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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5809 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
RGAC 28346 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 28346 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 2 aprile 2025 sulle conclusioni precisate come in atti e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
G. M. Columba n. 21 presso lo studio dell'avv. Antonio De Lucia che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione
ATTORE
E
Super condominio di Roma – via Luigi Schiavonetti n. 270-300 ( cf ) in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Nicotera n. 29
presso lo studio dell'avv. Antonella Zordan che lo rappresenta e difende giusta procura alla liti conferita in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Palestrina, via Prenestina Nuova n. 301/C presso lo TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
studio dell'avv. Felice Valente che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
(cf ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Italia n. 13 presso lo studio degli avv. Giuseppe Di Masi e Laura Maria Giammarrusto che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 2 aprile 2025 le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, ha convenuto in giudizio il
[...]
e la società al fine di veder Controparte_3 Controparte_1
accertare la responsabilità degli stessi per i danni subiti per effetto della caduta, avvenuta negli spazi del Super condominio il giorno 15 settembre 2014, e per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti.
A fondamento della domanda ha dedotto che il giorno 15 settembre 2014 stava svolgendo la sua attività di guardia giurata nel Centro Commerciale Torvergata Center e stava controllando la chiusura delle porte di accesso alle cantine dell'esercizio commerciale,
passando sopra una griglia posta sul piano calpestabile esterno contiguo alla stabile, la stessa aveva ceduto, determinandone la caduta.
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A causa della caduta aveva riportato lesioni per le quali ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno, non avendo avuto alcun esito la richiesta risarcitoria inviata ai due convenuti ritenendo sussistere la responsabilità degli stessi per omessa custodia e per insidia sulla base di un danno biologico valutato dal proprio perito nella misura del 24%.
Si è costituito il Super condominio ritenendo che la competenza dovesse essere attribuita al giudice del lavoro trattandosi di un infortunio avvenuto nel corso del servizio nei confronti del proprio datore di lavoro anche in assenza della relativa domanda da parte dell'attore.
Ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il datore di lavoro dell'attore, la società con la quale il condominio aveva stipulato un Controparte_4
contratto diretto alla fornitura di servizi prevenzione e protezione, di manutenzione degli impianti e di ritiro della posta, per essere manlevato dalla stessa.
Trattandosi di un infortunio accaduto nel corso della attività di servizio da parte dell'attore
CP_ Lo stesso doveva aver ricevuto un risarcimento da parte dell' e quindi, poteva eventualmente richiedere unicamente l'eventuale danno differenziale rispetto a quanto già
CP_ corrisposta dall'
Nel merito ha contestato la domanda attrice ritenendo sussistere nell'incidente una ipotesi di caso fortuito in quanto il cedimento della griglia era avvenuta durante il passaggio dell'attore e quindi era stata conseguenza di una alterazione improvvisa che non aveva consentito interventi preventivi non risultando essere stati rilevati precedenti compromissioni della struttura che potessero far presagire la presenza di uno stato di pericolo.
Si + costituita la società eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva in quanto l'incidente si era verificato all'interno di un'area condominiale.
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Infatti la griglia era posta all'esterno del magazzino di sua proprietà come risultava dalla planimetria allegata all'atto di modifica del Regolamento del Super condominio effettuata per atto di , notaio in Roma registrato in Roma il 24 ottobre 2007, Persona_1
circostanza confermata dal fatto che le spese per la riparazione ed il ripristino della griglia erano state pagate dal Super condominio.
Ha dedotto la genericità della domanda proposta dall'attore, la intervenuta prescrizione della richiesta di risarcimento per non essere intervenuta alcuna tempestiva richiesta di risarcimento del danno essendo il fatto avvenuto il 15 settembre 20'14 mentre la prima richiesta era pervenuta solo il 7 gennaio 2020.
Nel merito ha dedotto il concorso della condotta dell'attore per non aver fatto uso della griglia senza la necessaria prudenza.
Si è costituita la società evidenziando che l'attore aveva Controparte_6
introdotto il giudizio non nei confronti del datore di lavoro ma fondando la domanda sulla responsabilità extracontrattuale da insidia e custodia da parte del soggetto responsabile della manutenzione e custodia della griglia che era crollata al passaggio dell'attore e di conseguenza non vi era alcun rapporto contrattuale sul quale fondare la richiesta di manleva proposta dal evidenziando che la sua responsabilità contrattuale Controparte_7
era limitata ai danno cagionati da propri dipendente e non per quelli subiti dagli stessi in conseguenti di omessa manutenzione da parte del condominio e comunque il contratto prevedeva espressamente che la manutenzione fosse limitata ai soli impianto tecnologici di sicurezza TVCC.
Respinte le richieste istruttorie, espletata una consulenza tecnico medico legale per la valutazione dei postumi dell'infortunio, acquisita documentazione relativa al riconoscimento
CP_ dei postumo quale infortunio accaduto in servizio all'attore con postumi valutati ai fini nel 9%. Rimessa la causa sul ruolo per accertare la entità della somma percepita in conto
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CP_ capitale da parte dell' limitatamente al danno biologico, la causa è stata trattenuta in decisione senza termini su richiesta delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta dell'attore è diretta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della sua caduta avvenuta il giorno 15 settembre 2014 mentre stava svolgendo la sua attività di guardia giurata nel Centro Commerciale Torvergata Center e stava controllando la chiusura delle porte di accesso alle cantine dell'esercizio commerciale, passando sopra una griglia, posta sul piano calpestabile esterno contiguo alla stabile, la stessa aveva ceduto, determinandone la caduta, ponendo a base della domanda la responsabilità da custodia ex articolo 2051 e la responsabilità da insidia di cui all'articolo 2043 cc.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode,
soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005) o la fattispecie prevista dall'articolo 2043 cc.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio
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determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016,
n. 12895)
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la griglia al momento della caduta.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la
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diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che lo ha fatto cadere o qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Sez. VI-III,
ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15
luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n.
20427; Cass. sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia secondo la quale l'ente proprietario risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà
tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n.
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23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793)
e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi,
sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). In particolare sempre la cassazione ha ritenuto che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi,
conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato). (Cass. Sez. III, 20 gennaio 2014, n.
999). ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà
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tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n.
23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793)
e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi,
sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in
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precedenza dalla corte di cassazione che ha ritenuto che Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale,
esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227,
comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es.
Cass. Sez. VI-III, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775) e successivamente riconfermato in quanto è stato ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso).
(Cass. Sez. VI-III, 30 ottobre 2018, n. 27724).
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D'altra parte in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Cass. Sez. VI-III, ord. 3 aprile 2019, n. 9315)
Infine occorre ricordare che nel caso di responsabilità ex articolo 2043 cc incombe sull'attore l'onere di provare tutti gli elementi della responsabilità ed in particolare oltre la condotta colposa, il danno, il nesso di causalità anche i requisiti dell'insidia, vale a dire la invisibilità e la imprevedibilità della stessa.
Parte attrice nell'atto di citazione ha dedotto che la caduta era avvenuta il giorno 15
settembre 2014 mentre stava svolgendo la sua attività di guardia giurata nel Centro
Commerciale Torvergata Center e stava controllando la chiusura delle porte di accesso alle cantine dell'esercizio commerciale, passando sopra una griglia posta sul piano calpestabile esterno contiguo allo stabile, la stessa aveva ceduto, determinandone la caduta.
Tale circostanza, pacifica tra le parti trova specifica conferma nel verbale di intervento dei
Vigili del Fuoco nel quale risulta indicato che il cedimento della grigia era stato dovuto al
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cedimento di uno dei due angolari che sostenevano una parte del camminatoio grigliato in ferro che si trovava tra ino degli edifici e la rampa di accesso al locale sottostante interrato e che l'attore era stato trovato tre metri più in basso, all'interno di una intercapedine, e con una apertura della griglia che in parte pendeva nella zoa in cui aveva ceduto.
Nessuna prova è stata fornita in giudizio in ordine al fatto che la griglia presentasse evidenti tracce di lesione né, al tempo stesso è stato provato l'esistenza di un servizio di manutenzione e sorveglianza in ordine alla condizione statica della griglia né risulta che il passaggio sulla stessa fosse inibito.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda attrice non essendo emersa la esistenza di segni dai quali fosse possibile rendersi conto di una condizione di pericolo, oggettivamente esistente per l'avvenuto cedimento dei due angolari che sostenevano parte della griglia di camminamento.
Per quanto riguarda la responsabilità ritiene debba essere ritenuto responsabile per il difetto di manutenzione e della insidia il convenuto dal momento che da Controparte_7
un lato non risulta provata la proprietà esclusiva della società di una porzione CP_1
del cortile non potendosi trarre tale conclusione dalla sola proprietà del CP_8
locale seminterrato, e non essendo comprensibile altrimenti la ragione per la quale ul condominio ha provveduto al pagamento delle spese di ripristino della griglia per oltre
24.000 euro ove tale rispristino fosse di un'area privata esterna al , specie Controparte_7
considerando che tale eventuale parte privata non risulta neppure evidenziata nella planimetria del cortile allegata alla modifica del Regolamento condominiale.
Deve essere respinta la domanda di manleva contrattuale proposta dal Controparte_7
nei confronti della società dal momento che il contratto Controparte_6
prevede la responsabilità di tale società solo per i danni prodotti dalla società e dai propri dipendenti a terzi e non anche per i danni cagionati dal contraente ad un proprio
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dipendente e che tra gli obblighi del contratto era prevista la manutenzione e riparazione ma non delle strutture del condominio, ma unicamente delle attrezzature diretta allo svolgimento del servizio di sorveglianza, tra le quali, evidentemente, non rientrava la griglia in questione.
Deve essere respinta anche la domanda proposta dall'attore nei confronti della società
essendo risultato che la stessa non era proprietaria della griglia di areazione CP_1
della intercapedine sottostante.
Per quanto riguarda i postumi permanenti conseguenti alla caduta osserva il giudicante che l'attore nella caduta ha riportato la frattura scomposta della epifici distale del radio destro con distacco parcellare del semilunare della superficie dorsale, del radio destro, la frattura della branca ischio-pubica del margine anteriore e dell'emisacro di destra con fratture delle coste da X a XII di destra.
La consulenza tecnica medico legale espletata ha confermato le lesioni, già riscontrate
CP_ dall' che aveva riconosciuto un danno quantificato nel 9% secondo i proprio parametri,
ritenendo che sulla base dei criteri del SIMLA ritenuti dal tribunale di Roma idonei alla valutazione dei postumi permanenti quantificandoli nella misura del 12% con esclusione della incidenza sulla capacità lavorativa specifica, e riconoscendo una incapacità biologica temporanea assoluta nella misura di 50 giorni e di giorni 90 di relativa al 50%.
Tale valutazione è condivisa dal giudicante avendo fatto il consulente corretto uso dei criteri della medicina legale.
