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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 30/08/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 887/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
▪ dott. Fabio Luongo Presidente rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 887/2025, promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 e 473-bis.47 cod. proc. civ. depositato il
3.4.2025
DA
(Cod. Fisc. ), con proc. e dom. Parte_1 C.F._1
l'avv. Maria Danussi, giusta procura a margine dell'originale del ricorso;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con proc. e dom. l'avv. CP_1 C.F._2
Elena Antoniazzi, giusta procura in calce congiunta alla comparsa di costituzione con strumenti informatici;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine;
- intervenuto - pagina 1 di 13 OGGETTO: regolamentazione del regime di affidamento e relativo mantenimento della figlia minorenne nata fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI.
A. In punto affidamento, collocamento, residenza della minore e diritti di visita dei genitori.
1. Disporsi l'affidamento della figlia a entrambi i genitori, sigg. R_1
e con esercizio disgiunto della Parte_1 CP_1
responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente della minore presso la madre.
R_ 2. Darsi atto che vivrà e avrà la propria residenza con la madre presso l'immobile e relative pertinenze in comproprietà dei sigg. CP_2
sita in Aris di Rivignano e ciò fino alla vendita di detti immobili,
[...] vendita per la quale i sigg. si impegnano sin d'ora a CP_2
conferire il relativo incarico entro il mese di giugno 2025 a più agenzie immobiliari al prezzo di mercato previa stima concordata dei beni in vendita.
R_ 3. La sig.ra e rimarranno a vivere negli immobili di Aris fino CP_2
a quando non verrà reperita un'altra abitazione adeguata alle loro esigenze.
4. Darsi atto che dopo la vendita delle unità immobiliari suindicate e il contestuale reperimento di altra unità abitativa, la sig.ra si CP_2
R_ trasferirà con la figlia in detta altra unità abitativa che verrà presa
R_ in locazione a IS o RO (ove frequenta la scuola dell'infanzia) o zone limitrofe.
5. La permanenza della minore presso il padre verrà regolata secondo le seguenti modalità:
R_
- durante la settimana, potrà trascorrere con il padre due pomeriggi/sere con pernotto, nelle giornate da individuarsi in base pagina 2 di 13 ai reciproci turni lavorativi delle parti (il sig. dunque preleverà CP_2
la minore all'uscita dalla scuola materna, dove la riporterà la mattina successiva);
R_
- durante il week-end, potrà trascorrere con il padre la giornata del sabato o della domenica con pernotto (a seconda dei turni lavorativi delle parti) e con riaccompagnamento la mattina successiva presso l'abitazione materna o presso la scuola materna
(a seconda che il pernotto avvenga di sabato o di domenica);
- la minore pernotterà per almeno tre sere a settimana con il padre, ferma restando la possibilità per le parti di organizzarsi diversamente di comune accordo, in base ai rispettivi impegni ed alle esigenze della bambina;
- suddivisione a metà tra i genitori (anche in base ai rispettivi turni lavorativi) delle vacanze natalizie, pasquali, di eventuali pause didattiche ed altro, con alternanza di anno in anno;
in particolare:
Vacanze Natalizie
- durante le festività natalizie, l'alternanza avverrà tenuto conto che la prima parte va dal 23 dicembre al 30 dicembre e la seconda dal 30 dicembre al 6 gennaio;
in mancanza di diverso accordo tra le parti, lo scambio della figlia avverrà alle ore 19.00 sia il 30 dicembre che il 6 gennaio;
R_ I genitori terranno nei due suindicati periodi alternandosi negli anni;
con il 7 gennaio riprenderà la normale frequenza e alternanza;
il
R_ giorno di Natale del 2025 rimarrà con la mamma (23 dicembre –
30 dicembre), invertendo i periodi nel 2026;
Vacanze Pasquali e Carnevale
- le vacanze pasquali, quelle di carnevale ed eventuali altre pause didattiche verranno divise a metà tra i genitori (es. durante le vacanze pagina 3 di 13 R_ pasquali, starà tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro
R_ genitore); il genitore che starà con la prima parte del periodo,
l'anno successivo starà con la figlia la seconda parte del periodo;
in mancanza di diverso accordo tra le parti, lo scambio della figlia avverrà alle ore 19.00.
Vacanze estive
- durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia almeno quindici giorni, anche non consecutivi, previo avviso all'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno;
Compleanno
- indipendentemente dall'alternanza e dal turno di competenza, i genitori faranno in modo che la figlia possa incontrare l'altro genitore nella
R_ giornata del 28 ottobre, giorno del compleanno di . La festa del compleanno sarà organizzata negli anni in modo alternato, a partire dal 2025, anno in cui la festa sarà gestita dal genitore presso il quale la minore si troverà. Il genitore che in quell'anno non si occuperà dell'organizzazione della festa della bambina potrà comunque partecipare se lo desidera;
Malattia
- in caso di malattia, si manterrà la normale alternanza fatte salve eventuali necessità di salute che potranno essere stabilite con la consulenza del pediatra di riferimento;
Deleghe
- in caso di imprevisti o impossibilità dell'altro genitore a prelevare la bambina presso la scuola materna e in futuro presso la scuola frequentata, ciascun genitore dovrà interpellare l'altro genitore per verificarne la disponibilità; solo in caso di impossibilità di entrambi i genitori, i genitori di comune accordo delegheranno una persona di
R_ fiducia per il ritiro a scuola di .
pagina 4 di 13 6. Disporsi che nella giornata in cui la minore sarà con un genitore, l'altro genitore potrà mettersi in contatto con la figlia in videochiamata, preferibilmente in orario serale.
B. In punto mantenimento della minore.
7. Sino a quando la sig.ra rimarrà presso l'unità abitativa in CP_2
comproprietà sita ad Aris di Rivignano, e dunque fino alla sua vendita,
R_ ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di .
8. Dopo la vendita di dette unità immobiliari, la sig.ra si trasferirà CP_2
in un'unità abitativa in locazione a IS o RO o zone limitrofe;
successivamente al predetto trasferimento il sig. corrisponderà CP_2
R_ alla sig.ra il contributo di mantenimento per la figlia nella CP_2
misura di Euro 250,00 mensili con rivalutazione Istat come per legge.
9. Per le spese straordinarie i sigg. applicheranno il CP_2
protocollo depositato presso il Tribunale di Udine con suddivise al 50% tra i genitori di dette spese.
C. Altro.
10. Disporsi che l'assegno unico venga erogato interamente in favore della sig.ra . CP_2
11. Deduzioni/detrazioni per la figlia minore spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
12. Il mutuo che grava sugli immobili in comproprietà continuerà a essere suddiviso e pagato dal sig. e dalla sig.ra per la quota del CP_2 CP_2
50% ciascuno, mentre tutte le utenze domestiche dovranno essere intestate alla sig.ra entro il mese di luglio 2025 e dalla stessa CP_2 sostenute in via esclusiva sin dal mese di maggio 2025.
13. Il finanziamento della durata di anni 4 (quattro) stipulato con Sella
Personal Credit nel mese di novembre 2022 con rata mensile di Euro
112,69 verrà pagato dal sig. e dalla sig.ra per la quota CP_2 CP_2
pagina 5 di 13 del 50% ciascuno.
14. Il finanziamento della durata di mesi 18 (diciotto) stipulato per necessità della famiglia con Findomestic Banca S.p.a. nel mese di ottobre 2024 con rata mensile di Euro 132,50 verrà pagato dal solo sig. . CP_2
15. La rata mensile dell'assicurazione sulla casa familiare verrà pagata dal sig. e dalla sig.ra per la quota del 50% ciascuno. CP_2 CP_2
16. Le parti concordemente stabiliscono che qualora il ricavato della vendita delle suindicate unità abitativa e pertinenze in comproprietà site ad Aris di Rivignano superi l'ammontare del mutuo che grava sulle stesse, tenuto conto del costo dell'agenzia immobiliare che verrà incaricata per la vendita, la differenza verrà suddivisa tra il sig. e CP_2
la sig.ra nella misura del 50% ciascuno. CP_2
17. Il sig. e la sig.ra provvederanno ciascuno al pagamento CP_2 CP_2
delle spese, compensi e accessori di legge dovuti ai propri difensori per l'attività prestata nel presente procedimento, senza alcun vincolo di solidarietà.
Perso 18. Con riferimento agli animali domestici: il cane rimarrà con la sig.ra e il cane EE rimarrà con il sig. , quando la CP_2 CP_2
R_ sig.ra e si trasferiranno in altra unità abitativa. Fino a tale CP_2
evento, rimarrà ad Aris. Fino a quando starà con la CP_3 CP_3
sig.ra , il sig. parteciperà alle spese straordinarie per tale CP_2 CP_2 animale nella misura del 50%; quando il sig. prenderà con sé CP_2
provvederà a tutte le necessità ed alle spese di tale animale e CP_3
lo stesso farà la sig.ra con il cane Amy. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, , deducendo che Parte_1 era venuta irrimediabilmente meno, per il progressivo deteriorarsi nel pagina 6 di 13 tempo del rapporto, la sua comunque problematica relazione affettiva more uxorio con e lamentando, anzi, reiterati episodi di CP_1
violenze non solo verbali di quest'ultimo ai suoi danni, ha quindi evocato in giudizio il predetto perché l'adito Tribunale di UDINE, CP_2
R_ nell'ordine: 1) affidasse la figlia minorenne ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione;
2) stabilisse che la minore avrebbe vissuto con la madre a PAVIA DI UDINE in via del Molino 13/1, con facoltà del padre di tenerla con sé, secondo le modalità e i tempi meglio esposti in ricorso;
3) disponesse il trasferimento della residenza anagrafica della minore presso la madre, nel nuovo domicilio di PAVIA DI
UDINE in via del Molino 13/1; 4) autorizzasse l'iscrizione della minore presso la Scuola dell'Infanzia di PAVIA DI UDINE;
5) stabilisse l'obbligo, per il padre, di provvedere al mantenimento della figlia in via indiretta con la corresponsione alla madre, entro il giorno 15 di ciascun mese, di un contributo di € 400,00 ovvero nella misura ritenuta equa e di giustizia, importo soggetto all'adeguamento ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia secondo quanto disciplinato dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sezione di
Udine Protocollo d'intesa dd. 28.8.2015, fatta salva l'applicazione della versione aggiornata in corso di approvazione;
6) destinasse l'eventuale assegno unico ed esclusivo favore di essa ricorrente.
