; la parte attrice lamenta la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro
28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE ed agisce per ottenere la condanna del CP_1 al pagamento dell'importo di € 2000 (pari ad € 500 per ogni anno scolastico), oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, eventualmente (in via subordinata) “a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.”;
- il contesta la fondatezza delle domande avversarie segnalando, in particolare, che la CP_1
ricorrente è fuoriuscita dal circuito scolastico, non avendo più avuto incarichi di docenza sin dall'a.s. 2022/2023 e non essendo iscritta nelle graduatorie valide per l'assegnazione di tali incarichi;
Osservato che
2. il beneficio richiesto dalla ricorrente è stato introdotto dall'art. 1 L. 107/2015, che al comma 121 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea CP_1
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La C.G.U.E., investita della questione di compatibilità di tale previsione con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sulla questione controversa si è pronunciata anche la NE (prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio), la quale, adita ex art. 363 bis c.p.c., ha affermato il principio di diritto secondo cui il beneficio in esame spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al (sentenza n. 29961/2023). CP_1
Nella stessa sentenza la NE ha tuttavia evidenziato come la cessazione dal servizio sia una causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni connesse con la struttura dell'obbligazione di scopo a cui è riconducibile l'attribuzione; in relazione ai docenti precari, la
Suprema Corte ha collegato l'effetto estintivo del diritto non alla conclusione di ciascun incarico a termine, bensì alla “fuoriuscita dal sistema scolastico”, momento in cui viene meno l'interesse bilaterale alla formazione cui è diretta l'attribuzione della carta docente. Così la Corte: “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica
l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno”.
3. Quella esaminata dalla NE è una situazione analoga a quella in cui versa la ricorrente, la quale, è pacifico in causa, è volontariamente “fuoriuscita dal sistema scolastico”: ella non ha infatti curato l'inserimento nelle vigenti graduatorie, non ha assunto incarichi a termine negli ultimi tre anni scolastici (2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: v. doc. 1 Min) ed attualmente lavora, come precisato all'odierna udienza, alle dipendenze di un datore di lavoro privato.
A tali circostanze consegue il venir meno dell'obbligo di formazione continua gravante sul e pertanto la domanda principale non può trovare accoglimento. CP_1
4. Deve essere respinta, ad avviso di questa giudice, anche la domanda formulata in via subordinata.
In relazione all'azione risarcitoria, nella sentenza sopra citata la Corte di NE ha affermato il principio generale secondo cui il pregiudizio va allegato da chi agisce, sottolineando come si tratti di “un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica (…) di un insieme di piccoli esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente come l'acquisto a tal fine di beni
e servizi) di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro”. Può quindi escludersi che a seguito del dedotto inadempimento del possa configurarsi CP_1 un danno in re ipsa (così anche la Corte d'Appello di Torino, nella sentenza 374/2023), considerato altresì che i docenti a tempo determinato sono destinatari anche di altre iniziative formative.
Ciò posto, considerato che
- nel ricorso la parte ricorrente si è limitata a dedurre, nella parte in diritto, di voler agire per il risarcimento del “danno per la compromissione della chance di sviluppo professionale da liquidarsi nella misura del valore della carta medesima”, omettendo del tutto specifiche allegazioni in fatto (e le relative istanze istruttorie) sul pregiudizio di cui è stato chiesto il ristoro,
- che può comunque dubitarsi della sussistenza di tale danno, dato che la ricorrente per sua stessa ammissione lavora attualmente come docente presso una scuola privata (cfr. verbale udienza);
- che è inammissibile la produzione documentale non autorizzata effettuata dalla ricorrente poche ore prima dell'udienza (e a distanza di oltre 10 mesi dal il deposito del ricorso), sia perché tardiva
(vigendo anche per la parte attrice il regime delle preclusioni), sia perché volta a provare un danno diverso da quello oggetto della domanda risarcitoria formulata nel presente giudizio (il danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute per l'acquisto di beni destinati alla formazione), la domanda non appare fondata.
Ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza ed esser liquidate applicando gli importi minimi previsti dal d.m. 55/2014 (data la semplicità delle questioni trattate) e la riduzione prevista dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c.;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinge le domande della ricorrente, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in euro 824,00.
La giudice
Roberta PASTORE