Per quanto riguarda il danno biologico osserva il giudicante che la categoria unitaria del danno non patrimoniale comprende sia il danno biologico - inteso come lesione all'integrità
psico-fisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, direttamente conseguenza della lesione stessa, come lo stesso dolore transeunte per il periodo necessario per la
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guarigione e la stabilizzazione dei postumi, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito - sia il danno morale - inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione - come specificamente indicato dal legislatore negli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni e come espressamente ormai riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità,
che ribadisce la “costante, duplice essenza del danno alla persona: la sofferenza interiore;
le dinamiche relazionali di una vita che cambia (...) Restano così efficacemente scolpiti i due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore e/o la significativa alterazione della vita quotidiana (cfr. Cassazione 901/18, Cassazione n. 7513/2018, Cassazione n.
9196/18, Cassazione n. 10912/18, Cassazione n. 13770/18 e da ultimo Cassazione Sez.
III, 31 gennaio 2019, n. 2788; Cassazione Sez. VI-III, ord 19 febbraio 2019, n. 4878 – vedi anche Cass. Sez. III, 3 marzo 2023, n. 6444 secondo la quale in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale
(trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può
rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale,
alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria)
tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale e Cass. Sez. III, 21 marzo 2022, n. 9006 secondo cui il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è
insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare
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oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. (In
applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che,
nel liquidare il danno non patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale sulla base delle Tabelle di Milano del 2018, aveva negato il riconoscimento del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio, ritenendo che la considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato potesse incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico)..).
Ciò posto, va ulteriormente premesso che le tabelle romane sono applicate per la liquidazione dei danni conseguenti a lesioni da sinistro stradale, da esercizio della caccia e da responsabilità sanitaria limitatamente alle lesioni superiori al 9% (dovendosi per le c.d. micropermanenti adottare le tabelle legislative di cui all'art. 139 cod. ass. sino a quando non verranno adottate le tabelle previste dall'art. 138 cod. ass. anche per la macropermanenti), le medesime tabelle romane si applicano in ogni altro caso di lesioni a prescindere dalla entità percentuale delle stesse e quindi anche nel range dall'1 al 9%.
Per quanto riguarda il valore del c.d. punto base, sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui svolte, si è ritenuto equo attribuire, in funzione risarcitoria, il valore di euro 1.392,51 ad una limitazione incidente nella misura dell'uno per cento sulla complessiva validità psico-
fisica di una persona nella fascia di età fino a 1 anno, apportando a detto parametro di partenza una serie di correzioni (in base a coefficienti predeterminati, frutto di un pluriennale lavoro di elaborazione giurisprudenziale) in modo da tenere conto della percentuale di invalidità e dell'età.
Quanto alla metodologia, nelle Tabelle di Roma il valore del primo punto di I.P. costituisce il valore monetario della sola componente biologica- dinamico relazionale del danno non patrimoniale.
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La tabella non comprende, invece, la componente morale soggettiva per la liquidazione della quale il Tribunale di Roma aveva introdotto «fasce di oscillazione» che attribuiscano un aumento dell'importo del 12,5% per il danno morale fino al 10% e del 20% per lo scaglione dall'11 al 20% ed un aumento pari al 5% per ogni fascia di dieci punti di danno biologico, a decorrere dal 21% maggiorabile o diminuibile fino al 50% in funzione delle condizioni del caso.
Nella tabella adottata per l'anno 2023 si è ritenuto di dover dare piena applicazione al principio contenuto nell'articolo 138 del codice delle assicurazioni prevedendo la determinazione dell'importo tabellare del danno mortale soggettivo con un importo predeterminato per ciascun punto di danno biologico prevedendo un range di oscillazione,
in riduzione o in incremento, in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno.
Si è, infatti, sempre ritenuto di dover rifuggire qualsiasi automatismo nel riconoscimento di una posta risarcitoria relativa al danno morale come se, provato il danno biologico, questo non necessitasse di accertamento. Occorre, invece, prima accertare, avvalendosi di ogni mezzo di prova, e dunque anche in via presuntiva, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e, ove provato, procedere alla sua liquidazione eventualmente adottando un metodo percentuale rispetto al danno biologico come parametro equitativo
Quanto alla liquidazione della componente “morale” del danno non patrimoniale si è consci del fatto che, come la Corte di legittimità ha avuto modo di ricordare, nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale (quale massima espressione delle dignità umana,
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desumibile dall'articolo 2 della Costituzione in relazione all'articolo 1 della Carta di Nizza
contenuta nel trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota proporzionale al danno alla salute (cfr Cass. Sez, III, 10 marzo 2010,n. 5770).
Si è, tuttavia, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire, nella determinazione dell'importo che meglio corrisponde alle specifiche caratteristiche del caso concreto, un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo consentendo così di ricostruire l'iter logico attraverso il quale -
anche diversi giudici - sono giunti alla determinazione del relativo importo e di allontanare il rischio che ogni liquidazione segua criteri propri.
Tale soluzione, inoltre, risponde anche all'esigenza generalmente avvertita di rendere in qualche modo ragionevolmente prevedibile la decisione del giudice al fine di consentire il funzionamento dei sistemi di definizione precontenziosa dei conflitti.
Va, peraltro, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione unicamente laddove sia presente una lesione della integrità psicofisica, non invece negli altri casi di lesione di altri diritti inviolabili quale il pregiudizio all'onore - o in tutti quei casi in cui non essendovi un danno biologico non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
La liquidazione secondo il criterio del punto variabile è stata ritenuta dalla Corte di cassazione (v, Cassazione sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20895) idonea quale parametro di riferimento per una liquidazione equa, purché tale valutazione standardizzata venga poi adeguata al caso concreto. Si è affermato, infatti, che il giudice di merito può adottare criteri predeterminati e standardizzati come quelli tabellari «purché ciò attui in modo flessibile, tenendo conto della specificità della concreta situazione, la quale richiama una
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esigenza di personalizzazione e di adeguamento del valore medio del punto al caso specifico, tale attività rappresentando la condizione per un effettivo, e perciò motivato,
esercizio del potere di valutazione equitativa in relazione al complesso di attitudini sviluppate o prevedibili, di cui la menomazione dell'integrità psico-fisica priverà in futuro la persona» (in tal senso Cassazione n. 6023 del 24/04/2001, ma ancor prima Cassazione n.
4852 del 19/05/1999).
Tale principio ha trovato ulteriore conferma nella giurisprudenza della corte di cassazione che ha ricordato, nel ritenere le tabelle per la valutazione del danno parentale adottate dall'Osservatorio di Milano errate proprio perché non basate su un sistema di valutazione basato sulla attribuzione di punteggi per valutare la situazione al fine del risarcimento, in quanto solo in questo modo è possibile rendere conoscibile quanto ciascun elemento considerato ha inciso nella valutazione economica contenuta nella decisione, favorendo anche la prevedibilità della decisione del giudice. La Corte di cassazione, infatti, ha affermato il principio che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda,
oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali,
indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Sez. III, 29 settembre 2021, n. 26300),
con ciò escludendo che le tabelle elaborate dall'Osservatorio di Milano ed adottate dal
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Tribunale di Milano fossero strutturate in modo tale da consentire di conoscere i parametri ai quali il giudice si sarebbe attenuto nella liquidazione del danno in assenza di situazioni eccezionali.
È ormai principio consolidato, dunque, quello secondo il quale la liquidazione del danno alla salute deve soddisfare tre requisiti fondamentali, e cioè:
(a) deve essere integrale: cioè rappresentare una effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dalla vittima in conseguenza dell'illecito;
(b) deve evitare duplicazioni: cioè liquidare più importi a titolo di risarcimento di pregiudizi nominalmente diversi, ma sostanzialmente identici;
(c) deve evitare sperequazioni: cioè trattare in modo analogo casi dissimili;
oppure liquidare in modo diverso danni simili.
Di questi tre requisiti, quando la legge non detti criteri specifici di liquidazione, il giudice deve necessariamente tenere conto nella scelta del metodo equitativo che intende adottare in concreto ex art. 1226 c.c..
Occorre, dunque che il criterio in concreto adottato combini una uniformità pecuniaria di base con una certa elasticità e flessibilità, tale da adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana, quando la stessa abbia caratteristiche tali da far ritenere che il pregiudizio sia in concreto diverso, e quindi maggiore o minore, rispetto al valore modale rappresentato da quello tabellare, difformità
che, come più volte ricordato dalla corte di cassazione deve essere oggetto di specifica dimostrazione, essendo evidente che un utilizzo diffuso della cd personalizzazione,
determinerebbe di conseguenza la stessa marginalità del sistema tabellare nella determinazione del risarcimento.
Il Tribunale di Roma, come già detto, aveva provveduto sin dal 1990 ad elaborare le proprie Tabelle di liquidazione del danno alla persona che potessero rispondere alle
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suddette esigenze, procedendo alla rilevazione della misura dei risarcimenti oggetto delle proprie decisioni al fine di determinare il valore più frequente, cd valore modale, a quale ancorare il risarcimento tabellare per ciascun punto di incapacità biologica permanente o di danno parentale. Le sezioni civili del Tribunale di Roma, coinvolte come sempre nella discussione in materia, dopo approfondito e perdurante dibattito, hanno confermato la scelta di utilizzare il proprio sistema tabellare elaborato anche nel dopo il 2011, a seguito della decisione della Corte di cassazione sulla valenza delle tabelle realizzate dal
Tribunale di Milano (Cassazione n. 12408 del 7 giugno 2011), ritenendo di non poter dare ingresso al sistema tabellare realizzato dall'Osservatorio di Milano non condividendo alcuni dei presupposti e criteri applicativi posti a base delle Tabelle di Milano continuando così
nell'opera di redazione e aggiornamento delle Tabelle di liquidazione del danno biologico adottate e, ovviamente, applicate dal Tribunale di Roma.
Il primo aspetto che deve essere osservato appare essere costituito dalla necessità di rivedere le tabelle adottate dal Tribunale di Milano alla luce delle leggi 24/2017 e 124/2017
che riguardano i risarcimenti del danno biologico e morale soggettivo relativi alla materia degli incidenti stradali e alle altre materie alle quali la legge ha ritenuto di applicare la medesima disciplina.
Tali questioni attengono dal 2018 non all'utilizzo del valore tabellare del punto, ma ai criteri di funzionamento della Tabella al fine dell'individuazione del risarcimento.
Di conseguenza, non è in contestazione l'utilizzazione del punto tabellare base individuato dal Tribunale di Milano, che - come si dirà in seguito - il Tribunale di Roma ha deciso di adottare modificando una parte della propria Tabella, ma la modalità di costruzione della tabella relativamente: a) all'incremento del valore del punto in considerazione;
b) alla gravità dei postumi;
c) al parametro utilizzato per la determinazione del danno morale;
d)
al criterio utilizzato per la determinazione per la personalizzazione, oltre ai criteri utilizzati
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per il danno parentale o il danno da morte per altra causa che appaiono contrastare l'esigenza di prevedibilità della decisione a cui si era ispirata anche la sentenza della
Cassazione del 2011 n. 12408, dovendosi intendere tale “prevedibilità” sia quale principio di garanzia per l'utenza sia in chiave di strumento per il contenimento del contenzioso esistendo dei criteri che, al di là delle specifiche situazioni del caso concreto, facilitano la definizione stragiudiziale alla quale tendevano sia la legge 990/1969 sia il successivo
Codice delle assicurazioni sia, infine, la individuazione come condizione di procedibilità
costituita dall'espletamento di una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi di cui all'articolo 696 bin introdotta dalla legge 24/2017 per la responsabilità sanitaria,
espletamento che trova il suo fondamento proprio nella esistenza di parametri ordinariamente applicabili al risarcimento, atti a consentire, una volta individuata la ragionevole misura del danno biologico, la entità del risarcimento spettante, evitando, in questo modo il ricorso alla giustizia, anche se le problematiche della responsabilità
sanitaria, che coinvolge anche altri aspetti, e rende difficile la operatività della riforma a fini deflattivi, anche in considerazione del mancato completamento della stessa a sei anni dalla sua adozione.
L'attuale formulazione dell'articolo 138 del Codice delle assicurazioni, modificato con la legge 124/2017, individua i criteri da applicare per la formazione della tabella per il calcolo del danno biologico e quelli per il calcolo del danno morale e per la personalizzazione,
salvo rimettere al Governo la individuazione del punto base e il concreto incremento del punto in funzione della gravità dei postumi, precisando la norma che il valore di ciascun punto deve essere espressione di un incremento più che proporziona le rispetto al precedente, avendo comunque fissato la norma i criteri da utilizzare e previsto che anche la misura del danno morale dovesse essere riconosciuto in relazione a ciascun punto.
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La giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza 901/2018, si è orientata nel ritenere che detti criteri siano già in vigore malgrado l'Esecutivo non abbia ancora ottemperato alla emanazione della tabella con la individuazione degli specifici valori di legge («In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, mentre,
come confermato dall'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017, una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura,
disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto» (Cassazione sez. III, 17 gennaio
2018, n. 901; Cassazione sez. III, 20 agosto 2018, n. 20795; Cassazione sez. III, 28
settembre 2018, n. 23469), par chiaro che la mera applicazione del canone analogico –
specie in relazione ai casi per i quali trovi applicazione la norma per effetto di un espresso richiamo di legge - induca ad assegnare decisivo rilievo alla citata modifica dell'art.138 e che di tali criteri debba farsi applicazione nella costruzione delle specifiche tabelle di risarcimento dei danni.
Ritiene il Tribunale che la Tabella per la valutazione del danno biologico superiore al 9%
debba, pertanto, essere conformata ai criteri individuati dall'articolo 138 che, al momento,
prevede che la tabella dei valori economici si fondi sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità. La stessa norma prevede che il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e, quindi, cresce in modo più
che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
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Di conseguenza il legislatore ha chiaramente indicato che ciascun punto deve essere di valore superiore a quello precedente e che l'incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi.
La Tabella approvata dall'Osservatorio di Milano ed utilizzata dal Tribunale di Milano
appare contrastare proprio con il criterio di legge sopra enunciato. Infatti, prendendo in esame i valori dei punti base senza l'incremento per il danno morale, eliminato dall'Osservatorio Milanese proprio a seguito di altre pronunce della cassazione che avevano indicato la erroneità di un simile inserimento che rendeva automatica la attribuzione del risarcimento di tale danno in relazione alla sola verificazione del danno biologico, è possibile verificare che la Tabella milanese determina un incremento in valore assoluto di ciascun punto crescente fino al punto 33, mentre da tale punto l'incremento assoluto previsto – pur in presenza di postumi sempre più gravi e devastanti per il danneggiato – diminuisce progressivamente fino a giungere ad importi difficilmente condivisibili con la importanza che il pregiudizio riveste per il singolo paziente, si pensi a titolo di esempio un soggetto al quale sia rimasta la funzionalità di un solo dito in assenza di facoltà vocali, funzionalità che tuttavia gli consente, sia pure attraverso strumenti, il contatto con la realtà circostante, che subisca un incidente che lo privi di tale funzionalità.
Una siffatta Tabella appare, inoltre, ingiustamente penalizzante nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno biologico grave, molto grave e assoluto, mentre appare ingiustificatamente più generosa in relazione ai soggetti che hanno subito un pregiudizio inferiore.
Sotto questo aspetto non può trovare giustificazione la misura dell'incremento utilizzata dall'Osservatorio di Milano sul presupposto che la tabella utilizzata sia basata su considerazioni medico legali che ritengono che l'accrescimento della misura dei postumi in misura percentuale sia espressione di una valutazione che non attribuisce la medesima
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valenza ad ogni incremento percentuale. Se ciò poteva trovare un riscontro nella elaborazione medico legale che riteneva che la curva della gravità della menomazione trovasse una attenuazione nei postumi superiori all'80% in considerazione della valutazione complessiva già svolta per individuare il grado di compromissione rappresentato dall'80%, tuttavia si deve considerare che questo tipo di impostazione,
analogamente per la incapacità biologica temporanea, non risulta condivisa dalla legislazione vigente che ha, invece, indicato quale criterio un sistema di ripartizione tra i postumi minimi e quelli massimi sulla base di una scala centesimale prevedendo che in considerazione di ciascun punto debba essere riconosciuto un valore superiore a quello precedente con un rapporto incrementale più che proporzionale. Ragionevolmente dovrà
essere sottoposto a revisione il sistema di formazione del barème medico legale per renderlo conforme alla esigenza indicata dal legislatore con la novella del 2017 degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni, come peraltro previsto dalla legge.
Per queste ragioni il Tribunale di Roma, pur modificando la propria Tabella di valutazione del danno biologico relativamente ai primi quaranta punti al fine di eliminare la differenza esistente con la Tabella milanese, ha ritenuto di conservare il proprio sviluppo della
Tabella stessa dai 40 punti di invalidità in poi al fine di conservare la corretta applicazione del criterio di legge che contrasta con un incremento del punto inferiore a quello assegnato al punto precedente anche da punto di vista percentuale.
Per quanto riguarda il danno morale soggettivo (cosi specificamente qualificato negli articoli 138 e 139, con ciò superando l'orientamento espresso dalle Sezioni unite del 2008
dal punto di vista classificatorio/terminologico), l'articolo 138 prevede che - al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica - la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a)
a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per singolo punto.
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Di conseguenza l'incremento del danno biologico previsto a titolo di danno morale è
previsto dalla legge in relazione a ciascun punto e deve essere incrementato per ciascun punto.
Sotto questo aspetto la previsione della Tabella milanese di un incremento che parte del
25% e rimane costante per i primi 9 punti per poi crescere di un punto da 10 fino a 34 punti e rimanendo stabile da 34 punti fino a 100 nella misura del 50% appare insoddisfacente e non conforme alle prescrizioni di legge. Sembra evidente che il meccanismo elaborato nella Tabella di Milano confligga con il criterio ora enunciato, in quanto stabilisce che da 1
punto fino a 9 e poi da 34 punti fino a 100 non vi sia alcun incremento.
Inoltre appare poco convincente attribuire un risarcimento percentuale fino al 25% in presenza di 1 punto di danno biologico;
situazione per la quale la giurisprudenza della
Corte di cassazione aveva ritenuto che non potesse essere ritenuto in re ipsa quel danno e in quella misura (cfr. Cassazione sez. III, 13 gennaio 2016, n. 339).
La disposizione normativa appare superare anche la giurisprudenza della Corte di legittimità che aveva sempre considerato che l'ulteriore danno non patrimoniale, ora danno morale soggettivo-oggettivo, non fosse in re ipsa, ma dovesse essere non solo allegato,
ma anche provato.
Sotto questo aspetto la elaborazione del tribunale di Roma, partendo del precedente criterio che individuata il risarcimento del danno morale sulla base di un range di oscillazione per fasce di danno, ha ritenuto di adeguarsi in queste tabelle al disposto legislativo ed ha predisposto una tabella che prevede un range di oscillazione del danno morale soggettivo sulla base di ciascun punto di danno biologico, sempre tenendo conto di quanto provato dal danneggiato, sia pure attraverso presunzioni, che pur sempre costituiscono prova nel sistema probatorio civile quando tratta da indizi univoci e concordanti, con la previsione di una range di oscillazione in più o in meno in relazione al
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valore modale costituito dal valore più frequentemente riconosciuto per tale punto di danno biologico, in considerazione del concreto atteggiarsi del pregiudizio in relazione alla prova fornita.
Per quanto riguarda la personalizzazione del danno biologico – che, come è noto, può
trovare applicazione solo in situazioni eccezionali che determinino un contesto diverso da quello medio preso in considerazione quale valore modale per la individuazione del punto
(cfr. già Cassazione sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423, dove viene chiarito che la personalizzazione non deve essere sempre eseguita, essendo necessaria solo in presenza di situazioni di fatto che si discostano in modo apprezzabile da quelle ordinarie e le più recenti sentenza della Suprema Corte, più volte citate che ribadiscono l'eccezionalità
dell'operazione di personalizzazione) - la Tabella del Tribunale di Milano prevede un meccanismo di personalizzazione all'interno di un range compreso tra il 25 ed il 50%
dell'importo determinato a titolo di danno non patrimoniale e, dunque, comprensivo anche dell'aumento per il danno morale. Laddove il criterio indicato nell'articolo 138 citato indica che «qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento».
Al di là del contrasto con la norma – visto che la Tabella milanese prevede anche la personalizzazione del danno morale che già dovrebbe essere oggetto di specifica valutazione e, quindi, già personalizzato sulla base della prova fornita per riconoscerlo - il criterio per la applicazione di tale personalizzazione appare non condivisibile contrastando con la parità di trattamento da assicurare a tutti i danneggiati. Parità di trattamento che,
trattandosi dell'adeguamento del risarcimento al caso concreto, al solo caso concreto.
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La Tabella milanese, infatti, stabilisce una percentuale di aumento personalizzante fino al
50% per i danni dall'1 al 9%, mentre dal 10% fino al 34% la possibilità di personalizzazione non può eccedere una percentuale che diminuisce progressivamente in relazione a ciascun punto fino ad arrivare al 25% in corrispondenza di un danno del 34%. Dal 35% in poi, l'importo della possibile personalizzazione decresce al 25% pur in presenza di conseguenze molto più gravi.
Appare evidente che, se la personalizzazione tiene conto delle situazioni particolari che rendono il singolo fatto diverso dalla situazione ordinariamente considerata, non appare possibile trattare allo stesso modo situazioni particolari che possano riguardare danni biologici dal 34 al 100%, riservando una possibilità di personalizzazione pari al doppio per un danno biologico del solo 1%.
Tale soluzione appare contrastare con la necessità, più volte affermata dalla Corte di cassazione, di risarcire integralmente il danno, e costituisce una chiara disparità di trattamento in favore di soggetti che abbiano subito danni meno gravi di altri soggetti che abbiano, invece, subito una compromissione di tutte le facoltà e delle estrinsecazioni della vita quotidiana.
Per la liquidazione del danno da perdita parentale la tabella milanese prevedeva, fino alla modifica operata nel 2022 a seguito delle sentenze della corte di cassazione che ne hanno affermato la erroneità una posta risarcitoria compresa tra un minimo ed un massimo per la lesione di ogni specifico rapporto parentale (es. genitore-figlio, nonno-nipote, ecc.) senza indicare, tuttavia, i criteri alla luce, dei quali il giudice avrebbe proceduto alla individuazione dell'importo tabellare concretamente da riconoscere nell'ambito del range sopra evidenziate, non essendo stato ritenuto sufficiente la mera indicazione nella relazione di accompagnamento alla Tabella predisposta dall'Osservatorio milanese nella quale si indicava che il giudice avrebbe dovuto motivare la liquidazione concretamente effettuata
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tenendo conto di indici quali la sopravvivenza o meno di altri congiunti nel nucleo familiare,
la convivenza o meno dei congiunti, la qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta ma, non essendo indicata la valenza attribuita a ciascuno dei suddetti criteri, la tabella non appare assolvere al compito di assicurare omogeneità e non discriminazione nel risarcimento e di consentire la prevedibilità, sia pure entro certi limiti, della entità del risarcimento che potrebbe essere riconosciuta al fine di consentire la definizione stragiudiziale delle richieste di risarcimento.
La nuova tabella adottata dall'Osservatorio milanese nel 2022 è stata predisposta a seguito di una ricognizione degli importi in concreto liquidati, segno che la elaborazione milanese precedente sul punto non aveva individuato la valenza dei singoli criteri nella liquidazione finale e tiene conto dei criteri individuati dalla corte di cassazione – dei quali la tabella del Tribunale di Roma faceva uso dalla predisposizione di tale tabella - ed essendo stata ritenuta idonea, come quella romana per la liquidazione del danno, lo stato attuale della giurisprudenza della corte di cassazione non ha attribuito una specifica prevalenza ad una tabella piuttosto che ad un'altra, ove si faccia applicazione dei criteri identificati dalla cassazione.
Quanto alla liquidazione della invalidità temporanea, si è ritenuto equo, in relazione a quanto indicato per il danno biologico, determinare in euro 130,08 giornalieri l'importo dell'invalidità temporanea assoluta per l'anno 2025, e in euro 65,03 quello della
48temporanea relativa al 50%.
Per quanto riguarda la quantificazione dell'importo spettante a titolo di danno biologico ad tenuto conto delle tabelle di legge ricostruite anche sulla base del criteri Parte_1
indicati nell'articolo 138 del codice della assicurazioni ritiene il giudicante di dover liquidare,
tenuto conto dell'età dell'attore e della percentuale riconosciuta a titolo di danno biologico
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CP_ pari al 50%, l'importo di euro 27.704,75. Tenuto conto dell'importo ricevuto dall' pari ad euro 8.897,38 che deve essere detratto dall'importo da corrispondere a titolo di danno biologico in applicazione del principio della compensatio lucri com damno, l'importro ancora da corrispondere ammonta ad euro 18.907,47.
A titolo di incapacità biologica temporanea, sulla base di quanto indicato facendo corretto uso dei criteri individuati dalla medicina legale, deve, invece essere riconosciuto l'importo di euro 14.215,77.
Deve essere, inoltre, riconosciuto l'importo di euro 949,65 a titolo di spese mediche sostenute per la guarigione valutate come utili anche del CTU.
Non essendo stati dedotti e provati elementi atti ad effettuare la personalizzazione del risarcimento, tenuto conto, peraltro, dell'orientamento della corte di cassazione che ritiene la stessa deve essere oggetto di specifica prova, nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
Per quanto riguarda il danno morale, considerati i principi formulati dalla corte di cassazione a partire dalla sentenza 901/2018 e della indicazione di cui all'articolo 138
ritiene il giudicante che, tenuto conto della valutazione espressa dal CTU in relazione alla esiguità dei postumi riscontrati come conseguenti alle lesioni riportate nell'incidente vi sia un danno morale risarcibile tenuto conto degli effetti sulla stima di sé tenuto conto anche della incidenza dei postumi delle lesioni sulla vita ordinaria conseguente alla lieve riduzione della autonomia connessa i postumi accertati.
E, quindi, possibile liquidare in via equitativa l'importo di euro 3.974,79178.417,35
applicando il coefficiente pari al 12% previsto dal sistema tabellare in uso presso il
Tribunale di Roma in considerazione delle particolarità del pregiudizio verificato.
In totale, quindi, deve essere riconosciuto l'importo di euro 38.047,08.
Maggior danno da ritardo
La questione del risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con il quale sia
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stato liquidato il risarcimento del danno subito si pone in modo diverso tra le obbligazioni di valuta e quelle di valore.
Nel caso delle obbligazioni di valuta, infatti, in caso di inadempimento il maggior danno di cui all'articolo 1224, secondo comma, cc è stato ritenuto esistente in via presuntiva durante la mora, il tasso di inflazione sia stato superiore al saggio degli interessi legali1.
Nel caso delle obbligazioni di valore, come nel caso del risarcimento del danno da fatto illecito, posto che la conversione della obbligazione da valore in valuta è determinata all'atto della sentenza.
Di conseguenza la somma che viene determinata quale risarcimento costituisce il valore aggiornato del credito alla data della decisione comprendente, ovviamente, la rivalutazione del credito stesso al fine di aggiornare l'importo al valore della moneta al momento della decisione. Tale necessità spiega anche la ragione per la quale la tabelle recanti i valori per il calcolo del risarcimento del danno sono aggiornati ogni anno del valore dell'aumento del costo della vita verificatosi nell'anno.
Una volta così determinato l'importo del risarcimento si pone il problema del riconoscimento del maggior danno da ritardo, questione che pone due diversi problemi: il primo costituito dal parametro da utilizzare per calcolare il maggior danno ed il secondo costituito dalla necessità di individuare la base di calcolo tenuto conto che la somma determinata per il risarcimento comprende la rivalutazione al momento della decisione.
La seconda questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude 1 Cfr. Cass. Sez. II, 1 ottobre 2013, n. 22429.
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che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa,
anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obbiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, "può
tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta,
calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via
rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".
Di conseguenza secondo l'ormai consolidato orientamento della corte di cassazione la base sulla quale operare il calcolo può essere determinata seguendo due procedimenti.
Il primo procedimento postula la devalutazione della somma determinata in sede decisione al momento del fatto (operazione che si determina dividendo l'importo stabilito in sentenza per il coefficiente mensile elaborato mensilmente dall'Istat per la rivalutazione dei crediti, indice per il calcolo del costo della vita per operai ed impiegati al metto dei tabacchi cd FIOI) ottenendo così la somma che sarebbe spettata se il risarcimento fosse la conversione da obbligazione di valore a quella di valuta fosse avvenuta il giorno del fatto illecito.
Una volta determinato tale valore deve essere operato un calcolo anno per anno dovendosi calcolare gli interessi semplici (vale a dire che non si sommano sul capitale per produrre ulteriori interessi) sulla somma spettante anno per anno maggiorata, ogni
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anno dell'importo corrispondete alla rivalutazione monetaria relativa all'anno precedente.
L'altro metodo consente di operare sulla base di valori medi, assumendo a base del calcolo del maggior danno il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (quella del fatto) e quella finale (data della decisione), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, vale a dire sommando il valore determinato in sentenza alla somma stessa devalutata al momento del fatto illecito,
dividendo il risultato per due.
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, è stato ritenuto che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato -
BOT, CCT, BTP (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) o in alternativa al solo rendimento dei Buoni del Tesoro ad un anno. Tra il rendimento dei Titoli di Stato e gli interessi legale, deve essere utilizzato il tasso superiore (alla luce delle recenti indicazione delle Sezioni Unite della corte di Cassazione 16 luglio 2008 n. 19499) tra i due indicati (1.24% quale rendimento medio nel periodo dei titoli di Stato a fronte dello
0,35% della media dell'interesse legale) per calcolare il danno da lucro cessante sul capitale alla data del fatto, come devalutato, per la svalutazione medio tempore verificatasi, in base al relativo indice medio del periodo.
Calcolo in favore di Parte_1
Nel caso di specie occorre procedere alla determinazione del maggior danno in relazione all'incidente avvenuto il giorno 15 settembre 2014 e la decisione, che è pronunziata il giorno 14 aprile 2025, che riconosce un risarcimento di euro 38.047,68 già al netto di
CP_ quanto percepito dall'
L'importo di euro 38.047,68 devalutato alla data del giorno 15 settembre 2014 equivale a
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€ 31.418,39 facendo applicazione del coefficiente Istat per la trasformazione di una somma rilevato al febbraio 2025, ultimo disponibile al momento della sentenza, pari a
1,211 (38.047,68 : 1,211 = 31.418,39) epoca del fatto, mentre l'importo del capitale medio da utilizzare quale base di calcolo è pari a € 34-733.03 determinata sommando la somma determinata in sentenza con quella devalutata al 15 settembre 2014 e dividendo il totale per 2 [(38.047,68 + 31.418,39): 2] = 34.733,03. Su tale ultima somma vanno,
quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi tra il dì del sinistro fino alla data della presente sentenza, interessi al tasso annuo dello 1,24%, determinato sulla media del rendimento dei titoli di Stato (BOT, CCT e BTP) per il medesimo periodo come rilevata dall'esame dei bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal Ministero dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del Ministero medesimo.
Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, €
4.555,87=, così ricavati: capitale medio dovuto nel periodo rivalutato secondo gli indici medi del periodo (€ 34.733,03=) * numero di giorni intercorsi tra fatto e l'acconto (3.861) *
tasso di interesse giornaliero applicato (1,24%/365). In totale, l'importo da liquidare a titolo di maggior danno ammonterà ad euro 4.555,87.
Risulta dovuta complessivamente la somma di euro 42.603,55.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 650, pari all'acconto.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti del Super condominio di Parte_1
Roma, via Luigi Schiavonetti n. 270, la società e della società Controparte_1 [...]
chiamata in causa dal supercondominio Controparte_6
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* accoglie la domanda proposta dall'attore nei confronti del Supercondiminio di Roma
[...]
e per l'effetto lo condanna a pagare ad Controparte_3 Parte_1
CP_ l'importo di euro 42,603,55 già detratto quanto percepito dall' e considerato il maggior danno calcolato come in motivazione.
rigetta la domanda attrice proposta nei confronti della società Controparte_1
rigetta la domanda di manleva proposta dal Supercondominio Controparte_3
nei confronti della società
[...] Controparte_2
condanna il Supercondominio di ON a rimborsare ad Controparte_3
le spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 6.386, Parte_1
comprensive anche della somma di euro 650 per onorari di ctu, di cui euro 5.000 per onorari delle fasi di giudizio, euro 786 per spese, oltre accessori di legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%. Somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antiustatario;
condanna il Supercondominio di ON a rimborsare alla Controparte_3
società le spese del presente giudizio, spese che liquida Controparte_6
in euro 5.000, di cui euro 5.000 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori di legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
condanna a rimborsare alla società le spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, spese che liquida in euro 5.000, di cui euro 5.000 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori di legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del
15%:
Così deciso in Roma, il giorno 14 aprile 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 28346 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 2 aprile 2025 sulle conclusioni precisate come in atti e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
G. M. Columba n. 21 presso lo studio dell'avv. Antonio De Lucia che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione
ATTORE
E
Super condominio di Roma – via Luigi Schiavonetti n. 270-300 ( cf ) in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Nicotera n. 29
presso lo studio dell'avv. Antonella Zordan che lo rappresenta e difende giusta procura alla liti conferita in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Palestrina, via Prenestina Nuova n. 301/C presso lo TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
studio dell'avv. Felice Valente che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
(cf ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Italia n. 13 presso lo studio degli avv. Giuseppe Di Masi e Laura Maria Giammarrusto che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 2 aprile 2025 le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, ha convenuto in giudizio il
[...]
e la società al fine di veder Controparte_3 Controparte_1
accertare la responsabilità degli stessi per i danni subiti per effetto della caduta, avvenuta negli spazi del Super condominio il giorno 15 settembre 2014, e per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti.
A fondamento della domanda ha dedotto che il giorno 15 settembre 2014 stava svolgendo la sua attività di guardia giurata nel Centro Commerciale Torvergata Center e stava controllando la chiusura delle porte di accesso alle cantine dell'esercizio commerciale,
passando sopra una griglia posta sul piano calpestabile esterno contiguo alla stabile, la stessa aveva ceduto, determinandone la caduta.
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A causa della caduta aveva riportato lesioni per le quali ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno, non avendo avuto alcun esito la richiesta risarcitoria inviata ai due convenuti ritenendo sussistere la responsabilità degli stessi per omessa custodia e per insidia sulla base di un danno biologico valutato dal proprio perito nella misura del 24%.
Si è costituito il Super condominio ritenendo che la competenza dovesse essere attribuita al giudice del lavoro trattandosi di un infortunio avvenuto nel corso del servizio nei confronti del proprio datore di lavoro anche in assenza della relativa domanda da parte dell'attore.
Ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il datore di lavoro dell'attore, la società con la quale il condominio aveva stipulato un Controparte_4
contratto diretto alla fornitura di servizi prevenzione e protezione, di manutenzione degli impianti e di ritiro della posta, per essere manlevato dalla stessa.
Trattandosi di un infortunio accaduto nel corso della attività di servizio da parte dell'attore
CP_ Lo stesso doveva aver ricevuto un risarcimento da parte dell' e quindi, poteva eventualmente richiedere unicamente l'eventuale danno differenziale rispetto a quanto già
CP_ corrisposta dall'
Nel merito ha contestato la domanda attrice ritenendo sussistere nell'incidente una ipotesi di caso fortuito in quanto il cedimento della griglia era avvenuta durante il passaggio dell'attore e quindi era stata conseguenza di una alterazione improvvisa che non aveva consentito interventi preventivi non risultando essere stati rilevati precedenti compromissioni della struttura che potessero far presagire la presenza di uno stato di pericolo.
Si + costituita la società eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva in quanto l'incidente si era verificato all'interno di un'area condominiale.
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Infatti la griglia era posta all'esterno del magazzino di sua proprietà come risultava dalla planimetria allegata all'atto di modifica del Regolamento del Super condominio effettuata per atto di , notaio in Roma registrato in Roma il 24 ottobre 2007, Persona_1
circostanza confermata dal fatto che le spese per la riparazione ed il ripristino della griglia erano state pagate dal Super condominio.
Ha dedotto la genericità della domanda proposta dall'attore, la intervenuta prescrizione della richiesta di risarcimento per non essere intervenuta alcuna tempestiva richiesta di risarcimento del danno essendo il fatto avvenuto il 15 settembre 20'14 mentre la prima richiesta era pervenuta solo il 7 gennaio 2020.
Nel merito ha dedotto il concorso della condotta dell'attore per non aver fatto uso della griglia senza la necessaria prudenza.
Si è costituita la società evidenziando che l'attore aveva Controparte_6
introdotto il giudizio non nei confronti del datore di lavoro ma fondando la domanda sulla responsabilità extracontrattuale da insidia e custodia da parte del soggetto responsabile della manutenzione e custodia della griglia che era crollata al passaggio dell'attore e di conseguenza non vi era alcun rapporto contrattuale sul quale fondare la richiesta di manleva proposta dal evidenziando che la sua responsabilità contrattuale Controparte_7
era limitata ai danno cagionati da propri dipendente e non per quelli subiti dagli stessi in conseguenti di omessa manutenzione da parte del condominio e comunque il contratto prevedeva espressamente che la manutenzione fosse limitata ai soli impianto tecnologici di sicurezza TVCC.
Respinte le richieste istruttorie, espletata una consulenza tecnico medico legale per la valutazione dei postumi dell'infortunio, acquisita documentazione relativa al riconoscimento
CP_ dei postumo quale infortunio accaduto in servizio all'attore con postumi valutati ai fini nel 9%. Rimessa la causa sul ruolo per accertare la entità della somma percepita in conto
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CP_ capitale da parte dell' limitatamente al danno biologico, la causa è stata trattenuta in decisione senza termini su richiesta delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta dell'attore è diretta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della sua caduta avvenuta il giorno 15 settembre 2014 mentre stava svolgendo la sua attività di guardia giurata nel Centro Commerciale Torvergata Center e stava controllando la chiusura delle porte di accesso alle cantine dell'esercizio commerciale, passando sopra una griglia, posta sul piano calpestabile esterno contiguo alla stabile, la stessa aveva ceduto, determinandone la caduta, ponendo a base della domanda la responsabilità da custodia ex articolo 2051 e la responsabilità da insidia di cui all'articolo 2043 cc.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode,
soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005) o la fattispecie prevista dall'articolo 2043 cc.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio
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determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016,
n. 12895)
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la griglia al momento della caduta.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la
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diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che lo ha fatto cadere o qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Sez. VI-III,
ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15
luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n.
20427; Cass. sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia secondo la quale l'ente proprietario risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà
tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n.
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23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793)
e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi,
sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). In particolare sempre la cassazione ha ritenuto che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi,
conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato). (Cass. Sez. III, 20 gennaio 2014, n.
999). ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà
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tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n.
23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793)
e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi,
sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in
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precedenza dalla corte di cassazione che ha ritenuto che Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale,
esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227,
comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es.
Cass. Sez. VI-III, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775) e successivamente riconfermato in quanto è stato ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso).
(Cass. Sez. VI-III, 30 ottobre 2018, n. 27724).
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D'altra parte in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Cass. Sez. VI-III, ord. 3 aprile 2019, n. 9315)
Infine occorre ricordare che nel caso di responsabilità ex articolo 2043 cc incombe sull'attore l'onere di provare tutti gli elementi della responsabilità ed in particolare oltre la condotta colposa, il danno, il nesso di causalità anche i requisiti dell'insidia, vale a dire la invisibilità e la imprevedibilità della stessa.
Parte attrice nell'atto di citazione ha dedotto che la caduta era avvenuta il giorno 15
settembre 2014 mentre stava svolgendo la sua attività di guardia giurata nel Centro
Commerciale Torvergata Center e stava controllando la chiusura delle porte di accesso alle cantine dell'esercizio commerciale, passando sopra una griglia posta sul piano calpestabile esterno contiguo allo stabile, la stessa aveva ceduto, determinandone la caduta.
Tale circostanza, pacifica tra le parti trova specifica conferma nel verbale di intervento dei
Vigili del Fuoco nel quale risulta indicato che il cedimento della grigia era stato dovuto al
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cedimento di uno dei due angolari che sostenevano una parte del camminatoio grigliato in ferro che si trovava tra ino degli edifici e la rampa di accesso al locale sottostante interrato e che l'attore era stato trovato tre metri più in basso, all'interno di una intercapedine, e con una apertura della griglia che in parte pendeva nella zoa in cui aveva ceduto.
Nessuna prova è stata fornita in giudizio in ordine al fatto che la griglia presentasse evidenti tracce di lesione né, al tempo stesso è stato provato l'esistenza di un servizio di manutenzione e sorveglianza in ordine alla condizione statica della griglia né risulta che il passaggio sulla stessa fosse inibito.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda attrice non essendo emersa la esistenza di segni dai quali fosse possibile rendersi conto di una condizione di pericolo, oggettivamente esistente per l'avvenuto cedimento dei due angolari che sostenevano parte della griglia di camminamento.
Per quanto riguarda la responsabilità ritiene debba essere ritenuto responsabile per il difetto di manutenzione e della insidia il convenuto dal momento che da Controparte_7
un lato non risulta provata la proprietà esclusiva della società di una porzione CP_1
del cortile non potendosi trarre tale conclusione dalla sola proprietà del CP_8
locale seminterrato, e non essendo comprensibile altrimenti la ragione per la quale ul condominio ha provveduto al pagamento delle spese di ripristino della griglia per oltre
24.000 euro ove tale rispristino fosse di un'area privata esterna al , specie Controparte_7
considerando che tale eventuale parte privata non risulta neppure evidenziata nella planimetria del cortile allegata alla modifica del Regolamento condominiale.
Deve essere respinta la domanda di manleva contrattuale proposta dal Controparte_7
nei confronti della società dal momento che il contratto Controparte_6
prevede la responsabilità di tale società solo per i danni prodotti dalla società e dai propri dipendenti a terzi e non anche per i danni cagionati dal contraente ad un proprio
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dipendente e che tra gli obblighi del contratto era prevista la manutenzione e riparazione ma non delle strutture del condominio, ma unicamente delle attrezzature diretta allo svolgimento del servizio di sorveglianza, tra le quali, evidentemente, non rientrava la griglia in questione.
Deve essere respinta anche la domanda proposta dall'attore nei confronti della società
essendo risultato che la stessa non era proprietaria della griglia di areazione CP_1
della intercapedine sottostante.
Per quanto riguarda i postumi permanenti conseguenti alla caduta osserva il giudicante che l'attore nella caduta ha riportato la frattura scomposta della epifici distale del radio destro con distacco parcellare del semilunare della superficie dorsale, del radio destro, la frattura della branca ischio-pubica del margine anteriore e dell'emisacro di destra con fratture delle coste da X a XII di destra.
La consulenza tecnica medico legale espletata ha confermato le lesioni, già riscontrate
CP_ dall' che aveva riconosciuto un danno quantificato nel 9% secondo i proprio parametri,
ritenendo che sulla base dei criteri del SIMLA ritenuti dal tribunale di Roma idonei alla valutazione dei postumi permanenti quantificandoli nella misura del 12% con esclusione della incidenza sulla capacità lavorativa specifica, e riconoscendo una incapacità biologica temporanea assoluta nella misura di 50 giorni e di giorni 90 di relativa al 50%.
Tale valutazione è condivisa dal giudicante avendo fatto il consulente corretto uso dei criteri della medicina legale.