Costituitosi in giudizio, , nel respingere le accuse CP_1
mossegli da controparte, rappresentava di essersi comunque speso al fine di intavolare un confronto costruttivo e ragionevole con la ricorrente,
R_ salvo rimanere fermo su un'unica questione riguardante la figlia , non volendo egli che la piccola si allontanasse dall'ambiente ove era crescita e dove aveva i propri affetti stabili per trasferirsi a PAVIA DI UDINE (fraz.
LAUZACCO) presso l'immobile ove vivevano i genitori della . CP_2
pagina 7 di 13 All'udienza del 28.5.2025, appositamente anticipata su richiesta delle parti, le parti medesime hanno tuttavia rappresentato al giudice istruttore di essere addivenute ad un definitivo accordo sintetizzato nelle conclusioni congiunte riprodotte in epigrafe. Su questi presupposti, essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la stessa è stata conseguentemente rimessa al Collegio per la sua definizione.
Il Collegio, sul punto, non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento delle pattuizioni intercorse tra le parti, in quanto comunque conformi agli
Per interessi morali e materiali della figlia minore . Nulla ha opposto, del resto, lo stesso P.M., destinatario del predetto ricorso. Di tali condizioni, così come riportate in dispositivo, occorre allora prendere atto.
La natura procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo, nel prendere atto delle pattuizioni intercorse tra le parti, così provvede:
A. In punto affidamento, collocamento, residenza della minore e diritti di visita dei genitori.
1. Disporsi l'affidamento della figlia a entrambi i genitori, R_1
sigg. e , con esercizio disgiunto della Parte_1 CP_1 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente della minore presso la madre.
R_
2. Darsi atto che vivrà e avrà la propria residenza con la madre presso l'immobile e relative pertinenze in comproprietà dei sigg.
sita in Aris di Rivignano e ciò fino alla vendita di detti CP_2 immobili, vendita per la quale i sigg. si impegnano CP_2
pagina 8 di 13 sin d'ora a conferire il relativo incarico entro il mese di giugno
2025 a più agenzie immobiliari al prezzo di mercato previa stima concordata dei beni in vendita.
R_
3. La sig.ra e rimarranno a vivere negli immobili di Aris CP_2
fino a quando non verrà reperita un'altra abitazione adeguata alle loro esigenze.
4. Darsi atto che dopo la vendita delle unità immobiliari suindicate e il contestuale reperimento di altra unità abitativa, la sig.ra si CP_2
R_ trasferirà con la figlia in detta altra unità abitativa che verrà
R_ presa in locazione a IS o RO (ove frequenta la scuola dell'infanzia) o zone limitrofe.
5. La permanenza della minore presso il padre verrà regolata secondo le seguenti modalità:
R_
- durante la settimana, potrà trascorrere con il padre due pomeriggi/sere con pernotto, nelle giornate da individuarsi in base ai reciproci turni lavorativi delle parti (il sig. dunque CP_2 preleverà la minore all'uscita dalla scuola materna, dove la riporterà la mattina successiva);
R_
- durante il week-end, potrà trascorrere con il padre la giornata del sabato o della domenica con pernotto (a seconda dei turni lavorativi delle parti) e con riaccompagnamento la mattina successiva presso l'abitazione materna o presso la scuola materna
(a seconda che il pernotto avvenga di sabato o di domenica);
- la minore pernotterà per almeno tre sere a settimana con il padre, ferma restando la possibilità per le parti di organizzarsi diversamente di comune accordo, in base ai rispettivi impegni ed alle esigenze della bambina;
- suddivisione a metà tra i genitori (anche in base ai rispettivi turni lavorativi) delle vacanze natalizie, pasquali, di eventuali pause pagina 9 di 13 didattiche ed altro, con alternanza di anno in anno;
in particolare:
Vacanze Natalizie
- durante le festività natalizie, l'alternanza avverrà tenuto conto che la prima parte va dal 23 dicembre al 30 dicembre e la seconda dal 30 dicembre al 6 gennaio;
in mancanza di diverso accordo tra le parti, lo scambio della figlia avverrà alle ore 19.00 sia il 30 dicembre che il 6 gennaio;
R_ I genitori terranno nei due suindicati periodi alternandosi negli anni;
con il 7 gennaio riprenderà la normale frequenza e
R_ alternanza;
il giorno di Natale del 2025 rimarrà con la mamma (23 dicembre – 30 dicembre), invertendo i periodi nel
2026;
Vacanze Pasquali e Carnevale
- le vacanze pasquali, quelle di carnevale ed eventuali altre pause didattiche verranno divise a metà tra i genitori (es. durante le
R_ vacanze pasquali, starà tre giorni con un genitore e tre
R_ giorni con l'altro genitore); il genitore che starà con la prima parte del periodo, l'anno successivo starà con la figlia la seconda parte del periodo;
in mancanza di diverso accordo tra le parti, lo scambio della figlia avverrà alle ore 19.00.
