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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/09/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2341/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2341/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Katia Guarini del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore;
, nata a [...]-Schwenningen (Germania) il 30 maggio 1981, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria D'Amone, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 settembre 2025 i coniugi hanno dichiarato di non volere conciliarsi confermando l'intenzione di disciplinare la loro separazione alle condizioni concordate.
I difensori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31 marzo 2025 e premettevano di Parte_1 CP_1 Parte_2 avere celebrato matrimonio concordatario in Francavilla Fontana (BR), il 9 agosto 2010, e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 14 aprile 2011 e il 15 marzo 2013) i figli e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso dei suddetti minorenni, alla loro collocazione preferenziale presso la madre, alle frequentazioni con il genitore non collocatario, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni accessorie di natura prettamente economica). pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, comparendo personalmente all'udienza celebrata il 9 settembre 2025, hanno dichiarato di non volere conciliarsi confermando l'intenzione di disciplinare la loro separazione alle condizioni concordate.
I difensori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
In primo luogo, la convergente ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza matrimoniale che pertanto, come del resto allegato in ricorso, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni con riferimento al regime di affidamento, collocazione (da cui l'assegnazione della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Francavilla Fontana (BR) il 9 agosto 2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 96, P. 2, S. A, anno 2010.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso presentato congiuntamente datato 5 marzo 2025 e depositato il 31 marzo 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Francavilla Fontana (BR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 15 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2341/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Katia Guarini del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore;
, nata a [...]-Schwenningen (Germania) il 30 maggio 1981, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria D'Amone, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 settembre 2025 i coniugi hanno dichiarato di non volere conciliarsi confermando l'intenzione di disciplinare la loro separazione alle condizioni concordate.
I difensori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31 marzo 2025 e premettevano di Parte_1 CP_1 Parte_2 avere celebrato matrimonio concordatario in Francavilla Fontana (BR), il 9 agosto 2010, e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 14 aprile 2011 e il 15 marzo 2013) i figli e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso dei suddetti minorenni, alla loro collocazione preferenziale presso la madre, alle frequentazioni con il genitore non collocatario, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni accessorie di natura prettamente economica). pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, comparendo personalmente all'udienza celebrata il 9 settembre 2025, hanno dichiarato di non volere conciliarsi confermando l'intenzione di disciplinare la loro separazione alle condizioni concordate.
I difensori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
In primo luogo, la convergente ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza matrimoniale che pertanto, come del resto allegato in ricorso, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni con riferimento al regime di affidamento, collocazione (da cui l'assegnazione della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Francavilla Fontana (BR) il 9 agosto 2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 96, P. 2, S. A, anno 2010.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso presentato congiuntamente datato 5 marzo 2025 e depositato il 31 marzo 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Francavilla Fontana (BR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 15 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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