Per quanto riguarda il danno biologico osserva il giudicante che la categoria unitaria del danno non patrimoniale comprende sia il danno biologico - inteso come lesione all'integrità
psico-fisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, direttamente conseguenza della lesione stessa, come lo stesso dolore transeunte per il periodo necessario per la
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guarigione e la stabilizzazione dei postumi, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito - sia il danno morale - inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione - come specificamente indicato dal legislatore negli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni e come espressamente ormai riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità,
che ribadisce la “costante, duplice essenza del danno alla persona: la sofferenza interiore;
le dinamiche relazionali di una vita che cambia (...) Restano così efficacemente scolpiti i due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore e/o la significativa alterazione della vita quotidiana (cfr. Cassazione 901/18, Cassazione n. 7513/2018, Cassazione n.
9196/18, Cassazione n. 10912/18, Cassazione n. 13770/18 e da ultimo Cassazione Sez.
III, 31 gennaio 2019, n. 2788; Cassazione Sez. VI-III, ord 19 febbraio 2019, n. 4878 – vedi anche Cass. Sez. III, 3 marzo 2023, n. 6444 secondo la quale in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale
(trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può
rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale,
alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria)
tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale e Cass. Sez. III, 21 marzo 2022, n. 9006 secondo cui il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è
insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare
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oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. (In
applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che,
nel liquidare il danno non patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale sulla base delle Tabelle di Milano del 2018, aveva negato il riconoscimento del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio, ritenendo che la considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato potesse incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico)..).
Ciò posto, va ulteriormente premesso che le tabelle romane sono applicate per la liquidazione dei danni conseguenti a lesioni da sinistro stradale, da esercizio della caccia e da responsabilità sanitaria limitatamente alle lesioni superiori al 9% (dovendosi per le c.d. micropermanenti adottare le tabelle legislative di cui all'art. 139 cod. ass. sino a quando non verranno adottate le tabelle previste dall'art. 138 cod. ass. anche per la macropermanenti), le medesime tabelle romane si applicano in ogni altro caso di lesioni a prescindere dalla entità percentuale delle stesse e quindi anche nel range dall'1 al 9%.
Per quanto riguarda il valore del c.d. punto base, sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui svolte, si è ritenuto equo attribuire, in funzione risarcitoria, il valore di euro 1.392,51 ad una limitazione incidente nella misura dell'uno per cento sulla complessiva validità psico-
fisica di una persona nella fascia di età fino a 1 anno, apportando a detto parametro di partenza una serie di correzioni (in base a coefficienti predeterminati, frutto di un pluriennale lavoro di elaborazione giurisprudenziale) in modo da tenere conto della percentuale di invalidità e dell'età.
Quanto alla metodologia, nelle Tabelle di Roma il valore del primo punto di I.P. costituisce il valore monetario della sola componente biologica- dinamico relazionale del danno non patrimoniale.
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La tabella non comprende, invece, la componente morale soggettiva per la liquidazione della quale il Tribunale di Roma aveva introdotto «fasce di oscillazione» che attribuiscano un aumento dell'importo del 12,5% per il danno morale fino al 10% e del 20% per lo scaglione dall'11 al 20% ed un aumento pari al 5% per ogni fascia di dieci punti di danno biologico, a decorrere dal 21% maggiorabile o diminuibile fino al 50% in funzione delle condizioni del caso.
Nella tabella adottata per l'anno 2023 si è ritenuto di dover dare piena applicazione al principio contenuto nell'articolo 138 del codice delle assicurazioni prevedendo la determinazione dell'importo tabellare del danno mortale soggettivo con un importo predeterminato per ciascun punto di danno biologico prevedendo un range di oscillazione,
in riduzione o in incremento, in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno.
Si è, infatti, sempre ritenuto di dover rifuggire qualsiasi automatismo nel riconoscimento di una posta risarcitoria relativa al danno morale come se, provato il danno biologico, questo non necessitasse di accertamento. Occorre, invece, prima accertare, avvalendosi di ogni mezzo di prova, e dunque anche in via presuntiva, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e, ove provato, procedere alla sua liquidazione eventualmente adottando un metodo percentuale rispetto al danno biologico come parametro equitativo
Quanto alla liquidazione della componente “morale” del danno non patrimoniale si è consci del fatto che, come la Corte di legittimità ha avuto modo di ricordare, nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale (quale massima espressione delle dignità umana,
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desumibile dall'articolo 2 della Costituzione in relazione all'articolo 1 della Carta di Nizza
contenuta nel trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota proporzionale al danno alla salute (cfr Cass. Sez, III, 10 marzo 2010,n. 5770).
Si è, tuttavia, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire, nella determinazione dell'importo che meglio corrisponde alle specifiche caratteristiche del caso concreto, un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo consentendo così di ricostruire l'iter logico attraverso il quale -
anche diversi giudici - sono giunti alla determinazione del relativo importo e di allontanare il rischio che ogni liquidazione segua criteri propri.
Tale soluzione, inoltre, risponde anche all'esigenza generalmente avvertita di rendere in qualche modo ragionevolmente prevedibile la decisione del giudice al fine di consentire il funzionamento dei sistemi di definizione precontenziosa dei conflitti.
Va, peraltro, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione unicamente laddove sia presente una lesione della integrità psicofisica, non invece negli altri casi di lesione di altri diritti inviolabili quale il pregiudizio all'onore - o in tutti quei casi in cui non essendovi un danno biologico non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
La liquidazione secondo il criterio del punto variabile è stata ritenuta dalla Corte di cassazione (v, Cassazione sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20895) idonea quale parametro di riferimento per una liquidazione equa, purché tale valutazione standardizzata venga poi adeguata al caso concreto. Si è affermato, infatti, che il giudice di merito può adottare criteri predeterminati e standardizzati come quelli tabellari «purché ciò attui in modo flessibile, tenendo conto della specificità della concreta situazione, la quale richiama una
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esigenza di personalizzazione e di adeguamento del valore medio del punto al caso specifico, tale attività rappresentando la condizione per un effettivo, e perciò motivato,
esercizio del potere di valutazione equitativa in relazione al complesso di attitudini sviluppate o prevedibili, di cui la menomazione dell'integrità psico-fisica priverà in futuro la persona» (in tal senso Cassazione n. 6023 del 24/04/2001, ma ancor prima Cassazione n.
4852 del 19/05/1999).
Tale principio ha trovato ulteriore conferma nella giurisprudenza della corte di cassazione che ha ricordato, nel ritenere le tabelle per la valutazione del danno parentale adottate dall'Osservatorio di Milano errate proprio perché non basate su un sistema di valutazione basato sulla attribuzione di punteggi per valutare la situazione al fine del risarcimento, in quanto solo in questo modo è possibile rendere conoscibile quanto ciascun elemento considerato ha inciso nella valutazione economica contenuta nella decisione, favorendo anche la prevedibilità della decisione del giudice. La Corte di cassazione, infatti, ha affermato il principio che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda,
oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali,
indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Sez. III, 29 settembre 2021, n. 26300),
con ciò escludendo che le tabelle elaborate dall'Osservatorio di Milano ed adottate dal
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Tribunale di Milano fossero strutturate in modo tale da consentire di conoscere i parametri ai quali il giudice si sarebbe attenuto nella liquidazione del danno in assenza di situazioni eccezionali.
È ormai principio consolidato, dunque, quello secondo il quale la liquidazione del danno alla salute deve soddisfare tre requisiti fondamentali, e cioè:
(a) deve essere integrale: cioè rappresentare una effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dalla vittima in conseguenza dell'illecito;
(b) deve evitare duplicazioni: cioè liquidare più importi a titolo di risarcimento di pregiudizi nominalmente diversi, ma sostanzialmente identici;
(c) deve evitare sperequazioni: cioè trattare in modo analogo casi dissimili;
oppure liquidare in modo diverso danni simili.
Di questi tre requisiti, quando la legge non detti criteri specifici di liquidazione, il giudice deve necessariamente tenere conto nella scelta del metodo equitativo che intende adottare in concreto ex art. 1226 c.c..
Occorre, dunque che il criterio in concreto adottato combini una uniformità pecuniaria di base con una certa elasticità e flessibilità, tale da adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana, quando la stessa abbia caratteristiche tali da far ritenere che il pregiudizio sia in concreto diverso, e quindi maggiore o minore, rispetto al valore modale rappresentato da quello tabellare, difformità
che, come più volte ricordato dalla corte di cassazione deve essere oggetto di specifica dimostrazione, essendo evidente che un utilizzo diffuso della cd personalizzazione,
determinerebbe di conseguenza la stessa marginalità del sistema tabellare nella determinazione del risarcimento.
Il Tribunale di Roma, come già detto, aveva provveduto sin dal 1990 ad elaborare le proprie Tabelle di liquidazione del danno alla persona che potessero rispondere alle
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suddette esigenze, procedendo alla rilevazione della misura dei risarcimenti oggetto delle proprie decisioni al fine di determinare il valore più frequente, cd valore modale, a quale ancorare il risarcimento tabellare per ciascun punto di incapacità biologica permanente o di danno parentale. Le sezioni civili del Tribunale di Roma, coinvolte come sempre nella discussione in materia, dopo approfondito e perdurante dibattito, hanno confermato la scelta di utilizzare il proprio sistema tabellare elaborato anche nel dopo il 2011, a seguito della decisione della Corte di cassazione sulla valenza delle tabelle realizzate dal
Tribunale di Milano (Cassazione n. 12408 del 7 giugno 2011), ritenendo di non poter dare ingresso al sistema tabellare realizzato dall'Osservatorio di Milano non condividendo alcuni dei presupposti e criteri applicativi posti a base delle Tabelle di Milano continuando così
nell'opera di redazione e aggiornamento delle Tabelle di liquidazione del danno biologico adottate e, ovviamente, applicate dal Tribunale di Roma.
Il primo aspetto che deve essere osservato appare essere costituito dalla necessità di rivedere le tabelle adottate dal Tribunale di Milano alla luce delle leggi 24/2017 e 124/2017
che riguardano i risarcimenti del danno biologico e morale soggettivo relativi alla materia degli incidenti stradali e alle altre materie alle quali la legge ha ritenuto di applicare la medesima disciplina.
Tali questioni attengono dal 2018 non all'utilizzo del valore tabellare del punto, ma ai criteri di funzionamento della Tabella al fine dell'individuazione del risarcimento.
Di conseguenza, non è in contestazione l'utilizzazione del punto tabellare base individuato dal Tribunale di Milano, che - come si dirà in seguito - il Tribunale di Roma ha deciso di adottare modificando una parte della propria Tabella, ma la modalità di costruzione della tabella relativamente: a) all'incremento del valore del punto in considerazione;
b) alla gravità dei postumi;
c) al parametro utilizzato per la determinazione del danno morale;
d)
al criterio utilizzato per la determinazione per la personalizzazione, oltre ai criteri utilizzati
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per il danno parentale o il danno da morte per altra causa che appaiono contrastare l'esigenza di prevedibilità della decisione a cui si era ispirata anche la sentenza della
Cassazione del 2011 n. 12408, dovendosi intendere tale “prevedibilità” sia quale principio di garanzia per l'utenza sia in chiave di strumento per il contenimento del contenzioso esistendo dei criteri che, al di là delle specifiche situazioni del caso concreto, facilitano la definizione stragiudiziale alla quale tendevano sia la legge 990/1969 sia il successivo
Codice delle assicurazioni sia, infine, la individuazione come condizione di procedibilità
costituita dall'espletamento di una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi di cui all'articolo 696 bin introdotta dalla legge 24/2017 per la responsabilità sanitaria,
espletamento che trova il suo fondamento proprio nella esistenza di parametri ordinariamente applicabili al risarcimento, atti a consentire, una volta individuata la ragionevole misura del danno biologico, la entità del risarcimento spettante, evitando, in questo modo il ricorso alla giustizia, anche se le problematiche della responsabilità
sanitaria, che coinvolge anche altri aspetti, e rende difficile la operatività della riforma a fini deflattivi, anche in considerazione del mancato completamento della stessa a sei anni dalla sua adozione.
L'attuale formulazione dell'articolo 138 del Codice delle assicurazioni, modificato con la legge 124/2017, individua i criteri da applicare per la formazione della tabella per il calcolo del danno biologico e quelli per il calcolo del danno morale e per la personalizzazione,
salvo rimettere al Governo la individuazione del punto base e il concreto incremento del punto in funzione della gravità dei postumi, precisando la norma che il valore di ciascun punto deve essere espressione di un incremento più che proporziona le rispetto al precedente, avendo comunque fissato la norma i criteri da utilizzare e previsto che anche la misura del danno morale dovesse essere riconosciuto in relazione a ciascun punto.
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La giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza 901/2018, si è orientata nel ritenere che detti criteri siano già in vigore malgrado l'Esecutivo non abbia ancora ottemperato alla emanazione della tabella con la individuazione degli specifici valori di legge («In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, mentre,
come confermato dall'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017, una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura,
disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto» (Cassazione sez. III, 17 gennaio
2018, n. 901; Cassazione sez. III, 20 agosto 2018, n. 20795; Cassazione sez. III, 28
settembre 2018, n. 23469), par chiaro che la mera applicazione del canone analogico –
specie in relazione ai casi per i quali trovi applicazione la norma per effetto di un espresso richiamo di legge - induca ad assegnare decisivo rilievo alla citata modifica dell'art.138 e che di tali criteri debba farsi applicazione nella costruzione delle specifiche tabelle di risarcimento dei danni.
Ritiene il Tribunale che la Tabella per la valutazione del danno biologico superiore al 9%
debba, pertanto, essere conformata ai criteri individuati dall'articolo 138 che, al momento,
prevede che la tabella dei valori economici si fondi sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità. La stessa norma prevede che il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e, quindi, cresce in modo più
che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
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Di conseguenza il legislatore ha chiaramente indicato che ciascun punto deve essere di valore superiore a quello precedente e che l'incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi.
La Tabella approvata dall'Osservatorio di Milano ed utilizzata dal Tribunale di Milano
appare contrastare proprio con il criterio di legge sopra enunciato. Infatti, prendendo in esame i valori dei punti base senza l'incremento per il danno morale, eliminato dall'Osservatorio Milanese proprio a seguito di altre pronunce della cassazione che avevano indicato la erroneità di un simile inserimento che rendeva automatica la attribuzione del risarcimento di tale danno in relazione alla sola verificazione del danno biologico, è possibile verificare che la Tabella milanese determina un incremento in valore assoluto di ciascun punto crescente fino al punto 33, mentre da tale punto l'incremento assoluto previsto – pur in presenza di postumi sempre più gravi e devastanti per il danneggiato – diminuisce progressivamente fino a giungere ad importi difficilmente condivisibili con la importanza che il pregiudizio riveste per il singolo paziente, si pensi a titolo di esempio un soggetto al quale sia rimasta la funzionalità di un solo dito in assenza di facoltà vocali, funzionalità che tuttavia gli consente, sia pure attraverso strumenti, il contatto con la realtà circostante, che subisca un incidente che lo privi di tale funzionalità.
Una siffatta Tabella appare, inoltre, ingiustamente penalizzante nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno biologico grave, molto grave e assoluto, mentre appare ingiustificatamente più generosa in relazione ai soggetti che hanno subito un pregiudizio inferiore.
Sotto questo aspetto non può trovare giustificazione la misura dell'incremento utilizzata dall'Osservatorio di Milano sul presupposto che la tabella utilizzata sia basata su considerazioni medico legali che ritengono che l'accrescimento della misura dei postumi in misura percentuale sia espressione di una valutazione che non attribuisce la medesima
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valenza ad ogni incremento percentuale. Se ciò poteva trovare un riscontro nella elaborazione medico legale che riteneva che la curva della gravità della menomazione trovasse una attenuazione nei postumi superiori all'80% in considerazione della valutazione complessiva già svolta per individuare il grado di compromissione rappresentato dall'80%, tuttavia si deve considerare che questo tipo di impostazione,
analogamente per la incapacità biologica temporanea, non risulta condivisa dalla legislazione vigente che ha, invece, indicato quale criterio un sistema di ripartizione tra i postumi minimi e quelli massimi sulla base di una scala centesimale prevedendo che in considerazione di ciascun punto debba essere riconosciuto un valore superiore a quello precedente con un rapporto incrementale più che proporzionale. Ragionevolmente dovrà
essere sottoposto a revisione il sistema di formazione del barème medico legale per renderlo conforme alla esigenza indicata dal legislatore con la novella del 2017 degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni, come peraltro previsto dalla legge.
Per queste ragioni il Tribunale di Roma, pur modificando la propria Tabella di valutazione del danno biologico relativamente ai primi quaranta punti al fine di eliminare la differenza esistente con la Tabella milanese, ha ritenuto di conservare il proprio sviluppo della
Tabella stessa dai 40 punti di invalidità in poi al fine di conservare la corretta applicazione del criterio di legge che contrasta con un incremento del punto inferiore a quello assegnato al punto precedente anche da punto di vista percentuale.
Per quanto riguarda il danno morale soggettivo (cosi specificamente qualificato negli articoli 138 e 139, con ciò superando l'orientamento espresso dalle Sezioni unite del 2008
dal punto di vista classificatorio/terminologico), l'articolo 138 prevede che - al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica - la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a)
a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per singolo punto.
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Di conseguenza l'incremento del danno biologico previsto a titolo di danno morale è
previsto dalla legge in relazione a ciascun punto e deve essere incrementato per ciascun punto.
Sotto questo aspetto la previsione della Tabella milanese di un incremento che parte del
25% e rimane costante per i primi 9 punti per poi crescere di un punto da 10 fino a 34 punti e rimanendo stabile da 34 punti fino a 100 nella misura del 50% appare insoddisfacente e non conforme alle prescrizioni di legge. Sembra evidente che il meccanismo elaborato nella Tabella di Milano confligga con il criterio ora enunciato, in quanto stabilisce che da 1
punto fino a 9 e poi da 34 punti fino a 100 non vi sia alcun incremento.
Inoltre appare poco convincente attribuire un risarcimento percentuale fino al 25% in presenza di 1 punto di danno biologico;
situazione per la quale la giurisprudenza della
Corte di cassazione aveva ritenuto che non potesse essere ritenuto in re ipsa quel danno e in quella misura (cfr. Cassazione sez. III, 13 gennaio 2016, n. 339).
La disposizione normativa appare superare anche la giurisprudenza della Corte di legittimità che aveva sempre considerato che l'ulteriore danno non patrimoniale, ora danno morale soggettivo-oggettivo, non fosse in re ipsa, ma dovesse essere non solo allegato,
ma anche provato.
Sotto questo aspetto la elaborazione del tribunale di Roma, partendo del precedente criterio che individuata il risarcimento del danno morale sulla base di un range di oscillazione per fasce di danno, ha ritenuto di adeguarsi in queste tabelle al disposto legislativo ed ha predisposto una tabella che prevede un range di oscillazione del danno morale soggettivo sulla base di ciascun punto di danno biologico, sempre tenendo conto di quanto provato dal danneggiato, sia pure attraverso presunzioni, che pur sempre costituiscono prova nel sistema probatorio civile quando tratta da indizi univoci e concordanti, con la previsione di una range di oscillazione in più o in meno in relazione al
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valore modale costituito dal valore più frequentemente riconosciuto per tale punto di danno biologico, in considerazione del concreto atteggiarsi del pregiudizio in relazione alla prova fornita.
Per quanto riguarda la personalizzazione del danno biologico – che, come è noto, può
trovare applicazione solo in situazioni eccezionali che determinino un contesto diverso da quello medio preso in considerazione quale valore modale per la individuazione del punto
(cfr. già Cassazione sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423, dove viene chiarito che la personalizzazione non deve essere sempre eseguita, essendo necessaria solo in presenza di situazioni di fatto che si discostano in modo apprezzabile da quelle ordinarie e le più recenti sentenza della Suprema Corte, più volte citate che ribadiscono l'eccezionalità
dell'operazione di personalizzazione) - la Tabella del Tribunale di Milano prevede un meccanismo di personalizzazione all'interno di un range compreso tra il 25 ed il 50%
dell'importo determinato a titolo di danno non patrimoniale e, dunque, comprensivo anche dell'aumento per il danno morale. Laddove il criterio indicato nell'articolo 138 citato indica che «qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento».
Al di là del contrasto con la norma – visto che la Tabella milanese prevede anche la personalizzazione del danno morale che già dovrebbe essere oggetto di specifica valutazione e, quindi, già personalizzato sulla base della prova fornita per riconoscerlo - il criterio per la applicazione di tale personalizzazione appare non condivisibile contrastando con la parità di trattamento da assicurare a tutti i danneggiati. Parità di trattamento che,
trattandosi dell'adeguamento del risarcimento al caso concreto, al solo caso concreto.
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La Tabella milanese, infatti, stabilisce una percentuale di aumento personalizzante fino al
50% per i danni dall'1 al 9%, mentre dal 10% fino al 34% la possibilità di personalizzazione non può eccedere una percentuale che diminuisce progressivamente in relazione a ciascun punto fino ad arrivare al 25% in corrispondenza di un danno del 34%. Dal 35% in poi, l'importo della possibile personalizzazione decresce al 25% pur in presenza di conseguenze molto più gravi.
Appare evidente che, se la personalizzazione tiene conto delle situazioni particolari che rendono il singolo fatto diverso dalla situazione ordinariamente considerata, non appare possibile trattare allo stesso modo situazioni particolari che possano riguardare danni biologici dal 34 al 100%, riservando una possibilità di personalizzazione pari al doppio per un danno biologico del solo 1%.
Tale soluzione appare contrastare con la necessità, più volte affermata dalla Corte di cassazione, di risarcire integralmente il danno, e costituisce una chiara disparità di trattamento in favore di soggetti che abbiano subito danni meno gravi di altri soggetti che abbiano, invece, subito una compromissione di tutte le facoltà e delle estrinsecazioni della vita quotidiana.