Vacanze estive
- durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia almeno quindici giorni, anche non consecutivi, previo avviso all'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno;
Compleanno
- indipendentemente dall'alternanza e dal turno di competenza, i genitori faranno in modo che la figlia possa incontrare l'altro pagina 10 di 13 genitore nella giornata del 28 ottobre, giorno del compleanno di
R_
. La festa del compleanno sarà organizzata negli anni in modo alternato, a partire dal 2025, anno in cui la festa sarà gestita dal genitore presso il quale la minore si troverà. Il genitore che in quell'anno non si occuperà dell'organizzazione della festa della bambina potrà comunque partecipare se lo desidera;
Malattia
- in caso di malattia, si manterrà la normale alternanza fatte salve eventuali necessità di salute che potranno essere stabilite con la consulenza del pediatra di riferimento;
Deleghe
- in caso di imprevisti o impossibilità dell'altro genitore a prelevare la bambina presso la scuola materna e in futuro presso la scuola frequentata, ciascun genitore dovrà interpellare l'altro genitore per verificarne la disponibilità; solo in caso di impossibilità di entrambi i genitori, i genitori di comune accordo delegheranno
R_ una persona di fiducia per il ritiro a scuola di .
6. Disporsi che nella giornata in cui la minore sarà con un genitore,
l'altro genitore potrà mettersi in contatto con la figlia in videochiamata, preferibilmente in orario serale.
B. In punto mantenimento della minore.
7. Sino a quando la sig.ra rimarrà presso l'unità abitativa in CP_2
comproprietà sita ad Aris di Rivignano, e dunque fino alla sua vendita, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di
R_
.
8. Dopo la vendita di dette unità immobiliari, la sig.ra si CP_2
trasferirà in un'unità abitativa in locazione a IS o RO o zone limitrofe;
successivamente al predetto trasferimento il sig.
pagina 11 di 13 corrisponderà alla sig.ra il contributo di CP_2 CP_2
R_ mantenimento per la figlia nella misura di Euro 250,00 mensili con rivalutazione Istat come per legge.
9. Per le spese straordinarie i sigg. applicheranno il CP_2
protocollo depositato presso il Tribunale di Udine con suddivise al
50% tra i genitori di dette spese.
C. Altro.
10.Disporsi che l'assegno unico venga erogato interamente in favore della sig.ra . CP_2
11.Deduzioni/detrazioni per la figlia minore spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
12.Il mutuo che grava sugli immobili in comproprietà continuerà a essere suddiviso e pagato dal sig. e dalla sig.ra per CP_2 CP_2 la quota del 50% ciascuno, mentre tutte le utenze domestiche dovranno essere intestate alla sig.ra entro il mese di luglio CP_2
2025 e dalla stessa sostenute in via esclusiva sin dal mese di maggio 2025.
13.Il finanziamento della durata di anni 4 (quattro) stipulato con Sella
Personal Credit nel mese di novembre 2022 con rata mensile di
Euro 112,69 verrà pagato dal sig. e dalla sig.ra per CP_2 CP_2
la quota del 50% ciascuno.
14.Il finanziamento della durata di mesi 18 (diciotto) stipulato per necessità della famiglia con Findomestic Banca S.p.a. nel mese di ottobre 2024 con rata mensile di Euro 132,50 verrà pagato dal solo sig. . CP_2
15.La rata mensile dell'assicurazione sulla casa familiare verrà pagata dal sig. e dalla sig.ra per la quota del 50% ciascuno. CP_2 CP_2
16.Le parti concordemente stabiliscono che qualora il ricavato della vendita delle suindicate unità abitativa e pertinenze in pagina 12 di 13 comproprietà site ad Aris di Rivignano superi l'ammontare del mutuo che grava sulle stesse, tenuto conto del costo dell'agenzia immobiliare che verrà incaricata per la vendita, la differenza verrà suddivisa tra il sig. e la sig.ra nella misura del 50% CP_2 CP_2
ciascuno.
17.Il sig. e la sig.ra provvederanno ciascuno al CP_2 CP_2
pagamento delle spese, compensi e accessori di legge dovuti ai propri difensori per l'attività prestata nel presente procedimento, senza alcun vincolo di solidarietà.
Perso 18.Con riferimento agli animali domestici: il cane rimarrà con la sig.ra e il cane EE rimarrà con il sig. , quando la CP_2 CP_2
R_ sig.ra e si trasferiranno in altra unità abitativa. Fino a CP_2
tale evento, rimarrà ad Aris. Fino a quando starà con CP_3 CP_3 la sig.ra , il sig. parteciperà alle spese straordinarie CP_2 CP_2
per tale animale nella misura del 50%; quando il sig. CP_2
prenderà con sé provvederà a tutte le necessità ed alle CP_3 spese di tale animale e lo stesso farà la sig.ra con il cane CP_2
Amy.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 29.8.2025
IL PRESIDENTE
dott. Fabio LUONGO
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
▪ dott. Fabio Luongo Presidente rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 887/2025, promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 e 473-bis.47 cod. proc. civ. depositato il
3.4.2025
DA
(Cod. Fisc. ), con proc. e dom. Parte_1 C.F._1
l'avv. Maria Danussi, giusta procura a margine dell'originale del ricorso;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con proc. e dom. l'avv. CP_1 C.F._2
Elena Antoniazzi, giusta procura in calce congiunta alla comparsa di costituzione con strumenti informatici;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine;
- intervenuto - pagina 1 di 13 OGGETTO: regolamentazione del regime di affidamento e relativo mantenimento della figlia minorenne nata fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI.
A. In punto affidamento, collocamento, residenza della minore e diritti di visita dei genitori.
1. Disporsi l'affidamento della figlia a entrambi i genitori, sigg. R_1
e con esercizio disgiunto della Parte_1 CP_1
responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente della minore presso la madre.
R_ 2. Darsi atto che vivrà e avrà la propria residenza con la madre presso l'immobile e relative pertinenze in comproprietà dei sigg. CP_2
sita in Aris di Rivignano e ciò fino alla vendita di detti immobili,
[...] vendita per la quale i sigg. si impegnano sin d'ora a CP_2
conferire il relativo incarico entro il mese di giugno 2025 a più agenzie immobiliari al prezzo di mercato previa stima concordata dei beni in vendita.
R_ 3. La sig.ra e rimarranno a vivere negli immobili di Aris fino CP_2
a quando non verrà reperita un'altra abitazione adeguata alle loro esigenze.
4. Darsi atto che dopo la vendita delle unità immobiliari suindicate e il contestuale reperimento di altra unità abitativa, la sig.ra si CP_2
R_ trasferirà con la figlia in detta altra unità abitativa che verrà presa
R_ in locazione a IS o RO (ove frequenta la scuola dell'infanzia) o zone limitrofe.
5. La permanenza della minore presso il padre verrà regolata secondo le seguenti modalità:
R_
- durante la settimana, potrà trascorrere con il padre due pomeriggi/sere con pernotto, nelle giornate da individuarsi in base pagina 2 di 13 ai reciproci turni lavorativi delle parti (il sig. dunque preleverà CP_2
la minore all'uscita dalla scuola materna, dove la riporterà la mattina successiva);
R_
- durante il week-end, potrà trascorrere con il padre la giornata del sabato o della domenica con pernotto (a seconda dei turni lavorativi delle parti) e con riaccompagnamento la mattina successiva presso l'abitazione materna o presso la scuola materna
(a seconda che il pernotto avvenga di sabato o di domenica);
- la minore pernotterà per almeno tre sere a settimana con il padre, ferma restando la possibilità per le parti di organizzarsi diversamente di comune accordo, in base ai rispettivi impegni ed alle esigenze della bambina;
- suddivisione a metà tra i genitori (anche in base ai rispettivi turni lavorativi) delle vacanze natalizie, pasquali, di eventuali pause didattiche ed altro, con alternanza di anno in anno;
in particolare:
Vacanze Natalizie
- durante le festività natalizie, l'alternanza avverrà tenuto conto che la prima parte va dal 23 dicembre al 30 dicembre e la seconda dal 30 dicembre al 6 gennaio;
in mancanza di diverso accordo tra le parti, lo scambio della figlia avverrà alle ore 19.00 sia il 30 dicembre che il 6 gennaio;
R_ I genitori terranno nei due suindicati periodi alternandosi negli anni;
con il 7 gennaio riprenderà la normale frequenza e alternanza;
il
R_ giorno di Natale del 2025 rimarrà con la mamma (23 dicembre –
30 dicembre), invertendo i periodi nel 2026;
Vacanze Pasquali e Carnevale
- le vacanze pasquali, quelle di carnevale ed eventuali altre pause didattiche verranno divise a metà tra i genitori (es. durante le vacanze pagina 3 di 13 R_ pasquali, starà tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro
R_ genitore); il genitore che starà con la prima parte del periodo,
l'anno successivo starà con la figlia la seconda parte del periodo;
in mancanza di diverso accordo tra le parti, lo scambio della figlia avverrà alle ore 19.00.
Vacanze estive
- durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia almeno quindici giorni, anche non consecutivi, previo avviso all'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno;
Compleanno
- indipendentemente dall'alternanza e dal turno di competenza, i genitori faranno in modo che la figlia possa incontrare l'altro genitore nella
R_ giornata del 28 ottobre, giorno del compleanno di . La festa del compleanno sarà organizzata negli anni in modo alternato, a partire dal 2025, anno in cui la festa sarà gestita dal genitore presso il quale la minore si troverà. Il genitore che in quell'anno non si occuperà dell'organizzazione della festa della bambina potrà comunque partecipare se lo desidera;
Malattia
- in caso di malattia, si manterrà la normale alternanza fatte salve eventuali necessità di salute che potranno essere stabilite con la consulenza del pediatra di riferimento;
Deleghe
- in caso di imprevisti o impossibilità dell'altro genitore a prelevare la bambina presso la scuola materna e in futuro presso la scuola frequentata, ciascun genitore dovrà interpellare l'altro genitore per verificarne la disponibilità; solo in caso di impossibilità di entrambi i genitori, i genitori di comune accordo delegheranno una persona di
R_ fiducia per il ritiro a scuola di .
pagina 4 di 13 6. Disporsi che nella giornata in cui la minore sarà con un genitore, l'altro genitore potrà mettersi in contatto con la figlia in videochiamata, preferibilmente in orario serale.
