Sentenza breve 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 22/09/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01005/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01193/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la EM MA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1193 del 2025, proposto da
OK DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Angelici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Modena, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Questura di Bologna, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto datato 11 agosto 2010, notificato il 10 febbraio 2011, con cui è stata disposta la revoca della carta di soggiorno n. C964919 rilasciata il 14.12.2006;
- di altro atto presupposto, connesso e derivato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Nel ricorso in esame il ricorrente - cittadino marocchino che ha continuato a permanere in Italia grazie al mancato materiale ritiro della carta di soggiorno a seguito della sua revoca - ritenendo che il suddetto atto di secondo grado abbia solo effetto formale, ma mai sostanziale, chiede la restituzione della carta di soggiorno illimitata ovvero la concessione di un permesso di soggiorno a tempo determinato, sostenendo di essere entrato in Italia nel 1991 (quando era minorenne, accompagnato dal padre), dove avrebbe sempre lavorato anche quando si trovava in stato di detenzione per espiare la pena correlata a una condanna del 2015 (non è dato sapere per quale reato, ma è noto che la pena è stata estinta a seguito dell’affidamento in prova ai servizi sociali).
Il ricorso, integralmente incentrato sulla dimostrazione dell’errore in cui l’Amministrazione sarebbe incorsa nel non procedere, contestualmente alla notificazione della revoca della carta di soggiorno, anche al ritiro del documento (che, dunque, è rimasto nella disponibilità dello straniero nonostante avesse perso la propria efficacia a seguito della notificazione dell’atto di revoca) presenta evidenti ed insuperabili profili di inammissibilità, non essendo stato enucleato nemmeno un vizio inficiante la legittimità dell’impugnata revoca del titolo di soggiorno. Parte ricorrente, infatti, non ha dedotto alcuna violazione di legge, né ha nemmeno sostenuto il configurarsi di un’ipotesi sintomatica di eccesso di potere con riferimento all’esercizio del potere di revoca del titolo di soggiorno posseduto dal ricorrente.
Allo stato, dunque, anche a voler prescindere dalla palese ed insuperabile tardività della proposizione del ricorso, non solo rispetto alla notificazione del provvedimento di revoca (che l’Amministrazione ha dimostrato essere intervenuta nel 2011), ma anche rispetto al momento in cui vi è stato il materiale ritiro del titolo (intervenuto nel 2023), esso risulta comunque essere inammissibile in ragione della mancata indicazione di qualsiasi motivo di diritto per cui la privazione del titolo di soggiorno posseduto si porrebbe in contrasto con la vigente normativa. Non può essere, infatti, configurato come tale il mero fatto che il titolo posseduto non sia stato materialmente ritirato all’atto della notifica della sua revoca, rappresentando ciò un mero errore materiale privo di conseguenze giuridiche.
Le spese del giudizio non possono che seguire l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'EM MA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO