Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 2635/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2635/2024 , promossa con ricorso depositato da:
1) Parte_1
Nata a Busto Arsizio il 07.03.1988
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]. Barbarossa n. 52 int. 2 con l'Avv. Francesca Neri
e
2) Controparte_1
Nato a Rho il 07.04.1977
Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Francesca Neri
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in regime di separazione dei beni in Busto Arsizio il 07.07.2015 (anno 2015 atto n. 27 parte II serie A) con il seguente figlio minore nato a [...] il [...] Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23.05.2024 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in regime di separazione dei beni risultante dal Registro degli che le parti, in data 07.07.2015 in Busto Arsizio risultante dal Registro degli Atti dello Stato Civile Comune di Busto
Arsizio al n. 27 parte 2 serie A a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza.
2) il figlio minore viene affidato, secondo le regole dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori, e collocato in via prevalentemente presso la madre, in Busto Arsizio alla Via Orazio n. 7;
3) il padre eserciterà il diritto di visita concordandolo di volta in volta con la madre, sia con riferimento ai giorni infrasettimanali che al fine settimana, come di fatto è sempre avvenuto da quando le parti hanno deciso di vivere separate di fatto;
4) quanto alle vacanze estive le parti decideranno di volta in volta i periodi di rispettiva spettanza;
5) durante le vacanze natalizie, le parti concorderanno di volta in volta i giorni di festa in cui starà con l'uno e/o con l'altro genitore;
Per_1
6) le vacanze pasquali ad anni alterni così pure le vacanze relative alle festività civili;
7) sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti sia con riferimento alle visite ordinarie che a quelle previste durante le festività.
8) il signor si obbliga a versare a titolo di mantenimento nei confronti del figlio CP_1
minore la somma mensile di euro 200,00 entro il giorno dieci di ogni mese presso il conto corrente iban [...] intestato alla signora
[...]
L'importo del mantenimento è soggetto a rivalutazione Istat. La signora Parte_1
dichiara che nell'ipotesi in cui la somma percepita a titolo di mantenimento Parte_1
dovesse risultare superiore a quanto mensilmente esborsato per provvederà ad Per_1
Pag. 2 di 3 accantonare le relative somme nell'interesse del minore;
9) le parti economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno di divorzio per il coniuge;
10) l'assegno unico rimane di pertinenza esclusiva della signora;
Parte_1
11) quanto alle spese straordinarie da sostenere nella misura del 50%, le parti osserveranno le prescrizioni di cui al Protocollo della Corte d'Appello di Milano. In particolare le parti si impegnano, fin da ora, a suddividere i costi della scuola sci di;
Per_1
12) i coniugi chiedono concordemente l'emissione della sentenza di divorzio;
13) i coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 07.07.2015 in Busto Arsizio risultante dal Registro degli Atti dello Stato Civile
Comune di Busto Arsizio al n. 27 parte 2 serie A alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___28.4.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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