B. In punto mantenimento della minore.
7. Sino a quando la sig.ra rimarrà presso l'unità abitativa in CP_2
comproprietà sita ad Aris di Rivignano, e dunque fino alla sua vendita,
R_ ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di .
8. Dopo la vendita di dette unità immobiliari, la sig.ra si trasferirà CP_2
in un'unità abitativa in locazione a IS o RO o zone limitrofe;
successivamente al predetto trasferimento il sig. corrisponderà CP_2
R_ alla sig.ra il contributo di mantenimento per la figlia nella CP_2
misura di Euro 250,00 mensili con rivalutazione Istat come per legge.
9. Per le spese straordinarie i sigg. applicheranno il CP_2
protocollo depositato presso il Tribunale di Udine con suddivise al 50% tra i genitori di dette spese.
C. Altro.
10. Disporsi che l'assegno unico venga erogato interamente in favore della sig.ra . CP_2
11. Deduzioni/detrazioni per la figlia minore spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
12. Il mutuo che grava sugli immobili in comproprietà continuerà a essere suddiviso e pagato dal sig. e dalla sig.ra per la quota del CP_2 CP_2
50% ciascuno, mentre tutte le utenze domestiche dovranno essere intestate alla sig.ra entro il mese di luglio 2025 e dalla stessa CP_2 sostenute in via esclusiva sin dal mese di maggio 2025.
13. Il finanziamento della durata di anni 4 (quattro) stipulato con Sella
Personal Credit nel mese di novembre 2022 con rata mensile di Euro
112,69 verrà pagato dal sig. e dalla sig.ra per la quota CP_2 CP_2
pagina 5 di 13 del 50% ciascuno.
14. Il finanziamento della durata di mesi 18 (diciotto) stipulato per necessità della famiglia con Findomestic Banca S.p.a. nel mese di ottobre 2024 con rata mensile di Euro 132,50 verrà pagato dal solo sig. . CP_2
15. La rata mensile dell'assicurazione sulla casa familiare verrà pagata dal sig. e dalla sig.ra per la quota del 50% ciascuno. CP_2 CP_2
16. Le parti concordemente stabiliscono che qualora il ricavato della vendita delle suindicate unità abitativa e pertinenze in comproprietà site ad Aris di Rivignano superi l'ammontare del mutuo che grava sulle stesse, tenuto conto del costo dell'agenzia immobiliare che verrà incaricata per la vendita, la differenza verrà suddivisa tra il sig. e CP_2
la sig.ra nella misura del 50% ciascuno. CP_2
17. Il sig. e la sig.ra provvederanno ciascuno al pagamento CP_2 CP_2
delle spese, compensi e accessori di legge dovuti ai propri difensori per l'attività prestata nel presente procedimento, senza alcun vincolo di solidarietà.
Perso 18. Con riferimento agli animali domestici: il cane rimarrà con la sig.ra e il cane EE rimarrà con il sig. , quando la CP_2 CP_2
R_ sig.ra e si trasferiranno in altra unità abitativa. Fino a tale CP_2
evento, rimarrà ad Aris. Fino a quando starà con la CP_3 CP_3
sig.ra , il sig. parteciperà alle spese straordinarie per tale CP_2 CP_2 animale nella misura del 50%; quando il sig. prenderà con sé CP_2
provvederà a tutte le necessità ed alle spese di tale animale e CP_3
lo stesso farà la sig.ra con il cane Amy. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, , deducendo che Parte_1 era venuta irrimediabilmente meno, per il progressivo deteriorarsi nel pagina 6 di 13 tempo del rapporto, la sua comunque problematica relazione affettiva more uxorio con e lamentando, anzi, reiterati episodi di CP_1
violenze non solo verbali di quest'ultimo ai suoi danni, ha quindi evocato in giudizio il predetto perché l'adito Tribunale di UDINE, CP_2
R_ nell'ordine: 1) affidasse la figlia minorenne ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione;
2) stabilisse che la minore avrebbe vissuto con la madre a PAVIA DI UDINE in via del Molino 13/1, con facoltà del padre di tenerla con sé, secondo le modalità e i tempi meglio esposti in ricorso;
3) disponesse il trasferimento della residenza anagrafica della minore presso la madre, nel nuovo domicilio di PAVIA DI
UDINE in via del Molino 13/1; 4) autorizzasse l'iscrizione della minore presso la Scuola dell'Infanzia di PAVIA DI UDINE;
5) stabilisse l'obbligo, per il padre, di provvedere al mantenimento della figlia in via indiretta con la corresponsione alla madre, entro il giorno 15 di ciascun mese, di un contributo di € 400,00 ovvero nella misura ritenuta equa e di giustizia, importo soggetto all'adeguamento ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia secondo quanto disciplinato dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sezione di
Udine Protocollo d'intesa dd. 28.8.2015, fatta salva l'applicazione della versione aggiornata in corso di approvazione;
6) destinasse l'eventuale assegno unico ed esclusivo favore di essa ricorrente.