Per la liquidazione del danno da perdita parentale la tabella milanese prevedeva, fino alla modifica operata nel 2022 a seguito delle sentenze della corte di cassazione che ne hanno affermato la erroneità una posta risarcitoria compresa tra un minimo ed un massimo per la lesione di ogni specifico rapporto parentale (es. genitore-figlio, nonno-nipote, ecc.) senza indicare, tuttavia, i criteri alla luce, dei quali il giudice avrebbe proceduto alla individuazione dell'importo tabellare concretamente da riconoscere nell'ambito del range sopra evidenziate, non essendo stato ritenuto sufficiente la mera indicazione nella relazione di accompagnamento alla Tabella predisposta dall'Osservatorio milanese nella quale si indicava che il giudice avrebbe dovuto motivare la liquidazione concretamente effettuata
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tenendo conto di indici quali la sopravvivenza o meno di altri congiunti nel nucleo familiare,
la convivenza o meno dei congiunti, la qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta ma, non essendo indicata la valenza attribuita a ciascuno dei suddetti criteri, la tabella non appare assolvere al compito di assicurare omogeneità e non discriminazione nel risarcimento e di consentire la prevedibilità, sia pure entro certi limiti, della entità del risarcimento che potrebbe essere riconosciuta al fine di consentire la definizione stragiudiziale delle richieste di risarcimento.
La nuova tabella adottata dall'Osservatorio milanese nel 2022 è stata predisposta a seguito di una ricognizione degli importi in concreto liquidati, segno che la elaborazione milanese precedente sul punto non aveva individuato la valenza dei singoli criteri nella liquidazione finale e tiene conto dei criteri individuati dalla corte di cassazione – dei quali la tabella del Tribunale di Roma faceva uso dalla predisposizione di tale tabella - ed essendo stata ritenuta idonea, come quella romana per la liquidazione del danno, lo stato attuale della giurisprudenza della corte di cassazione non ha attribuito una specifica prevalenza ad una tabella piuttosto che ad un'altra, ove si faccia applicazione dei criteri identificati dalla cassazione.
Quanto alla liquidazione della invalidità temporanea, si è ritenuto equo, in relazione a quanto indicato per il danno biologico, determinare in euro 130,08 giornalieri l'importo dell'invalidità temporanea assoluta per l'anno 2025, e in euro 65,03 quello della
48temporanea relativa al 50%.
Per quanto riguarda la quantificazione dell'importo spettante a titolo di danno biologico ad tenuto conto delle tabelle di legge ricostruite anche sulla base del criteri Parte_1
indicati nell'articolo 138 del codice della assicurazioni ritiene il giudicante di dover liquidare,
tenuto conto dell'età dell'attore e della percentuale riconosciuta a titolo di danno biologico
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CP_ pari al 50%, l'importo di euro 27.704,75. Tenuto conto dell'importo ricevuto dall' pari ad euro 8.897,38 che deve essere detratto dall'importo da corrispondere a titolo di danno biologico in applicazione del principio della compensatio lucri com damno, l'importro ancora da corrispondere ammonta ad euro 18.907,47.
A titolo di incapacità biologica temporanea, sulla base di quanto indicato facendo corretto uso dei criteri individuati dalla medicina legale, deve, invece essere riconosciuto l'importo di euro 14.215,77.
Deve essere, inoltre, riconosciuto l'importo di euro 949,65 a titolo di spese mediche sostenute per la guarigione valutate come utili anche del CTU.
Non essendo stati dedotti e provati elementi atti ad effettuare la personalizzazione del risarcimento, tenuto conto, peraltro, dell'orientamento della corte di cassazione che ritiene la stessa deve essere oggetto di specifica prova, nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
Per quanto riguarda il danno morale, considerati i principi formulati dalla corte di cassazione a partire dalla sentenza 901/2018 e della indicazione di cui all'articolo 138
ritiene il giudicante che, tenuto conto della valutazione espressa dal CTU in relazione alla esiguità dei postumi riscontrati come conseguenti alle lesioni riportate nell'incidente vi sia un danno morale risarcibile tenuto conto degli effetti sulla stima di sé tenuto conto anche della incidenza dei postumi delle lesioni sulla vita ordinaria conseguente alla lieve riduzione della autonomia connessa i postumi accertati.
E, quindi, possibile liquidare in via equitativa l'importo di euro 3.974,79178.417,35
applicando il coefficiente pari al 12% previsto dal sistema tabellare in uso presso il
Tribunale di Roma in considerazione delle particolarità del pregiudizio verificato.
In totale, quindi, deve essere riconosciuto l'importo di euro 38.047,08.
Maggior danno da ritardo
La questione del risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con il quale sia
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stato liquidato il risarcimento del danno subito si pone in modo diverso tra le obbligazioni di valuta e quelle di valore.
Nel caso delle obbligazioni di valuta, infatti, in caso di inadempimento il maggior danno di cui all'articolo 1224, secondo comma, cc è stato ritenuto esistente in via presuntiva durante la mora, il tasso di inflazione sia stato superiore al saggio degli interessi legali1.
Nel caso delle obbligazioni di valore, come nel caso del risarcimento del danno da fatto illecito, posto che la conversione della obbligazione da valore in valuta è determinata all'atto della sentenza.
Di conseguenza la somma che viene determinata quale risarcimento costituisce il valore aggiornato del credito alla data della decisione comprendente, ovviamente, la rivalutazione del credito stesso al fine di aggiornare l'importo al valore della moneta al momento della decisione. Tale necessità spiega anche la ragione per la quale la tabelle recanti i valori per il calcolo del risarcimento del danno sono aggiornati ogni anno del valore dell'aumento del costo della vita verificatosi nell'anno.
Una volta così determinato l'importo del risarcimento si pone il problema del riconoscimento del maggior danno da ritardo, questione che pone due diversi problemi: il primo costituito dal parametro da utilizzare per calcolare il maggior danno ed il secondo costituito dalla necessità di individuare la base di calcolo tenuto conto che la somma determinata per il risarcimento comprende la rivalutazione al momento della decisione.
La seconda questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude 1 Cfr. Cass. Sez. II, 1 ottobre 2013, n. 22429.
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che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa,
anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obbiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, "può
tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta,
calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via
rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".
Di conseguenza secondo l'ormai consolidato orientamento della corte di cassazione la base sulla quale operare il calcolo può essere determinata seguendo due procedimenti.
Il primo procedimento postula la devalutazione della somma determinata in sede decisione al momento del fatto (operazione che si determina dividendo l'importo stabilito in sentenza per il coefficiente mensile elaborato mensilmente dall'Istat per la rivalutazione dei crediti, indice per il calcolo del costo della vita per operai ed impiegati al metto dei tabacchi cd FIOI) ottenendo così la somma che sarebbe spettata se il risarcimento fosse la conversione da obbligazione di valore a quella di valuta fosse avvenuta il giorno del fatto illecito.
Una volta determinato tale valore deve essere operato un calcolo anno per anno dovendosi calcolare gli interessi semplici (vale a dire che non si sommano sul capitale per produrre ulteriori interessi) sulla somma spettante anno per anno maggiorata, ogni
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anno dell'importo corrispondete alla rivalutazione monetaria relativa all'anno precedente.
L'altro metodo consente di operare sulla base di valori medi, assumendo a base del calcolo del maggior danno il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (quella del fatto) e quella finale (data della decisione), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, vale a dire sommando il valore determinato in sentenza alla somma stessa devalutata al momento del fatto illecito,
dividendo il risultato per due.
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, è stato ritenuto che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato -
BOT, CCT, BTP (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) o in alternativa al solo rendimento dei Buoni del Tesoro ad un anno. Tra il rendimento dei Titoli di Stato e gli interessi legale, deve essere utilizzato il tasso superiore (alla luce delle recenti indicazione delle Sezioni Unite della corte di Cassazione 16 luglio 2008 n. 19499) tra i due indicati (1.24% quale rendimento medio nel periodo dei titoli di Stato a fronte dello
0,35% della media dell'interesse legale) per calcolare il danno da lucro cessante sul capitale alla data del fatto, come devalutato, per la svalutazione medio tempore verificatasi, in base al relativo indice medio del periodo.
Calcolo in favore di Parte_1
Nel caso di specie occorre procedere alla determinazione del maggior danno in relazione all'incidente avvenuto il giorno 15 settembre 2014 e la decisione, che è pronunziata il giorno 14 aprile 2025, che riconosce un risarcimento di euro 38.047,68 già al netto di
CP_ quanto percepito dall'
L'importo di euro 38.047,68 devalutato alla data del giorno 15 settembre 2014 equivale a
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€ 31.418,39 facendo applicazione del coefficiente Istat per la trasformazione di una somma rilevato al febbraio 2025, ultimo disponibile al momento della sentenza, pari a
1,211 (38.047,68 : 1,211 = 31.418,39) epoca del fatto, mentre l'importo del capitale medio da utilizzare quale base di calcolo è pari a € 34-733.03 determinata sommando la somma determinata in sentenza con quella devalutata al 15 settembre 2014 e dividendo il totale per 2 [(38.047,68 + 31.418,39): 2] = 34.733,03. Su tale ultima somma vanno,
quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi tra il dì del sinistro fino alla data della presente sentenza, interessi al tasso annuo dello 1,24%, determinato sulla media del rendimento dei titoli di Stato (BOT, CCT e BTP) per il medesimo periodo come rilevata dall'esame dei bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal Ministero dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del Ministero medesimo.
Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, €
4.555,87=, così ricavati: capitale medio dovuto nel periodo rivalutato secondo gli indici medi del periodo (€ 34.733,03=) * numero di giorni intercorsi tra fatto e l'acconto (3.861) *
tasso di interesse giornaliero applicato (1,24%/365). In totale, l'importo da liquidare a titolo di maggior danno ammonterà ad euro 4.555,87.
Risulta dovuta complessivamente la somma di euro 42.603,55.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 650, pari all'acconto.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti del Super condominio di Parte_1
Roma, via Luigi Schiavonetti n. 270, la società e della società Controparte_1 [...]
chiamata in causa dal supercondominio Controparte_6
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* accoglie la domanda proposta dall'attore nei confronti del Supercondiminio di Roma
[...]
e per l'effetto lo condanna a pagare ad Controparte_3 Parte_1
CP_ l'importo di euro 42,603,55 già detratto quanto percepito dall' e considerato il maggior danno calcolato come in motivazione.
rigetta la domanda attrice proposta nei confronti della società Controparte_1
rigetta la domanda di manleva proposta dal Supercondominio Controparte_3
nei confronti della società
[...] Controparte_2
condanna il Supercondominio di ON a rimborsare ad Controparte_3
le spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 6.386, Parte_1
comprensive anche della somma di euro 650 per onorari di ctu, di cui euro 5.000 per onorari delle fasi di giudizio, euro 786 per spese, oltre accessori di legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%. Somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antiustatario;
condanna il Supercondominio di ON a rimborsare alla Controparte_3
società le spese del presente giudizio, spese che liquida Controparte_6
in euro 5.000, di cui euro 5.000 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori di legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
condanna a rimborsare alla società le spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, spese che liquida in euro 5.000, di cui euro 5.000 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori di legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del
15%:
Così deciso in Roma, il giorno 14 aprile 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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