Costituitosi in giudizio, , nel respingere le accuse CP_1
mossegli da controparte, rappresentava di essersi comunque speso al fine di intavolare un confronto costruttivo e ragionevole con la ricorrente,
R_ salvo rimanere fermo su un'unica questione riguardante la figlia , non volendo egli che la piccola si allontanasse dall'ambiente ove era crescita e dove aveva i propri affetti stabili per trasferirsi a PAVIA DI UDINE (fraz.
LAUZACCO) presso l'immobile ove vivevano i genitori della . CP_2
pagina 7 di 13 All'udienza del 28.5.2025, appositamente anticipata su richiesta delle parti, le parti medesime hanno tuttavia rappresentato al giudice istruttore di essere addivenute ad un definitivo accordo sintetizzato nelle conclusioni congiunte riprodotte in epigrafe. Su questi presupposti, essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la stessa è stata conseguentemente rimessa al Collegio per la sua definizione.
Il Collegio, sul punto, non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento delle pattuizioni intercorse tra le parti, in quanto comunque conformi agli
Per interessi morali e materiali della figlia minore . Nulla ha opposto, del resto, lo stesso P.M., destinatario del predetto ricorso. Di tali condizioni, così come riportate in dispositivo, occorre allora prendere atto.
La natura procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo, nel prendere atto delle pattuizioni intercorse tra le parti, così provvede:
A. In punto affidamento, collocamento, residenza della minore e diritti di visita dei genitori.
1. Disporsi l'affidamento della figlia a entrambi i genitori, R_1
sigg. e , con esercizio disgiunto della Parte_1 CP_1 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente della minore presso la madre.
R_
2. Darsi atto che vivrà e avrà la propria residenza con la madre presso l'immobile e relative pertinenze in comproprietà dei sigg.
sita in Aris di Rivignano e ciò fino alla vendita di detti CP_2 immobili, vendita per la quale i sigg. si impegnano CP_2
pagina 8 di 13 sin d'ora a conferire il relativo incarico entro il mese di giugno
2025 a più agenzie immobiliari al prezzo di mercato previa stima concordata dei beni in vendita.
R_
3. La sig.ra e rimarranno a vivere negli immobili di Aris CP_2
fino a quando non verrà reperita un'altra abitazione adeguata alle loro esigenze.
4. Darsi atto che dopo la vendita delle unità immobiliari suindicate e il contestuale reperimento di altra unità abitativa, la sig.ra si CP_2
R_ trasferirà con la figlia in detta altra unità abitativa che verrà
R_ presa in locazione a IS o RO (ove frequenta la scuola dell'infanzia) o zone limitrofe.
5. La permanenza della minore presso il padre verrà regolata secondo le seguenti modalità:
R_
- durante la settimana, potrà trascorrere con il padre due pomeriggi/sere con pernotto, nelle giornate da individuarsi in base ai reciproci turni lavorativi delle parti (il sig. dunque CP_2 preleverà la minore all'uscita dalla scuola materna, dove la riporterà la mattina successiva);
R_
- durante il week-end, potrà trascorrere con il padre la giornata del sabato o della domenica con pernotto (a seconda dei turni lavorativi delle parti) e con riaccompagnamento la mattina successiva presso l'abitazione materna o presso la scuola materna
(a seconda che il pernotto avvenga di sabato o di domenica);
- la minore pernotterà per almeno tre sere a settimana con il padre, ferma restando la possibilità per le parti di organizzarsi diversamente di comune accordo, in base ai rispettivi impegni ed alle esigenze della bambina;
- suddivisione a metà tra i genitori (anche in base ai rispettivi turni lavorativi) delle vacanze natalizie, pasquali, di eventuali pause pagina 9 di 13 didattiche ed altro, con alternanza di anno in anno;
in particolare:
Vacanze Natalizie
- durante le festività natalizie, l'alternanza avverrà tenuto conto che la prima parte va dal 23 dicembre al 30 dicembre e la seconda dal 30 dicembre al 6 gennaio;
in mancanza di diverso accordo tra le parti, lo scambio della figlia avverrà alle ore 19.00 sia il 30 dicembre che il 6 gennaio;
R_ I genitori terranno nei due suindicati periodi alternandosi negli anni;
con il 7 gennaio riprenderà la normale frequenza e
R_ alternanza;
il giorno di Natale del 2025 rimarrà con la mamma (23 dicembre – 30 dicembre), invertendo i periodi nel
2026;
Vacanze Pasquali e Carnevale
- le vacanze pasquali, quelle di carnevale ed eventuali altre pause didattiche verranno divise a metà tra i genitori (es. durante le
R_ vacanze pasquali, starà tre giorni con un genitore e tre
R_ giorni con l'altro genitore); il genitore che starà con la prima parte del periodo, l'anno successivo starà con la figlia la seconda parte del periodo;
in mancanza di diverso accordo tra le parti, lo scambio della figlia avverrà alle ore 19.00.
Vacanze estive
- durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia almeno quindici giorni, anche non consecutivi, previo avviso all'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno;
Compleanno
- indipendentemente dall'alternanza e dal turno di competenza, i genitori faranno in modo che la figlia possa incontrare l'altro pagina 10 di 13 genitore nella giornata del 28 ottobre, giorno del compleanno di
R_
. La festa del compleanno sarà organizzata negli anni in modo alternato, a partire dal 2025, anno in cui la festa sarà gestita dal genitore presso il quale la minore si troverà. Il genitore che in quell'anno non si occuperà dell'organizzazione della festa della bambina potrà comunque partecipare se lo desidera;
Malattia
- in caso di malattia, si manterrà la normale alternanza fatte salve eventuali necessità di salute che potranno essere stabilite con la consulenza del pediatra di riferimento;
Deleghe
- in caso di imprevisti o impossibilità dell'altro genitore a prelevare la bambina presso la scuola materna e in futuro presso la scuola frequentata, ciascun genitore dovrà interpellare l'altro genitore per verificarne la disponibilità; solo in caso di impossibilità di entrambi i genitori, i genitori di comune accordo delegheranno
R_ una persona di fiducia per il ritiro a scuola di .
6. Disporsi che nella giornata in cui la minore sarà con un genitore,
l'altro genitore potrà mettersi in contatto con la figlia in videochiamata, preferibilmente in orario serale.
B. In punto mantenimento della minore.
7. Sino a quando la sig.ra rimarrà presso l'unità abitativa in CP_2
comproprietà sita ad Aris di Rivignano, e dunque fino alla sua vendita, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di
R_
.
8. Dopo la vendita di dette unità immobiliari, la sig.ra si CP_2
trasferirà in un'unità abitativa in locazione a IS o RO o zone limitrofe;
successivamente al predetto trasferimento il sig.
pagina 11 di 13 corrisponderà alla sig.ra il contributo di CP_2 CP_2
R_ mantenimento per la figlia nella misura di Euro 250,00 mensili con rivalutazione Istat come per legge.
9. Per le spese straordinarie i sigg. applicheranno il CP_2
protocollo depositato presso il Tribunale di Udine con suddivise al
50% tra i genitori di dette spese.
C. Altro.
10.Disporsi che l'assegno unico venga erogato interamente in favore della sig.ra . CP_2
11.Deduzioni/detrazioni per la figlia minore spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
12.Il mutuo che grava sugli immobili in comproprietà continuerà a essere suddiviso e pagato dal sig. e dalla sig.ra per CP_2 CP_2 la quota del 50% ciascuno, mentre tutte le utenze domestiche dovranno essere intestate alla sig.ra entro il mese di luglio CP_2
2025 e dalla stessa sostenute in via esclusiva sin dal mese di maggio 2025.
13.Il finanziamento della durata di anni 4 (quattro) stipulato con Sella
Personal Credit nel mese di novembre 2022 con rata mensile di
Euro 112,69 verrà pagato dal sig. e dalla sig.ra per CP_2 CP_2
la quota del 50% ciascuno.
14.Il finanziamento della durata di mesi 18 (diciotto) stipulato per necessità della famiglia con Findomestic Banca S.p.a. nel mese di ottobre 2024 con rata mensile di Euro 132,50 verrà pagato dal solo sig. . CP_2
15.La rata mensile dell'assicurazione sulla casa familiare verrà pagata dal sig. e dalla sig.ra per la quota del 50% ciascuno. CP_2 CP_2
16.Le parti concordemente stabiliscono che qualora il ricavato della vendita delle suindicate unità abitativa e pertinenze in pagina 12 di 13 comproprietà site ad Aris di Rivignano superi l'ammontare del mutuo che grava sulle stesse, tenuto conto del costo dell'agenzia immobiliare che verrà incaricata per la vendita, la differenza verrà suddivisa tra il sig. e la sig.ra nella misura del 50% CP_2 CP_2
ciascuno.
17.Il sig. e la sig.ra provvederanno ciascuno al CP_2 CP_2
pagamento delle spese, compensi e accessori di legge dovuti ai propri difensori per l'attività prestata nel presente procedimento, senza alcun vincolo di solidarietà.
Perso 18.Con riferimento agli animali domestici: il cane rimarrà con la sig.ra e il cane EE rimarrà con il sig. , quando la CP_2 CP_2
R_ sig.ra e si trasferiranno in altra unità abitativa. Fino a CP_2
tale evento, rimarrà ad Aris. Fino a quando starà con CP_3 CP_3 la sig.ra , il sig. parteciperà alle spese straordinarie CP_2 CP_2
per tale animale nella misura del 50%; quando il sig. CP_2
prenderà con sé provvederà a tutte le necessità ed alle CP_3 spese di tale animale e lo stesso farà la sig.ra con il cane CP_2
Amy.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 29.8.2025
IL PRESIDENTE
dott. Fabio LUONGO
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